Rilevanza penale degli enunciati valutativi: la Cassazione ci ripensa?

Il Supremo Collegio ha provveduto a rendere noto, con l’informazione provvisoria n. 13/2015, di essersi pronunciato sulla punibilità del falso valutativo ai sensi dell’art. 2621 c.c., come novellato dall’art. 9 l. n. 69/2015.

Con l’informazione provvisoria n. 13/2015, la Quinta Sezione Penale della Corte di Cassazione ha esaminato la questione se, a seguito della modifica dell’art. 2621 c.c., introdotta dall’art. 9 l. n. 69/2015 anche mediante la soppressione dell’inciso ancorché oggetto di valutazioni”, il falso c.d. valutativo sia tuttora punibile . Affermativa la soluzione adottata. Secondo gli Ermellini, nell’art. 2621 c.c., il riferimento ai fatti materiali quali possibili oggetti di una falsa rappresentazione della realtà non vale ad escludere la rilevanza penale degli enunciati valutativi, che sono anch’essi predicabili di falsità quando violini criteri di valutazione predeterminati o esibiti in una comunicazione sociale. Infatti, quando intervengano in contesti che implicano l’accettazione di parametri di valutazione normativamente determinati o, comunque, tecnicamente indiscussi, gli enunciati valutativi sono idonei ad assolvere una funzione informativa e posso dirsi veri o falsi. La decisione sembra porsi in contrasto con quanto stabilito dalla medesima Sezione del Supremo Collegio con la precedente pronuncia n. 33774/15 , depositata il 30 luglio.

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