Richiesta di riesame: quando il deposito si può considerare tempestivo?

In tema di riesame delle misure cautelari reali, il rinvio contenuto nell’art. 324, comma 2, c.p.p. alle forme previste dall’art. 582, comma 2, c.p.p., secondo cui le parti private e i difensori possono presentare l’atto di impugnazione anche nella cancelleria del Tribunale o del giudice di pace del luogo in cui si trovano, anche se diverso da quello in cui è stato emesso il provvedimento, implica che, una volta avvenuta la presentazione della richiesta di riesame in tali uffici entro il termine di dieci giorni dalla data di esecuzione del sequestro, è del tutto irrilevante, ai fini della tempestività del gravame, che l’atto pervenga o meno entro lo stesso termine al Tribunale competente del capoluogo di provincia nel quale ha sede l’ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato.

Così la Cassazione, Seconda Sezione Penale, con la sentenza n. 45341/15, depositata il 13 novembre. Il caso. Il Tribunale dichiarava inammissibile la richiesta di riesame dell’ordinanza di sequestro preventivo pronunciata dal gip nei confronti di un indagato per il reato di truffa. Tale ordinanza viene sottoposta al vaglio dei Giudici di legittimità dall’indagato. Gli Ermellini ripercorrono il contrasto giurisprudenziale. Punto focale dell’analisi dei Giudici di Piazza Cavour è se l’istanza di riesame contro un provvedimento cautelare reale debba essere depositata entro dieci giorni solo ed esclusivamente nella cancelleria del Tribunale competente per la decisione ossia il Tribunale del capoluogo della provincia nella quale ha sede l’ufficio che ha emesso il provvedimento ex art. 324 c.p.p., oppure se, sempre entro dieci giorni, la suddetta istanza possa essere depositata, alternativamente, anche presso la cancelleria del Tribunale o del Giudice di Pace del luogo in cui si trovano le parti private o i difensori, se tale luogo è diverso da quello in cui fu emesso il provvedimento, ex combinato disposto degli artt. 324 e 582 c.p.p. . Sul punto, gli Ermellini hanno preliminarmente rilevato l’esistenza di un contrasto giurisprudenziale. Secondo una prima tesi, più restrittiva, ai sensi dell’art. 324 c.p.p. la richiesta di riesame deve essere presentata direttamente nella cancelleria del capoluogo della provincia nella quale ha sede l’ufficio che ha emesso il provvedimento il richiamo che l’art. 324 c.p.p. fa all’art. 582 c.p.p., secondo tale ricostruzione, concerne solamente le forme con le quali la richiesta va proposta, e non anche il luogo del suo deposito. Secondo un diverso orientamento della giurisprudenza di legittimità, invece, il rinvio alle forme dell’art. 582 del codice di rito comprende anche il secondo comma della medesima disposizione, a norma del quale le parti private e i difensori possono presentare l’atto di impugnazione anche nella cancelleria della Pretura in cui si trovano, se tale luogo è diverso da quello in cui il provvedimento è stato emesso, ovvero davanti ad un agente consolare all’estero presentata l’impugnazione in tali ultimi uffici nel termine di dieci giorni, non rileva, al fine della tempestività, che l’atto raggiunga o meno entro lo stesso termine la cancelleria del Tribunale competente del capoluogo di provincia nel quale ha sede l’ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato. Il rinvio all’art. 582 è la norma generale in materia di impugnazioni. È proprio questa seconda tesi a convivere maggiormente i Giudici di Piazza Cavour l’art. 324 del codice di rito, infatti, se prevede al primo comma che la richiesta di riesame va presentata alla cancelleria del tribunale capoluogo di provincia nel quale ha sede l’ufficio che ha emesso il provvedimento, prevede poi anche, al secondo comma, che la richiesta è presentata con le forme previste dall’art. 582. Per i Giudici del Palazzaccio, quindi, anche per l’art. 324 c.p.p. il rinvio all’art. 582 è la norma generale in materia di impugnazioni, per cui non vi è motivo di non applicarla integralmente. Quello che rileva, quindi, conclude il Supremo Collegio, è che il termine di decadenza sia rispettato al momento del deposito dell’istanza, essendo invece irrilevante, ai fini della tempestività del gravame, che l’atto pervenga o meno entro lo stesso termine al tribunale competente del capoluogo di provincia nel quale ha sede l’ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato. Per tutte le ragioni sopra illustrate, la Corte ha annullato senza rinvio l’ordinanza impugnata.

Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 4 – 13 novembre 2015, n. 45341 Presidente Gentile – Relatore Rago Fatto e diritto 1. Con ordinanza del 08/04/2015, il Tribunale di Frosinone dichiarava inammissibile la richiesta di riesame dell'ordinanza di sequestro preventivo pronunciata dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cassino in data 09/03/2015 nei confronti di D.P.B. indagato per il reato di truffa. Il Tribunale riteneva l'istanza inammissibile in quanto, essendo stata presentata mediante deposito presso il tribunale di Cassino in data 23/03/2014, invece che presso il tribunale di Frosinone, era pervenuto presso quest'ultimo Tribunale il 30/03/2015 oltre il termine di dieci giorni. 2. Contro la suddetta ordinanza, l'indagato, a mezzo dei proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione deducendo la violazione degli artt. 582 e 324 cod. proc. pen. in quanto, contrariamente a quanto sostenuto dal tribunale, l'istanza di riesame era stata depositata entro i dieci giorni cioè il 23/3/2015 in quanto il giorno 22 marzo cadeva di domenica dall'esecuzione del sequestro avvenuto il 12/03/2015. 3. II ricorso è fondato per le ragioni di seguito indicate. La questione di diritto che è sottoposta a questa Corte consiste nello stabilire se l'istanza di riesame contro un provvedimento cautelare reale debba essere depositata entro dieci giorni solo ed esclusivamente nella cancelleria del Tribunale competente per la decisione ossia il Tribunale del capoluogo della provincia nella quale ha sede l'ufficio che ha emesso il provvedimento ex art. 324/1-5 cod. proc. pen., oppure se, sempre entro dieci giorni, lasuddetta istanza possa essere depositata, alternativamente, anche presso cancelleria del Tribunale o dei Giudice di Pace dei luogo in cui si trovano le parti private o i difensori, se tale luogo è diverso da quello in cui fu emesso il provvedimento, ex combinato disposto degli artt. 324/2 e 582/2 cod. proc. pen. Sul punto, nell'ambito di questa Corte, si registra un contrasto giurisprudenziale. Secondo la tesi restrittiva che opta per la prima delle due soluzioni indicate, l'art. 324 c.p.p. dispone infatti che la richiesta di riesame sia presentata direttamente nella cancelleria dei capoluogo della provincia nella quale ha sede l'ufficio che ha emesso il provvedimento v. Cass. Sez. 4, 10.7.2002 n. 33337 Cass. Sez. 5, 22.5.2000 n. 2915 Cass. Sez. 4, 27.11.1996 n. 2921 Cass. Se. 1, 3.11.1992 n. 4486 , ne' a diversa conclusione può pervenirsi in virtù dei richiamo che l'art. 324 c.p.p. fa all'art. 582 c.p.p., trattandosi di riferimento concernente esclusivamente le forme con le quali la richiesta va proposta e non già il luogo del suo deposito Cass. 18281/2013 riv 255753. La tesi che, invece, accoglie la seconda soluzione, fa leva sul principio di diritto enunciato dalle SSUU con la sentenza n° 11/1991 rv 187922 secondo il quale il rinvio che in tema di presentazione della richiesta di riesame l'art. 309, comma quarto, cod.proc.pen. applicabile anche all'appello in virtù dei richiamo dell'art. 310, secondo comma, cod.proc.pen. fà alle forme dell'art. 582 stesso codice comprende anche il secondo comma del medesimo art. 582, secondo il quale le parti private e i difensori possono presentare l'atto di impugnazione anche nella cancelleria della Pretura in cui si trovano, se tale luogo è diverso da quello in cui fu emesso il provvedimento, ovvero davanti ad un agente consolare all'estero. Una volta avvenuta la presentazione della richiesta o dell'appello in tali ultimi uffici nel termine di dieci giorni di cui al terzo comma dell'art. 309 cod. proc. pen. è del tutto irrilevante, al fine della tempestività, che l'atto raggiunga o meno entro lo stesso termine la cancelleria del Tribunale indicato nel comma settimo dello stesso art. 309 cod. proc. pen. conforme, ex plurimís Cass. 21083/2014 Rv. 259238. Questa Corte ritiene di dover dar seguito a quest'ultima giurisprudenza. Infatti, se pure è vero che la suddetta tesi è stata formulata in relazione alle misure cautelari personali, è anche vero che, come è stato osservato la formulazione letterale dell'art. 324 c.p.p. è analoga a quella del richiamato art. 309. L'art. 324 prevede, infatti, al comma 1, che la richiesta di riesame va presentata alla cancelleria del tribunale indicato al comma 5, ovvero il tribunale capoluogo di provincia nel quale ha sede l'ufficio che emesso il provvedimento, ma prevede poi al comma 2 che la richiesta è presentata con le forme previste dall'art. 582 Cass. 47264/2014 riv 261214. Non vi è, quindi, alcun motivo per adottare, per le misure cautelari reali, una diversa interpretazione rispetto a quella consolidatasi per le misure cautelari personali. Infatti, deve ritenersi che, anche per l'art. 324 cod. proc. pen., il rinvio all'art. 582 le forme sia a tutto l'articolo e non solo al primo comma perché l'art. 582 è la norma generale in materia di impugnazioni di conseguenza, non vi è ragione, in mancanza di una deroga espressa prevista nell'art. 324 ed in conformità al principio generale del favor impugnationis, di non applicarla integralmente. Quello che rileva, quindi, è che il termine di decadenza nella specie di dieci giorni sia rispettato al momento del deposito dell'istanza sicchè diventa irrilevante, ai fini della tempestività del gravame, che l'atto pervenga o meno entro lo stesso termine al tribunale competente del capoluogo di provincia nel quale ha sede l'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato. In conclusione, poiché è pacifico che l'impugnazione venne depositata tempestivamente sebbene nella Cancelleria dei Tribunale di Cassino , il ricorso dev'essere accolto con conseguente annullamento del provvedimento impugnato alla stregua dei seguente principio di diritto In tema di riesame delle misure cautelari reali, il rinvio contenuto nell'art. 324, comma secondo, cod. proc. pen. alle forme previste dall'art. 582, comma secondo, cod. proc. pen., secondo cui le parti private e i difensori possono presentare l'atto di impugnazione anche nella cancelleria del tribunale o del giudice di pace del luogo in cui si trovano, pur se questo è diverso da quello in cui è stato emesso il provvedimento, implica che, una volta avvenuta la presentazione della richiesta di riesame in tali uffici entro il termine di dieci giorni dalla data di esecuzione del sequestro, è del tutto irrilevante, ai fini della tempestività del gravame, che l'atto pervenga o meno entro lo stesso termine al tribunale competente del capoluogo di provincia nel quale ha sede l'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Frosinone per la decisione nel merito dell'istanza di riesame.