Due difensori fanno “il difensore”

I due difensori costituiscono il difensore” così come inteso dal codice di procedura penale, ossia un unico soggetto processuale. Di conseguenza, quando l’avviso è dato ad uno di essi non si potrà parlare di assenza della difesa per il mancato avviso all’altro difensore.

Così si è espressa la Corte di Cassazione nella sentenza n. 44670, depositata il 6 novembre 2015. Il fatto. Contro l’ordinanza del Tribunale del riesame confermativa della decisione del gip, che aveva applicato la misura cautelare della custodia in carcere, propone ricorso in Cassazione l’imputato chiedendo l’annullamento dell’ordinanza, dal momento che, ad uno dei difensori nominati di fiducia, non era stato dato avviso dell’udienza fissata nel corso dell’interrogatorio di garanzia. La presenza di due difensori. I giudici di legittimità intervenuti ricordano quanto già precisato dalle Sezioni Unite sulla questione se l’imputato è assistito da due difensori, l’avviso della data di udienza deve essere dato ad entrambi, con la conseguenza che l’omesso avviso ad uno dei difensori determina nullità a regime intermedio che deve essere eccepita ad opera dell’altro difensore al più tardi immediatamente dopo gli atti preliminari, prima delle conclusioni qualora il procedimento non importi altri atti, in quanto il suo svolgersi presume la rinuncia all’eccezione . Questo perché i due difensori costituiscono il difensore” così come inteso dal titolo VII del Libro I del codice di procedura penale, ossia un unico soggetto processuale, che si contrappone, in tale unitarietà, agli altri soggetto e segnatamente al p.m Ne consegue che, quando l’avviso sia stato dato ad uno dei difensori, questi, anche se non compaia in udienza, formalmente è come se fosse presente. Quindi non si potrà parlare di assenza della difesa che sola da luogo a nullità insanabile per il mancato avviso all’altro difensore. Cooperazione nell’esercizio del diritto di difesa. Sempre le Sezioni Unite, ricordano ancora i giudici di legittimità, hanno sottolineato come gravi sui difensori il dovere di leale collaborazione al regolare svolgimento del processo e come vi sia un vincolo di solidarietà fra i codifensori, tra i quali ci deve essere quel reciproco obbligo di comunicazione. Anche la Corte Europea dei diritti dell’uomo ha avuto modo di precisare l’esistenza, a carico del difensore di un onere informativo, deplorando la mancanza di comunicazione all’interno della posizione difensiva. Per tali ragioni, la S.C. ha rigettato il ricorso e condannato il ricorrente al pagamento delle spese giudiziali.

Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 24 settembre – 6 novembre 2015, numero 44670 Presidente Fiandanese – Relatore Taddei In fatto e in diritto l. Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale del riesame di Torino confermava l'ordinanza del GIP del Tribunale di quella città, che aveva applicato la misura cautelare della custodia in carcere a B. Rosario per il reato di rapina aggravata. 1.1 Avverso tale ordinanza propone ricorso personalmente B., chiedendo l'annullamento dell'ordinanza e deducendo a motivo l'inosservanza di norme stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità e inammissibilità in relazione agli articolo 309 comma 8 e comma 6,127,178 cod.proc.penumero perché non è stato dato avviso all'avvocato Addolorata Pastore, uno dei due difensori nominati di fiducia dal B., nel corso dell'interrogatorio di garanzia, dell'udienza fissata, per il 24.4.15, nel procedimento di riesame e neppure del deposito dell'ordinanza. 2.11 ricorso non è fondato e deve essere rigettato. 2.1 La giurisprudenza delle Sezioni Unite ha già precisato che se l'imputato è assistito da due difensori, l'avviso della data di udienza deve essere dato ad entrambi, con la conseguenza che l'omesso avviso ad uno dei difensori determina una nullità a regime intermedio Sez. Unumero 25-6-97 numero 6, Gattellaro, rv. numero 208163 Sez. Unumero 27-6-2001, Di Sarno, rv. numero 219229 Sez. Unumero 16-7-2009 numero 39060, rv. numero 244188 che deve essere eccepita a opera dell'altro difensore al più tardi immediatamente dopo gli atti preliminari, prima delle conclusioni qualora il procedimento non importi altri atti, in quanto il suo svolgersi in udienza preliminare, riesame cautelare o giudizio presume la rinuncia all'eccezione . 2.2 Le Sezioni Unite hanno infatti, ritenuto, condivisibilmente, che i due difensori articolo 96 cod. proc. penumero costituiscono il difensore di cui tratta il titolo VII del Libro I del codice di procedura penale, ossia un unico soggetto processuale , che si contrappone in tale unitarietà, agli altri soggetti e segnatamente al pubblico ministero pertanto quando l'avviso sia stato dato ad uno dei difensori, questi, anche se non compaia in udienza, formalmente è come se fosse presente.In conseguenza non si potrà parlare di assenza della difesa la sola che darebbe luogo a nullità insanabile ex articolo 178, comma 1, lett. c e 179 cod. proc. penumero per il mancato avviso all'altro difensore. 2.3 Le Sezioni unite hanno, a tal proposito, sottolineato come gravi sui difensori un dovere di leale collaborazione al regolare svolgimento del procedimento e come, in tale ottica, vada ritenuta l'esistenza di vincoli di solidarietà fra i codifensori, tra i quali non deve mancare quel reciproco obbligo di comunicazione, che è aspetto tipico e istituzionale della cooperazione nell'esercizio del diritto di difesa Sez. Unumero . Rv.249651, cit. . Ciò è peraltro conforme anche alla giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, che ha enucleato l'esistenza, a carico del difensore, di uno specifico onere informativo, deplorando la mancanza di comunicazione all'interno della posizione difensiva C. Eur. Dir. Uomo, Grande Camera, 18-10 2006, Hermi c/ Italia C. Eur Dir Uomo 28-2-2008, Demebukov c/ Bulgaria . In questa prospettiva, anche la Corte costituzionale ha sottolineato che il dovere di lealtà gravante sul difensore non implica collaborazione con l'autorità giudiziaria ma certamente comporta che anche l'attività della difesa debba convergere verso la finalità di un processo di ragionevole durata, poiché si tratta di un risultato il cui perseguimento deve essere posto a carico di tutti i soggetti processuali, una volta rispettate le insopprimibili garanzie difensive. 2.4 In quest'ordine di idee, il bene costituzionale dell'efficienza del processo è stato utilizzato dal giudice delle leggi quale parametro per censurare la razionalità di norme processuali che consentivano il perseguimento di intenti dilatori C. cost. numero 353/96 C. cost. numero 10/97 , dovendosi sempre tener presente che ogni garanzia difensiva perde la propria funzione tipica laddove venga interpretata in modo distorto rispetto alla sua stessa essenza garantistica Sez. Unumero 29-9-11 numero 155, Rossi, rv. numero 251497 numero 13874de1 2013 rv 261529 . 2.5 Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato, con la conseguenza della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.