Passaggio a due connazionali in possesso di droga: automobilista condannato

Identica, dura pena per tutti e tre gli uomini coinvolti nella vicenda. Ben quattro anni di reclusione e 18mila euro di multa anche al conducente della vettura, che si è fermato a dare un passaggio ai due connazionali. Egli era consapevole della disponibilità della droga da parte dei due passeggeri non a caso gli ha chiesto in cambio un ‘ovulo’ di cocaina

Autostop stupefacente. Dà un passaggio con la propria vettura a due connazionali, chiedendo loro in cambio un ‘ovulo’ di cocaina. Legittima la condanna non solo per i due possessori della droga, ma anche per l’automobilista Cassazione, sentenza n. 46072, sezione Sesta Penale, depositata il 20 novembre . Cocaina. Controllo delle forze dell’ordine su un veicolo. Esito inequivocabile vengono ritrovati 200 grammi di cocaina sotto il sedile anteriore, lato passeggero, dell’autovettura . Accuse pesantissime per il conducente – e proprietario – dell’automobile, e per i due passeggeri, due connazionali ai quali ha dato un passaggio. E, una volta ricostruita la vicenda, i giudici di merito ritengono i tre uomini responsabili del delitto di detenzione di cocaina . Consequenziale la condanna a quattro anni di reclusione e 18mila euro di multa ciascuno. Passaggio. Secondo il legale dell’automobilista, però, ne va rimessa in discussione la responsabilità . Ciò perché l’uomo ha agito senza dolo , essendosi limitato a fornire ai due giovani connazionali un passaggio a bordo della propria vettura . Egli, sempre secondo l’avvocato, era inconsapevole della detenzione dello stupefacente da parte dei due connazionali. Obiezione, questa, teoricamente plausibile, ma smentita dalle stesse parole dell’automobilista. L’uomo ha dichiarato, difatti, di avere fornito il passaggio in cambio della promessa cessione di un ‘ovulo’ di cocaina . Ciò ne certifica la consapevolezza in merito alla disponibilità della droga. Assolutamente legittimo, quindi, ritenere l’automobilista responsabile alla pari dei due connazionali. Corretta, perciò, la decisione di infliggere ai tre uomini la identica condanna.

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 8 ottobre – 20 novembre 2015, n. 46072 Presidente Conti – Relatore Villoni Ritenuto in fatto 1. Con la sentenza impugnata, la Corte d’Appello di Brescia ha parzialmente riformato quella emessa dal GUP del locale Tribunale in data 14/03/2014 con cui R.P.R. e F.R.D.L., in concorso con un terzo imputato, erano stati ritenuti responsabili del delitto di detenzione di gr. 200,80 di cocaina artt. 110 cod. pen., 73 comma 1 d.P.R. n. 309 del 1990 rinvenuti sotto il sedile anteriore, lato passeggero, dell’autovettura di proprietà e condotta dal R. la Corte ha ritenuto, però, eccessivo il trattamento sanzionatorio deter minato dal primo giudice, riducendo le pene inflitte in primo grado alla misura finale di quattro anni di reclusione ed € 18.000,00 di multa ciascuno, oltre alle conseguenti pene accessorie. 2. Avverso la sentenza hanno proposto distinto ricorso gli imputati, deducendo il R. vio lazione di legge penale per esserne stata ribadita la responsabilità sulla base di elementi pre suntivi, fondati essenzialmente sulle dichiarazioni auto ed etero accusatorie del coimputato V.P.E., per un’azione commessa in assenza di dolo, essendosi egli limitato a fornire ai due giovani connazionali un passaggio a bordo della propria automobile, inconsa pevole della detenzione dello stupefacente deduce, altresì, vizio di motivazione riguardo alla sussistenza degli elementi probatori di responsabilità, in ordine alla determinazione della pena nonché all’omesso riconoscimento delle attenuanti generiche e dell’ipotesi del fatto lieve di cui all’art. 73, comma 5 d.P.R. n. 309 del 1990. 3. Ha proposto ricorso anche F.R.D.L., che ha però successivamente depositato dichiarazione di rinuncia, con sottoscrizione autenticata dal proprio difensore. Considerato in diritto 1. L’impugnazione proposta dall’imputato R. va dichiarata inammissibile per aspecificità artt. 581 lett. c], 591 lett. c] cod. proc. pen. , compendiandosi nella mera reiterazione dei motivi proposti in sede d’appello e non confrontandosi nemmeno con le ragioni della decisione impugnata riguardo alle doglianze già articolate. Con riferimento al primo motivo di ricorso, infatti, la Corte territoriale ha rilevato che l’affermazione di responsabilità del R. non era stata affatto fondata sulle mere dichiarazioni accusatorie del coimputato V., ma in base al quadro complessivo delle risultanze probatorie in cui un posto di rilievo, oltre all’incontestato rinvenimento della sostanza stupefacente all’interno della vettura di proprietà del ricorrente, era rappresentato dalle dichiarazioni del medesimo di avere fornito il passaggio in cambio della promessa cessione di un ovulo” di cocaina, a dimostrazione della consapevolezza della disponibilità di detta sostanza a parte dei correi. Quanto al secondo motivo, i giudici d’appello hanno poi ribadito l’impossibilità di ravvisare il fatto di lieve entità nella detenzione di oltre 200 gr. al lordo di cocaina e negato al ricorrente il riconoscimento delle attenuanti generiche, in ragione fra l’altro del pervicace atteggiamento di negazione dei fatti a fronte di un quadro probatorio d’accusa evidente. Come, allora, precisato dalla giurisprudenza di questa Corte di legittimità, deve considerarsi inammissibile, perché aspecifico, il ricorso per cassazione fondato su motivi che si traducano nella reiterazione di quelli già dedotti in appello, esaminati e motivatamente respinti dal giudi ce di secondo grado v. ex pluribus Cass. Sez. 5, sent. 28011/13 Sez. 6 sent. n. 22445/09 Sez. 5, sent. n. 11933/05 Giagnorio, Rv. 231708 Sez. 4, sent. 15497/02 Sez. 5, sent. n. 2896/99 . 2. L’impugnazione proposta dal F. va, invece, dichiarata inammissibile a causa della intervenuta rinunzia. 3. Alla dichiarazione d’inammissibilità delle impugnazioni segue, come per legge, la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare rispettivamente in € 1.500,00 millecinquecento per il R. ed in € 500,00 cinquecento per il F., attesa la rinun cia. P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e rispettivamente della somma di € 1.500,00 millecinquecento il R. e d € 500,00 cinque cento il F. in favore della cassa delle ammende.