Corruzione propria: non è necessario individuare il singolo atto contrario ai doveri d’ufficio

Per la configurabilità del reato di corruzione propria, non occorre individuare esattamente l’atto contrario ai doveri d’ufficio, oggetto dell’accordo illecito, ma è sufficiente che esso sia individuabile in funzione della competenza e della concreta sfera di operatività del pubblico ufficiale, così da essere suscettibile di specificarsi in una pluralità di singoli atti non preventivamente fissati o programmati.

Così si è espressa la Corte di Cassazione nella sentenza n. 47471, depositata il 1° dicembre 2015. Il fatto. Il Tribunale del riesame di Roma confermava la sentenza emessa dal gip che aveva applicato la misura della custodia cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di un indagato per concorso nei reati di cui agli artt. 318 corruzione per l’esercizio della funzione e 319 corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio c.p Contro tale provvedimento proponeva ricorso per cassazione l’indagato. La Corte annullò l’ordinanza impugnata limitatamente alle esigenze cautelari. Il Tribunale di Roma, Giudice di rinvio, confermava l’ordinanza di custodia cautelare nei confronti dell’indagato. Il quale ricorre nuovamente in Cassazione. Corruzione. I Giudici di legittimità ritengono che le conclusioni dei Giudici di merito si pongono pienamente in linea con il quadro di principi stabiliti dalla Suprema Corte, secondo cui nel delitto di corruzione è ben possibile il concorso eventuale di terzi anche se questo si risolve in un’attività di intermediazione finalizzata a realizzare il collegamento tra gli autori necessari, come nel caso di specie. Continuano i Giudici sostenendo che per la configurabilità del reato di corruzione propria, non occorre individuare esattamente l’atto contrario ai doveri d’ufficio, oggetto dell’accordo illecito, ma è sufficiente che esso sia individuabile in funzione della competenza e della concreta sfera di operatività del pubblico ufficiale, così da essere suscettibile di specificarsi in una pluralità di singoli atti non preventivamente fissati o programmati . Atti contrari ai doveri d’ufficio. Nel caso di specie, i Giudici di merito hanno correttamente evidenziato una serie di condotte poste in essere dall’indagato in violazione ed in contrasto con i doveri d’ufficio, retribuito con compensi fissi a scadenza mensile, per il fatto di aver costantemente agevolato gli interessi di determinati soggetti imprenditoriali. Quindi, in violazione dei suoi doveri d’ufficio, l’indagato si è messo a disposizione di privati che miravano ad assicurarsi un trattamento di favore nell’esercizio delle sue funzioni componente del Tavolo di coordinamento nazionale. Va ribadito, dunque, che lo stabile asservimento del pubblico ufficiale ad interessi personali di terzi attraverso il sistematico ricorso ad atti contrari ai doveri d’ufficio integra il reato di cui all’art. 319 c.p Nella motivazione del provvedimento impugnato, a parere dei Giudici, non c’è alcuna manifesta illogicità che lo renda sindacabile in sede di legittimità. Pertanto, la S.C. ha dichiarato il ricorso inammissibile e condannato il ricorrente al pagamento delle spese di lite.

Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 25 novembre – 1 dicembre 2015, n. 47471 Presidente Esposito – Relatore Davigo Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza emessa in data 17.12.2014 il Tribunale del riesame di Roma, fra l'altro, aveva confermato l'ordinanza emessa dal G.i.p. presso il Tribunale di Roma in data 28.11.2014, che aveva applicato la misura della custodia cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di S.M. , sottoposto ad indagini per i reati di cui agli artt. 318 e 319 cod. pen., quale intermediario tra B. , C.S. e O.L. in relazione all'ipotesi d'accusa formulata nel capo 35 . 2. Il difensore di S.M. aveva proposto ricorso per cassazione deducendo violazioni di legge e vizi di motivazione in ordine alla valutazione dei gravi indizi di colpevolezza, non essendo stati individuati in concreto i comportamenti che avrebbero fondato l'ipotizzato ruolo di intermediario tra B. , C. e O. con riferimento alla indicata ipotesi di reato non era stato chiarito, in particolare, quale fosse l'atto contrario ai doveri d'ufficio relativamente al quale S. avrebbe agito da intermediario. Aveva dedotto, inoltre, che la sua figura è stata scambiata e confusa con quella di O. , pur essendo egli estraneo alle relazioni ed ai rapporti di conoscenza intrattenuti dagli altri coindagati, i cui incontri avvenivano a prescindere dalla presenza o dalla intermediazione di S. . Egli aveva svolto, in definitiva, un'attività di collaborazione regolarmente retribuita all'interno delle cooperative, nella quale rientrava anche, ma non certo in via esclusiva, quella di ricerca di immobili da locare in favore della cooperativa del C. . Aveva dedotto inoltre vizi di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari consistenti nel pericolo di reiterazione delle condotte criminose, che il Tribunale aveva individuato adducendo semplicemente i diretti interessi nel mondo delle cooperative , senza considerare che l'indagato, peraltro incensurato, svolgeva da tempo una regolare attività lavorativa all'interno di una società cooperativa, con un ruolo del tutto occasionale e marginale. Nessuna prognosi, infine, era stata effettuata dal Tribunale riguardo alla possibilità di concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, ai sensi dell'art. 275 comma 2 bis cod. proc. pen 3. La Corte di Cassazione, Sezione 6 penale, con sentenza del 6.3.2015, dep. il 9.6.2015, fra l'altro, annullò l'ordinanza impugnata nei confronti di S.M. limitatamente alle esigenze cautelari. 4. Con ordinanza del 23.6.2015 il Tribunale di Roma, quale giudice di rinvio, fra l'altro, confermò l'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di S.M. . 5. Ricorre per cassazione S.M. , tramite il difensore, deducendo mancanza di esigenze cautelari, vizio di motivazione indicando a sostegno delle stesse i gravi indizi di colpevolezza ed erronea valutazione degli stessi. A S. era stato contestato il concorso nella corruzione di altre due persone ma non il reato associativo e neppure la circostanza aggravante di cui all'art. 7 legge n. 203/1991. Il Tribunale ha ravvisato il pericolo di reiterazione del reato nel concreto rapporto associativo, in realtà escluso ed essendo stato ritenuto che S. fosse solo un intermediario. Le esigenze cautelari sono state motivate con argomenti inerenti gli indizi di colpevolezza, peraltro non riferiti alla sua qualità di intermediario, ma quale membro di una organizzazione, fatto a lui non ascritto. B. , C. ed O. hanno rapporti di conoscenza da prima dell'ingresso di S. nel sistema delle cooperative, sicché i loro incontri avvenivano a prescindere da S. . S. svolgeva attività di tuttofare od ottimizzatore e la stessa non implica pericolo di reiterazione del reato. Il ruolo attribuito a S. rimane astratto e privo di fondamento e non è risolto il problema relativo al fatto se l'indagato abbia agevolato la corruzione o istigato o comunque rafforzato il proposito criminoso. Non si comprende la diversa valutazione rispetto all'imputata C. . Il Tribunale avrebbe errato nel ritenere sussistenti a carico di S. i gravi indizi di colpevolezza in base alle conversazioni tra B. ed altri indagati. L'ordinanza impugnata è totalmente carente di motivazione in punto di pericolo di reiterazione delle condotte criminose che deve essere basato su elementi oggettivi, tanto più che S. è un funzionario di ACEA. Il suo ruolo all'interno delle cooperative era marginale ed è incensurato. Inoltre i concorrenti nel reato sono detenuti. Il pericolo di reiterazione non può essere desunto dalla sola dimensione dell'organizzazione criminosa. Non è stata valutata la concedibilità della sospensione condizionale che appare probabile trattandosi di soggetto incensurato. Considerato in diritto 1. Il ricorso è manifestamente infondato e proposto al di fuori dei casi consentiti. 2. Poiché nel ricorso viene comunque contestata la esistenza di gravi indizi di colpevolezza sul concorso di S. nei reati di corruzione, è necessario richiamare la motivazione sul punto della Corte di legittimità nella sentenza di annullamento con rinvio della precedente ordinanza di riesame 13.1. Le censure enucleate nel primo motivo di ricorso sono infondate, avendo l'ordinanza impugnata fatto buon governo del quadro dei principii che regolano la materia in esame, laddove sono stati puntualmente evidenziati - sulla base degli esiti d'indagine ivi rappresentati, e in particolare delle risultanze offerte dalle attività di intercettazione - gli elementi indiziari del contributo dall'indagato offerto nella realizzazione degli episodi di corruzione contestati nel capo sub 35 in concorso con altri indagati. Il tema d'accusa è stato infatti delineato con riferimento alle vicende corruttive nelle quali è rimasto coinvolto O.L. , nella sua funzione di membro del tavolo di coordinamento nazionale sull'accoglienza per i richiedenti e titolari di protezione internazionale, per avere accettato, da B.S. e da C.S. , il pagamento della somma di cinquemila Euro al mese, per sé stesso, e di millecinquecento Euro mensili per S. , al fine di agevolarli nella gestione dei centri di accoglienza degli immigrati, favorendo, anche in forza dell'attività di intermediazione svolta dallo S. , gli interessi della rete di società ad essi riconducibili, ed in particolare a per avere orientato le scelte del tavolo di coordinamento al fine di creare le condizioni per l'assegnazione di flussi di immigrati a strutture di accoglienza gestite da imprese riconducibili al B. ed al C. b nel comunicare i contenuti delle riunioni e le posizioni espresse dai vari rappresentanti di organi istituzionali che prendevano parte al tavolo c nell'effettua re pressioni finalizzate all'apertura di centri in luoghi graditi a quel gruppo. Muovendo dalle medesime risultanze investigative, e in particolare dal contenuto di un'intercettazione effettuata il 28 marzo 2014, in cui il B. discorreva con G. , Bu. , D.N. e Ca. del continuo versamento di somme di denaro all'O. pari all'importo di cinquemila Euro al mese da tre anni , il Tribunale ha altresì evidenziato come, nell'ambito dello stesso contesto operativo, il B. abbia fatto riferimento ad ulteriori dazioni di denaro in favore dello S. - pari all'importo di almeno millecinquecento Euro al mese da tre anni - per l'attività di intermediazione da lui svolta presso l'O. , da un lato lamentandosi della sua eccessiva avidità, dall'altro lato spiegando come tali pagamenti rappresentassero un fruttuoso investimento per l'attività svolta dalle sue cooperative, in ragione dei continui flussi di entrata degli immigrati nel territorio italiano. Siffatte utilità venivano concordate dal C. e dal B. , che forniva al primo parte della provvista necessaria per il materiale pagamento delle somme destinate al ricorrente, effettuato attraverso la simulazione di un inesistente rapporto lavorativo. L'ordinanza impugnata ha inoltre esaminato le risultanze dei dialoghi fra il B. ed il C. riguardo alla posizione subordinata assunta dallo S. rispetto all'O. , replicando puntualmente ai rilievi difensivi al riguardo formulati e ponendo in evidenza gli aspetti di contraddittorietà emersi dal raffronto fra le dichiarazioni rese nell'interrogatorio del C. in merito all'attività di intermediario immobiliare svolta dallo S. al fine di reperire alloggi ove accogliere gli immigrati e le diverse spiegazioni da quest'ultimo fornite nel suo interrogatorio di garanzia, circa il ruolo di mero ottimizzatore che egli avrebbe assunto in favore delle cooperative, senza avere mai svolto la su indicata attività di intermediazione. Sul punto, infatti, i Giudici di merito hanno linearmente illustrato quale sia stato il ruolo in concreto rivestito dallo S. come persona di fiducia dell'O. , per il fatto di averne curato gli illeciti interessi durante la sua assenza dall'Italia, ovvero per avere stabilmente assunto una funzione di collegamento tra il suo diretto referente ed il gruppo di società riconducibili al B. , percependo, proprio per tale ragione, la su indicata remunerazione mensile quale corrispettivo delle condotte contrarie ai doveri d'ufficio poste in essere dall'O. . Ulteriori elementi di riscontro indiziario, rispetto ai dati emersi dalle su indicate operazioni di intercettazione, sono stati acquisiti in forza degli accertamenti svolti dagli organi inquirenti, che hanno offerto piena conferma dell'esistenza e della natura dei rapporti contabili tra lo S. , il C. ed il B. , smentendo qualsiasi possibilità di configurare forme di lavoro dipendente quale preteso titolo giustificativo dello stipendio il cui materiale pagamento veniva, nel corso dei dialoghi oggetto di intercettazione, più volte sollecitato dallo S. . 13.2. Sulla base di tali emergenze indiziarie, deve ritenersi che le conclusioni cui sono pervenuti i Giudici di merito si pongano pienamente in linea con il quadro di principii al riguardo stabiliti da questa Suprema Corte Sez. 6^, n. 33435 del 04/05/2006, dep. 05/10/2006, Rv. 234361 , secondo cui nel delitto di corruzione, che è a concorso necessario ed ha una struttura bilaterale, è ben possibile il concorso eventuale di terzi, sia nel caso in cui il contributo si realizzi nella forma della determinazione o del suggerimento fornito all'uno o all'altro dei concorrenti necessari, sia nell'ipotesi in cui si risolva, come nel caso in esame, in un'attività di intermediazione finalizzata a realizzare il collegamento tra gli autori necessari. Sul punto, inoltre, deve ribadirsi che, per la configurabilità del reato di corruzione propria, non occorre individuare esattamente l'atto contrario ai doveri d'ufficio, oggetto dell'accordo illecito, ma è sufficiente che esso sia individuabile in funzione della competenza e della concreta sfera di operatività del pubblico ufficiale, così da essere suscettibile di specificarsi in una pluralità di singoli atti non preventivamente fissati o programmati, ma pur sempre appartenenti al genus previsto Sez. 6^, n. 2818 del 02/10/2006, dep. 25/01/2007, Rv. 235727 v., inoltre, Sez. 6^, n. 33881 del 19/06/2014, dep. 31/07/2014, Rv. 261406 . In tema di corruzione propria, infatti, l'espressione atto di ufficio non è sinonimo di atto amministrativo, ma designa ogni comportamento del pubblico ufficiale posto in essere nello svolgimento del suo incarico e contrario ai doveri del pubblico ufficio ricoperto Sez. 6^, n. 23804 del 17/03/2004, dep. 24/05/2004, Rv. 229642 Sez. 6^, n. 21943 del 07/04/2006, dep. 22/06/2006, Rv. 234619 Sez. 6^, n. 30058 del 16/05/2012, dep. 23/07/2012, Rv. 253216 . Nel caso in esame, come si è osservato, i Giudici di merito hanno evidenziato una serie di condotte poste in essere dall'O. in violazione ed in contrasto con i doveri d'ufficio, retribuite con compensi fissi a scadenza mensile, per il fatto di avere costantemente agevolato gli interessi di determinati soggetti imprenditoriali nelle attività di gestione dell'accoglienza degli immigrati, anche senza indire pubbliche gare, ma facendo leva su mere considerazioni d'urgenza legate alla emergenza del fenomeno migratorio. Sulla base di quanto compiutamente rappresentato nell'ordinanza impugnata, infatti, l'O. ha sistematicamente agito quale intraneus, al servizio di B. e C. , nell'ambito di un organismo pubblico incardinato nelle strutture del Ministero nell'Interno competenti in materia di protezione dei richiedenti asilo e, dunque, nel perimetro della concreta sfera di intervento e di influenza propria delle sue pubbliche funzioni, contribuendo ad orientare le determinazioni dei livelli, nazionale e locale, di governo in senso favorevole a quei soggetti privati - che hanno evitato, tra l'altro, i vincoli e l'alea a cui sarebbero stati sottoposti in caso di ricorso a gare pubbliche per l'aggiudicazione di quei servizi - in spregio ai doveri di correttezza, onestà e imparzialità che incombono su chi riveste funzioni pubbliche. In ordine alla qualificazione dei fatti contestati, pertanto, il Collegio, osservato che i Giudici di merito hanno puntualmente evidenziato come nel caso di specie l'O. , in violazione dei suoi doveri d'ufficio, si sia messo a disposizione di privati che miravano ad assicurarsi un trattamento di favore nell'esercizio delle sue funzioni di componente del Tavolo di coordinamento nazionale, così che l'oggetto dell'accordo illecito si è progressivamente specificato in una pluralità di singoli atti rientranti nella concreta sfera di intervento del pubblico ufficiale e non preventivamente individuati, ma pur sempre appartenenti al genus previsto Sez. F, n. 32779 del 13/08/2012, dep. 17/08/2012, Rv. 253487 , ribadisce che lo stabile asservimento del pubblico ufficiale ad interessi personali di terzi attraverso il sistematico ricorso ad atti contrari ai doveri d'ufficio, ancorché non predefiniti o non interamente individuabili ex post, integra, sia in relazione alla previgente che all'attuale disciplina normativa, il reato di cui all'art. 319 c.p. e non quello, meno grave, di cui all'art. 318 c.p. Sez. 6^, n. 9883 del 15/10/2013, dep. 28/02/2014, Rv. 258521 Sez. 6^, n. 33881 del 19/06/2014, dep. 31/07/2014, Rv. 261406 Sez. 6^, n. 47271 del 25/09/2014, dep. 17/11/2014, Rv. 260732 Sez. 6^, n. 6056 del 23/09/2014, dep. 10/02/2015, Rv. 262333 ”. Sullo specifico punto della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza si è quindi in presenza di una preclusione processuale. 3. L'annullamento con rinvio era intervenuto solo in punto di esigenze cautelari. Nella citata sentenza di annullamento con rinvio, infatti, la Corte di legittimità aveva affermato 13.3. Fondato, di contro, deve ritenersi il secondo motivo di ricorso, apparendo le ragioni giustificative del pericolo di recidiva del tutto disancorate dalla valutazione di elementi specifici e concreti, e fondate su formule solo genericamente espresse, attraverso un riferimento non meglio specificato a diretti interessi nel mondo delle cooperative. Sul punto, dunque, vanno richiamate le analoghe considerazioni già espresse in ordine ai ricorsi di M. e B. supra, nei parr. 11.2 e 12.2. , per quel che attiene ai canoni di valutazione del parametro della concretezza del pericolo di reiterazione di reati della stessa indole. 13.4. In relazione a tale profilo, conseguentemente, s'impone l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata, per un nuovo esame che, nella piena libertà del relativo apprezzamento di merito, dovrà colmare le su indicate lacune motivazionali, uniformandosi al quadro dei principii di diritto in questa Sede statuiti” . 4. Sul punto delle esigenze cautelari il Tribunale ha specificamente argomentato che - la condotta di S. non era occasionale, posto che riceveva una sorta di stipendio da B. - S. era tenuto costantemente al corrente delle vicende corruttive che riguardavano le cooperative del gruppo La Cascina - le confidenze del pubblico ufficiale ritenuto corrotto O. a S. erano da collegare alla comunanza di interessi - S. era non solo consapevole dei rapporti corruttivi, ma direttamente interessato alle vicende sottostanti e persino all'individuazione degli strumenti attraverso i quali realizzare la corruzione, inserendo S. o suoi familiari nella cooperativa omissis , nonché persone vicine a S. richiamando intercettazioni sul punto - S. aveva perciò rapporti fiduciari sia nel mondo delle cooperative che con funzionari pubblici e che la sua professionalità specifica rendeva concreto ed attuale il pericolo di reiterazione. In tale motivazione non vi è alcuna manifesta illogicità che la renda sindacabile in questa sede. Quanto alla valutazione circa la concedibilità della sospensione condizionale della pena, la stessa presuppone che il giudice ritenga che il soggetto si asterrà dal commettere ulteriori reati, mentre, nel caso in esame è stato ritenuto sussistente il pericolo di reiterazione. 5. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di mille Euro, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille alla Cassa delle ammende.