Il reato è aggravato dalla transnazionalità se…

Ai fini della configurabilità dell’aggravante della transnazionalità prevista dall’art. 4 della l. n. 146/06, occorre che la commissione del reato sia stata determinata o anche solo agevolata, in tutto o in parte, dall’apporto di un gruppo criminale organizzato, distinto da quello cui è riferibile il reato, impegnato in attività illecite in più di uno Stato.

Lo ha ribadito la Corte di Cassazione nella sentenza n. 47529, depositata il 1° dicembre 2015. Il fatto. Il Tribunale del riesame di Milano confermava l’ordinanza con la quale era stata applicata la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti dell’indagato per il reato di cui agli artt. 110 c.p., 73, d.P.R. n. 309/90, con l’aggravante di cui all’art. 4 della l. n. 46/2006. Contro tale provvedimento propone ricorso in Cassazione l’indagato. Aggravante della transnazionalità. I Giudici di legittimità hanno ritenuto fondato il motivo con il quale il ricorrente si duole della riconosciuta aggravante della transnazionalità. Ricordano i Giudici che ai fini della configurabilità dell’aggravante della transnazionalità prevista dall’art. 4 della l. n. 146/06, occorre che la commissione del reato sia stata determinata o anche solo agevolata, in tutto o in parte, dall’apporto di un gruppo criminale organizzato, distinto da quello cui è riferibile il reato, impegnato in attività illecite in più di uno stato . Nel caso di specie, osservano i Giudici, la motivazione dell’ordinanza impugnata non va oltre il riferimento ai contatti tra più soggetti di nazioni diverse senza porre in evidenza l’esistenza di un gruppo organizzato, diverso da quello in cui opera il ricorrente, tra soggetti aventi stabili rapporti tra loro. Questa la ragione per la quale la Suprema Corte ha annullato l’ordinanza impugnata limitatamente all’aggravante di cui all’art. 4 della l. n. 146/06 e rinviato per nuovo esame sul punto al Tribunale di Milano e rigettato nel resto il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 17 novembre – 1 dicembre 2015, n. 47529 Presidente Conti – Relatore Capozzi Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 29.7.2015 il Tribunale del riesame di Milano - a seguito di ricorso nell'interesse di G.A. avverso la ordinanza cautelare emessa il 30.6.2015 dal G.I.P. del Tribunale di Milano con la quale è stata applicata la misura della custodia cautelare in carcere - ha confermato detta ordinanza riconoscendo la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 73, 1, 1 bis e 6, 80 d.P.R. n. 309/90, con l'aggravante di cui all'art. 4 l.n. 46/2006. 2. Avverso la ordinanza propone ricorso per cassazione il difensore dell'indagato deducendo 2.1. Violazione degli artt. 272 e 273 cod. proc. pen. e vizio della motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza giustificata attraverso mere congetture circa la natura e gli scopi dei trasferimenti e dei rapporti intrattenuti in del G. ed incongruamente giustificando l'acquisto dell'ingente quantitativo di stupefacente sequestrato ai due corrieri con la somma di 11.500 Euro datagli dal B.G. . Si sarebbero travisati gli elementi indiziari dai quali non è possibile ricavare che gli altri soggetti - D.L. , GH. , C. e P. - abbiano potuto acquistare lo stupefacente attraverso la mediazione del G. , che - peraltro - mai risulta aver detenuto lo stesso stupefacente e, ancor meno, consegnato lo stesso ai corrieri. 2.2. Violazione dell'art. 80 comma 2, d.P.R. n. 309/90 essendosi affermata la sussistenza dell'aggravante sulla base di elementi meramente congetturali, in assenza di qualsiasi accertamento tecnico sullo stupefacente sequestrato al C. ed al P. all'aeroporto di , ed in contraddizione con la somma indicata come prezzo del suo acquisto. 2.3. Violazione dell'art. 4 l. n. 146/2006 e 273 cod. proc. pen. in relazione alla riconosciuta aggravante della transnazionalità desunta dal solo intervento di soggetti appartenenti a gruppi criminali organizzati in ragione del controllo che notoriamente a livello mondiale vi è sul mercato degli stupefacenti. L'assunto congetturale è sia in contrasto con la quantità di stupefacente di cui si tratta - solo sei chili di cocaina - sia del tutto privo di qualsiasi accertamento sui soggetti eventualmente coinvolti in . 2.4. Violazione degli artt. 274, comma 1, lett. c e 275, commi 1, 2 e 3 cod. proc. pen. e vizio della motivazione in relazione alle ritenute esigenze cautelari ed alla adeguatezza della misura inframuraria. Il Tribunale aggancia il giudizio sulla attualità delle esigenze allo specifico movente” che avrebbe già indotto l'indagato a delinquere e, cioè, la possibilità di facili guadagni e forse” il vizio del gioco, senza considerare il lasso temporale rispetto alla condotta ascritta e risalente a due anni prima della emissione del provvedimento e l'assenza di elementi negativi successivi ad essa. Inoltre, non sono rilevati elementi concreti” in ordine al pericolo di recidivanza rispetto ad una minore misura cautelare. Infine, i canoni di idoneità e proporzionalità sono correlati ad ipotetiche e generiche modalità della condotta di pronosticata recidiva, del tutto eterogenee rispetto a quelle accertate e, peraltro, coinvolgenti ipotetici e non meglio definiti terzi”. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato solo in relazione alla aggravante di cui all'art. 4 l. n. 46/2006. 2. Il primo motivo è inammissibile perché generico ed in fatto rispetto alla motivazione resa dalla ordinanza impugnata in ordine alla sussistenza della gravità indiziaria in ordine al reato ascritto al ricorrente. Motivazione che - senza vizi logici e giuridici - nel rigettare le alternative ipotesi difensive, ha ricostruito i rapporti tra il B. ed il ricorrente attivatisi in base ad un precedente accordo per acquistare sostanza stupefacente in territorio colombiano, sfruttando i rapporti ed i contatti tenuti dallo stesso ricorrente in tale territorio. Ed ha desunto tale ricostruzione sulla base del plurimo compendio intercettivo che ha documentato le considerazioni tra i due e quelle immediatamente successive tenute tra il G. ed il D.L. sulla consistenza” dell'affare e la divisione del carico ed i margini di profitto, quelle tra il G. ed il B. del 22.5.2013 circa le modalità attraverso le quali lo stupefacente sarà camuffato e nascosto all'interno dei bagagli dei corrieri in modo tale da nasconderne l'odore - poi effettivamente riscontrate all'atto dell'arresto dei due corrieri all'aeroporto di e, infine, gli aggiornamenti sull'andamento dell'operazione tenuti dai due correi. E la ordinanza ritiene che fosse stato proprio il G. a procurare la sostanza e farla pervenire ai due corrieri ai quali è stata sequestrata dalle numerose conversazioni intercorrenti con il D.L. prima della partenza per la e dopo il loro rientro, tra le quali quella del 10.7.2013 nella quale il G. domanda se siano stati presi tutti e due”. Quanto, in particolare, alla somma di Euro 11.500 indicata dal G. in quanto ricevuta dal B. , costituisce generica deduzione che questa coincida con tutto il prezzo della partita di droga sequestrata. 3. Il secondo motivo è inammissibile in quanto generico ed in fatto rispetto al quantitativo oggetto di provvisoria imputazione pari a circa Kg. 6 di cocaina cloridrato, in conformità a S.U. Biondi che individua il limite ponderale minimo di kg cinque per l'aggravante in questione in relazione alle droghe c.d. pesanti, tra le quali rientra quella in questione. 4. Il terzo motivo è fondato. 3.1. Ai fini della configurabilità dell'aggravante della transnazionalità prevista dall'art. 4, legge 16 marzo 2006, n. 146, occorre che la commissione del reato sia stata determinata o anche solo agevolata, in tutto o in parte, dall'apporto di un gruppo criminale organizzato, distinto da quello cui è riferibile il reato, impegnato in attività illecite in più di uno stato Fattispecie in cui la Corte ha escluso di poter ravvisare la circostanza aggravante sulla sola base dell'espansione all'estero dell'attività criminosa Sez. 6, n. 31972 del 02/07/2013, Ruberto, Rv. 255887 ancora, l’aggravante speciale della transnazionalità, di cui all'art. 4 della I. n. 146 del 2006, presuppone che la commissione di un qualsiasi reato in ambito nazionale, purché punito con la reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, sia stata determinata o anche solo agevolata, in tutto o in parte, dall'apporto di un gruppo criminale organizzato, impegnato in attività illecite in più di uno Stato Sez. U, n. 18374 del 31/01/2013, Adami e altro, Rv. 255033 infine, ai fini della configurabilità dell'aggravante della transnazionalità prevista dall'art. 4 della legge n. 146 del 2006 è necessario che alla consumazione del reato transnazionale contribuisca consapevolmente un gruppo criminale organizzato, che sussiste in presenza della stabilità dei rapporti fra gli adepti, di una organizzazione seppur minimale, della non occasionalità o estemporaneità della stessa, e della finalizzazione alla realizzazione anche di un solo reato e al conseguimento di un vantaggio finanziario o comunque materiale Sez. 5, n. 500 del 06/11/2014, Zappaterra, Rv. 262217 . 3.2. Osserva la Corte che esula dal criterio di legittimità richiamato la giustificazione offerta dalla ordinanza impugnata circa la sussistenza della aggravante in parola, fondata sulla considerazione che per l'acquisto dello stupefacente era stato coinvolto un gruppo di soggetti operanti in modo organizzato tra l'Italia e la Colombia, desunta da indici costituiti dall'acquisto dell'ingente quantitativo di cocaina in un territorio sensibile” e scegliendo di trasportarla per via aerea in territorio italiano, dall'apprezzabile lasso temporale in cui è avvenuto l'approvvigionamento, dai contatti tenuti dal C. con la , dalle modalità di recapito del denaro e dalle modalità di prelievo, nonché dalla circostanza che, dopo l'arresto dei corrieri, lo stesso G. disponeva di soggetti cui chiedere informazioni in merito. 3.3. Invero, la motivazione offerta non va oltre il riferimento ai contatti tra più soggetti di nazioni diverse senza porre in evidenza la esistenza di un gruppo organizzato - diverso da quello in cui opera il ricorrente - tra soggetti aventi stabili rapporti tra loro, avendosi riferimento al solo episodio del 7.7.2013. 4. Il quarto motivo è inammissibile perché generico ed in fatto rispetto alla motivazione offerta dalla ordinanza impugnata che ha desunto - senza vizi logici e giuridici - il pericolo di recidiva attuale - da un lato - dalla concreta gravità del fatto e dalle sue circostanze e modalità nonché dal consolidato rapporto del G. con il territorio colombiano rispetto ai traffici illeciti e dalla disponibilità dimostrata dallo stesso G. , anche dopo l'arresto dei due corrieri, ad intraprendere ulteriori iniziative dello stesso tipo e - dall'altro - ai consolidati rapporti illeciti con il B. , in uno al movente lucrativo instancabilmente perseguito dal ricorrente che di tale consolidato contesto si è avvalso. Del pari ineccepibile è il giudizio di proporzionalità ed adeguatezza rispetto all'inidoneità di minori misure a recidere i rapporti del ricorrente con il contesto appena delineato. 5. L'ordinanza deve, pertanto, essere annullata limitatamente all'aggravante di cui all'art. 5 l.n. 146/2006 con rinvio al Tribunale di Milano per nuovo giudizio sul punto. Nel resto il ricorso deve essere rigettato. 6. Devono disporsi gli adempimenti di cancelleria di cui all'art. 94, comma 1 ter disp. att. cod. proc. pen P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente alla aggravante di cui all'art. 4 l. n. 146/2006 e rinvia per nuovo esame sul punto al Tribunale di Milano. Rigetta nel resto il ricorso. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 ter disp. att. cod. proc. pen