Sì alle sanzioni accessorie per l’evasore, ma qual è la giusta misura?

Le pene accessorie temporanee di cui all’art. 12 d.lgs. n. 74/2000, che conseguono alla condanna per delitto tributario, sono determinate solo nel minimo e nel massimo. Trova dunque applicazione l’art. 37 c.p., secondo cui, nel caso in cui ad una condanna consegua una pena accessoria non espressamente determinata, essa deve avere una durata uguale a quella stabilita per la pena principale anche se in nessun caso può oltrepassare il limite minimo e quello massimo stabilito per ciascuna specie di pena accessoria .

Questo il principio di diritto posto a fondamento della pronuncia n. 40360/15, dalla Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione. Pene accessorie? Queste sconosciute. Non sicuramente tutti rammentano che il d.lgs. n. 74/2000 prevede, nel dettato dell’art. 12, una guarnita struttura di pene accessorie, che devono essere applicate nel caso di condanna per taluno dei delitti previsti dal medesimo decreto. Le sanzioni accessorie previste in detta norma, di natura particolarmente afflittiva, soprattutto in relazione a tale tipologia di reato, sono l’interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese l’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione l’interdizione dalle funzioni di rappresentanza e assistenza in materia tributaria l’interdizione perpetua dall'ufficio di componente di commissione tributaria la pubblicazione della sentenza a norma dell'articolo 36 c.p Eccezion fatta per l’interdizione dall’ufficio di componente di commissione tributaria che è perpetua , tutte le altre pene accessorie temporanee devono essere determinate dal giudice con la sentenza di condanna nel margine ricompreso tra il minimo ed il massimo edittale indicato dalla medesima norma. Capita di sovente di leggere sentenze di condanna, per uno dei delitti tributari del d.lgs. n. 74/2000, in cui il giudice dimentica l’irrogazione delle pene accessorie, irrogazione tuttavia che non pare rimessa alla discrezionalità del giudice, ma imposta dalla lettera dell’art. 12 secondo cui [l]a condanna per taluno dei delitti previsti dal presente decreto importa . La dosimetria delle pene accessorie. Ciò premesso, resta, tuttavia, da chiarire a quali parametri debba rifarsi il giudice nella dosimetria di dette pene accessorie nei limiti del minimo e massimo edittale fissato dal legislatore. Nel dettaglio, il problema interpretativo che si pone, e che costituisce appunto specifica doglianza del ricorso per Cassazione che ha portato alla massima in commento, concerne la applicabilità dell’art. 37 c.p. all’art. 12 d.lgs. n. 74/2000 menzionato. L’art. 37 c.p. prevede, infatti, che, nel caso in cui non sia espressamente determinata la durata della pena accessoria, questa deve essere conforme a quella della pena principale. L’art. 37 c.p. impone dunque una uniformità temporale tra pena principale e pena accessoria. La questione dell’applicabilità dell’art. 37 c.p. ai reati tributari. La questione sottoposta al vaglio della Cassazione nel caso in esame è di stretta interpretazione della lettera dell’art. 37 c.p. in relazione all’art. 12 d.lgs. n. 74/2000. Poiché, da un lato, l’art. 37 c.p. fa riferimento a pene accessorie di natura temporanea non espressamente determinate, mentre, dall’altro, l’art. 12 d.lgs. n. 74/2000 determina la durata delle pene accessorie, ma limitandosi ad indicare un minimo ed un massimo edittale, può affermarsi che il citato art. 12 espressamente determina la durata della pena accessoria e dunque non consente l’applicabilità dell’art. 37 c.p., così come può sostenersi il contrario. La questione, che invero va oltre la specifica tematica del diritto penale tributario, è dunque quella di stabilire se le sanzioni accessorie, determinate dal legislatore solo entro una cornice edittale, possano essere determinate nella loro durata dal giudice, liberamente entro i suddetti limiti, ovvero se, stante il dettato dell’articolo 37 c.p., la pena accessoria debba necessariamente essere commisurata alla durata della pena principale irrogata con la medesima sentenza di condanna. Il primo indirizzo interpretativo non si applica l’art. 37 c.p Secondo un primo orientamento, che ha trovato riconoscimento in numerose pronunce della Cassazione, l’art. 37 non trova applicazione quando la pena accessoria sia determinata nel minimo e massimo edittale, dovendosi detta pena ritenere espressamente determinata dalla individuazione della cornice edittale della durata delle sanzioni accessorie. Per tale impostazione, quindi, anche le sanzioni accessorie dell’art. 12 d.lgs. n. 74/2000 devono essere determinate dal giudice, attraverso i parametri di cui all’art. 133 c.p., e dunque è ben verosimile o quanto meno possibile, in caso di condanna per reato tributario, che la durata della pena principale e quella della pena accessoria non siano coincidenti. Il secondo indirizzo interpretativo sì all’art. 37 c.p Ad avviso di altro e più recente orientamento giurisprudenziale si può invece parlare di pena espressamente determinata solo quando il legislatore ne fissi in concreto la durata, mentre in tutti gli altri casi, e dunque soprattutto quando il legislatore in concreto fissa solo un minimo ed un massimo ovvero uno solo dei due , troverà applicazione l’art. 37 c.p. e la pena accessoria andrà, quindi, parametrata con riferimento alla pena principale inflitta. La soluzione della Corte prevale il secondo orientamento. La Corte si trova investita della specifica questione, in quanto oggetto di doglianza da parte del ricorrente, condannato per violazione dell’art. 10 ter d.lgs. n. 74/2000, era proprio l’operato dei giudici di merito che avevano ritenuto corretto applicare le pene accessorie temporanee nel limite minimo stabilito dalla legge, ma comunque superiore rispetto alla pena principale inflitta. Gli Ermellini rammentano che il contrasto interpretativo giurisprudenziale sopra delineato, seppur per sommi capi, è stato di recente risolto da una pronuncia a Sezioni Unite n. 6240/14 , secondo cui meritevole di accoglimento è il secondo filone interpretativo. A favore di detta tesi milita, infatti, rammenta la Corte, sia l’interpretazione letterale dell’art 37 c.p., che quella sistematica con il dettato dell’art. 183 disp. att. c.p.p., che infine il dettato dello stesso art. 37, comma 2, c.p. laddove specifica che in nessun caso può oltrepassarsi il limite minimo e quello massimo stabiliti per ciascuna specie di pena accessoria . Deve quindi farsi ricorso alla interpretazione letterale, tenendo conto anche della collocazione sistematica della norma. Infine, non risulta decisivo l’argomento speso di recente dalla Cassazione n. 35729/13 , aderente al primo filone interpretativo, secondo cui, in presenza di una forbice applicativa tra un minimo ed un massimo, il legislatore ha inteso dare applicazione ai principi costituzionali della individualizzazione e funzione rieducativa della pena, demandando al giudice di merito una valutazione discrezionale sulla base dei parametri di cui all'art. 133 c.p Infatti, anche volendo ancorare la pena accessoria a quella principale, risultano rispettati gli indicati principi costituzionali, dal momento che di essi ha già tenuto conto il giudice di merito nell'applicare la pena principale e, di riflesso, quella accessoria. Facendo buon governo di detti principi, di cui la Corte esplicitamente riafferma la validità, il ricorso proposto viene accolto e, previo annullamento della sentenza in parte qua, la durata delle pene accessorie rideterminata in linea con la misura della pena principale irrogata.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 17 settembre – 8 ottobre 2015, numero 40360 Presidente Franco – Relatore Amoresano Ritenuto in fatto 1.La Corte di Appello dl Milano, con sentenza dl 22/05/2014, confermava la sentenza dei Tribunale di Milano, emessa in data 17/01/2010, con la quale U.D.G. era stato condannato, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, alla pena dl mesi 8 di reclusione per Il reato dl cui all'articolo 10 ter D.L.vo 74/2000, applicando d'ufficio le pene accessorie previste dal primo comma deli'articolo 12 D.L.vo 74/2000 nella misura minima per quelle temporanee . 2.Ricorre per cassazione U.D.G., a mezzo del difensore, denunciando l'erronea applicazione dell'articolo 12 D.L.vo 74/2000, con riferimento all'articolo 37 cod.penumero La Corte territoriale, nell'applicare le pene accessorie ex articolo 12 D.L.vo cit. ha fatto riferimento alla misura minima prevista dalla norma per quelle temporanee e quindi mesi 6 per l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche, un anno per incapacità di contrattare per la pubblica amministrazione, un anno per l'interdizione dalle funzioni di rappresentanza e assistenza in materia tributaria . Prevedendo la norma in questione soltanto il minimo ed Il massimo delle pene accessorie da applicare, queste non possono ritenersi predeterminate per legge. Con la conseguenza che trova applicazione l'articolo 37 cod.penumero che prevede nel caso In cui la durata della pena accessoria non sia espressamente determinata una uniformità temporale tra pena accessoria e pena principale. La giurisprudenza più recente della Corte di Cassazione si è orientata nel senso dl ritenere che nell'Ipotesi in cui la pena accessoria sia Indicata nel minimo e massimo essa debba essere parametrata alla pena principale. Nel caso di specie, quindi, le pene accessorie temporanee non potevano avere una durata superiore a quella della pena principale, vale a dire mesi 8. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato. 2.L'articolo 37 cod. penumero prevede, nel caso in cui ad una condanna debba conseguire una pena accessoria temporanea non espressamente determinata, che essa abbia una durata uguale a quella della pena principale anche se in nessun caso può oltrepassare ii limite minimo e quello massimo stabiliti per ciascuna specie di pena accessoria . In relazione all'ipotesi in cui la pena accessoria fosse indicata con un limite minimo o massimo di durata si erano formati due indirizzi interpretativi. Secondo un primo orientamento, il disposto dell'articolo 37 cod. penumero non trovava applicazione quando la pena accessoria fosse indicata con la previsione di un minimo o di un massimo, giacché anche in tal caso la pena accessoria deve considerarsi espressamente determinata dalia legge e spetta al giudice stabilirne, in concreto, la durata attraverso i parametri di cui all'articolo 133 cod. penumero in tal senso, tra le altre, Sez. F, numero 35729 del 01108/2013, Agrama, Rv. 256581 Sez. 3, numero 42889 del 15/10/2008, Di Vincenzo, Rv. 241538 Sez. 3, numero 25299 del 17/04/2008, Ravara, Rv. 240256 Sez. 3, numero 42889 del 15/10/2008, Di Vincenzo, Rv. 241538 Sez. 5, numero 759 del 21109/1989, Denegri, Rv. 183110 . Per un secondo orientamento, invece, poteva parlarsi di pena espressamente determinata solo quando il legislatore fissasse in concreto la durata, mentre in tutti gli altri casi sia che venisse Indicato il minimo e II massimo, ovvero il solo minimo o il solo massimo , trovava applicazione d'articolo 37 cod. penumero e quindi la pena accessoria andava determinata con riferimento a quella principale inflitta così Sez. 3, numero 20428 del 02/04/2014, S., Rv. 259650 Sez. 5, numero 29780 del 30/06/2010, Ramunno, Rv. 248258 Sez. 3, numero 41874 del 09/1012008, Azzani, Rv. 41874 Sez. 1, numero 19807 del 22/04/2008, Ponchia, Rv. 240006 Sez. 5, numero 9198 dei 15/03/2000, Albini, Rv. 215987 . Le Sezioni Unite, con la sentenza numero 6240 dei 27/11/2014, Basile, Rv.262328, hanno fatto proprio il secondo indirizzo interpretativo. Si legge in motivazione Non risulta decisivo l'argomento adoperato da Sez. F, numero 35729 del 2013, cit., secondo cui, in presenza di una forbice applicativa, tra un minimo ed un massimo, il legislatore abbia Inteso dare applicazione ai principi costituzionali della individualizzazione e funzione rieducativa della pena, demandando al giudice di merito una valutazione discrezionale sulla base dei parametri di cui all'articolo 133 cod. penumero Anche ancorando la pena accessoria a quella principale, risultano rispettati, infatti, gli indicati principi costituzionali, dal momento che di essi ha già tenuto conto il giudice di merito nell'applicare la pena principale e, di riflesso, quella accessoria. Deve quindi farsi ricorso alla Interpretazione letterale, tenendo conto anche della collocazione sistematica della norma. Pena espressamente determinata è solo quella che sia stata indicata nella specie e nella durata, come dei resto confermato dall'articolo 183 disp. att. cod. proc. penumero che consente di rimediare, come si è visto, in sede esecutiva, in ma/am partem, alla omissione dell'applicazione di una pena accessoria, purché essa sia predeterminata nella specie e nella durata . La determinazione o predeterminazione per legge presuppone, quindi, che non vi sia margine di discrezionalità nell'applicazione della pena. E tanto certamente non si verifica quando sia previsto un minimo ed un massimo entro ii quale il giudice possa spaziare. Ma, a ben vedere, nelle ipotesi alle quali fa riferimento l'indirizzo Interpretativo sopra indicato, non può parlarsi neppure di uno spettro , di una forbice o di un intervallo edittale. Significativamente il legislatore non adopera le preposizioni da a , cui ordinariamente ricorre nell'indicare la pena edittale per i reati, ma sempre le parole non inferiore e non superiore oppure fino a . Ulteriore argomento letterale, che fa propendere per il secondo orientamento interpretativo, è rappresentato dall'Inciso finale dei medesimo articolo 37 cod. penumero , laddove si specifica che In nessun caso può oltrepassarsi ii limite minimo e quello massimo stabiliti per ciascuna specie di pena accessoria . Non vi sarebbe stata, Invero, necessità di tale precisazione, se il principio della uniformità temporale tra pena principale e pena accessoria, sancito dalla norma, non avesse trovato applicazione nelle ipotesi di indicazione di un minimo o di un massimo della durata di ciascuna specie di pena accessoria. E' quindi la norma stessa a stabilire implicitamente che il criterio in essa formulato trovi applicazione anche quando sia previsto un minimo o un massimo. Infine, ragioni riconducibili alla collocazione sistematica della norma confermano gli argomenti di carattere letterale in precedenza evidenziati L'articolo 37 cod. penumero è norma di carattere generale che è collocata alla fine dei Capo III del Titolo II dei Libro I dei codice penale, riservato alle pene accessorie è posto quindi come norma di chiusura che trova applicazione in ogni ipotesi In cui il legislatore non abbia diversamente stabilito, attraverso una indicazione precisa della durata della pena accessoria da applicare. Ed infatti, quando il legislatore ha voluto indicare tale durata, lo ha espressamente stabilito, come si ricava dal disposto dell'articolo 29 cod. penumero In relazione all'interdizione perpetua o temporanea dal pubblici uffici. Con le espressioni non inferiore , non superiore , fino a si è, quindi, voluto soltanto stabilire un limite invalicabile, nel minimo o nei massimo, senza alcuna indicazione della durata della pena accessoria, e si è demandato ai giudice di parametraria a quella della pena principale . 3.Risultando le pene accessorie temporanee di cui all'articolo 12 D.L.vo 74/2000 determinate solo nel minimo e nel massimo, trova applicazione il disposto dell'articolo 37 cod.penumero Esse quindi vanno parametrate alla durata della pena principale. La pena principale è stata indicata in mesi 8, per cui anche le pene accessorie temporanee debbono essere determinate secondo tale durata. La sentenza impugnata, va, pertanto, annullata sul punto senza necessità di rinvio, potendosi provvedere in questa sede. Ferma restando la durata della pena della interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche una diversa statuizione si risolverebbe, invero, in mancanza di impugnazione dei P.M. sul punto, in una non consentita reformatio in peius , la durata delle altre due pene accessorie temporanee va determinata in mesi 8. P.Q.M. Annulla, senza rinvio, la sentenza Impugnata, limitatamente alla durata delle pene accessorie temporanee articolo 12 D.L.vo 74/2000 , che determina in mesi otto ferma restando la durata dl mesi sei per la Interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche .