Metodo stamina come Scientology: è contestabile la truffa

Con la pronuncia in commento, il Supremo Collegio è stato chiamato a pronunciarsi sulla possibilità di contestare il reato di truffa in relazione alla somministrazione a pazienti affetti da patologie gravissime di pseudo-farmaci illecitamente prodotti con il metodo stamina.

Se ne è occupata la Cassazione con la sentenza n. 46119/15, depositata il 20 novembre. Il caso. Possibile contestare la truffa a chi sale sul carro” del metodo stamina? Su questa la Corte di Cassazione è stata chiamata a pronunciarsi con la pronuncia in commento, originata dal ricorso presentato dal pubblico ministero contro la revoca degli arresti domiciliari ad un indagato per il reato di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di truffe ed altri reati. La vicenda riguardava la somministrazione a pazienti affetti da patologie gravissime di pseudo-farmaci illecitamente prodotti con il metodo stamina. Per il Tribunale gli indagati, nell’indurre le persone offese a sottoporsi alle – peraltro molto costose - terapie da loro praticate, non hanno posto in essere una condotta ingannatrice, avendo rappresentato in modo veritiero la metodologia praticata ed avendo in effetti realizzato i preparati somministrati ai pazienti conformemente a quanto descritto non sussisterebbe, quindi, il requisito oggettivo degli artifizi o raggiri, indispensabile per integrare la fattispecie legale tipica del reato di truffa. Almeno due le fasi della condotta contestata come truffa. Di segno diametralmente opposto il verdetto degli Ermellini, per i quali la condotta contestata come truffa si articola quanto meno in due fasi , l’una consistente nella rappresentazione delle modalità per produrre i farmaci, in relazione alla quale è stata fornita alle persone offese un’informazione sostanzialmente non veritiera, e l’altra consistente nel rappresentare il farmaco prodotto con questo metodo come utile a fornire se non altro delle possibilità di guarigione o di miglioramento agli ammalati. Del resto, chiariscono da Piazza Cavour, il ricorso dietro pagamento a questa c.d. metodologia sperimentale non è avvenuto per caso , ma per l’azione induttiva dei coindagati, che hanno approfittato della particolare debolezza psicologica dei familiari di persone affette da patologie particolarmente gravi per suscitare illusorie speranze, dietro pagamento di ingenti somme . Metodo Stamina come Scientology. Il Supremo Collegio, poi, ha precisato che con riguardo al requisito dell’induzione in errore la giurisprudenza di legittimità ha già chiarito in un caso affine Scientology , il comportamento di quei soggetti che intervengono sulle persone a disagio, promettendo, ad esempio un miglioramento della mente con un’attività di stimolazione del cervello , il tutto attraverso il ricorso ad una terapia , somministrando farmaci senza autorizzazione ministeriale e senza effettivo controllo medico in tali casi era stata riconosciuta la sussistenza dell’elemento oggettivo, sul rilievo che la particolare condizione di un soggetto, in conseguenza di una sua fragilità di fondo o di situazioni contingenti, non esclude la configurabilità in suo danno del reato di truffa, rendendone, anzi, più agevole l’esecuzione. Per questi motivi, quindi, il Supremo Collegio ha annullato con rinvio l’ordinanza impugnata.

Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 20 ottobre – 20 novembre 2015, n. 46119 Presidente Esposito – Relatore Gallo Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza in data 21/7/2015, il Tribunale di Brescia, accogliendo l'istanza di riesame avanzata nell'interesse di A.M. , indagato per il reato di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di truffe ed altri reati, annullava l'ordinanza del Gip di Brescia, emessa in data 20/6/2015, con la quale era stata applicata al prevenuto la misura cautelare degli arresti domiciliari. 2. La vicenda riguardava la somministrazione, a pazienti affetti da patologie gravissime, di pseudo-farmaci illecitamente prodotti con la c.d. metodica stamina che prevedeva il prelievo di materiale biologico dei pazienti o dei loro familiari, il trattamento di tale materiale presso un centro svizzero, e la successiva somministrazione al paziente del preparato risultante da tale trattamento. Il Tribunale, richiamando una precedente ordinanza emessa nei confronti della coimputata V. , riteneva insussistente il reato-fine di truffa per difetto del requisito oggettivo degli artifici e raggiri. Osservava il Tribunale che la somministrazione dei preparati era avvenuta nel rispetto della procedura rappresentata ai pazienti ed ai loro familiari, i quali erano consapevoli che si trattava di un metodo sperimentale. Gli indagati non avevano tratto in errore i pazienti in quanto in relazione alle somme via via versate alle parti offese sono stati compiuti i distinti passaggi tecnici indicati dai promotori ed organizzatori del metodo sperimentale pubblicizzato ”. Osservava, inoltre, il Tribunale che l'inefficacia del prodotto a scopi terapeutici afferiva alla natura prettamente sperimentale delle tecnica ma non prospetta una artificiosità dell'operazione nel senso di una finta procedura medico/scientifica ”. 3. Quanto all'associazione a delinquere, il Tribunale la riteneva insussistente, una volta escluso il reato-fine della truffa, osservando che Se le condotte specifiche, al di là delle valutazioni di carattere medico/scientifico, non avevano i connotati della truffa ex art. 640 c.p., la relativa associazione costituita per l'avvio di queste metodiche sperimentali, per il supporto logistico ed organizzativo e per la pubblicizzazione delle stesse, non può assurgere al rango delittuoso proprio per la liceità delle condotte cui quel gruppo era preposto ”. Infine il Tribunale escludeva che il reato di associazione per delinquere fosse stato contestato anche sotto il profilo dell'associazione finalizzata alla somministrazione di farmaci pericolosi. 4. Avverso tale ordinanza propone ricorso il Pubblico Ministero sollevando quattro motivi di gravame con il quali deduce violazione di legge e vizi della motivazione. 5. Con il primo motivo deduce violazione di legge e vizi della motivazione con riferimento all'esclusione dei gravi indizi di colpevolezza per i delitti di truffa aggravata. In particolare deduce che integra il reato di truffa anche la artificiosa rappresentazione di mere chances di successo della terapia in quanto idonea a trarre in inganno le vittime e a far conseguire all'agente un ingiusto profitto con altrui danno. Deduce inoltre l'omessa motivazione circa l'insussistenza degli artifici e raggiri, non avendo il Tribunale preso in considerazione le numerose intercettazioni richiamate nell'ordinanza del Gip e segnatamente i contatti quotidiani intercorsi fra indagati e persone offese, attraverso il telefono, messaggi di testo ed attraverso incontri informativi in cui veniva prospettata l'efficacia della terapia. Deduce che sarebbe illogico ritenere che le persone offese abbiano pagato somme ingenti, nell'ordine di migliaia o decine di migliaia di Euro al fine di sottoporsi ad un trattamento terapeutico se non fossero stati indotti in errore sulla possibilità di ottenere, almeno delle chances di guarigione. Eccepisce ancora la mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione circa la provenienza e destinazione dei campioni di farmaci analizzati e sequestrati. 6. Con il secondo ed il terzo motivo il P.M. si duole delle considerazioni del Tribunale in ordine all'insussistenza dei reati fine di cui agli artt. 443 e 445 cod. pen 7. Con il quarto motivo deduce violazione di legge e vizio della motivazione con riferimento alla ritenuta insussistenza dell'associazione per delinquere fondata sul presupposto dell'asserita liceità dei fini cui l'organizzazione era preposta. In particolare eccepisce il travisamento dell'incolpazione laddove il Tribunale esclude che sia stato contestato il reato ex art. 416 cod. pen. sotto il profilo dell'associazione finalizzata al commercio ed alla somministrazione di prodotti medicinali imperfetti e pericolosi per la salute. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato. 2. Le conclusioni a cui è giunto il Tribunale per il riesame in punto di insussistenza del reato di truffa sono fondate su un percorso argomentativo viziato da illogicità manifeste e contraddizioni che si risolvono in una falsa o erronea applicazione della legge penale con riferimento alla fattispecie legale tipica di cui all'art. 640 cod. pen 3. L'errore di fondo che vizia la motivazione consiste in una artificiosa amputazione della condotta induttiva. Il Tribunale argomenta che gli indagati, nell'indurre le persone offese a sottoporsi alle costose terapie da loro praticate, non abbiano posto in essere una condotta ingannatrice in quanto hanno rappresentato in modo veritiero la metodologia praticata ed effettivamente hanno realizzato i preparati somministrati ai pazienti in conformità alle modalità descritte. Quindi dalla constatazione che non vi è stata falsità o inganno rispetto alle modalità di produzione dei preparati che venivano somministrati ai pazienti, il Tribunale ne ha dedotto che non vi è stata induzione in errore delle persone offese, non sussistendo, pertanto, il requisito oggettivo degli artifizi o raggiri, indispensabile per integrare la fattispecie legale tipica del reato di truffa. 4. Tale ricostruzione è viziata da illogicità manifesta, ictu oculi evidente, perché non spiega per quale motivo i pazienti avrebbero accettato di pagare somme ingenti nell'ordine di migliaia o decine di migliaia di Euro per sottoporsi ad una terapia illegale, in quanto disconosciuta dalle autorità sanitarie competenti, se non avessero ricevuto assicurazioni di ottenere quanto meno delle chances di guarigione o di miglioramento rispetto alle specifiche patologie da cui erano affetti. 5. Che il Tribunale abbia amputato una parte della condotta del ricorrente e degli altri indagati emerge dal fatto che nessuna considerazione è stata svolta in ordine alle numerose intercettazioni di telefonate, richiamate nell'ordinanza del Gip in cui il coindagato B. , parlando con alcuni pazienti aveva fornito assicurazioni sul buon esito della terapia, né il Tribunale ha preso in considerazione la circostanza che gli indagati avevano falsamente attribuito a K.P. , responsabile della società svizzera che provvedeva a produrre gli asseriti farmaci, la qualifica di medico che non aveva, accreditandolo come soggetto competente. 6. Dalle emergenze processuali risulta che la condotta contestata come truffa si articola quanto meno in due fasi, l'una consistente nella rappresentazione delle modalità per produrre i farmaci, rispetto alla quale è stata fornita alle persone offese un'informazione sostanzialmente veritiera, l'altra nel rappresentare il farmaco prodotto con questa metodica come utile a fornire quanto meno delle chances di guarigione o di miglioramento agli ammalati. Sul punto il Tribunale scivola su una motivazione apparente laddove considera che sia il c.d. metodo stamina che quello oggi in discussione sono stati sempre proposti e sono stati sempre percepiti e conosciuti dai destinatari quali metodologie sperimentali, cioè meri tentativi per verificare l'idoneità di pratiche mediche fondate sull'utilizzo di cellule staminali e similari nella terapia di patologie degenerative e finora sprovviste di cure incisive ”. 7. Il problema è che il ricorso, dietro pagamento, a questa c.d. metodologia sperimentale non è avvenuto per caso, bensì per l'azione induttiva del ricorrente e degli altri coindagati con lui associati che hanno approfittato della particolare debolezza psicologica dei familiari di persone affette da patologie particolarmente gravi per suscitare illusone speranze, dietro pagamento di ingenti somme. 8. Con riferimento specifico al requisito dell'induzione in errore questa Corte ha già preso in considerazione in una vicenda affine il caso di Scientology , il comportamento di quei soggetti che intervengono sulle persone a disagio, promettendo, per es. un miglioramento della mente con una attività di stimolazione del cervello , il tutto attraverso il ricorso ad una terapia , somministrando farmaci senza autorizzazione ministeriale e senza effettivo controllo medico, riconoscendo in questi casi la sussistenza dell'elemento oggettivo e rilevando che la particolare condizione di un soggetto, quale determinata da una sua fragilità di fondo o da situazioni contingenti, non esclude la configurabilità in suo danno del reato di truffa, anzi ne rende più agevole l'esecuzione Cass. Sez. 2, Sentenza n. 9520 del 21/05/1992 Ud. dep. 16/09/1992 Rv. 192506 in senso conforme Sez. 2, Sentenza n. 10256 del 19/06/2002 Ud. dep. 05/03/2003 Rv. 223624 Sez. 2, Sentenza n. 1910 del 20/12/2004 Ud. dep. 21/01/2005 Rv. 230694 Sez. 2, Sentenza n. 1862 del 19/12/2005 Ud. dep. 18/01/2006 Rv. 233361 . 9. In conclusione la motivazione del Tribunale è manifestamente illogica in quanto fondata sulla artificiosa distinzione fra la prospettazione delle tappe del percorso terapeutico e la prospettazione del risultato terapeutico e sulla erronea considerazione che solo il primo profilo sia salutevole di valutazione ai fini dell'integrazione dei delitti di truffa contestati. Di conseguenza l'ordinanza impugnata va annullata con rinvio al Tribunale per il riesame per nuovo esame, restando assorbiti tutti gli altri motivi di ricorso del Pubblico Ministero. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale del riesame di Brescia per nuovo esame.