Aggravante di transnazionalità: la Cassazione ribadisce i presupposti per l'applicazione

Ai fini della configurazione dell’aggravante della transnazionalità è necessario stabilire se il sodalizio criminoso sia un’associazione a delinquere oppure un gruppo organizzato composto da entità autonome, che perseguono fini differenti.

E’ quanto affermato dalla Corte di Cassazione n. 40764/2015, depositata il 12 ottobre. Il caso. Veniva proposto ricorso sulla sentenza pronunciata dalla Corte d’Appello di Milano, che aveva applicato nei confronti degli impugnanti la circostanza aggravante della transnazionalità di cui all’art. 4, Legge n. 146/2006 Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale l’aggravante veniva contestata in relazione al reato associativo di cui all’art. 74, d.P.R. n. 309/1990 associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope . I ricorrenti lamentavano violazione di legge e vizio di motivazione relativamente alla sussistenza della circostanza di cui sopra. L’aggravante della transnazionalità non si configura nei casi di associazione a delinquere. Gli Ermellini hanno ribadito l’orientamento giurisprudenziale per cui è possibile applicare la circostanza aggravante di cui all’art. 4, legge n. 146/2006 al reato associativo, se il gruppo criminale organizzato non coincide con l’associazione a delinquere. La Corte d’Appello, in sede di rinvio, aveva sottolineato come i condannati facessero parte di un sistema di cellule criminose indipendenti per struttura organizzativa pur se federate ed aveva applicato l’aggravante di cui sopra. La Cassazione ha tacciato di contraddittorietà la pronuncia del giudice di merito, rilevando come la contestazione del reato sembri operare una sorta di sovrapposizione tra l’aggravante di transnazionalità e l’associazione. Nello specifico, la Corte di legittimità ha sottolineato come il quadro criminoso dipinto dalla motivazione della sentenza impugnata non si distingua dall’ipotesi definitoria del reato transnazionale di cui all’art. 3, lett. c , Legge n. 146/2006. Gli Ermellini hanno rilevato che la Corte di merito avrebbe dovuto esplicitare meglio se le realtà criminose fossero tra loro autonome oppure facessero parte di un sodalizio orientato al perseguimento di un medesimo fine. In particolare, l’espressione federazione , utilizzata nella sentenza impugnata, potrebbe indicare tanto un rapporto tra entità distinte quanto un’unica realtà associativa. La Suprema Corte ha, infine, rilevato come dedurre la sussistenza dell’aggravante contestata dalla mera descrizione statica del gruppo costituisca un approccio erroneo, dovendosi analizzare anche la fase genetica del sodalizio, al fine di comprenderne le dinamiche e gli apporti esterni. Per le ragioni sopra esposte, la Cassazione ha annullato con rinvio la sentenza impugnata.

Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 30 aprile – 12 ottobre 2015, n. 40764 Presidente Teresi – Relatore Aceto Ritenuto di fatto 1.I sigg.ri AA.VV. ricorrono per l'annullamento della sentenza del 27/06/2014 della Corte di appello di Milano che, decidendo in sede rescissoria, ha applicato nei loro confronti la circostanza aggravante di cui all'art. 4, legge 16 marzo 2006, n. 146, ritenuta sussistente in relazione al reato associativo di cui all'art. 74, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, rideterminando i relativi trattamenti sanzionatori. 2. Tutti gli imputati eccepiscono, a vario titolo, violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell'aggravante in questione. G.L. insta anche per la concessione delle circostanze attenuanti generiche. Considerato in diritto 3.I ricorsi sono fondati. 4.Con sentenza del 29/11/2012, la Corte di appello di Milano, in parziale riforma della sentenza dei 03/02/2012 del Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di quella stessa città, esclusa - per quanto qui rileva - la circostanza aggravante di cui all'art. 4, legge 16 marzo 2006, n. 146, limitatamente al reato associativo di cui all'art. 74, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 di cui al capo A della rubrica, aveva rideterminato le pene inflitte in primo grado in senso più favorevole agli imputati. 4.1.A seguito di impugnazione proposta dal Procuratore generale presso la Corte di appello di Milano e dai singoli imputati, questa Corte di cassazione con sentenza del 15/01/2014 rigettò i ricorsi proposti dal G. e dal L., dichiarò inammissibili quelli proposti dagli altri imputati e, in accoglimento del ricorso dei Pg, annullò la sentenza limitatamente al punto concernente il riconoscimento della circostanza aggravante di cui all'art. 4, legge n. 146 del 2006, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Milano. 4.2.In conformità all'insegnamento di Sez. U, n. 18374 del 31/01/2013, Rv. 255035, osservò questa Corte che l'aggravante della transnazionalità è compatibile con il reato associativo purché il gruppo criminale organizzato transnazionale non coincida con l'associazione per delinquere, sicché il diniego motivato sulla base della automatica non applicabilità dell'aggravante al reato associativo non era corretto e comportava una rinnovata valutazione. 4.3.In sede di rinvio la Corte di appello di Milano ha osservato che il sodalizio, per il quale tutti gli odierni ricorrenti sono stati irrevocabilmente condannati, operava su scala mondiale come una sorta di agenzia di servizi, un sostanziale intermediario tra le fonti di produzione e gli acquirenti all'ingrosso europei, senza contatti di sorta con lo spaccio di strada , acquirenti che, a loro volta, non potevano essere immaginati in contesti diversi da quelli organizzati disponendo a loro volta di ingenti risorse economiche necessarie e sufficienti ad approvvigionamenti per decine di chili di cocaina. E' proprio il rapporto con questi gruppi organizzati che giustifica - afferma la Corte di appello - l'aggravamento della pena ai sensi dell'art. 4, legg. n. 146 del 2006 e cita ad esempio il sequestro di kg. 76 di cocaina destinati, dietro corrispettivo di 500.000 euro, a un gruppo organizzato bulgaro. L'associazione per la quale si procede - proseguono i Giudici distrettuali - è operativa anche in Sudamerica, a monte della catena dei narcotraffico, e si caratterizza per la ramificazione dei rapporti reciprocamente intrattenuti tra le cellule criminose dislocate in vari paesi d'Europa indipendenti per struttura organizzativa pur se federate . Ne deriva - conclude la Corte di appello - che sussiste l'aggravante di cui all'art. 4 legge n. 146 del 2006 perché gli interlocutori internazionali a loro volta organizzati con cui si sviluppano i rapporti sono a loro volta esterni, e perché la cellula italiana del consorzio slavo, pur se rispondente a un medesimo capo supremo S.D. di stanza all'estero, si connota tuttavia di un'apprezzabile autonomia rispetto alle consorelle operanti in altri Stati europei, composte da diversi soggetti e da distinte articolazioni territoriali con cui si identifica, sviluppando l'attività cui è dedito a livello transnazionale . 4.4.Questa Suprema Corte, con la citata sentenza Sez. U, n. 18374 del 2013 ha affermato il principio, peraltro ben noto anche alla Corte di appello, secondo il quale la speciale aggravante della transnazionalità, prevista dall'art. 4 della I. n. 146 del 2006, è applicabile al reato associativo, sempreché il gruppo criminale organizzato transnazionale non coincida con l'associazione a delinquere. 4.5.Nel caso in esame l'aggravante in questione è così contestata Con le aggravanti dell'essere il reato transnazionale perché commesso da un gruppo organizzato in più di uno Stato . 4.6.La contestazione sembra evocare la sovrapposizione pura e semplice dell'aggravante alla fisionomia internazionale dell'associazione la motivazione della sentenza si mostra contraddittoria sul punto perché da un lato attribuisce al sodalizio di cui al capo A della rubrica un respiro di natura mondiale, fungendo da tramite tra i cartelli del Sudamerica e i grandi gruppi del narcotraffico europeo, dall'altro sembra ridurre il ruolo della cellula italiana a parte autonoma di un tutto diretto dalla mano dello stesso capo supremo , S. D., descritto dalla rubrica come promotore, finanziatore e organizzatore del sodalizio. 4.7.In questo modo, però, non sembra esservi differenza alcuna con l'ipotesi definitoria del reato transnazionale di cui all'art. 3, lett. c , legge n. 146 del 2006, secondo cui è tale quello commesso in uno Stato nel quale sia però implicato un gruppo organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato . Non è cioè agevole comprendere se, nel caso di specie, nel reato di cui al capo A sia semplicemente implicato il gruppo mondiale di cui tratta la sentenza ovvero se tale gruppo abbia dato il suo contributo alla realizzazione dell'associazione il che comporta la necessità di stabilire se il gruppo criminale organizzato diretto dal S. D. e il sodalizio di cui al capo A si pongano - per usare le parole di Sez. U, Adami, cit. - come entità o realtà organizzative affatto diverse. La locuzione dare contributo postula, infatti, alterità o diversità tra i soggetti interessati, ossia tra soggetto agente il gruppo organizzato e realtà plurisoggettiva trattandosi, appunto, di aggregazione delinquenziale beneficiaria dell'apporto causale . Il fatto, per esempio, che il capo del gruppo mondiale si identifichi con lo stesso promotore, organizzatore e finanziatore del sodalizio di cui al capo A sembra porsi in termini contraddittori con il rapporto di alterità tra le due realtà criminali un rapporto di alterità che non può certamente essere desunto dal fatto che l'associazione italiana costituisca articolazione federata del gruppo mondiale poiché, per quanto possa essere dotata di autonomia, essa costituirebbe pur sempre parte di un tutto che a sua volta si caratterizza proprio per l'immedesimazione con questo tutto composito. Peraltro, la Corte di appello deve chiarire cosa intenda per federazione , perché tale concetto può valere sia a definire un rapporto tra entità autonome e distinte, che magari perseguono interessi diversi, sia una modalità organizzativa di un'unica realtà associativa che persegue lo stesso programma delinquenziale. Costituisce, inoltre, approccio ermeneutico sbagliato dedurre la sussistenza o meno della circostanza aggravante di cui all'art. 4, legge n. 146 del 2006 esclusivamente dalla pura e semplice descrizione statica del modo di essere di un gruppo o di un sodalizio, poiché ciò non spiega la fase genetica dell'associazione e l'eventuale contributo che possa avervi apportato il gruppo organizzato mondiale. La sentenza impugnata, infatti, spiega il meccanismo di funzionamento dell'associazione per delinquere italiana e come essa si inserisca negli ingranaggi del gruppo organizzato mondiale, ma così facendo rischia, anche per questa via, di non distinguere i fatti costitutivi dell'aggravante di cui all'art. 4 con quelli che concorrono a definire il reato transnazionale di cui all'art. 3, legge n. 146 del 2006. 4.8.Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Milano che chiarirà gli aspetti controversi sopra indicati. 4.9.Non è scrutinabile l'ulteriore eccezione sollevata dal G., ormai irrimediabilmente assorbita dall'irrevocabilità della sentenza in punto di trattamento sanzionatorio fatta esclusione, naturalmente, per la specifica questione relativa alla sussistenza della circostanza aggravante di che trattasi . P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Milano.