Non ottempera all’ordine di presentarsi alla stazione dei Carabinieri: contravvenzione non integrata

L’inottemperanza alla convocazione presso la stazione dei Carabinieri per la restituzione del bene dissequestrato non integra la previsione della norma incriminatrice dell’inosservanza di provvedimento legalmente dato dall’Autorità per ragioni di giustizia, dal momento che riguarda la materiale esecuzione del provvedimento giudiziario di restituzione e dissequestro.

Così la Corte di Cassazione con la sentenza n. 45543/15, depositata il 16 novembre. Il caso. Il gip condannava l’imputato alla pena ritenuta di giustizia per la contravvenzione di inosservanza dei provvedimenti delle autorità ex art. 650 c.p., per non aver ottemperato all’ordine di presentazione, per ragioni di giustizia, alla stazione dei Carabinieri. Interposto gravame da parte dell’imputato, la Corte d’appello riqualificava l’impugnazione come ricorso per cassazione e disponeva l’inoltro degli atti al Supremo Collegio. Non c’è inosservanza dei provvedimenti dell’autorità se Sul punto, gli Ermellini hanno chiarito che l’inottemperanza alla convocazione presso la stazione dei Carabinieri per la restituzione del bene dissequestrato non integra la previsione della norma incriminatrice dell’inosservanza di provvedimento legalmente dato dall’Autorità per ragioni di giustizia, dal momento che riguarda la materiale esecuzione del provvedimento giudiziario di restituzione e dissequestro. I Giudici di Piazza Cavour, infatti, hanno ricordato che, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, la contravvenzione riguardante l’inosservanza dei provvedimenti dell’autorità dati per ragioni di giustizia ex art. 650 c.p. può avere a presupposto solo provvedimenti oggettivamente amministrativi i quali, anche laddove emanati per ragioni inerenti a finalità di giustizia, hanno come contenuto un esercizio della potestà amministrativa destinata ad operare nei rapporti esterni all’attività propria del giudice , con la conseguenza che, fra tali atti, non rientrano quelli tipici della funzione giurisdizionale.

Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza 15 settembre – 16 novembre 2015, n. 45543 Presidente Siotto – Relatore Vecchio Rileva 1. - Con sentenza deliberata il 30 gennaio 2014 e depositata il io febbraio 2014, il il giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Trieste, giudicando con rito abbreviato, instaurato per effetto della opposizione proposta dal giudicabile avverso il decreto penale di condanna 22 maggio 2013, ha condannato, nel concorso di circostanze attenuanti generiche e della diminuente del rito, alla pena dell'ammenda in euro cento, D.M., imputato della contrav venzione di inosservanza dei provvedimenti della autorità, ai sensi dell'articolo 650 cod. pen., per non aver ottemperato all'ordine di presentazione, per ragioni di giustizia, ai Carabinieri della Stazione di Aurisina, dalle ore 7.0o alle ore 13.00 del 14 aprile 2013, ordine im partito con biglietto di invito notificato il 13 aprile 2013. Il giudice ha accertato che - dopo reiterate sollecitazioni, rivolte al giudicabile verbalmente e anche col mezzo del telefono perché si pre sentasse alla Stazione per ritirare l'apparecchio di video sorveglianza, in precedenza sequestratogli e del quale il Pubblico Ministero, su i stanza dello stesso M., aveva disposto il dissequestro e ordinato la restituzione - i Militari avevano consegnato formale bi glietto d i invito che l'imputato non aveva ottemperato, nel ter mine stabilito, all'ordine legalmente impartito per ragioni di giusti zia in quanto si era presentato alla Stazione di Aurisina soltanto il giorno successivo, dopo un ulteriore sollecito informale fatto dai Ca rabinieri per il tramite del difensore. 2. - L'imputato ha proposto appello, col ministero del difensore di fiducia, avvocato L.C., mediante atto recante la data del 25 marzo 2014, col quale ha chiesto l'assoluzione per insussistenza del fatto. Il difensore ha dedotto il provvedimento di dissequestro/restituzione risale al 15 marzo 2013 il Carabinieri dopo alcuni contatti telefoni ci hanno consegnato il biglietto di presentazione dopo che era tra scorso quasi un mese dal provvedimento del Pubblico Ministero l'imputato si è presentato il giorno dopo quello indicato l'invito di presentazione non è riconducibile al novero degli ordini impartiti per ragioni di giustizia, in quanto non concerne l'attuazione del diritto oggettivo o l'accertamento dei reati da parte del Pubblico Ministero o degli organi di polizia inoltre, la omessa indicazione dello speci fico motivo della presentazione, rende il provvedimento illegittimo, sicché esclude la ricorrenza della contravvenzione. 3. - La Corte di appello di Trieste, con ordinanza del 21 giugno 2014, ha riqualificato come ricorso per cassazione la impugnazione propo sta contro la succitata sentenza inappellabile e ha disposto l'inoltro degli atti a questa Corte suprema di cassazione. 4. - Il ricorso è, nei termini che seguono, fondato e meritevole di ac coglimento. La inottemperanza alla convocazione presso la stazione dei Carabi nieri per la restituzione del bene dissequestrato non integra la pre visione della norma incriminatrice della inosservanza di provvedi mento legalmente dato dallAutorità per ragioni di giustizia in quanto riguarda la materiale esecuzione del provvedimento giudizia rio di restituzione e dissequestro. La giurisprudenza di legittimità ha, infatti, fissato il principio di dirit to secondo il quale la contravvenzione riguardante l'inosservanza dei provvedimenti dell'autorità dati per ragioni di giustizia a norma dell'articolo 65o cod. pen. può avere a presupposto solo provvedi menti oggettivamente amministrativi i quali, pur se emanati per ragioni inerenti a finalità di giustizia, hanno come contenuto un e sercizio della potestà amministrativa destinata ad operare nei rap porti esterni all'attività propria del giudice, con la conseguenza che, fra tali atti, non rientrano quelli tipici della funzione giurisdizionale Sez. 6, n. 39217 del 09/04/2013, Formica, Rv. 256325 cui adde Sez. 1, n. 41045 del 24/09/2003, Cosentino, Rv. 225184 e Sez. 1, n. 25098 del 11/04/2003, Ballarino, Rv. 224693 . Consegue l' annullamento, senza rinvio, della sentenza impugnata, perché il fatto non sussiste. P.Q.M. Annulla, senza rinvio, la sentenza impugnata, perché il fatto non sussiste.