Il controllo del giudice verte soltanto sulla legittimità dell’arresto

In sede di convalida dell’arresto in flagranza, il controllo spettante al giudice non può sostituire l’apprezzamento dei presupposti oggettivi della facoltà di arresto, posto in essere in modo diretto ed immediato dagli operatori. La suddetta valutazione riguarda esclusivamente la privazione della libertà del soggetto, non dovendosi concentrare sull’esistenza di gravi indizi o sulla responsabilità dell’indagato.

In questo senso si è pronunciata la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 46835, depositata il 25 novembre 2015. Il caso. Il Tribunale di Bergamo disponeva con ordinanza la non convalida dell’arresto, posto in essere dalla Polizia di Frontiera presso un aeroporto, nei confronti di un soggetto, responsabile di aver esibito, in sede di controllo, documenti di cui era stata accertata la falsità. L’uomo era indagato per i reati di cui agli art 497 bis e 648 c.p. . Il giudice di prime cure decideva di non convalidare l’arresto, ritenendo insussistenti i presupposti di gravità e pericolosità di cui all’art. 381, comma 4, lett. m bis c.p.p. . Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale ricorreva per cassazione, lamentando la violazione dell’art. 391, comma 4, c.p.p. il ricorrente sottolineava che il controllo del giudice, in merito alla convalida dell’arresto, non può concretizzarsi in una valutazione dell’operato della polizia giudiziaria. Il sindacato del giudice della convalida è limitato. La Suprema Corte ha ribadito il proprio costante orientamento per cui, nell’ambito della convalida dell’arresto in flagranza, il controllo di spettanza del giudice non può sostituire l’apprezzamento dei presupposti oggettivi della facoltà di arresto, posto in essere in modo diretto ed immediato dagli operatori. Gli Ermellini hanno, inoltre, precisato che, in sede di convalida, il giudice ha il dovere di valutare la sussistenza del fumus commissi delicti , per comprendere se l’indagato sia stato privato della libertà per la flagranza di uno degli illeciti di cui agli artt. 380 e 381 c.p.p. . Il controllo del giudice, pertanto, concerne esclusivamente la privazione della libertà del soggetto, non dovendosi concentrare sull’esistenza di gravi indizi o sulla responsabilità dell’indagato. Ciò che spetta al giudice, a parere della Corte di legittimità, è la verifica della sussistenza dei presupposti legittimanti l’arresto posto in essere e del corretto operato della polizia, sulla base di un criterio di ragionevolezza. Nel caso di specie, la Suprema Corte non ha ritenuto che le previsioni di cui sopra siano state violate dal Tribunale competente ed ha, pertanto, rigettato il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 26 ottobre – 25 novembre 2015,n. 46835 Presidente Lombardi – Relatore Micheli Ritenuto in fatto Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bergamo ricorre avverso l'ordinanza indicata in epigrafe, recante la non convalida dell'arresto disposto dall'Ufficio di Polizia di Frontiera Aerea di Orio al Serio, il 01/12/2014, nei confronti di R.P II soggetto appena ricordato aveva esibito, all'atto dei controlli previsti per gli utenti in partenza dall'aeroporto, una carta d'identità apparentemente intestata a tale M.F., sulla quale era stata apposta la foto dei prevenuto di quel documento veniva accertata la falsità, nonché la provenienza furtiva del modello in bianco dal quale era stato ricavato, con conseguente arresto in flagranza del P. che risultava al contempo in possesso di un regolare passaporto albanese a lui intestato per i reati di cui agli artt. 497-bis e 648 cod. pen. Il P., in particolare, era stato identificato nel momento in cui, esibendo la suddetta carta d'identità italiana, cercava di imbarcarsi su un volo diretto in Irlanda, mentre aveva usato il passaporto valido per ottenere una carta d'imbarco con destinazione Skopje. L'arresto non era tuttavia convalidato dal Tribunale, sul presupposto della ritenuta violazione dell'art. 391, comma 4, del codice di rito il giudicante reputava infatti che nel caso di specie difettassero i presupposti di gravità e pericolosità di cui al quarto comma dell'art. 381 lett. m -bis del codice di rito. Secondo il Tribunale, il fatto specifico non era connotato da particolare gravità, viste le modalità di contraffazione la sostituzione della fotografia originale con quella dell'arrestato, la cui fotografia era apposta senza neppure il timbro a secco , l'unicità del documento falso, l'ammissione dell'addebito da parte dell'imputato, in possesso di passaporto originale, e la rapidità con cui gli operanti giungevano alla sua compiuta identificazione e alla scoperta della contraffazione [ .]. Gi stessi operanti, nell'enucleare il presupposto di gravità del fatto, si limitano a richiamare la provenienza illecita dei documento senza soffermarsi su alcuna circostanza specifica in grado di connotare il fatto in esame in modo più grave rispetto ad altri frequentissimi casi di falsificazione di documenti rubati in bianco o d'individuare un collegamento privilegiato tra i falsari e l'odierno imputato trattandosi di reato per il quale l'arresto è solo facoltativo, del resto, la gravità del fatto non può essere che apprezzala in concreto, con specifico riferimento alle circostanze della condotta e alla pericolosità senza che possa acquistare alcun rilievo la misura della pena edittale quanto poi, alla pericolosità, l'arrestato è soggetto incensurato, mai censito sul territorio dello Stato, nel quale parrebbe essere entrato nell'imminenza dell'arresto, ed ha avuto un atteggiamento estremamente collaborativo con gli operanti . Con l'odierno ricorso, il P.M. territoriale lamenta inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 391, comma 4, del codice di rito, facendo osservare che nel rivalutare la legittimità dell'arresto, e cioè le ragioni che lo giustificavano, il giudice non può [ .] esimersi dal tenere conto degli elementi illustrati nel verbale d'arresto, o da questo desumibili che, nella prospettiva della polizia giudiziaria, giustificavano la misura provvisoria ed anzi più correttamente, vertendosi in ipotesi di discrezionalità vincolata, o, come dice la relazione al progetto preliminare del cod. proc. pen., di obbligo condizionato la imponevano [ .]. Ciò però non consente che l'esame del giudice esorbiti dai presupposti di legittimità dell'arresto ed esondi nel merito della vicenda . Secondo il Procuratore della Repubblica, il controllo compiuto ex post dal giudice della convalida non può estendersi fino alla rivalutazione dell'operato della polizia giudiziaria, in base ad elementi diversi ed ulteriori rispetto a quelli riportati nel verbale di arresto, né gli è consentito sostituire una propria differente valutazione rispetto a un giudizio che gli operanti abbiano comunque formulato su basi di ragionevolezza e, nella fattispecie, avrebbe dovuto assumere rilievo dirimente la circostanza che il P. era stato trovato in possesso di un valido passaporto a lui intestato, che non aveva utilizzato perché non gli avrebbe consentito l'accesso al territorio irlandese, mentre aveva presentato per l'imbarco il documento contraffatto rendendosi così responsabile non già della mera detenzione di un atto falso, ma di una serie di condotte strumentali a renderne più efficace l'impiego . In ogni caso, il giudice della convalida aveva formulato valutazioni afferenti il merito, perciò relative a questioni che avrebbero preteso, eventualmente, un approfondimento dibattimentale, ovviamente successivo alla verifica della legittimità della convalida dell'arresto operato dalla polizia giudiziaria tant'è che nella motivazione dell'ordinanza era stata posta in risalto - confondendo il piano della correttezza dell'arresto con quello della eventuale adozione di misure restrittive - la circostanza che il P.M. non aveva inteso sollecitare provvedimenti incidenti sullo status libertatis dei P Considerato in diritto 1. II ricorso non può trovare accoglimento. 1.1 La giurisprudenza di legittimità è costantemente orientata nel senso che, in tema di convalida dell'arresto facoltativo in flagranza, il controllo che il giudice compie ex post non può essere tale da sostituire del tutto, con un'autonoma rivalutazione fondata su diversi e ulteriori elementi rispetto a quelli riportati nel verbale di arresto, il diretto apprezzamento dei presupposti oggettivi della facoltà di arresto esercitata dalla polizia giudiziaria Cass., Sez. VI, n. 36215 del 21/05/2013, D'Antonio, Rv 256129 v. anche, già nello stesso senso, Cass., Sez. VI, n. 8029 dell'11/12/2002, Fiorenza . Nella motivazione della sentenza D'Antonio, in particolare, si chiarisce che il principio di diritto riportato in massima deriva dai limiti del sindacato che la disciplina processuale riconosce al giudice della convalida ciò in quanto la polizia giudiziaria, alla quale non incombe il dovere di una specifica motivazione, deve porre in condizione il giudice di verificare se l'atto, in relazione alle concrete circostanze di fatto quali si presentino alla polizia stessa, esprima una ragionevole valutazione dei presupposti per operare l'arresto in flagranza. In sede di convalida dell'arresto il giudice deve compiere una valutazione diretta a stabilire la sussistenza dei fumus commissi delicti, allo scopo di stabilire ex post se l'indagato sia stato privato della libertà in presenza della flagranza di uno dei reati previsti dagli artt. 380 e 381 cod. proc. pen., dovendosi escludere che possa riguardare l'esistenza dei gravi indizi ovvero la responsabilità per il reato contestato, attraverso un'indagine ricostruttiva dell'episodio in tutti i suoi elementi costitutivi, in quanto un tale accertamento è riservato alle successive fasi processuali [ .] e, in particolare, per verificare la sussistenza delle condizioni per adottare una misura cautelare. Il giudice della convalida è tenuto a compiere il controllo dei presupposti richiesti dalla legge per la privazione dello status libertatis gravità del fatto e personalità dell'arrestato senza esorbitare da una verifica di ragionevolezza quanto all'operato della polizia giudiziaria alla quale è istituzionalmente attribuita una sfera discrezionale nell'apprezzamento dei presupposti stessi . E' stato altresì precisato che in sede di convalida dell'arresto, il giudice, oltre a verificare l'osservanza dei termini previsti dall'art. 386, comma terzo e 390, comma primo. cod. proc. pen., deve controllare la sussistenza dei presupposti legittimanti l'eseguito arresto, ossia valutare la legittimità dell'operato della polizia sulla base di un controllo di ragionevolezza, in relazione allo stato di flagranza ed all'ipotizzabilità di uno dei reati richiamati dagli artt. 380 e 381 cod. proc. pen., in una chiave di lettura che non deve riguardare né la gravità indiziaria e le esigenze cautelari valutazione questa riservata all'applicabilità delle misure cautelari coercitive , né l'apprezzamento sulla responsabilità riservato alla fase di cognizione del giudizio di merito Cass., Sez. VI, n. 48471 dei 28/11/2013, Scalici, Rv 258230 . 1.2 Nella fattispecie concreta, tuttavia, non può dirsi che il controllo operato dal giudicante sia stato eccedente rispetto ai limiti di legge, né - in particolare - che la valutazione compiuta sia stata fondata su dati ulteriori rispetto a quelli emersi al momento dell'adozione della misura precautelare da parte della polizia giudiziaria. Un conto è, infatti, desumere elementi indicativi della presunta non gravità della condotta dalla versione offerta dall'interessato in sede di interrogatorio, come nel caso di' chi rappresenti al giudice la pretesa giustificazione di un comportamento riscontrato in flagranza ben altro è prendere atto della evidente - per quanto non grossolana - falsificazione di una carta d'identità, della agevole possibilità di ricostruire le generalità di chi ne sia in possesso perché detiene al contempo un documento valido e di una altrettanto immediata ammissione di responsabilità avvenuta non già al momento dell'udienza di convalida, ma dinanzi agli stessi verbalizzanti . 2. Si impongono pertanto le determinazioni di cui al dispositivo. P.Q.M. Rigetta il ricorso del P.M.