Niente legittimazione ad opporsi al rigetto della richiesta di dissequestro per il curatore fallimentare

Il principio stabilito dal Supremo Collegio in forza del quale il curatore fallimentare non è legittimato a proporre impugnazione contro il provvedimento di sequestro, comporta la mancata legittimazione del medesimo a proporre gravame avverso il provvedimento di rigetto di richiesta di dissequestro.

Il caso. Con la sentenza n. 45519/15, depositata il 16 novembre, il Supremo Collegio è tornato a pronunciarsi sulla questione se il curatore fallimentare sia legittimato a proporre impugnazione avverso provvedimenti in materia di sequestro . No alla legittimazione ad impugnare il provvedimento di sequestro per il curatore fallimentare. Sul punto, gli Ermellini hanno ricordato che le Sezioni Unite del Supremo Collegio hanno recentemente n. 11170/15 stabilito che il curatore fallimentare non è legittimato a proporre impugnazione contro il provvedimento di sequestro adottato ai sensi dell’art. 19 d.lgs. n. 231/2001 Confisca . Il curatore fallimentare, infatti, deve certamente essere considerato terzo rispetto al procedimento sequestro/confisca dei beni già appartenuti alla società fallita, con la conseguenza che non può agire in rappresentanza dei creditori. Il curatore, proseguono da Piazza Cavour, non può essere considerato come un soggetto privato che agisca in rappresentanza o sostituzione del fallito e/o dei singoli creditori o del comitato dei creditori , ma va pensato come organo che svolge una funzione pubblica ed affianca il tribunale ed il giudice delegato per perseguimento degli interessi dinanzi indicati . Il principio vale anche per le impugnazioni di provvedimenti di rigetto della richiesta di dissequestro. Il principio illustrato secondo il quale il curatore fallimentare non è legittimato a proporre impugnazione contro il provvedimento di sequestro, concludono dal Supremo Collegio, non può che comportare la mancata legittimazione a proporre gravame avverso il provvedimento di rigetto di richiesta di dissequestro. L’assenza di legittimazione del curatore fallimentare a proporre gravame, nel caso in esame, determina l’inammissibilità del ricorso.

Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 27 ottobre – 16 novembre 2015, n. 45519 Presidente Esposito – Relatore Alma Ritenuto in fatto Con ordinanza in data 28/4/2015, a seguito di giudizio di appello ex art. 322-bis cod. proc. pen., il Tribunale di Perugia ha rigettato il gravame proposto dalla curatela nell'interesse di Fallimento Giardino S.r.l. avverso il provvedimento emesso dal Giudice per le indagini preliminari di Perugia in data 7/5/2012 di rigetto di istanza di revoca di sequestro. Questa in sintesi la vicenda procedimentale a con istanza depositata in data 13/2/2013 la curatela della società Fallimento Giardino S.r.l. chiedeva al Giudice per le indagini preliminari la restituzione di un immobile sito in Perugia, via Manzoni 131, già adibito ad albergo e di proprietà della società fallita b il Giudice ha rigettato l'istanza rilevando che, nelle more, è entrata in vigore la I. 228/2012 il cui art. 1, comma 190, ha introdotto il comma 4-bis dell'art. 12 sexies del d.l. 306/92 cony. nella I. 356/92 così estendendo alla materia dell'amministrazione e destinazione dei beni sequestrati le disposizioni di cui al D.Lvo n. 159/2011 c avverso tale decisione ha proposto appello la curatela fallimentare che ha così portato all'emissione del provvedimento oggi impugnato. Ricorre per Cassazione avverso la predetta ordinanza il curatore della società Giardino S.r.l. per tramite del difensore, deducendo violazione di legge artt. 322-bis e 597 in relazione all'art. 606, lett. b , cod. proc. pen. Nel ricorso si evidenzia che il Tribunale ha ritenuto di condividere la tesi secondo la quale la confisca di cui all'art. 12-sexies I. 306/92 deve essere qualificata come confisca sanzione con la conseguenza che il relativo istituto ha natura sostanziale e non processuale e, quindi, non potrebbe applicarsi la normativa sopravvenuta, tuttavia ha ritenuto che il dissequestro dell'immobile non poteva essere disposto stante l'immanente pericolo, in caso di vendita, di una sua re immissione nel circuito criminale non avendo oltretutto la curatela richiedente indicato le possibili misure finalizzate a neutralizzare detto pericolo. Secondo parte ricorrente il Tribunale non poteva affrontare tale problematica ma, una volta escluso il novum normativo doveva limitarsi ad accogliere l'istanza di dissequestro del bene. Decidendo come ha fatto il Tribunale avrebbe quindi debordato i limiti del devolutum ponendo a sostegno della propria decisione ragioni del tutto diverse da quelle addotte dal Giudice per le indagini preliminari e, quindi, determinando un vizio di legge del provvedimento impugnato. Considerato in diritto Il ricorso risulta essere stato presentato per conto della curatela fallimentare della società Giardino S.r.l. avverso ordinanza con la quale il Tribunale di Perugia ha confermato, anche se per ragioni diverse da quelle del provvedimento impugnato, l'ordinanza dei Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale della stessa città con la quale veniva rigettata la richiesta di dissequestro di un immobile precedentemente sottoposto a sequestro preventivo ex art. 12-sexies d.l. 306/92. In via del tutto preliminare si pone però la valutazione della questione se il curatore fallimentare sia legittimato a proporre impugnazione avverso provvedimento in materia di sequestro. Con una recente pronuncia le Sezioni Unite di questa Corte Suprema hanno dato risposta negativa a tale quesito stabilendo che il curatore fallimentare non è legittimato a proporre impugnazione contro il provvedimento di sequestro adottato ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. n. 231 del 2001 Cass. Sez. U, sent. n. 11170 del 25/9/2014, dep. 17/3/2015 . Ciò in quanto - hanno precisato in modo condivisibile le Sezioni Unite - il curatore fallimentare è certamente terzo rispetto al procedimento sequestro/confisca dei beni già appartenuti alla fallita società e, quindi, non può agire in rappresentanza dei creditori, come, invece, parte della giurisprudenza ha frettolosamente stabilito per opporsi al sequestro ed alla confisca, come si è illustrato. Il curatore, come messo in evidenza dalla giurisprudenza civilistica oltre che da quella penale vedi Sez. U, Focarelli del 2004 , non può essere considerato come un soggetto privato che agisca in rappresentanza o sostituzione del fallito e/o dei singoli creditori o del comitato dei creditori, ma deve essere visto come organo che svolge una funzione pubblica ed affianca il tribunale ed il giudice delegato per il perseguimento degli interessi dinanzi indicati. Naturalmente il principio enunciato - seppure con riguardo ad una fattispecie normativa diversa - secondo il quale il curatore fallimentare non è legittimato a proporre impugnazione contro il provvedimento di sequestro non può che essere esteso anche con riguardo alla mancata legittimazione a proporre gravame avverso il provvedimento di rigetto di richiesta di dissequestro. L'assenza di legittimazione del curatore fallimentare a proporre gravame nel caso in esame, determina l'inammissibilità del ricorso il che preclude il successivo esame nel merito delle questioni prospettate con il ricorso stesso. Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di € 1.000,00 mille a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ric rrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 1.000,00 alla Cassa delle ammende.