Per individuare i soggetti da intercettare si possono utilizzare le informazioni confidenziali

In tema di autorizzazione all’effettuazione di intercettazioni telefoniche, le informazioni confidenziali acquisite dagli organi di polizia giudiziaria determinano l’inutilizzabilità delle intercettazioni soltanto quando esse abbiano costituito l’unico elemento oggetto di valutazione ai fini degli indizi di reità il divieto di utilizzo della fonte confidenziale, tuttavia, non è esteso anche ai dati utili per individuare i soggetti da intercettare, sempre che risulti l’elemento obiettivo dell’esistenza del reato e sia indicato il collegamento tra l’indagine in corso e la persona da sottoporre a captazione.

È quanto ribadito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 42763/15, depositata il 23 ottobre. Il caso. Il Tribunale confermava l’ordinanza con cui il gip aveva disposto gli arresti domiciliari nei confronti di un uomo indagato per associazione per delinquere finalizzata alla perpetrazione dei delitti di furto aggravato, ricettazione e riciclaggio. Avverso tale ordinanza, ricorre per cassazione l’indagato, lamentando che non vi erano elementi indiziari a suo carico o riferiti alla sua utenza mobile negli atti posti a sostegno della richiesta di intercettazione, di talché la motivazione dei decreti di intercettazione sarebbe apparente, con conseguente inutilizzabilità dei risultati I gravi indizi per ricorrere alle intercettazioni attengono all’esistenza del reato. Sul punto, gli Ermellini hanno in primo luogo ricordato che secondo la giurisprudenza di legittimità i gravi indizi che costituiscono presupposto per il ricorso alle intercettazioni ai sensi dell’art. 267, comma 1, c.p.p. attengono all’esistenza del reato e non alla colpevolezza di un determinato soggetto ne consegue che per procedere ad intercettazione non è necessario che i detti indizi siano a carico dei soggetti le cui comunicazioni debbano essere intercettate. È irrilevante la fonte della notizia dei gravi indizi di reato. In ragione di tale principio è stato ritenuto irrilevante che le intercettazioni siano state disposte nei confronti di un soggetto determinato sulla base di informazioni non utilizzabili in quanto l’autorizzazione a disporre l’intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche e di altre forme di telecomunicazione presuppone l’esistenza di gravi indizi di reato e l’indispensabilità dell’intercettazione. L’apprezzamento di tali condizioni investe la prospettazione, attraverso elementi definibili gravi per la loro concreta attendibilità, dell’esistenza di un fatto penalmente sanzionato, compreso tra quelli indicati nell’art. 266, comma 1, c.p.p., quali che siano i modi con cui la notizia è stata acquisita e la fonte da cui promana, dovendo valutarsi gli elementi sintomatici di un reato e non quelli della riferibilità soggettiva di questo. Una simile ricostruzione è conforme al dettato normativo, che fa riferimento ai gravi indizi di reato e non ai gravi indizi di colpevolezza, espressione usata, invece, in tema di applicazione di misure cautelari personali dall’art. 273 c.p.p Il divieto di utilizzo della fonte confidenziale non si estende all’individuazione dei soggetti da intercettare. Pertanto, in tema di autorizzazione all’effettuazione di intercettazioni telefoniche, le informazioni confidenziali acquisite dagli organi di polizia giudiziaria determinano l’inutilizzabilità delle intercettazioni, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 267, comma 1 bis e 203, comma 1 bis , c.p.p., soltanto quando esse abbiano costituito l’unico elemento oggetto di valutazione ai fini degli indizi di reità il divieto di utilizzo della fonte confidenziale, tuttavia, non è esteso anche ai dati utili per individuare i soggetti da intercettare, sempre che risulti l’elemento obiettivo dell’esistenza del reato e sia indicato il collegamento tra l’indagine in corso e la persona da sottoporre a captazione. La motivazione fornita dal Tribunale in punto di sussistenza dei gravi indizi di reato, quindi, concludono gli Ermellini non è affatto apparente, non essendo controversa la perpetrazione dei reati fine, dai quali è stata tratta la gravità indiziaria dell’esistenza di un reato associativo. Ne deriva il rigetto del ricorso.

Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 20 – 23 ottobre 2015, n. 42763 Presidente Esposito – Relatore Davigo Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza dei 26.5.2015 il G.I.P. del Tribunale di Vallo della Lucania dispose gli arresti domiciliari nei confronti di R.P.C. indagato di associazione per delinquere finalizzata alla perpetrazione di delitti di furto aggravato, ricettazione e riciclaggio di conduttori di rame e materiale ferroso. 2. L'indagato propose istanza di riesame ma il Tribunale di Salerno confermò il provvedimento impugnato. 3. Ricorre per cassazione l'indagato tramite il difensore deducendo 1. violazione della legge processuale in relazione alla incompetenza territoriale dl Tribunale di Vallo della Lucania, già eccepita in sede di interrogatorio di garanzia l'indagato risponde solo del reato di associazione per delinquere ed il G.I.P. ha ravvisato la competenza del Tribunale di Vallo della Lucania sull'assunto che in quel circondario è stato commesso il furto di un decespugliatore, erroneamente ritenuto manifestazione dell'attività dell'associazione altrettanto deve dirsi per il tentativo di furto di cavi in rame in Perdifumo in entrambi i casi non vi sarebbe gravità indiziaria e i soggetti accusati sono stati giudicati dal Tribunale di Salerno il Tribunale ha argomentato sugli incontri fra R. e C., ma il primo di questi è avvenuto in Battipaglia, Comune che rientra nel circondario di Salerno essendo il reato associativo permanente, ove si abbia riguardo all'ultimo luogo in cui si è verificata una parte dell'azione od omissione sarebbe competente il Tribunale di Salerno solo l'ultimo dei criteri suppletivi di cui all'art. 9 cod. proc. pen. radicherebbe la competenza del Tribunale di Vallo della Lucania, luogo della prima iscrizione nel registro generale delle notizie di reato 2. violazione della legge processuale e vizio di motivazione in ordine alla inutilizzabilità delle intercettazioni perché disposte in violazione dell'art. 267 comma 1 bis e 203 cod. proc. pen. non vi erano elementi indiziari a carico di R.P.C. o riferimenti alla sua utenza mobile negli atti posti a sostegno della richiesta di intercettazione si versa probabilmente nell'utilizzo di finte confidenziale la motivazione dei decreti di intercettazione è apparente, con conseguente inutilizzabilità dei risultati 3. violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussumibilità della condotta ascritta a R. nel reato associativo la condotta di R. è occasionale e l'interpretazione delle intercettazioni inquisitoria 4. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta attualità dell'associazione, pur essendo le intercettazioni cessate in data 8.11.2013 difetta l'attualità delle esigenze cautelare e manca del tutto la motivazione sul punto. Considerato in diritto 1. II primo motivo di ricorso è infondato. Il Tribunale del riesame, ha richiamato giurisprudenza di questa Corte secondo la quale, in tema di reati associativi, la competenza per territorio si determina in relazione al luogo in cui ha sede la base ove si svolgono programmazione, ideazione e direzione delle attività criminose facenti capo al sodalizio in particolare, considerato che l'associazione è una realtà criminosa destinata a svolgere una concreta attività, assume rilievo non tanto il luogo in cui si è radicato il pactum sceieris , quanto quello in cui si è effettivamente manifestata e realizzata l'operatività della struttura Cass. Sez. 2, Sentenza n. 19177 del 15/03/2013 dep. 03/05/2013 Rv. 255829 . Sulla scorta di tale orientamento ha individuato il luogo in cui si è effettivamente manifestata e realizzata l'operatività della struttura nell'area cilentana, dove si sono verificati i primi furti di rame e che nessun riscontro vi era a tale manifestazione in altre zone p.10 e 11 ordinanza impugnata . Nel primo motivo di ricorso si contesta tale assunto indicando una serie di altri fatti reato che indurrebbero a ritenere un diverso luogo di manifestazione dell'attività associativa. Tali deduzioni non possono essere tuttavia vagliate da questa Corte sia in ragione dei principio di auto sufficienza dei ricorso mancando l'allegazione al ricorso degli atti a supporto di quanto dedotto , sia perché, in materia cautelare, l'eccezione sull'incompetenza territoriale dell'autorità giudiziaria procedente può essere sollevata per la prima volta anche con il ricorso per cassazione, purché il ricorrente adempia all'obbligo di specificità nella deduzione dei motivi e non fondi le sue lamentele su elementi di fatto mai introdotti dinanzi al giudice del merito, ovvero sui quali sia necessario procedere a valutazioni o ad accertamenti comunque inammissibili nel giudizio di legittimità Cass. Sez. 6, Sentenza n. 2336 del 07/01/2015 dep. 19/01/2015 Rv. 262081 . 2. Il secondo motivo di ricorso è infondato. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, che il Collegio condivide, i gravi indizi che, ai sensi dell'art. 267, comma 1, cod. proc. pen. costituiscono presupposto per il ricorso alle intercettazioni, attengono all'esistenza del reato e non alla colpevolezza di un determinato soggetto per procedere ad intercettazione non è pertanto necessario che i detti indizi siano a carico dei soggetti le cui comunicazioni debbano essere, a fine di indagine, intercettate Cass. Sez. 6^ sent. n. 9428 del 18.06.1999 dep. 22.07.1999 rv 214127 . In ragione di tale principio è stato ritenuto irrilevante che le intercettazioni siano state disposte nei confronti di un soggetto determinato sulla base di informazioni non utilizzabili in quanto l'autorizzazione a disporre l'intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche e di altre forme di telecomunicazione presuppone l'esistenza di gravi indizi di reato e l'indispensabilità dell'intercettazione. L'apprezzamento di tali condizioni investe la prospettazione, attraverso elementi definibili gravi per la loro concreta attendibilità, dell'esistenza di un fatto penalmente sanzionato, compreso tra quelli indicati nel primo comma dell'art. 266 cod. proc. pen., quali che siano i modi con cui la notizia è stata acquisita e la fonte da cui promana, dovendo valutarsi gli elementi sintomatici di un reato e non quelli della riferibilità soggettiva di questo ciò in conformità dei dettato normativo, che fa riferimento ai gravi indizi di reato e non ai gravi indizi di colpevolezza , espressione usata in tema di applicazione di misure cautelare personali dall'art. 273 stesso codice Cass. Sez. 1^ sent. 4979 del 11.07.2000 dep. 10.08.2000 rv 216747. Fattispecie nella quale le intercettazioni telefoniche e quelle ambientali conseguenti erano state autorizzate sulla base di confidenze informalmente riferite da un indagato agli ufficiali di p.g. che avevano proceduto al suo arresto e dallo stesso smentite in sede di interrogatorio . Pertanto, in tema di autorizzazione all'effettuazione di intercettazioni telefoniche, le informazioni confidenziali acquisite dagli organi di polizia giudiziaria determinano l'inutilizzabilità delle intercettazioni, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 267, comma 1-bis e 203, comma 1-bis, cod. proc. pen., soltanto quando esse abbiano costituito l'unico elemento oggetto di valutazione ai fini degli indizi di reità il divieto di utilizzo della fonte confidenziale, tuttavia, non è esteso anche ai dati utili per individuare i soggetti da intercettare, sempre che risulti l'elemento obiettivo dell'esistenza del reato e sia indicato il collegamento tra l'indagine in corso e la persona da sottoporre a captazione Cass. Sez. 6, Sentenza n. 39766 del 15/04/2014 dep. 25/09/2014 Rv. 260456 . La motivazione in punto di sussistenza dei gravi indizi di reato non è affatto apparente, non essendo controversa la perpetrazione dei reati fine, dai quali è stata tratta la gravità indiziaria dell'esistenza di un reato associativo. 3. II terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato e svolge censure di merito. È possibile prospettare in sede di legittimità una interpretazione del significato di una intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito soltanto in presenza del travisamento della prova, ovvero nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale, e la difformità risulti decisiva ed incontestabile. Cass. Sez. 2^ sent. n. 38915 del 17.10.2007 dep. 19.10.2007 rv 237994 . Sulla scorta delle intercettazioni il Tribunale ha ritenuto che R. abbia svolto un ruolo di preminenza nella associazione di cui è stata ravvisata l'esistenza p. 11 e 12 ordinanza impugnata . L'adeguatezza ella misura è stata motivata con la necessità di limitare la libertà di movimento. In tale motivazione non vi è manifesta illogicità o violazione di legge che la renda sindacabile in questa sede. 4. II quarto motivo di ricorso è infondato. Il Tribunale ha ritenuto che il sodalizio fosse perdurante e da ciò ha desunto l'attualità dei pericolo di reiterazione anche alla luce dei fatto che l'indagato trae i mezzi di sussistenza dall'attività illecita p. 12 ordinanza impugnata . 5. II ricorso deve pertanto essere rigettato. Ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.