Sa la natura dei rifiuti, i quantitativi, le modalità di conferimento…la sua area è discarica abusiva

Risponde del reato di discarica abusiva il proprietario dell’area ove i rifiuti sono conferiti da terzi previo accordo al fine di collocarli definitivamente sul posto, utilizzandoli per la realizzazione di opere sul terreno medesimo, configurando tale condotta una diretta partecipazione al reato.

Lo ha affermato la Corte di Cassazione nella sentenza n. 45145, depositata l’11 novembre 2015. Il fatto. La Corte d’appello di Bologna condannava un imputato responsabile del reato di cui all’art. 256, comma 3, del d.lgs. n. 152/06. Contro tale decisione a proposto ricorso in Cassazione l’imputato tramite il proprio difensore di fiducia, denunciando la qualificazione della condotta descritta nell’imputazione come realizzazione o gestione di discarica abusiva e la sua responsabilità quale proprietario del sito interessato dai conferimenti dei rifiuti. Per il Collegio giudicante in sede di legittimità, le osservazioni e le conclusioni svolte dalla Corte territoriale risultano essere corrette dal punto di vista giuridico e idoneamente motivate, tanto che le censure sollevate con il ricorso non le intaccano minimamente, andando solo a riproporre le stesse questioni. Ed è per questo che la Corte di Cassazione ha ritenuto opportuno richiamare sul punto quanto più volte affermato in tema di discarica abusiva. Definizione di discarica. In primo luogo, per discarica deve intendersi un’area adibita a smaltimento dei rifiuti mediante operazioni di deposito sul suolo o nel suolo, compresa la zona interna al luogo di produzione dei rifiuti adibita alla smaltimento dei medesimi da parte del produttore degli stessi, nonché qualsiasi area ove i rifiuti sono sottoposti a deposito temporaneo per più di un anno . Discarica abusiva. Ne consegue che si ha discarica abusiva tutte le volte in cui, per effetto di una condotta ripetuta, i rifiuti vengono scaricati in una determinata area, trasformata di fatto in deposito o ricettacolo di rifiuti con tendenziale carattere di definitività, in considerazione delle quantità considerevoli degli stessi e dello spazio occupato . Per il Collegio, quindi, appare evidente che i requisiti richiesti per la realizzazione di una discarica risultano essere stati correttamente accertati dai giudici di merito la natura di rifiuto dei materiali conferiti, la sistematicità dei conferimenti, avvenuti mediante decine di viaggi, la notevole quantità dei rifiuti, la loro definitiva collocazione sul terreno, il conseguente degrado dell’area. La colpevolezza del proprietario del terreno. Inoltre, i giudici di merito hanno anche accertato che il proprietario del terreno, ricorrente in Cassazione, aveva la piena consapevolezza della effettiva natura dei rifiuti conferiti da terzi e ciò in ragione del previo accordo con i responsabili del cantiere, dei quantitativi conferiti, delle modalità di puntuale collocazione lungo la picchettatura della costruenda barriera antirumore segnale inequivocabile di una collocazione studiata e conforme ad una direttiva ricevuta . A seguito di tali considerazioni, la S.C. ha affermato il principio di diritto per cui risponde del reato di discarica abusiva il proprietario dell’area ove i rifiuti sono conferiti da terzi previo accordo al fine di collocarli definitivamente sul posto, utilizzandoli per la realizzazione di opere sul terreno medesimo, configurando tale condotta una diretta partecipazione al reato . Dichiarato per tali ragioni l’inammissibilità del ricorso, la Corte di cassazione ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese di lite.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 8 ottobre – 11 novembre 2015, n. 45145 Presidente Fiale – Relatore Ramacci Ritenuto in fatto 1. La Corte di appello di Bologna, con sentenza del 10/1/2014 ha parzialmente riformato, riconoscendo le circostanze attenuanti generiche e rideterminando la pena originariamente inflitta, la decisione con la quale, in data 8/6/2011, il Tribunale di Ferrara aveva riconosciuto M.R. responsabile del reato di cui all'art. 256, comma 3 d.lgs. 152/06 in OMISSIS . Ha inoltre diversamente qualificato la medesima imputazione, nei confronti di altro imputato B.G. , ritenendo sussistente il reato di cui al comma 2 del medesimo art. 256 d.lgs. 152/06, che dichiarava, però, prescritto. Avverso tale pronuncia il predetto propone ricorso per cassazione tramite il proprio difensore di fiducia, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen 2. Con un primo motivo di ricorso deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione, rilevando che i giudici del merito avrebbero errato nel ritenere la sua responsabilità, non avendo egli né realizzato né gestito una discarica abusiva ed avendo la Corte del merito sostanzialmente imputato una mera negligenza nel controllo dei rifiuti conferiti. Pone inoltre in evidenza che la derubricazione del reato e la declaratoria di prescrizione nei confronti del coimputato porterebbe ad escludere la sussistenza del concorso con altri soggetti, cosicché egli sarebbe stato condannato per la mera posizione di proprietario dell'area interessata dal conferimento dei rifiuti. Aggiunge che mancherebbero, nella fattispecie, i presupposti per la configurabilità del reato, difettando la prova in ordine alla sussistenza di una struttura organizzativa e di un comportamento sistematicamente ripetuto nel tempo. 3. Con un secondo motivo di ricorso rileva che la condotta a lui ascrivibile avrebbe dovuto essere, semmai, quella di concorso nel deposito incontrollato, reato che andava dichiarato prescritto come avvenuto per il coimputato. 4. Con un terzo motivo di ricorso lamenta la violazione di legge ed il vizio di motivazione, osservando che il reato di discarica abusiva ha natura commissiva e per lo stesso egli è stato ritenuto responsabile per una condotta omissiva, individuata nella mancanza di un più accurato controllo sulla natura dei materiali conferiti, peraltro su un'area di vasta estensione. 5. Con un quarto motivo di ricorso denuncia la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla sussistenza della discarica abusiva, atteso che, sulla base delle certificazioni consegnategli, egli era pienamente convinto della non pericolosità dei materiali ricevuti, destinati alla realizzazione di barriere antirumore in una pista automobilistica destinata a corsi di guida sicura” e non anche al deposito temporaneo o definitivo. Insiste, pertanto, per l'accoglimento del ricorso. In data 10/9/2015 ha depositato in Cancelleria una memoria difensiva ad ulteriore sostegno delle sue ragioni, corredata da documentazione. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile, perché basato su motivi manifestamente infondati. I motivi di ricorso possono essere unitariamente esaminati, in quanto riguardano tutti le medesime questioni e, segnatamente, la qualificazione della condotta descritta nell'imputazione come realizzazione o gestione di discarica abusiva e la responsabilità dell'imputato quale proprietario del sito interessato dai conferimenti dei rifiuti. 2. Per quanto è dato rilevare dai contenuti della sentenza impugnata e dal ricorso, unici atti ai quali questa Corte ha accesso, la vicenda riguarda la collocazione, su un'area di proprietà di una società della quale l'imputato è legale rappresentante, di alcune migliaia di metri cubi di materiali consistenti in rifiuti da demolizione, contenenti anche amianto, collocati in due diverse aree, la prima avente una superficie di 883 mq. e la seconda di 4.080 mq. Detto materiale era destinato alla realizzazione di barriere antirumore a servizio di una pista automobilistica e, secondo gli accertamenti espletati nel corso delle indagini, era stato conferito a seguito di previ accordi con i titolari di una ditta che eseguiva lavori in un cantiere. Sulla base di tali premesse, accertata, anche a mezzo analisi, la natura di rifiuto dei materiali conferiti e la presenza di amianto, veniva formulata la contestazione di cui al capo di imputazione. Le caratteristiche dei materiali conferiti vengono indicate dai giudici del merito come immediatamente percepibili anche visivamente, facendo essi riferimento ad ammassi estesi di macerie, alti fino ad un metro e mezzo, con blocchi vistosi di cemento e pezzi interi di muro” , peraltro distribuiti in modo da formare una mezzaluna perfettamente coincidente con la barriera antirumore da realizzare pag. 8 della sentenza ed a blocchi di laterizi, tubi in pvc, pezzi di armature in ferro, plastiche, piastrelle in ceramica smaltata, blocchi di cemento e finanche lastre ondulate in fibrocemento de tipo eternit” pag. 12 della sentenza . I giudici del merito si soffermano su tali particolari al fine di evidenziare non soltanto la inequivocabile riconducibilità degli stessi nel novero dei rifiuti, ma anche per confutare la tesi dell'appellante, secondo il quale egli non sarebbe stato a conoscenza della effettiva natura dei materiali, avendo autorizzato il solo conferimento di terreno. La Corte del merito, nel ribadire la inverosimiglianza della tesi difensiva, pone in evidenza anche la sostanziale ripetitività delle censure formulate con l'atto di appello, osservando come le stesse siano inerenti a questioni già prospettate al primo giudice e da questi efficacemente confutate, con argomentazioni che, all'esito del rinnovato esame delle risultanze dell'istruzione dibattimentale, vengono pienamente condivise. Ciò nonostante, i giudici del gravame analizzano nuovamente la questione, dando atto di una serie di circostanze fattuali, emergenti dalla documentazione fotografica e dalle dichiarazioni testimoniali, dalle quali emergerebbe la piena consapevolezza, in capo all'imputato, della effettiva natura dei materiali fatti da lui depositare sul proprio fondo. 3. Le considerazioni svolte dalla Corte territoriale risultano giuridicamente corrette e supportate da adeguata motivazione, tanto da non venire minimamente intaccate dalle censure mosse in ricorso, che ripropongono, ancora una volta, le medesime questioni. Date tali premesse, pare opportuno richiamare quanto già ripetutamente affermato da questa Corte in tema di discarica abusiva. L'articolo 256, comma 3, che sanziona la realizzazione e gestione di discarica abusiva al di fuori dei casi sanzionati dall'art. 29-quattuordecies, comma 1 del d.lgs. 152/06, deve essere letto in correlazione con il d.lgs. 13 gennaio 2003, n. 36, recante la attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti ”. Nell'articolo 2, comma 1, lettera g d.lgs. 36/2003 si rinviene una definizione della nozione di discarica, specificandosi che per tale deve intendersi un'area adibita a smaltimento dei rifiuti mediante operazioni di deposito sul suolo o nel suolo, compresa la zona interna al luogo di produzione dei rifiuti adibita allo smaltimento dei medesimi da parte del produttore degli stessi, nonché qualsiasi area ove i rifiuti sono sottoposti a deposito temporaneo per più di un anno” . Aggiunge la richiamata disposizione che sono esclusi da tale definizione gli impianti in cui i rifiuti sono scaricati al fine di essere preparati per il successivo trasporto in un impianto di recupero, trattamento o smaltimento, e lo stoccaggio di rifiuti in attesa di recupero o trattamento per un periodo inferiore a tre anni come norma generale, o lo stoccaggio di rifiuti in attesa di smaltimento per un periodo inferiore a un anno”, consentendo così, grazie all'indicazione del dato temporale, di distinguere la discarica da altre attività di gestione. Prescindendo dal richiamare le diverse pronunce di questa Corte sulla nozione di discarica, è sufficiente ricordare che si ha discarica abusiva tutte le volte in cui, per effetto di una condotta ripetuta, i rifiuti vengono scaricati in una determinata area, trasformata di fatto in deposito o ricettacolo di rifiuti con tendenziale carattere di definitività, in considerazione delle quantità considerevoli degli stessi e dello spazio occupato cfr. Sez. 3, n. 47501 del 13/11/2013, Caminotto, Rv. 257996 Sez. 3, n. 27296 del 12/5/2004, Micheletti, Rv. 229062 . La discarica abusiva dovrebbe presentare, orientativamente, una o più tra le seguenti caratteristiche, la presenza delle quali costituisce valido elemento per ritenere configurata la condotta vietata accumulo, più o meno sistematico, ma comunque non occasionale, di rifiuti in un'area determinata eterogeneità dell'ammasso dei materiali definitività del loro abbandono degrado, quanto meno tendenziale, dello stato dei luoghi per effetto della presenza dei materiali in questione. Si è ulteriormente precisato che il reato di discarica abusiva è configurabile anche in caso di accumulo di rifiuti che, per le loro caratteristiche, non risultino raccolti per ricevere nei tempi previsti una o più destinazioni conformi alla legge e comportino il degrado dell'area su cui insistono, anche se collocata all'interno dello stabilimento produttivo Sez. 3, n. 41351 del 18/9/2008, Fulgori, Rv. 241533 Sez. 3, n. 2485 del 9/10/2007 dep. 2008 , Marchi, non massimata sul punto . 4. Avuto riguardo ai principi sopra richiamati, che il Collegio condivide, pare evidente che i requisiti richiesti per la realizzazione di una discarica risultano adeguatamente accertati in fatto dai giudici del merito. In primo luogo, la natura di rifiuto dei materiali conferiti è inequivocabile si tratta, pacificamente, di materiali provenienti da scavi e demolizioni effettuiate presso un cantiere edile. Come questa Corte ha già avuto modo di ricordare, l'art. 184, comma 3, lett. b , d.lgs. 152/06 definisce come rifiuti speciali quelli derivanti dalle attività di demolizione e costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis in materia di sottoprodotti v. Sez. 3, n. 3202 del 2/10/2014 dep. 2015 , Giaccari, Rv. 262128 Sez. 3, n. 17823 del 17/1/2012, Celano, Rv. 252617 Sez. 3, n. 37280 del 12/6/2008, Picchioni, Rv. 241088 Sez. 3, n. 33882 del 15/6/2006, P.M. in proc. Barbati ed altri, Rv. 235114 . I materiali provenienti da demolizioni rientrano, dunque, nel novero dei rifiuti, in quanto oggettivamente destinati all'abbandono, l'eventuale recupero è condizionato a precisi adempimenti, in mancanza dei quali detti materiali vanno considerati, comunque, cose di cui il detentore ha l'intenzione di disfarsi Sez. 3, n. 29084 del 14/5/2015, Macina non ancora massimata . 5. Ampiamente dimostrata risulta, inoltre, la sistematicità dei conferimenti, avvenuti mediante decine di viaggi v. pag. 14 della sentenza , la notevole quantità dei rifiuti, stimata in quasi 5.000 metri cubi, la loro definitiva collocazione sul terreno, considerata la destinazione alla costruzione di barriere antirumore, il conseguente degrado dell'area, desumibile anche dalla composizione dei rifiuti e dalla presenza di fibrocemento. La configurabilità della discarica abusiva, nella fattispecie, è stata dunque correttamente ritenuta dai giudici del merito. 6. Altrettanto corretta risulta la affermazione di responsabilità dell'imputato in relazione alla sua posizione soggettiva di proprietario dell'area. È pacifico che il proprietario di un terreno non possa essere chiamato a rispondere, in quanto tale, dei reati di realizzazione e gestione di discarica non autorizzata commessi da terzi, anche nel caso in cui non si attivi per la rimozione dei rifiuti, in quanto tale responsabilità sussiste solo in presenza di un obbligo giuridico di impedire la realizzazione o il mantenimento dell'evento lesivo, che il proprietario può assumere solo ove compia atti di gestione o movimentazione dei rifiuti così Sez. 3, n. 40528 del 10/6/2014, Cantoni, Rv. 260754. Nello stesso senso Sez. 3, n. 49327 del 12/11/2013, Merlet, Rv. 257294 Sez. 4, n. 36406 del 26/6/2013, Donati e altro, Rv. 255957 Sez. 3, n. 2477 del 09/10/2007 dep. 2008 , Marciano1 e altri, Rv. 238541, Sez. 3, n. 2206 del 12/10/2005 dep. 2006 , Bruni, Rv. 233007 . Nel caso di specie, tuttavia, i giudici del merito non hanno affermato la penale responsabilità dell'imputato sulla base della mera inosservanza di un obbligo di garanzia, avendo invece accertato in fatto, con valutazioni prive di cedimenti logici o manifeste contraddizioni, la piena consapevolezza, da parte del proprietario del terreno, della effettiva natura dei rifiuti conferiti da terzi e ciò in ragione del previo accordo con i responsabili del cantiere, dei quantitativi conferiti, delle modalità di puntuale collocazione lungo la picchettatura della costruenda barriera antirumore che, giustamente, secondo la Corte territoriale, riconduce inesorabilmente ad una collocazione studiata e conforme ad una direttiva ricevuta” . Nel valutare tali elementi, inoltre, i giudici del merito hanno anche efficacemente confutato, come si è già detto, la tesi difensiva del conferimento avvenuto senza che il proprietario dell'area si avvedesse della effettiva natura dei rifiuti. Non si tratta, dunque, di una condotta passiva di mera tolleranza dell'altrui abbandono di rifiuti, ma di un'attività che i giudici del merito hanno accertato essere stata appositamente predisposta previo accordo con i produttori dei rifiuti e finalizzata al loro definitivo smaltimento in loco, sebbene nell'ambito della costruzione della pista automobilistica, circostanza, questa, che non rende comunque lecito lo smaltimento. 7. Va pertanto affermato che risponde del reato di discarica abusiva il proprietario dell'area ove i rifiuti sono conferiti da terzi previo accordo al fine di collocarli definitivamente sul posto, utilizzandoli per la realizzazione di opere sul terreno medesimo, configurando tale condotta una diretta partecipazione al reato. 8. Resta da osservare che le conclusioni cui sono pervenuti i giudici del gravame nei confronti dell'odierno ricorrente non si pongono in contraddizione con la diversa soluzione adottata nei confronti del coimputato, rispetto al quale, sempre sulla base di dati fattuali, è stata riconosciuta la sussistenza di una mera gestione illecita dei rifiuti conferiti. Con la memoria prodotta, infine, vengono prodotte copie di documenti il cui esame è precluso a questo giudice di legittimità. 9. Il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile e alla declaratoria di inammissibilità - non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente Corte Cost. 7-13 giugno 2000, n. 186 - consegue l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata, di Euro 1.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.