Estorsione o esercizio arbitrario delle proprie ragioni? La Cassazione fa il punto della situazione

Con la pronuncia in commento, il Supremo Collegio ha fornito alcuni importanti chiarimenti in punto di distinzione tra il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni e quello di estorsione.

Con la sentenza n. 40918/15, depositata il 12 ottobre, la Cassazione torna sulla questione dell’individuazione del confine tra il reato di estorsione e quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni. Il caso. il Tribunale, decidendo sull’istanza di riesame avanzata da un uomo indagato per il reato di tentata estorsione pluriaggravata, confermava l’ordinanza del gip con la quale era stata applicata all’uomo la misura cautelare della custodia in carcere. Avverso tale ordinanza, ricorre per cassazione l’indagato. Preliminarmente, gli Ermellini hanno ribadito che i confini tra il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni e quello di estorsione sono stati e sono oggetto di un intenso dibattito giurisprudenziale. Una prima interpretazione il discrimen è nell’elemento intenzionale. Al riguardo, continuano da Piazza Cavour, secondo un primo indirizzo giurisprudenziale, il discrimen tra l’esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alla persona e l’estorsione va individuato nell’elemento intenzionale nell’estorsione, l’agente mira a conseguire un profitto ingiusto con la coscienza che quanto pretende non gli è dovuto nell’esercizio arbitrario, invece, l’agente è animato dal fine di esercitare un suo preteso diritto nella ragionevole opinione, anche errata, della sua sussistenza, pur se contestata o contestabile. Ne deriva che, ove la violenza e/o la minaccia, anche se particolarmente intese o gravi, siano effettuate al solo fine di esercitare un preteso diritto, non è mai configurabile il diverso delitto di estorsione, che ha presupposti giuridici completamente diversi. Tuttavia, la giurisprudenza di legittimità in subiecta materia ha ulteriormente precisato che, ove la violenza e/o la minaccia, indipendentemente dall’intensità con la quale siano adoperate dall’agente, siano esercitate al fine di far valere un preteso diritto per il quale, però, non si può ricorrere al giudice, il suddetto comportamento va qualificato come estorsione, non perché l’agente eserciti una violenza o minaccia particolarmente grave ma perché il suo preteso diritto non è tutelabile davanti all’autorità giudiziaria, di talché - venendo a mancare uno dei requisiti materiali del reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni -, il fatto diventa qualificabile come estorsione. Un diverso orientamento va valutata l’intensità della forza intimidatoria. La Corte di legittimità, tuttavia, ha ulteriormente ricordato che altre pronunce successive del Supremo Collegio hanno poi ribadito un diverso e più risalente orientamento, secondo cui integra il delitto di estorsione, e non quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, la condotta minacciosa che esprime una forza intimidatoria tale da andare al di là di ogni ragionevole intento di far valere un proprio preteso diritto di credito, determinando una coartazione dell’altrui volontà che assume ex se i caratteri dell’ingiustizia. Il giudice deve sempre valutare se la pretesa ha i requisiti per essere azionata in giudizio. Indipendentemente dall’esito del dibattito giurisprudenziale, tuttavia, la Corte ha precisato che in tutti i casi in cui, a fronte di un’imputazione di estorsione, venga eccepito dalla difesa dell’imputato di aver agito al fine di esercitare un preteso diritto, il giudice non può determinare l’esatta qualificazione giuridica della condotta se preliminarmente non procede all’esame della pretesa vantata dall’agente per verificare se abbia i requisiti dell’effettività e della concretezza, tali da renderla idonea ad essere azionata in giudizio solo dopo aver svolto tale accertamento, il giudice può procedere all’esame dell’elemento psicologico per verificare se l’imputato abbia agito nella convinzione ragionevole, anche se infondata, di esercitare un suo diritto, ovvero abbia agito per perseguire il conseguimento di un profitto nella consapevolezza della sua ingiustizia . Alla luce del principio di diritto testè richiamato, secondo la Corte deve essere confermata la qualificazione del fatto operata dal Tribunale del riesame e, per l’effetto, dichiarato inammissibile il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 29 settembre – 12 ottobre 2015, n. 40918 Presidente Fiandanese – Relatore Gallo Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza in data 9/4/2015, il Tribunale di Caltanissetta, a seguito di istanza di riesame avanzata nell'interesse di S.M. , indagato per il reato di tentata estorsione pluriaggravata anche ai sensi dell'art. art. 7 L. 203/91, confermava l'ordinanza del Gip di Caltanissetta, emessa in data 17/3/2015, con la quale era stata applicata al prevenuto la misura cautelare della custodia in carcere in seguito sostituita dal Gip con gli arresti domiciliari . 2. Il Tribunale riteneva sussistente il quadro di gravità indiziaria fondato sulle dichiarazioni della persona offesa, M.M. , e sulle parziali ammissioni dell'indagato. Quanto alle esigenze cautelari, il Tribunale riteneva sussistente il pericolo di reiterazione del reato, reputando la custodia cautelare in carcere come l'unica misura adeguata. 3. Avverso tale ordinanza propone ricorso l'indagato, per mezzo del suo difensore di fiducia, sollevando due motivi di gravame con il quali deduce il vizio della motivazione per travisamento delle prove, nonché violazione di legge per non aver ricondotto il fatto contestato nell'ambito del reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile in quanto basato su motivi non consentiti nel giudizio di legittimità e comunque manifestamente infondati. 2. In via preliminare va ribadito che, per quanto riguarda i limiti di sindacabilità in questa sede dei provvedimenti de libertate , secondo giurisprudenza consolidata, la Corte di Cassazione non ha alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né di rivalutare le condizioni soggettive dell'indagato in relazione alle esigenze cautelari ed alla adeguatezza delle misure, trattandosi di apprezzamenti di merito rientranti nel compito esclusivo del giudice che ha applicato la misura e del tribunale del riesame. 3. Il controllo di legittimità è quindi circoscritto all'esame del contenuto dell'atto impugnato per verificare, da un lato, le ragioni giuridiche che lo hanno determinato e, dall'altro, l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento cfr ex plurimis Cass., sez. 6, 25 maggio 1995, n. 2146 . L'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 c.p.p. e delle esigenze cautelari di cui all'art. 274 c.p.p. è, quindi, rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge od in mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato. 4. Il controllo di legittimità, in particolare, non riguarda né la ricostruzione dei fatti, né l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori, per cui non sono consentite le censure, che pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze esaminate dal giudice di merito. Sicché, ove venga denunciato il vizio di motivazione in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, è demandato al giudice di merito la valutazione del peso probatorio degli stessi, mentre alla Corte di cassazione spetta solo il compito di verificare se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica ed ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie Cass., sez. 4,3 maggio 2007, n. 22500 sez. 3,7 novembre 2008, n. 41825, Hulpan . 5. Tanto premesso, in punto di gravità del quadro indiziario, le censure del ricorrente si risolvono in una diversa valutazione delle circostanze fattuali esaminate dal giudice di merito, come tali sono inammissibili. 6. Sono manifestamente infondate, in punto di diritto, le doglianze in ordine alla qualificazione giuridica del fatto, di cui la difesa postula la derubricazione nel delitto di esercizio arbitrario. 7. I confini fra il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni e quello di estorsione sono stati e sono oggetto di un intenso dibattito giurisprudenziale nel quale si confrontano valutazioni differenti. Al riguardo occorre richiamare la sentenza n. 51433/2013 di questa Sezione che, superando un precedente indirizzo giurisprudenziale ha statuito che l'esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alla persona e l'estorsione si distinguono non per la materialità del fatto, che può essere identico, ma per l'elemento intenzionale nell'estorsione, l'agente mira a conseguire un profitto ingiusto con la coscienza che quanto pretende non gli è dovuto nell'esercizio arbitrario, invece, l'agente è animato dal fine di esercitare un suo preteso diritto nella ragionevole opinione, anche errata, della sua sussistenza, pur se contestata o contestabile - di conseguenza, deve affermarsi che l'intensità e/o la gravità della violenza o della minaccia non è un elemento del fatto idoneo ad influire sulla qualificazione giuridica del reato esercizio arbitrario delle proprie ragioni - estorsione , atteso che, ove la minaccia o la violenza siano commesse con le armi, il reato diventa aggravato ex arti. 393/3 o 629 - 628/3 n. 1 cod. pen. e, se la violenza o la minaccia ledano altri beni giuridici, fanno scattare a carico dell'agente ulteriori reati in concorso lesioni, omicidio, sequestro di persona ecc. . - pertanto, ove la violenza e/o la minaccia, anche se particolarmente intense o gravi, siano effettuate al solo fine di esercitare un preteso diritto, pur potendo l'agente ricorrere al giudice, non è mai configurabile il diverso delitto di estorsione che ha presupposti giuridici completamente diversi tuttavia, ove la violenza e/o la minaccia, indipendentemente dalla intensità con la quale siano adoperate dall'agente, siano esercitate al fine di far valere un preteso diritto per il quale, però, non si può ricorrere al giudice, il suddetto comportamento va qualificato come estorsione ma non perché l'agente eserciti una violenza o minaccia particolarmente grave ma perché il suo preteso diritto non è tutelabile davanti all'autorità giudiziaria, sicché, venendo a mancare uno dei requisiti materiali del reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, il fatto diventa qualificabile come estorsione”. 8. Tale indirizzo è stato confermato da un concomitante arresto di questa Corte che ha ribadito che i delitti di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone e di estorsione la cui materialità è descritta dagli artt. 393 e 629 cod. pen. nei medesimi termini si distinguono in relazione all'elemento psicologico nel primo, l'agente persegue il conseguimento di un profitto nella convinzione ragionevole, anche se infondata, di esercitare un suo diritto, ovvero di soddisfare personalmente una pretesa che potrebbe formare oggetto di azione giudiziaria nel secondo, invece, l'agente persegue il conseguimento di un profitto nella consapevolezza della sua ingiustizia. In motivazione la Corte ha evidenziato che l'elevata intensità o gravità della violenza o della minaccia di per sé non legittima la qualificazione del fatto ex art. 629 cod. pen. e tale lettura è confermata dal fatto che il legislatore prevede che l'esercizio arbitrario delle proprie ragioni possa essere - come l'estorsione - aggravato dall'uso di armi Cass. Sez. 2, Sentenza n. 705 del 01/10/2013 Ud. dep. 10/01/2014 Rv. 258071 . 9. Occorre dare atto, tuttavia, che tale indirizzo non è stato confermato da arresti successivi. In particolare questa stessa Sezione, con una successiva pronuncia ha ribadito l'orientamento più risalente secondo cui integra il delitto di estorsione, e non quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, la condotta minacciosa che esprime tale forza intimidatoria da andare al di là di ogni ragionevole intento di far valere un proprio preteso diritto di credito, determinando una coartazione dell'altrui volontà che assume ex se i caratteri dell'ingiustizia Cass. Sez. 2, Sentenza n. 9759 del 10/02/2015 Ud. dep. 06/03/2015 Rv. 263298 vedi in senso conforme anche Sez. 6, Sentenza n. 17785 del 25/03/2015 Cc. dep. 28/04/2015 Rv. 263255 . 10. Quale che sia l'esito del dibattito giurisprudenziale, tuttavia, questa Corte ha precisato che in tutti i casi in cui, a fronte di una imputazione di estorsione, venga eccepito dalla difesa dell'imputato di aver agito al fine di esercitare un preteso diritto, il Giudice non può determinare l'esatta qualificazione giuridica della condotta se preliminarmente non procede all'esame della pretesa vantata dall'agente per verificare se abbia i requisiti dell'effettività e della concretezza, tali da renderla idonea ad essere azionata in giudizio solo dopo aver svolto tale accertamento, il giudice può procedere all'esame dell'elemento psicologico per verificare se l'imputato abbia agito nella convinzione ragionevole, anche se infondata, di esercitare un suo diritto, ovvero abbia agito per perseguire il conseguimento di un profitto nella consapevolezza della sua ingiustizia” Cass. Sez. 2, Sentenza n. 24292 del 29/05/2014 Cc. dep. 10/06/2014 Rv. 259831 . 11. Alla luce di tale principio di diritto, deve essere confermata la qualificazione giuridica del fatto come estorsione tentata, ove si consideri che dall'accertamento in fatto compiuto dai giudici del merito, non emergono elementi da cui si possa desumere l'effettività e la concretezza della pretesa altrui cui fa riferimento l'agente, né tantomeno che tale pretesa potesse essere azionata in giudizio. Pertanto, essendo la minaccia esercitata - in ipotesi - al fine di far valere un preteso diritto per il quale, però, non si può ricorrere al giudice, il suddetto comportamento correttamente è stato qualificato come estorsione dai giudici del merito. Ciò perché, venendo a mancare uno dei requisiti materiali del reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni la possibilità di ricorrere al giudice , il fatto diventa qualificabile come estorsione. 12. Ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende di una somma che, alla luce del dictum della Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000, sussistendo profili di colpa, si stima equo determinare in Euro 1.000,00 mille/00 . P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille alla Cassa delle ammende.