Donna mortificata dal marito, irrilevante la lunga tolleranza matrimoniale: uomo condannato

Evidente la abitualità delle condotte tenute dal coniuge nei confronti della consorte, acuite poi dalla decisione di lei di separarsi. Già in passato però la donna aveva dovuto subire l’atteggiamento dell’uomo, come testimoniano il figlio della coppia e alcuni amici.

Quasi trent’anni di matrimonio, assai difficili per la donna. Poi lei prende coraggio e sceglie la strada della separazione. Violenta la reazione del marito. Ma gli episodi verificatisi negli ultimi mesi del rapporto sono valutabili come l’ennesima testimonianza della vita da incubo della donna. Ciò rende comprensibile la condanna dell’uomo per il reato di maltrattamenti”. Irrilevante il fatto che la moglie abbia tollerato per anni Cassazione, sentenza n. 47209/2015, Sezione Sesta Penale, depositata lo scorso 27 novembre . Prevaricazione. Vittoria in Tribunale per l’uomo. Egli viene assolto dall’accusa di maltrattamenti ai danni della moglie. Per i giudici di primo grado è da considerare decisiva la sporadicità delle condotte del marito, collocate nel periodo successivo alla comunicazione da parte della donna della intenzione di separarsi . E, allo stesso tempo, come dato rilevante a favore dell’uomo viene valutata la lunga durata del rapporto matrimoniale , pari a quasi a un trentennio. Tale ottica viene demolita in Appello. Consequenziale è la condanna del marito per il reato di maltrattamenti . Evidente per i giudici di secondo grado la volontà prevaricatrice nei confronti della moglie. Maltrattamenti. E la responsabilità dell’uomo viene ribadita ora in Cassazione. Per i giudici di terzo grado non è contestabile la abitualità dei maltrattamenti subiti dalla donna, essendo irrilevante il fatto che la convivenza tra i coniugi si sia protratta per quasi trent’anni . Decisive non solo le dichiarazioni della vittima, ma anche quelle del figlio della coppia e di alcuni conoscenti tutti hanno riferito di avere assistito a episodi aggressivi ai danni della donna. Tutto ciò ha permesso di portare alla luce l’atteggiamento di complessiva svalutazione della moglie, tenuto dall’uomo durante tutto il corso della vita coniugale . In questa ottica vanno riconsiderati anche gli episodi verificatisi nel periodo successivo alla decisione della donna di optare per la separazione . E di conseguenza è logico qualificare la condotta del marito in termini di abitualità , essendo evidente nei confronti della donna la volontà di sopraffazione, tipica dei maltrattamenti , volontà concretizzatasi nel corso degli anni e acuitasi a causa della maggiore aggressività dell’uomo, scatenata a seguito della decisione della donna di separarsi .

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 27 ottobre – 27 novembre 2015, n. 47209 Presidente Milo – Relatore Petruzzelis Ritenuto in fatto 1. La Corte d'appello di L'Aquila, con sentenza del 17/03/2014, in accoglimento dell'appello proposto dal P.m., ed in parziale riforma della pronuncia assolutoria di primo grado emessa dal Tribunale di Pescara, ha affermato la penale responsabilità di O. A. in relazione all'imputazione di cui all'art. 572 cod. pen., e lo ha condannato al risarcimento del danno in favore della parte civile. 2. La difesa di O. con il primo motivo di ricorso deduce violazione di cui all'art. 606 comma 1 lett.e cod. proc. pen. per avere la Corte mutato il giudizio assolutorio di primo grado senza dare giustificazione riguardo all'individuazione di elementi di accusa idonei a superare tale valutazione, in contrasto con quanto richiesto dalla giurisprudenza di legittimità in situazioni analoghe, né considerare gli elementi a discarico indicati dal ricorrente nel corso del giudizio di appello. 3. Si deduce inoltre violazione di cui all'art. 606 comma 1 lett. b ed e cod. proc. pen., per omessa analisi dell'attendibilità dei testi, identificabili nella parte lesa e nel figlio del ricorrente, che, secondo l'allegazione, non era mai emerso dalle indagini essere stato presente agli episodi sui quali aveva riferito nel corso del giudizio, e le cui affermazioni sono riportate in ampio stralcio nel ricorso. In relazione alle dichiarazioni della parte lesa si segnalano gli elementi di scarsa credibilità valutati dal giudice di primo grado a sostegno della pronuncia assolutoria, ed ignorati, senza specifica motivazione, dal giudice d'appello. Considerato in diritto 1. Il ricorso non è fondato. 2. Deve preliminarmente escludersi che nella pronuncia in esame, riformatrice della sentenza assolutoria di primo grado in relazione all'imputazione di cui all'art. 572 cod.pen. sia intervenuta una non motivata difforme analisi del risultato di prova rispetto a tale atto, in relazione alla quale possa porsi un problema di mancata, argomentazione del superamento del ragionevole dubbio, idoneo a consentire la pronuncia di condanna a carico dell'odierno ricorrente. L'esame degli atti ha consentito di verificare che, pur a fronte del medesimo risultato di prova, il primo giudice ha escluso la ricorrenza del reato di maltrattamenti, in considerazione della lunga durata del rapporto matrimoniale, e della ritenuta sporadicità della condotta anche per periodo successivo alla comunicazione da parte della donna dell'intenzione di separarsi, verificatosi tra il giugno ed il settembre 2010, cui si riferisce il capo di imputazione, non operando alcuna valutazione di scarsa credibilità della donna, rispetto alla quale potesse porsi successivamente un onere di motivazione rafforzato o di individuazione di ulteriori elementi di prova idonei a sovvertire tale giudizio. Infatti il giudice di primo grado, pur prendendo atto di parte delle risultanze di prova, ha escluso il connotato dell'abitualità dei maltrattamenti, circoscrivendone la possibilità di qualificazione alla fase finale dell'imputazione, traendo spunto, per negare la volontà prevaricatrice, dalla convivenza protrattasi tre la parti per quasi un trentennio. La Corte di merito, in maniera corretta ed argomentata ha invece escluso la svalutazione di tutto quanto avvenuto in precedenza, che risulta dimostrato dalle dichiarazioni della donna, della quale è stata ampiamente valutata l'attendibilità sulla base sia di elementi di riscontro estrinseci provenienti dal figlio della coppia e da alcuni conoscenti che avevano assistito a specifici episodi aggressivi, sia intriseci, in relazione ad affermazioni liberatorie svolte dalla teste in favore del marito su specifici aspetti della vicenda coniugale, con valutazione che risulta completa, corretta, e scevra di vizi. Inoltre il secondo giudice ha esaminato quanto proveniente dal figlio sul rapporto coniugale, aspetto minimamente considerato nella pronuncia di primo grado, senza idonea giustificazione. Né coglie nel segno il rilievo operato in ricorso riguardante la mancanza di una convivenza del teste con la coppia nel periodo nel quale è stata circoscritta l'affermazione di responsabilità per il reato in esame, atteso che quel che si ricava dalla pronuncia è che attraverso le sue dichiarazioni si sia ricostruita la presenza di un atteggiamento di complessiva svalutazione della moglie, tenuto dall'uomo durante tutto il corso della vita coniugale, che, unitamente a quanto riferito sullo stesso profilo dai testi estranei, ha fornito un adeguato elemento di inquadramento anche degli episodi verificatisi tra il giugno ed il settembre 2010, consentendone la qualificazione in termini di abitualità. Sul punto giova evidenziare che tale caratteristica non richiede lo svolgimento della condotta maltrattante per un periodo minimo, al di sotto del quale la sussistenza del reato debba necessariamente escludersi, ma può ravvisarsi tutte le volte in cui atteggiamenti prevaricatori, svalutanti o violenti si susseguano e risultino connessi alla concreta volontà di mortificazione dell'autonoma valutazione del componente del nucleo familiare, situazione che nella specie, risulta non negabile alla luce sia del complessivo atteggiamento tenuto nei confronti della moglie nell'arco della vita matrimoniale, che da quanto risultante dichiarato dalla donna, ed accertato in fatto dallo stesso giudice di primo grado, che ha sostenuto la decisione assolutoria esclusivamente sulla base di una determinazione di non abitualità superata in maniera argomentata e conforme ai principi applicativi della giurisprudenza di questa Corte sul punto dalla Corte territoriale. Conseguentemente, in maniera corretta, la Corte valorizzando elementi già presenti in atti e non valutati dal primo giudice, ne ha corretto l'impostazione giuridica, ritenendo, in conformità a quanto statuito in argomento da costanti pronunce di legittimità, che-ove possa ravvisarsi una reiterazione di condotte prevaricatrici e svalutanti-debba desumersi la volontà di sopraffazione tipica del delitto di maltrattamenti, che si realizza anche in archi di tempi limitati, ove in tale ambito si possa ravvisare la pluralità di condotte aggressive rapportabili ad unico elemento determinatore, nella specie individuabile nell'aggressività maggiore scatenata a seguito della decisione della donna di separarsi. 3. Manifestamente infondati risultano i rilievi di scarsa credibilità delle deposizioni testimoniali, sulle quali si lamenta la mancata confutazione delle osservazioni difensive svolte 1 nel corso del giudizio d'appello. Quanto alla deposizione del figlio della coppia, la Corte d'appello ha colmato una lacuna contenuta nella pronuncia di primo grado che non si era in alcun modo espresse sul punto, semplicemente ed immotivatamente ignorando il dato di prova. Del resto sul punto la difesa, attraverso il richiamo di stralci di tale deposizione, sollecita in questa sede un non consentito giudizio di merito, laddove non emerge da tali richiami testuali la smentita alle condotte svalutanti nei confronti della madre, che vengono riferiti sia pure senza ricostruzione di specifichi episodi, per effetto del loro numero e risalenza nel tempo. Anche la credibilità della parte lesa non è stata in alcun modo posta in discussione dal primo giudice, che è pervenuto all'assoluzione, come già accennato, con valutazione in diritto in tal senso conseguentemente non coglie nel segno la censura di difetto di motivazione sulle deduzioni difensive operate dall'odierno ricorrente in grado di appello, e riguardanti documentazioni non valutate in primo grado, poiché la Corte territoriale non risulta aver sovvertito alcun giudizio in proposito. Le deduzioni richiamate in ricorso, e riguardanti accertamenti sopravvenuti al giudizio di primo grado sullo stato patrimoniale dei coniugi, risultano generiche, in quanto richiamano condizioni del tutto autonome rispetto a quelle ritenute rilevanti nel corso del presente procedimento. Inoltre sul punto l'impugnazione risulta priva del requisito dell'autosufficienza, poiché fa richiamo a documentazione imprecisata, senza individuazione della sua collocazione nel fascicolo processuale, contrariamente a quanto pacificamente richiesto a sostegno dell'allegazione per tutte Sez. 6, n. 29263 del 08/07/2010, Cavanna e altro, Rv. 248192 ed in mancanza dell'indicazione specifica del suo oggetto, poiché si richiama la presenza di conti personali intestati alla donna, che contraddirebbero la sua affermazione di poter fare disporre solo di un conto cointestato, senza indicare i tempi nei quali i conti personali sarebbero stati accesi, così da potere consentire la valutazione in questa sede della rilevanza della deduzione al fine di decidere, e conseguentemente, della mancata confutazione dell'argomentazione che si assume proposta nel corso del giudizio di gravame di merito, nella sentenza impugnata. 4. L'infondatezza del ricorso ne impone il rigetto, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc pen. Per l'effetto l'interessato è tenuto alla rifusione delle spese di rappresentanza della parte civile in questa fase, determinate nella misura indicata in dispositivo, ritenuta equa. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese sostenute in questo grado dalla parte civile Dibattuto Liliana, liquidate in euro 3.000, oltre spese generali, IVA e CPA.