Incendia beni assicurati e fa sparire scritture contabili: condannato per bancarotta

La sussistenza della bancarotta non è esclusa dalla condanna per fraudolento danneggiamento di beni assicurati, dal momento che i due reati possono benissimo concorrere, potendo la volontà mirare al duplice fine di lucrare l’indennizzo assicurativo e danneggiare i creditori.

Così si è espressa la Corte di Cassazione nella sentenza n. 44856, depositata il 9 novembre 2015. Il fatto. Un imputato veniva condannato per bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale commessa in qualità di amministratore di una società dichiarata fallita. L’accusa rivolta all’imputato era quella di aver provocato volontariamente un incendio nell’azienda sociale, dissipando così beni aziendali e distruggendo occultando le scritture contabili allo scopo di recare pregiudizio ai creditori. Contro tale decisione, confermata anche in sede di appello, l’imputato ha proposto ricorso in Cassazione lamentando carenza di motivazione in ordine all’elemento soggettivo del reato. Bancarotta documentale e patrimoniale. I giudici di legittimità rilevano che, ai fini della sussistenza del reato di bancarotta patrimoniale e documentale, ciò che conta è che la documentazione di cui si tratta sia sparita ad opera dell’imputato non rileva, invece, andare ad accertare se tale documentazione faceva parte del materiale incendiato oppure se fu distrutta od occultata in altro modo. L’elemento soggettivo del reato. Ancora, affermano i giudici, l’elemento soggettivo della bancarotta, sia di quella documentale che patrimoniale è insita nel comportamento, volontariamente tenuto, dall’imputato, che non ha esitato ad incendiare beni sociali e a disfarsi di scritture contabili, pur di recar a sé un vantaggio e un danno ai creditori. La sussistenza della bancarotta non è esclusa dalla condanna per fraudolento danneggiamento di beni assicurati, dal momento che i due reati possono benissimo concorrere, potendo la volontà mirare al duplice fine di lucrare l’indennizzo assicurativo e danneggiare i creditori. Per tali motivi, la S.C. ha dichiarato il ricorso inammissibile e condannato il ricorrente al pagamento delle spese di lite.

Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 7 settembre – 9 novembre 2015, n. 44856 Presidente Sabeone – Relatore Settembre Ritenuto in fatto 1. II Tribunale di Perugia, con sentenza confermata dalla locale Corte di appello, ha condannato C.L.S. per bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale commessa quale amministratore della D.S.P. srl, dichiarata fallita il 27 marzo 1997. Secondo l'accusa l'imputato, amministratore della società suddetta, provocando volontariamente un incendio nell'azienda sociale, dissipò beni aziendali e distrusse od occultò le scritture contabili al fine di recare pregiudizio ai creditori. 2. Contro la sentenza suddetta ha proposto personalmente ricorso per Cassazione l'imputato lamentando una illogicità e sostanziale carenza di motivazione in ordine all'elemento soggettivo del reato. Solleva dubbi, inoltre, sul fatto che gli sia stata contestata la bancarotta per dissipazione. Considerato in diritto II ricorso è manifestamente infondato. 1. E' bene sottolineare che all'imputato è contestata sia la bancarotta patrimoniale che quella documentale, avendo il C. - nella ricostruzione operata dai giudici di merito - provocato volontariamente un incendio che distrusse una parte delle dotazioni aziendali. Infatti, in sentenza si parla chiaramente - contrariamente all'assunto del ricorrente -, di merce attinta dalle fiamme pag. 5 e di incendio di merci pag. 6 fatti che rimandano, indiscutibilmente, a comportamenti dissipativi rientranti nella previsione dell'art. 216 L.F. I dubbi dei ricorrente sul punto sono, pertanto, privi di fondamento. 2. La prova della distruzione, od occultamento, delle scritture contabili è stata desunta dal fatto che fu l'imputato a ritirare, prima del fallimento, la documentazione societaria dallo studio commerciale Bassi-Profida di Roma e dal fatto che tale documentazione non è mai stata consegnata al curatore. Non ha nessun rilievo, pertanto, accertare se la documentazione in questione faceva parte del materiale incendiato ad arte, oppure se fu altrimenti distrutta od occultata dall'imputato quello che rileva, ai fine della sussistenza del reato, è che è sparita, ad opera dei C 3. L'elemento soggettivo della bancarotta, sia di quella documentale che patrimoniale, è insita nel comportamento, volontariamente tenuto, dall'imputato, che non ha esitato a incendiare beni sociali e a disfarsi delle scritture contabili, pur di recare a sé un vantaggio e un danno ai creditori. La sussistenza della bancarotta non è certo esclusa dalla condanna per fraudolento danneggiamento di beni assicurati , posto che - potendo la volontà mirare a un duplice fine lucrare l'indennizzo assicurativo e danneggiare i creditori i due reati possono tranquillamente concorrere, avendo l'incendio riguardato, oltre alle merci, le scritture contabili. 4. Consegue a tanto che il ricorso va dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese dei procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma di mille euro, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 1.000 a favore della Cassa delle ammende.