Lavori non autorizzati: la punibilità non è esclusa se sono precari e di lieve entità

La punibilità del reato di cui all’art. 181 d.lgs. n. 42/2004 può dirsi esclusa nell’ipotesi - peraltro residuale - di interventi di minima entità, che non siano idonei, già in astratto, a mettere in pericolo il paesaggio e a pregiudicare il bene paesaggistico–ambientale, trattandosi di una figura di reato di pericolo astratto.

Lo ha ribadito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 43978/15, depositata il 2 novembre. Il caso. La Corte d’appello territoriale confermava la sentenza con cui il Tribunale aveva ritenuto l’imputata responsabile del reato di cui all’art. 181 d.lgs. n. 42/2004 Opere eseguite in assenza di autorizzazione o in difformita' da essa . L’imputata impugna la sentenza dinnanzi al Supremo Collegio. La contravvenzione ha natura di reato di pericolo astratto. Gli Ermellini hanno preliminarmente ricordato che in più occasioni la giurisprudenza di legittimità ha ribadito che in tema di punibilità del reato di cui all’art. 181 d.lgs. n. 42/2004, questa può dirsi esclusa nell’ipotesi - peraltro residuale - di interventi di minima entità interventi, cioè, che non siano idonei, già in astratto, a mettere in pericolo il paesaggio e a pregiudicare il bene paesaggistico–ambientale , trattandosi di una figura di reato di pericolo astratto. Proprio la natura di reato di pericolo astratto della fattispecie de qua , comporta che, per la configurabilità della contravvenzione, non sia necessario un effettivo pregiudizio per l’ambiente, ma basti l’esecuzione, in assenza di specifica autorizzazione, di interventi astrattamente idonei ad arrecare nocumento al bene protetto . La precarietà del manufatto non esclude il reato. I Giudici di Piazza Cavour, poi, hanno chiarito che il reato ambientale in parola è caratterizzato, a prescindere dall’eventuale manufatto di natura precaria che insiste sul terreno, dalla presenza di opere permanenti sul terreno circostante, che ne abbiano modificato le caratteristiche l’eventuale precarietà del manufatto, precisano infine dal Palazzaccio, non esclude il reato, dal momento che, secondo l’insegnamento del Supremo Collegio, trattandosi di reato di pericolo, esso è integrato anche dalla realizzazione di manufatti precari e facilmente amovibili, essendo assoggettabile ad autorizzazione ogni intervento modificativo , ad eccezione delle sole condotte le cui caratteristiche intrinseche siano inidonee, anche astrattamente, a pregiudicare i valori del paesaggio. Il ricorrente ha mosso censure solamente fattuali. Nel caso in esame, concludono da Piazza Cavour, le censure sollevate dalla ricorrente criticano le argomentazioni della Corte di merito esclusivamente dal punto di vista fattuale, evidenziando che il manufatto per cui è causa era una costruzione poggiata su ruote e facilmente amovibile, senza considerare che intorno a quella costruzione erano stati eseguiti lavori che richiedevano la preventiva autorizzazione da parte dell’autorità competente. Pertanto, secondo il Collegio, il ricorso in esame deve essere rigettato.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 3 febbraio – 2 novembre 2015, n. 43978 Presidente Mannino – Relatore Grillo Ritenuto in fatto 1.1 Con sentenza del 29 gennaio 2014 la Corte di Appello di Palermo confermava la sentenza del Tribunale di Trapani - Sezione Distaccata di Alcamo - emessa il 7 gennaio 2013 nei confronti di F.A., imputata dei reato di cui all'art. 181 dei D. Lgs. 42/04 fatto commesso in Castellammare del Golfo nel mese di ottobre 2010 che a tale titolo era stata condannata alla pena - condizionalmente sospesa - di mesi tre di arresto ed € 18.000,00 di ammenda. 1.2 Propone ricorso avverso la detta sentenza l'imputata a mezzo del proprio difensore fiduciario deducendo, con un unico articolato motivo, inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, nonchè difetto di motivazione per contraddittorietà e illogicità manifesta, in quanto la Corte territoriale ha confermato il giudizio di responsabilità per il residuo reato di modificazione della situazione ambientale nonostante l'intervenuta assoluzione dai reati contemplati nel capo A della rubrica di costruzione abusiva e violazione delle leggi antisismiche ed edilizie per insussistenza dei fatto. Osserva, in particolare, la difesa che, una volta escluso il reato di costruzione abusiva ed i reati satelliti, è del tutto illogica la motivazione della Corte di Appello in ordine alla sussistenza del reato paesaggistico sia per l'assoluta esiguità delle opere sia, soprattutto, per la temporaneità della installazione di una roulotte poggiante sul suolo mediante ruote, facilmente amovibile e non comportante opere edilizie di trasformazione del territorio e dell'ambiente circostante. Considerato in diritto 1. Il ricorso, oltre che bastato su rilievi in fatto non proponibili in sede di legittimità, è manifestamente infondato come correttamente rilevato dalla Corte territoriale con motivazione incensurabile sul piano logico, l'opera realizzata dall'imputata non era costituita da una costruzione di tipo temporaneo tant'è che la Corte richiama le dichiarazioni del verbalizzante FI. che ha riferito di tre diversi sopralluoghi effettuati a distanza di tempo uno dall'altro tra il maggio ed il luglio del 2010 destinata ad essere rimossa dopo breve tempo, ma da un manufatto poggiante su ruote ma insistente su una zona a sua volta interessata da modifiche permanenti rappresentate da un tracciato stradale sterrato per arrivare alla costruzione medesima. 2. L'effettuazione di lavori interessanti l'ambiente circostante integra, come esattamente osservato dalla Corte di Appello, il reato ambientale contestato alla odierna ricorrente, senza che potesse incidere ai fini della sua esclusione la circostanza che non fosse certa la destinazione abitativa dei manufatto. 2.1 Come ha ripetutamente affermato questa Corte in tema di punibilità dei reato previsto dall'art. 181 del D. Lgs. 42/04, questa può dirsi esclusa nella residuale ipotesi di interventi di minima entità , di interventi, cioè, inidonei, già in astratto, a porre in pericolo il paesaggio, e a pregiudicare il bene paesaggistico - ambientale, trattandosi di una tipica figura di reato di pericolo astratto Sez. 3^ 16.4.2013 n. 37337, Ciacci e altri, Rv. 257347 . La contravvenzione in parola proprio per tale sua specifica natura di reato di pericolo astratto non richiede ai fini della configurabilità un effettivo pregiudizio per l'ambiente, essendo invece sufficiente l'esecuzione di interventi in assenza di specifica autorizzazione che risultino astrattamente idonei ad arrecare nocumento al bene protetto Sez. 3^ 25.2.2009 n. 22054, Frank, Rv. 243710 2.2 Sotto altro profilo il reato ambientale è caratterizzato, al di là dell'eventuale manufatto di natura precaria che insiste sul terreno, dalla presenza di opere permanenti sul terreno circostante che ne abbiano mutato le caratteristiche né l'eventuale precarietà del manufatto vale ad escludere il reato avendo questa Corte affermato il principio secondo il quale, trattandosi di reato di pericolo, esso è integrato anche dalla realizzazione di manufatti precari e facilmente amovibili nella specie si trattava di una struttura in ferro con copertura superiore e laterale in plastica di mq. 36 , essendo assoggettabile ad autorizzazione ogni intervento modificativo, con esclusione di quelle sole condotte che, per le loro caratteristiche intrinseche risultano inidonee, anche in astratto, a compromettere i valori del paesaggio Sez. 3^ 25.9.2012 n. 38525, P.M. in proc. Gruosso, Rv. 253690 . 2.3 Nel caso in esame il manufatto oggetto di imputazione era costituito da una costruzione in legno poggiante su ruote e munita di targa, dotata di porte e finestre, di dimensioni non modeste, visibile a distanza in quanto situata su una parte rialzata del terreno ed interessata da opere di movimento del terreno ben visibili a distanza le censure sollevate dalla difesa mirano a criticare le argomentazioni della Corte territoriale su un piano squisitamente fattuale, basandosi sulla circostanza - ritenuta di esclusiva e decisiva rilevanza - che si trattava di una costruzione poggiante su ruote e amovibile con facilità, ma trascurando il fatto che intorno a quella costruzione erano stati eseguiti lavori che richiedevano la preventiva autorizzazione da parte della competente autorità preposta alla salvaguardia del paesaggio. 2.4 In questo senso rappresenta una censura in fatto l'affermazione della difesa secondo la quale l'attività edificatoria non aveva carattere temporaneo in relazione al limitatissimo periodo in cui la costruzione era rimasta sul posto viene infatti censurata l'affermazione della Corte di merito in ordine ai vari sopralluoghi eseguiti nell'arco di appena trenta giorni , laddove si consideri che vi erano stati ben tre sopralluoghi a distanza di tempo compiuti tra il maggio ed il luglio del 2011 dopo che era stata verificata l'esistenza del manufatto già nell'ottobre dell'anno precedente il che vale a smentire clamorosamente la tesi della provvisorietà della costruzione. 3. E' errata anche l'affermazione del ricorrente secondo la quale è necessaria una modificazione permanente del paesaggio ai fini della integrazione della fattispecie in quanto quello che rileva è l'idoneità astratta ad alterare il bene paesaggistico vincolato e tutelato. 4. Sulla base di tali considerazioni il ricorso va dichiarato inammissibile. Segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento della somma - ritenuta congrua - di € 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, trovandosi in colpa il ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.