Gratuito patrocinio: il falso nella autocertificazione è sempre rilevante

Ogni omissione o falsità nella indicazione dei dati di fatto richiesti nella istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato è penalmente rilevante ed integra la corrispondente fattispecie delittuosa, prevista dal testo unico sulle spese di Giustizia. Ciò indipendentemente dalla effettiva sussistenza delle condizioni di reddito previste per l’ammissione al beneficio.

Così ha stabilito la Suprema Corte di Cassazione, Sezione Quarta Penale, con la sentenza n. 40943 depositata il 12 ottbre 2015. Un beneficio usato e, purtroppo, abusato. L’istituto del patrocinio a spese dello Stato rappresenta, per la frequenza con cui vi si ricorre, uno degli strumenti più importanti previsti dall’ordinamento per la tutela dei diritti. Ha un rilievo costituzionale, come dimostra il testo dell’art. 24 della Carta Fondamentale, ove si fa espresso riferimento alla sua necessità serve, infatti, a rendere effettivo il diritto, per i non abbienti, di agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione . Ad incrementare il ricorso a questo beneficio – che consente di ottenere una difesa senza doversi fare carico delle spese per onorari e quant’altro – avrà contribuito senz’altro il significativo abbassamento del tenore di vita generale le condizioni per potervi accedere sono determinate dalla legge, che pone – in via di estrema sintesi – una soglia di reddito da calcolarsi secondo criteri ben precisi occorre considerare il reddito del nucleo familiare dell’istante, calcolando anche i redditi esentasse” o quelli soggetti a ritenuta alla fonte. La sentenza in commento, come è agevole intuire, chiude un processo nel quale, dalla lettura della motivazione, si evince che il soggetto istante aveva omesso di indicare – per l’appunto – i redditi dei propri familiari, ottenendo indebitamente l’accesso al beneficio. La struttura dell’illecito penale ricalca quella del delitto di falso. E, nel ricalcarla, costituendone un’ipotesi speciale, porta con sé tutte le annose problematiche della norma madre”, soprattutto quella attinente alla prova della sussistenza dell’elemento soggettivo doloso. Il reato di falsità in autocertificazione per l’accesso al gratuito patrocinio, secondo i Supremi Giudici, segue lo schema dei reati di pura condotta – l’evento rappresentato dall’ingiusto profitto non è parte integrante della fattispecie, ma ne rappresenta una circostanza aggravante – e, sotto il profilo dell’offesa al bene giuridico tutelato, costituisce con tutta evidenza una fattispecie di pericolo. Il dolo di falso rigore sì, ma siamo sicuri che ogni omissione sia sempre rilevante? Gli Ermellini non sembrano nutrire dubbi ogni falsa indicazione, ogni omissione anche parziale dei dati fattuali richiesti nell’istanza di ammissione al beneficio in esame, basta ad integrare il reato. Questa decisione, sul piano della conformità giurisprudenziale è obiettivamente inattaccabile le Sezioni Unite, puntualmente citate dai Supremi Giudici, lo hanno ribadito fino al 2008. Ed hanno specificato che il reato sussiste a prescindere dalla effettiva sussistenza delle condizioni di reddito per l’ammissione al beneficio”. Rigore massimo, quindi. Però, come viene pure osservato, c’era un orientamento più morbido , secondo cui, prima di parlare di falso penalmente rilevante, andava valutato se la falsità incideva o meno su elementi essenziali per la valutazione giudiziale sull’ammissione al patrocinio gratuito. Le dichiarazioni mendaci o reticenti, se ricadenti su aspetti marginali, quindi, potevano integrare la tanto invocata ipotesi del falso inutile” perché inoffensivo , penalmente irrilevante. Invece, secondo gli Ermellini, il dolo del reato in questione è costituito dalla volontà cosciente e non coartata di compiere il fatto e nella consapevolezza di agire contro il dovere giuridico di dichiarare il vero . La rilevanza dell’errore sulle norme extrapenali di natura fiscale e reddituale. Ecco ritornare, dato lo stato dell’arte giurisprudenziale, improntato al massimo rigore valutativo della ricorrenza dell’elemento soggettivo doloso, il tema dell’errore sulla norma extrapenale e della sua rilevanza per far cadere” l’elemento soggettivo. E’ solo questo il terreno di gioco difensivo e non è un terreno facile. La oscurità delle norme fiscali – spesso tutt’altro che agevoli da interpretare – può sicuramente essere un indice di riferimento importante per chi voglia provare a difendersi sostenendo di non avere capito” come calcolare il limite del reddito-soglia. Possiamo ben immaginare che, però, la difesa su questo argomento risulta credibile soltanto nella misura in cui vi sia un opportuno sostegno documentale a corroborarla. Diversamente, saranno chiacchiere. E il dolo del falso, costituito dall’aver tenuto una cosciente e volontaria condotta antigiuridica, resterà in piedi. Così, per aver provato una volta a risparmiare sull’onorario dell’avvocato, possibilmente, si finirà col pagarne uno doppio!

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 18 settembre – 12 ottobre 2015, n. 40943 Presidente Bianchi – Relatore Pezzella Ritenuto in fatto i. La Corte di Appello di Campobasso, con sentenza emessa il 03.03.2015, confermava la sentenza emessa nei confronti di D.R.S. dal Tribunale di Campobasso in composizione monocratica in data 26 marzo 2012, con cui lo stesso era stato condannato alla pena di anni 1 e mesi sei di reclusione ed euro 500,00 di multa per il reato di cui ali' art. 95 del D.P.R. n. 115/02, per avere indicato, nell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, presentata al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Campobasso in data 14.05.2008, dati non veritieri ed in particolare per avere indicato di essere nelle condizioni reddituali per ottenere il beneficio, laddove, invece, l'Agenzia delle Entrate rilevava un redito familiare per il 2007 diverso e superiore al limite previsto per ottenere il beneficio del patrocinio a spese dello Stato in Campobasso il 20.5.2008, fatto aggravato perché con tali false dichiarazioni otteneva l'ammissione al gratuito patrocinio in data 20.5.2008 . 2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, perso nalmente, D.R.S., deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti stret tamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen. * Violazione dell'art. 606, lett. E c.p.p. per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione. Il ricorrente si duole che la Corte territoriale abbia rigettato l'appello pro posto dall'imputato, sostenendo che, a privare di qualsivoglia fondamento giuridico le doglianze formulate dall'appellante, fossero gli accertamenti svolti presso l'A genzia delle Entrate di Campobasso, da cui era emerso che il D.R. ed i suoi familiari avevano conseguito redditi in misura superiore a quelli dichiarati, atteso che, nell' anno 2007, non solo il D.R., ma anche i di lui genitori avevano percepito redditi per complessivi euro 14.146,00. A parere dei giudicanti in se condo grado, dunque, appariva evidente come l'imputato non avesse assolto all'obbligo imposto dalla legge di indicare nella richiesta di ammissione al gratuito patrocinio tutti gli elementi costitutivi del reddito familiare ed inconfutabilmente risultanti dall' Anagrafe Tributaria, riportando come reddito complessivo familiare solo quello di cui al modello CUD 2008 relativo ad esso istante. La omissione delle indicazioni di redditi rilevanti pari ad euro 14.146,00 rendeva evidente la sussi stenza dell'elemento psicologico del reato. Invece, secondo il ricorrente, sarebbe di palmare evidenza come l'assunto motivazionale della Corte d'Appello sia manifestamente illogico e contraddittorio, giacché nessun elemento probatorio raccolto nel corso della istruttoria dibattimen tale dimostrerebbe la presenza, nella condotta dell'imputato, degli estremi tipici della fattispecie addossata, e, in particolare, del dolo. Invero -si legge in ricorso nell'istanza dì ammissione al patrocinio a spese dello Stato, D.R. S. affer mava 1. il proprio nucleo familiare è così composto M.A. D.R. S. D.R. E. D.R. M. D.R. A. D.R. A. D.R. U. D.R. F. D.R. D. D.R. A. 2. sussistono le condizioni di reddito previste dalla legge art. 79 D.P.R. n°115/2002 per l'ammissione al beneficio richiesto, essendo l'istante ed il proprio nucleo familiare titolare di reddito imponibile ai fini dell'imposta per sonale sul reddito inferiore ai limiti di cui all'art. 3, Legge n°134/2001 euro 9.723,84, aumentato di euro 1.032,91 per ogni familiare convivente come da copia CUD 2008 allegata . Si sostiene perciò che sarebbe evidente che l'odierno ricorrente non ebbe a formare una dichiarazione falsa, poiché ha espressamente dichiarato che l'i stante ed il proprio nucleo familiare titolare di reddito imponibile affini dell'imposta personale sul reddito inferiore ai limiti di cui all'art. 3, Legge n ° 134/2001 euro 9.723,84, aumentato di euro 1.032,91 per ogni familiare convivente ovvero di euro 19.020,03, ritenendo applicabile il combinato disposto di cui agli artt. 76 D.P.R. 115/2002 secondo cui può essere ammesso al patrocinio chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ul tima dichiarazione, non superiore a euro 10.628,16 e 92 D.P.R. 115/2002, se condo cui se l'interessato all'ammissione al patrocinio convive con il coniuge o con altri familiari, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 76, comma 2, ma i limiti di reddito indicati dall'articolo 76, comma 1, sono elevati di euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi. Si fa rilevare che il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Campobasso aveva, poi, ammesso con delibera n° 68 dei 20.05.2008, l'istante al beneficio ri chiesto espressamente attestando che l'istanza contiene tutti gli elementi e le dichiarazioni previste dal DPR 115/2002 ed è rispettosa delle formalità prescritte . Ne discende secondo la tesi proposta in ricorso che l'organo deputato in prima istanza riconosceva l'ammissibilità dell'istanza ex artt. 76 e 92 D.P.R. 115/2002. E così pure ha fatto il giudice adito, il quale, ben avrebbe potuto procedere alla revoca del beneficio sulla scorta dell'errata considerazione del cumulo dei redditi indicato. Sarebbe dunque evidente, per il ricorrente, la precarietà e l'insufficienza della parte motiva della sentenza impugnata, se si considera che il giudizio di re sponsabilità penale del D.R.S. è stato formulato sic et simpliciter sulla base della sola testimonianza del Sottotenente della Guardia di Finanza D.M.M. che, riferendo in relazione agli accertamenti dallo stesso effettuati presso l'Anagrafe Tributaria, evidenziava una situazione reddituale complessiva dei D.R. S. relativa all'anno 2007 ben diversa da quella dichiarata dal medesimo nell'istanza di ammissione al gratuito patrocinio e nell'allegata dichiarazione sosti tutiva di atto notorio, in quanto dalle stesse, non risultava il reddito riscosso dai familiari conviventi. Invero, si sostiene che la Corte d'Appello avrebbe dovuto va gliare con la dovuta attenzione i contenuti dell'istanza formulata dal prevenuto e la loro effettiva rispondenza alle prescrizioni normative, non potendosi assoluta mente ritenersi provata la reità dell'imputato semplicemente sulla scorta di un accertamento tributario che non sarebbe in grado di suffragare correttamente la falsità delle attestazioni rese dal prevenuto. Da qui si evincerebbe la assoluta incompletezza della motivazione della sentenza di secondo grado rispetto alle doglianze formulate dall'imputato nei mo tivi di gravame, nonché la manifesta illogicità sottesa al ragionamento dei giudici di appello, teso ad una ricostruzione della condotta criminosa contestata all'impu tato dei tutto disancorata da un'adeguata e valida base probatoria. Ed ancora, i giudicanti in secondo grado avrebbero operato per il ricorrente con una sorta di automatismo, ricavando la sussistenza dei dolo esclusivamente dalla omissione della indicazione di redditi rilevanti, contrariamente al costante atteggiamento della giurisprudenza in tema di falsità ideologica valevole anche per la fattispecie ascritta al prevenuto che, dei falso ideologico, ne é una specifica ipotesi . Nel caso che ci occupa, non solo non sarebbe stato verificato se D.R.S. agisse con la coscienza e volontà di immutare il vero al momento delle dichiarazioni contenute nell'istanza di ammissione al gratuito patrocinio nell'alle gata dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ma, in tutta evidenza, sarebbe stata ritenuta implicita nella stessa materialità dei fatto tra l'altro, non sufficientemente provato la sussistenza dei nesso psichico richiesto. Difettando qualsiasi prova, nulla escluderebbe, dunque, secondo tale tesi, che il D.R. , all'atto delle atte stazioni rese, abbia agito per leggerezza ovvero per negligenza, non potendo, per tanto, ritenersi sussistente in capo allo stesso quel sostrato di natura psichica in defettibile ai fini della integrazione del reato contestato e che deve necessaria mente consistere nella volontà cosciente e non coartata di compiere il fatto nella consapevolezza di agire contro il dovere giuridico di dichiarare il vero. Viene poi denunciata la contraddittorietà intrinseca della motivazione, in quanto fondata su argomentazioni che non giustificano il diniego delle attenuanti generiche e che, invece, a rigor di logica avrebbero dovuto necessariamente con durre alla loro concessione. Nel caso di specie -ci si duole vi era una situazione specifica di particolare rilievo quale il corretto comportamento processuale tenuto dall'imputato ed il fatto che lo stesso fosse gravato da precedenti penali di scarso allarme sociale e ormai risalenti nel tempo. Ricorda il ricorrente non esservi dubbio che, tra i positivi ele mentì che possono suggerire la necessità di attenuare la pena da comminare per il reato, rientri il corretto comportamento processuale tenuto dall'imputato. Ciò perché anche il citato corretto comportamento processuale può essere sintomo di ravvedimento, fatto questo di cui si deve tenere conto nella determinazione della pena. Pur essendo il Giudice di merito libero di valutare i dati processuali, non vi è dubbio secondo il ricorrente che debba prendersi in considerazione un elemento di tale rilievo, quale certamente è l'atteggiamento collaborativo tenuto dal preve nuto anche nel corso delle indagini, che può legittimare il riconoscimento delle attenuanti generiche, e motivare adeguatamente in ordine al riconoscimento o al diniego delle stesse alla stregua dei criteri dinanzi enunciati. Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata. Considerato in diritto 1. I motivi sopra illustrati sono infondati e, pertanto, il proposto ricorso va rigettato. 2. Quello che, omnicomprensivamente, viene dedotto come vizio motiva zionale, in realtà sottende una richiesta di rivalutazione in fatto dei compendio probatorio, che non è evidentemente consentita in sede di legittimità. La Corte territoriale, con motivazione logica e congrua e pertanto immune dal denunciato vizio di legittimità dà conto degli elementi di prova che le hanno consentito di ritenere provata la penale responsabilità di D.R.S Il D.R., come si ricorda nel provvedimento impugnato, a seguito alla proposizione di un'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato nell'am bito di un giudizio civile intentato contro l'impresa edile B.G., era ammesso al beneficio dal Consiglio dell'ordine degli Avvocati di Campobasso con delibera in data 20 maggio 2008. Nell'istanza il D.R. dichiarava che il reddito complessivo dei proprio nu cleo familiare era contenuto nei limiti di legge, quale risultante dalla allegata copia dei Modello CUD 2008 relativo ad esso istante. Dagli accertamenti svolti presso l'Agenzia delle Entrate di Campobasso era emerso, invece, che il D.R. ed i suoi familiari avevano conseguito redditi in misura superiore a quelli dichiarati atteso che, nell'anno 2007, non solo il D.R. ante ma anche i rnitori D.R. U. e M.A. avevano percepito redditi per complessivi € 14.146,00. Logica è la conclusione -atteso che peraltro nessun elemento risulta mai essere stato addotto perché si possa ritenere non corrispondente al vero quanto accertato dall'Agenzia delle Entrate cui sono pervenuti i giudici dei merito che nella richiesta di ammissione al gratuito patrocinio l'odierno ricorrente non abbia assolto l'obbligo imposto dalla legge, di indicare tutti gli elementi costitutivi dei reddito familiare ed inconfutabilmente risultanti dall'anagrafe tributaria, ripor tando, come reddito complessivo familiare, solo quello di cui al Modello CUD 2008 relativo ad esso istante. Corretta in punto di diritto è la conseguenza che tale comportamento integri appieno il delitto di cui all'art. 95 D.P.R. n. 115 del 2002 a nulla rilevando l'assenta, effettiva sussistenza delle condizioni di reddito per l'ammissione al beneficio dei patrocinio a spese dello Stato. 3. Nel provvedimento impugnato si fa buon governo della giurisprudenza in materia di questa Corte di legittimità. Le Sezioni Unite, in particolare hanno ormai da qualche anno precisato, dirimendo un precedente contrasto, che integrano il delitto di cui all'art. 95 d.P.R. n. 115 dei 2002 le false indicazioni o le omissioni anche parziali dei dati di fatto riportati nella dichiarazione sostitutiva di certificazione o in ogni altra dichiarazione prevista per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, indipendentemente dalla effettiva sussistenza delle condizioni di reddito per l'ammissione al beneficio Sez. Un. n. 6591 del 27.11.2008, Infanti, rv. 242152 . Non può dunque ritenersi, come un superato orientamento giurisprudenziale sosteneva, che le dichiarazioni che non riflettano elementi essenziali ai fini della valutazione dell'autorità giudiziaria siano estranee all'offesa tipizzata dal legislatore e costituiscano un'ipotesi di falso inutile, come tale non punibile. Come argomentano correttamente i giudici del gravame del merito, la spe cifica falsità nella dichiarazione sostitutiva artt. 95 79 è connessa all'ammissi bilità dell'istanza non a quella dei beneficio art. 96 co. , perché solo l'istanza am missibile genera obbligo di decidere nel merito, allo stato. L'inganno potenziale, della falsa attestazione di dati necessari per determinare al momento dell'istanza le condizioni di reddito, sussiste quand'anche le alterazioni od omissioni di fatti veri risultino poi ininfluenti per il superamento del limite di reddito, Va anche aggiunto -e in tal senso perciò non appaiono fondate le doglianze di cui in ricorso che il reato in questione è figura speciale del delitto di falso ideologico commesso da privato in atto pubblico art. 483 c.p. e, come quello, ha natura di reato di pura condotta, sicché il relativo perfezionamento prescinde dal conseguimento di un eventuale ingiusto profitto che, anzi, qui costituisce un'aggravante. Consegue che il dolo del delitto in questione, essendo anch'esso costituito dalla volontà cosciente e non coartata di compiere il fatto e nella consapevolezza di agire contro il dovere giuridico di dichiarare il vero, non può essere escluso nel caso di specie in cui è stato anche motivatamente escluso un errore sull'identificazione dei redditi da inserire nella dichiarazione. La Corte territoriale evidenzia correttamente che il reato di pericolo, nel caso de quo, si ravvisa se non rispondono al vero o sono omessi in tutto o in parte dati di fatto nella dichiarazione sostitutiva, ed in qualsiasi dovuta comunicazione contestuale o consecutiva, che implichino un provvedimento dei magistrato, se condo parametri dettati dalla legge, indipendentemente dalla effettiva sussistenza delle condizioni previste per l'ammissione al beneficio. Qualsiasi elemento costitutivo del reddito familiare deve, dunque, essere oggetto di specifica indicazione. La omissione della indicazione di redditi rilevanti pari ad € 14.146,00 , unitamente alle risultanze degli accertamenti rende evi dente -secondo la logica motivazione dei provvedimento impugnato la sussi stenza dell'elemento psicologico del reato, non avendo peraltro l'imputato nem meno fornito giustificazioni plausibili nemmeno nell'atto di appello. Va peraltro ricordato che questa Corte ha chìarito come la determinazione del reddito ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato debba tener conto, nell'individuazione di quello complessivo dei familiari conviventi anche dei redditi per legge esenti dall'imposta per le persone fisiche o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, ovvero ad imposta sostitutiva così sez. 3, n. 25194 dei 31.3.2011, Brina, rv. 250960, in un caso in cui l'imputato aveva falsamente dichiarato i redditi familiari nell'istanza dì ammissione al patrocinio, omettendo in particolare di indicare le somme percepite, rispettivamente, dal padre, a titolo di TFR e, dalla sorella, a titolo di indennità di disoccupazione . 4. Infondato è anche il motivo dì ricorso che attiene alla motivazione sul diniego delle circostanze attenuanti generiche. La Corte correttamente rileva cfr. pag. 3 del provvedimento impugnato che le attenuanti generiche sono circostanze in senso tecnico, la cui funzione è e rimane quella di adeguare la comminatoria edittale della pena al profilo concreto dei fatto giudicato e alla personalità dei reo, svolgendo un ruolo complementare ai criteri di commisurazione della pena previsti dall'articolo 133 del codice penale. In tal senso vìene rilevato la loro concessione rientra nella discrezionalità del giudice, ma non è facoltativa, dovendo questi concederle una volta che, sulla base di una ricognizione dei valori della società, riconosca nella fattispecie concreta pro fili positivi che a tali criteri di valore corrispondano. Tuttavia, altrettanto correttamente, viene rilevato che la concessione delle attenuanti generiche non può conseguire all'assenza di elementi negativi conno tanti la personalità del reo, ma alla presenza di elementi positivi in tal senso e che tale non può essere considerata nemmeno l'incensuratezza, atteso che il rispetto delle leggi penali è un dovere per il cittadino. Ebbene, nel caso in esame la Corte territoriale dà conto in motivazione di non ravvisare elementi positivi di valutazione a favore del D.R. ed anzi tiene specificamente conto ai fini della conferma dei diniego, del fatto che lo stesso è gravato da precedenti penali. Sul punto, va qui riaffermato il principio che, in caso di diniego, soprattutto dopo la specifica modifica dell'articolo 62bis c.p. operata con il d.l. 23.5.2008 n. 2002 convertito con modif. dalla I. 24.7.2008 n. 125 che ha sancito essere l'incen suratezza dell'imputato non più idonea da sola a giustificarne la concessione, sa rebbe stato assolutamente sufficiente che il giudice si fosse limitato a dar conto, come pure ha fatto nel caso in esame, di avere ritenuto l'assenza di elementi o circostanze positive a tale fine. Costante, peraltro, è il dictum di questa Corte secondo cui, ai fini della con cessione o del diniego delle circostanze attenuanti generiche, il giudice può limi tarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del benefi cio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'en tità dei reato ed alle modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente in tal senso così sez. 2, n. 3609 del 18.1.2011, Sermone ed altri, rv. 249163 conf., ex plurimis, sez. 6, n. 7707 del 4.12.2003 dep. il 23.2.2004, Anaclerio ed altri, rv. 229768 . Va aggiunto che questa Corte Suprema ha da epoca risalente ormai chiarito che il riferimento ai cattivi precedenti penali dell'imputato costituisce ragione suf ficiente a giustificare, di per sé solo, il diniego delle circostanze attenuanti generi che, qualora tali precedenti siano stati considerati dai giudici di merito come indici della capacità a delinquere e, quindi, della pericolosità sociale del condannato sez. 1, n. 12787 del 5.12.1995, Longo ed altri, rv. 203146 sez. 2, n. 4790 del 16.1.1996, Romeo, rv. 204768 precisando poi che la sentenza di applicazione della pena è equiparata a sentenza di condanna e pertanto essa è valutabile nel giudizio di diniego delle attenuanti generiche, specie ove si consideri che l'art. 133 cod. pen. richiama, oltre che i precedenti penali, anche quello giudiziari così sez. 4, n. 11225 dei 15.6.1999, Pinto, rv. 214770, fattispecie in cui le attenuanti ge neriche sono state negate sul presupposto di un precedente specifico, costituìto da una sentenza di patteggiamento 5. Al rigetto del ricorso consegue, ex lege, la condanna al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proces suali.