Translatio iudicii, legittimo sospetto e grave situazione locale: gli Ermellini fanno il punto della situazione

La Corte di Cassazione, chiamata a decidere su un’istanza di rimessione ai sensi degli artt. 45 e 46 c.p.p., mette a fuoco i principali orientamenti giurisprudenziali relativi all’istituto.

Della questione si è occupata la Corte di Cassazione con la sentenza n. 45644/15, depositata il 17 novembre. Il caso. Con la pronuncia in commento, il Supremo Collegio, chiamato a pronunciarsi su un’istanza di rimessione del procedimento ex art. 45 e 46 c.p.p., ha fornito svariate precisazioni sull’istituto in parola. La rimessione è un istituto di carattere eccezionale. Non si può dimenticare, precisano innanzitutto gli Ermellini, che l’istituto della rimessione ha carattere eccezionale, dal momento che comporta una deroga al principio costituzionale del giudice naturale precostituito per legge pertanto, vanno interpretate restrittivamente le disposizioni che lo regolano, ivi comprese quelle che stabiliscono i presupposti per la translatio iudicii . Pertanto, continuano dal Palazzaccio, per grave situazione locale deve intendersi un fenomeno esterno alla dialettica processuale, riguardante l’ambiente territoriale nel quale il processo si svolge e connotato da tale abnormità e consistenza da non poter essere interpretato se non nel senso di un pericolo concreto per la non imparzialità del giudice – inteso come ufficio giudiziario della sede in cui si svolge il processo di merito – o di un pregiudizio alla libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo medesimo solo in presenza di questa grave situazione locale e come conseguenza di essa, poi, possono ritenersi sussistenti i motivi di legittimo sospetto. Non solo il Supremo Collegio ha altresì ricordato che secondo la giurisprudenza di legittimità i comportamenti e i provvedimenti endoprocessuali del pm e del giudice possono costituire motivo di rimessione del processo solo laddove sintomatici di una mancanza di imparzialità dell’ufficio giudicante nella sede di svolgimento del processo e collegati da un nesso di causalità ad una grave situazione locale, da intendersi come fenomeno esterno alla dialettica processuale. Cosa si intende per grave situazione locale? La grave situazione locale, chiariscono poi i Giudici di Piazza Cavour, va interpretata come fenomeno esterno di tale e manifesta abnormità da costituire fonte di obiettivo rischio di parzialità dell’ufficio giudiziario procedente ovvero di reale lesione, o pericolo di lesione, della libera determinazione delle persone che vi partecipano. Ne deriva che non ricorrono gli estremi per la rimessione nel caso di semplice prospettazione di un probabile rischio di turbamento della libertà valutativa e decisoria del giudice, sul presupposto di timori, illazioni e sospetti non espressi da fatti oggettivi né dotati di capacità dimostrativa ex se .

Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 11 ottobre – 17 novembre 2015, n. 45644 Presidente Esposito – Relatore Davigo Ritenuto in fatto 1. Con istanza depositata il 21.9.2015 P.X. chiedeva la rimessione dei procedimento, relativo a riciclaggio transnazionale, ad altro giudice ai sensi degli artt. 45 e 46 cod. proc. pen. deducendo l'esistenza di gravi situazioni locali in quanto sia in Svizzera che in Italia la magistratura quanto meno quella che si occupa di criminalità economica finanziaria è totalmente asservita al mondo bancario-affaristico-politico che nomina e/o pilota i magistrati selezionandoli senza alcun criterio meritorio, ma che asseconda genuflessa le loro richieste . L'istante ha denunciato per prima i fatti per i quali si è poi trovata imputata e non è stata tutelata la sua riservatezza. Dopo aver riferito fatti dell'autorità giudiziaria di Lugano e di una denuncia contro un magistrato della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano, il quale per depistare e sviare l'attenzione dalle condotte da egli poste in essere integranti i reati di favoreggiamento, abuso d'ufficio e, corruzione, riciclaggio ed altri ha deciso di incriminare P.X., deduce che tale magistrato sarebbe appartenente ad organizzazione criminale massonico-piduista transnazionale e per il concorso esterno in tale associazione per delinquere e non avrebbe depositato le somme in sequestro al FUG. Deduce ancora che il processo innanzi al Tribunale di Milano è costellato da illegalità di ogni sorta e che l'organo giudicante si sarebbe prodigato a coprire il magistrato del pubblico ministero, in quanto condizionato ed assoggettato alla Procura di Milano. È stato inserito un GOT nel collegio giudicante con conseguente nullità e non sono stati riascoltati i testi dopo il mutamento del collegio. È stata dolosamente ignorata la lista testi ed è stata disattesa una nota di udienza in cui si deduceva l'illegalità dell'imputazione, così come è stata disattesa una richiesta di sequestro. Il difensore dell'istante l'ha venduta alle potenti controparti e P.X. sarebbe stata vittima di tentato omicidio in Svizzera e di altri atti indicati. Il Collegio giudicante è ostaggio della Procura della Repubblica alla quale ha trasmesso i verbali di udienza. Considerato in diritto 1. L'istanza è manifestamente infondata. Anzitutto si deve ricordare che l'istituto della rimessione ha carattere eccezionale, implicando una deroga al principio costituzionale del giudice naturale precostituito per legge e, come tale, comporta la necessità di un'interpretazione restrittiva delle disposizioni che lo regolano, in esse comprese quelle che stabiliscono i presupposti per la translatio iudicii , con la conseguenza che, da un lato, per grave situazione locale deve intendersi un fenomeno esterno alla dialettica processuale, riguardante l'ambiente territoriale nel quale il processo si svolge e connotato da tale abnormità e consistenza da non poter essere interpretato se non nel senso di un pericolo concreto per la non imparzialità dei giudice inteso come l'ufficio giudiziario della sede in cui si svolge il processo di merito o di un pregiudizio alla libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo medesimo e, dall'altro, che i motivi di legittimo sospetto possono configurarsi solo in presenza di questa grave situazione locale e come conseguenza di essa Cass. Sez. 3, Sentenza n. 23962 dei 12/05/2015 dep. 04/06/2015 Rv. 263952 . In secondo luogo i comportamenti e i provvedimenti endoprocessuali dei P.M. e dei giudice possono costituire motivo di rimessione dei processo solo ove sintomatici di una mancanza di imparzialità dell'ufficio giudicante nella sede di svolgimento del processo e collegati da un nesso di causalità ad una grave situazione locale, da intendersi come fenomeno esterno alla dialettica processuale Cass. Sez. 6, Ordinanza n. 15741 del 28/03/2013 dep. 04/04/2013 Rv. 255844 . In tema di rimessione dei processo, la grave situazione locale di cui all'art. 45 cod. proc. pen. va interpretata come fenomeno esterno di tale e manifesta abnormità da costituire fonte di reale rischio di parzialità dell'ufficio giudiziario procedente ovvero di reale lesione, o pericolo di lesione, della libera determinazione delle persone che vi partecipano, avendo l'istituto carattere eccezionale di deroga al principio costituzionale dei giudice naturale precostituito per legge e perciò implicando una stretta interpretazione delle relative disposizioni conseguentemente, non ricorrono gli estremi per la rimessione nel caso di semplice prospettazione di un probabile rischio di turbamento della libertà valutativa e decisoria dei giudice, sul fondamento di timori, illazioni e sospetti non espressi da fatti oggettivi né dotati di intrinseca capacità dimostrativa Cass. Sez. 6, Sentenza n. 11499 del 21/10/2013 dep. 10/03/2014 Rv. 260888 . La situazione rappresentata nell'istanza di rimessione dei processo non è peraltro indicata come locale, ma addirittura internazionale e comunque della stessa non vi è alcuna prova. Questa Corte ha infatti chiarito che le situazioni paventate e addotte a sostegno della richiesta devono emergere in modo certo dagli atti del processo e non costituire solo la proiezione di generiche preoccupazioni e timori che non consentono di ipotizzare la sussistenza di fatti reali, collegati a situazioni locali, idonei per la loro gravità a turbare il sereno svolgimento del processo e a compromettere in tal modo la corretta amministrazione della giustizia Cass. Sez. 1, Sentenza n. 4462 del 20/09/1995 dep. 11/10/1995 Rv. 202511 . 2. La richiesta deve pertanto essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'articolo 48 comma 6 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile la richiesta, la parte privata che l'ha proposta deve essere condannata al pagamento delle spese dei procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di duemila euro, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. 3. Stante le affermazioni contenute nel ricorso la presente sentenza e gli atti in copia devono essere trasmessi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Brescia per quanto di competenza. P.Q.M. Dichiara inammissibile la richiesta e condanna P.X. al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila alla Cassa delle ammende. Dispone trasmettersi la presente sentenza e gli atti in copia alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Brescia per quanto di competenza.