Se cinquecento piantine di cannabis “vi sembran poche”… e non valgono la “lieve entità del fatto”

L’attenuante va negata per ogni contributo causale dei correi – compresa la semina o il semplice taglio degli arbusti – per la forte offensività del fatto criminale. Riconoscibile la sola attenuante del contributo della minima importanza” ex art. 114 c.p

Così la Cassazione, Terza Sezione Penale, con la sentenza n. 40365/15, depositata l’8 ottobre. Il fatto. Cinquecento piantine di canapa indiana coltivate su terreno agricolo – la prova fu acquisita solo mediante sorvolo aereo della zona -, diversi i concorrenti a distinto titolo coinvolti nella condotta criminale. Tutti condannati ex art. 73 del d.P.R. n. 309/1990 dalla Corte d’appello in conferma della sentenza del gup, resa dopo rito alternativo. Il sistema aveva delineato una complessa rete di organizzazione del lavoro di semina, di coltivazione e di taglio. Il decidente, appurata l’intensità della coltivazione nonostante il minimo apporto fornito da alcuni dei coimputati, esclude per tutti l’attenuante della lieve entità del fatto ex art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309/1990. Ricorrono gli imputati vertendo sul grado incidente della rispettiva condotta alla realizzazione del fatto criminale, deducendo in alcuni casi contributi minimi, inidonei ad integrare, sotto i profili oggettivi e soggettivi della norma punitrice, la fattispecie contestata. La Cassazione rigetta. Altro è la lieve entità del fatto” dalla minima importanza al compimento del fatto” concorsuale. Le attenuanti viaggiano su binari distinti. La prima si tara non sull’incidenza del contributo causale del singolo compartecipe – che può essere mimino, pur rilevante – ma sull’offensività globale del fatto delittuoso, esito del contributo di ognuno di questi. La giurisprudenza è sul punto ormai costante, avendo superato le precedenti distonie giurisprudenziali. Va osservata ed indagata l’offensività del fatto, globalmente intesa. Per il riconoscimento dell’attenuante, è ben vero che non occorre limitarsi al solo dato quantitativo o alla eventuale condizione di tossicodipendente dei correi ma anche alle caratteristiche organizzative e strutturali dell'attività di spaccio, di talché l'elemento quantitativo venga a collocarsi su un piano paritetico rispetto ai mezzi, alle circostanze ed alle modalità dell’azione. Ne segue che il giudice può ritenere inapplicabile la circostanza attenuante anche nel caso di modesti valori ponderali, quando emerga che la detenzione risulti solo il frammento di una più articolata e sistematica attività di spaccio oppure quando, come nel caso in oggetto, il contributo di un correo sia in realtà limitato nell’azione rispetto all’esito globalmente considerato. Di fatto la Cassazione ha negato l’attenuante a chi aveva semplicemente seminato le piantine e a chi aveva semplicemente fornito ausilio per il taglio e la raccolta del corpo vegetativo della coltivazione. Soccorre la gradazione della responsabilità concorsuale ex art. 114 c.p Nonostante la prassi applicativa abbia rilevato la scarsa applicazione della norma nelle aule giudiziarie, la Cassazione insiste sull’impossibilità di rinunciare alla parametrazione dei diversi contributi causali ex art. 114 c.p., in particolare quando le condotte contestate risultano assai minimali rispetto alla configurazione del reato nella sua completezza effettuale, tal che il reato sarebbe stato comunque consumato senza l’incidenza causale delle medesime. L’art. 114 c.p. e la minima importanza ivi previste, per i giudici, si concentrano sulla modalità e sulla forma della condotta particolare del correo, laddove la lieve entità del fatto si staglia sull’offensività complessiva del fatto di reato in punto di stupefacenti. Entrambe conducono a verifiche giudiziali distinte, non sovrapponibili né equivalenti, le quali possono approdare alla integrazione dell’una ed alla negazione del riconoscimento dell’altra. Nel caso in oggetto, ad ogni modo, la Cassazione ha annullato con rinvio per la rideterminazione della pena, per l’operare della nota sentenza della Corte costituzionale che ha eccepito l’incostituzionalità della parte della legge Fini-Giovanardi in punto di parificazione del trattamento sanzionatorio per condotte ad oggetto sostanze stupefacenti leggere e pesanti, come precedentemente individuate dalla normativa previgente.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 18 settembre – 8 ottobre 2015, numero 40365 Presidente Franco – Relatore Amoresano Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 06/06/2013 la Corte di Appello di Genova, in parziale riforma della sentenza del G.u.p. del Tribunale di Genova, emessa in data 27/09/2011, con la quale A.R. , Ap.Fr. , Av.Gi. , G.M. e I.S. erano stati condannati per le violazione della normativa di cui al DPR 309/90 ad essi rispettivamente ascritte, escludeva per G.M. la circostanza aggravante di cui all'articolo 80 DPR 309/90, contestata al capo b , rideterminando la pena inflitta in primo grado confermava nei confronti degli altri imputati la sentenza impugnata. Premetteva la Corte territoriale che la vicenda processuale aveva tratto origine da indagini dei Carabinieri di Sarzana in ordine ad una piantagione di canapa indiana, impiantata su un terreno agricolo. Per verificare la fondatezza della notizia venivano disposti servizi di sorvolo dell'area interessata, di osservazione ed appostamento, che consentivano di accertare che, su un terreno di proprietà di G.M. , erano state impiantate oltre 500 piante di cannabis. Dalle ulteriori indagini, consistite nell'assunzione di sommarie informazioni e in intercettazioni telefoniche, emergeva che alle operazioni di coltivazione degli arbusti di cannabis provvedevano Aq.Do. ed il figlio Anumero ed a fine settembre 2010 venivano individuati i soggetti assoldati per il taglio delle piante. Si procedeva quindi al sequestro di sostanza stupefacente ed agli arresti in flagranza. Contemporaneamente veniva eseguita una perquisizione nell'abitazione fiorentina di G.M. , all'interno della quale erano rinvenuti circa 16 Kg. di canapa indiana in fase di essiccazione. Tanto premesso e dopo aver richiamato la sentenza di primo grado, riteneva la Corte territoriale infondati gli appelli tranne quello della G. in ordine alla configurabilità dell'aggravante di cui all'articolo 80 in relazione al capo b , dal momento che ciascuno degli imputati, come emergeva dalle risultanze processuali, aveva fornito un contributo causale alla realizzazione della fattispecie. 2. Ricorre per cassazione Av.Gi. , a mezzo del difensore, denunciando la inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla mancata applicazione della circostanza attenuante di cui al comma 5 dell'articolo 73 DPR 309/90. I giudici di merito hanno erroneamente sovrapposto il fatto complessivo, frutto di una pluralità di condotte concorrenti, al contributo apportato dal ricorrente, valutato dagli stessi giudici in termini di marginalità e di minima offensività. Le risultanze processuali, invero, attestano che, il dato quantitativo e qualitativo addebitabile al ricorrente configuri l'ipotesi di lieve entità, essendo egli assolutamente estraneo alla pianificazione, gestione e finalità del disegno criminoso e, perfino, non consapevole dell'identità degli artefici principali. 3. Propone ricorso per cassazione I.S. , a mezzo del difensore, denunciando la violazione di legge in relazione all'articolo 192 cod.proc. penumero , nonché la mancanza di motivazione. Con i motivi di appello era stata evidenziata la contraddittorietà della motivazione della sentenza di primo grado, laddove, da un lato, si affermava la presenza in loco solo il 28 settembre e, dall'altro, sulla base dell'interrogatorio di garanzia, se ne affermava la presenza da 48 ore. La Corte territoriale, senza argomentare, su tali rilievi ha ritenuto che dovesse confermarsi la responsabilità dell'imputato per il tentativo di fuga al momento dell'arresto e per la presunta confessione. Eppure a stante il continuo monitoraggio delle Forze dell'ordine, la presenza di I. era stata rilevata solo il 28 settembre b egli non compariva mai nelle intercettazioni c Aq.Do. , promotore dell'organizzazione, confermava di aver visto I. solo un'ora prima dell'arresto d egli aveva confessato di essersi recato il giorno prima in quel luogo per fumare qualche canna. Con il secondo motivo denuncia l'erronea applicazione dell'articolo 110 cod.penumero , non essendo ipotizzabile il concorso sulla base della sola presenza nel luogo di esecuzione del reato, mancando la prova di un apporto effettivo alla coltivazione peraltro, nella ipotesi di reati ad esecuzione frazionata come nel caso di specie , la rilevanza dell'apporto causale va valutata in relazione ad ogni singola frazione di condotta. Con il terzo motivo denuncia l'omessa applicazione dell'articolo 530 cod.proc.penumero , che impone l'assoluzione dell'imputato anche in presenza di contraddittorietà della prova. 4. Ricorre per cassazione Ap.Fr. , a mezzo del difensore, denunciando la falsa applicazione della legge penale, nonché la contraddittorietà ed illogicità della motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità. La Corte territoriale ha ritenuto provato il concorso del ricorrente nell'attività di coltivazione di piante di cannabis operata da Aq.Do. , sulla base di un richiamo acritico degli elementi evidenziati dal primo giudice, benché questi fossero stati oggetto di specifiche censure con i motivi di appello. I Giudici di merito applicano erroneamente i criteri di valutazione della prova omettendo di considerare che, come emerge dagli atti, l'Aq. , già prima dell'incontro con il ricorrente, aveva acquisito nozioni sulle tecniche coltivative della sostanza stupefacente. Eppure tale dato risultava di fondamentale importanza, privando del carattere di rilevanza eziologica la condotta dell'imputato. Peraltro le condotte poste in essere dall'Ap. non integrano, in ogni caso, un contributo causale alla realizzazione della fattispecie. La vendita di semi di cannabis costituisce attività commerciale del tutto lecita e non assume quindi rilevanza causale nella commissione del reato contestato, avendo lo stesso Aq. escluso ogni ipotesi di concerto illecito. Quanto alla spiegazione fornita dall'Ap. in ordine al numero di semi da piantare per ogni metro quadro, a parte il fatto che la circostanza non risulta dimostrata, essa comunque, per il suo carattere di genericità, non sarebbe dimostrativa di un apprezzabile contributo causale. Le medesime considerazioni valgono per la non dimostrata consulenza sul posto per una migliore crescita delle piante. La prova di tanto non può certo ricavarsi dall'aggancio, da parte del cellulare di ricorrente, di una cella compatibile con il luogo dove avveniva la coltivazione, e tanto meno dal contenuto delle intercettazioni. Irrilevante è anche il richiamo alla fornitura di fertilizzanti, idonei a far produrre alle piante una più elevata percentuale di principio attivo, essendo il ricorrente titolare di un negozio in grado di fornire fertilizzante ed essendo in ogni caso indimostrata tale supposta idoneità. Non vi è prova quindi di un apporto causale rilevante, neppure sotto il profilo dell'agevolazione. Con il secondo e terzo motivo denuncia la violazione di legge ed il vizio di motivazione avendo la Corte territoriale dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 73 DPR 309/90, nella parte in cui tale norma sanziona con la medesima pena condotte aventi ad oggetto sostanze stupefacenti tra loro diverse, e per violazione dell'articolo 77 comma 2 Cost 5. Ricorre per cassazione G.M. , denunciando, con unico motivo, la illogicità della motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui al capo f . La ricorrente è stata ritenuta responsabile del reato ascritto per avere messo a disposizione di Aq.Do. e di altri soggetti un terreno, da poco acquistato, al fine di impiantarvi una coltivazione di canapa indiana. La consapevolezza dell'utilizzo illecito del terreno è desunta dalla Corte territoriale, richiamando acriticamente la sentenza di primo grado, dai tabulati relativi all'utilizzo del telepass intestato alla ricorrente attestanti la circostanza che essa si sarebbe recata più volte sul luogo della coltivazione . La Corte di merito ha però omesso di esaminare i rilievi contenuti sul punto nell'atto di appello, in cui si evidenziava che dagli atti risultava che il telepass era in uso proprio all'Aq. di tale indebito utilizzo e delle spese conseguenti la G. si lamentava nel corso della conversazione telefonica del 30/8/2010 . 5.1. Con motivo nuovo di ricorso la G. denuncia l'illogicità della motivazione con riferimento alla quantificazione della pena, alla luce della sentenza della Corte Costituzionale numero 32/2014. La Corte territoriale, come emerge dalla stessa motivazione, ha inteso applicare una pena nel minimo, che, corrisponde, però, a seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale, al massimo edittale. 6. Infine propone ricorso per cassazione A.R. , denunciando la inosservanza e/o erronea applicazione della legge penale e la mancanza e/o manifesta Illogicità della motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'articolo 73 DPR 309/90. La Corte territoriale, senza alcuna motivazione, ha ritenuto che le dichiarazioni del coimputato Aq. , secondo il quale il ricorrente aveva svolto soltanto mansioni di muratore, fossero inattendibili. Eppure tali dichiarazioni erano confortate da numerosi elementi esterni. Il ricorrente si era portato sul terreno di XXXXX per svolgere l'attività di muratore quindi del tutto estranea all'attività di coltivazione di sostanza stupefacente . Difettava quindi non solo l'elemento oggettivo del reato, ma anche quello soggettivo ci si troverebbe, comunque, in presenza di una mera connivenza anche se fosse stata dimostrata la consapevolezza dell'illecita attività . Con il secondo motivo denuncia la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'articolo 114 cod.penumero e dell'ipotesi di lieve entità pur essendo stato egli ritenuto un semplice terminale dell'operazione coordinata da Aq.Do. , limitato alla sola raccolta delle piante . Considerato in diritto 1. Vanno premesse delle osservazioni di carattere generale in tema di valutazione della prova indiziaria e di concorso di persone nel reato. 1.1. È pacifico, anche alla luce della formulazione dell'articolo 192 cod.proc.penumero , che, come costantemente affermato da questa Corte, l'apprezzamento unitario degli indizi per la verifica della confluenza verso una univocità indicativa che dia la certezza dell'esistenza del fatto da provare, costituisce un'operazione logica che presuppone la previa valutazione di ciascuno singolarmente, onde saggiarne la valenza qualitativa individuale. Acquisita la valenza indicativa, sia pure di portata possibilistica e non univoca di ciascun indizio deve allora passarsi al momento metodologico successivo dell'esame globale ed unitario, attraverso il quale la relativa ambiguità indicativa di ciascun elemento probatorio può risolversi, perché nella valutazione complessiva ciascun indizio si somma e si integra con gli altri, di tal che l'insieme può assumere quel pregnante ed univoco significato dimostrativo che consente di ritenere conseguita la prova logica del fatto . cfr. Cass. penumero sez. unumero 4/6/1992 numero 6682 . Gli indizi, poi, per assurgere a valenza probatoria debbono possedere i requisiti legislativamente precisati dall'articolo 192 comma 2 cod.proc.penumero , cioè devono essere gravi, precisi e concordanti. Gravi sono gli indizi consistenti, vale a dire resistenti alle obiezioni e, quindi attendibili e convincenti precisi sono quelli non generici e non suscettibili di diversa interpretazione altrettanto o più verosimile, perciò, non equivoci concordanti sono quelli che non contrastano tra loro e più ancora con altri dati o elementi certi. In particolare la precisione dell'indizio ne presuppone la certezza. Tale requisito benché non espressamente indicato dall'articolo 192 è da ritenersi insito nella previsione di tale precetto. Con la certezza dell'indizio viene postulata infatti la verifica processuale circa la reale sussistenza dell'indizio stesso, giacché non potrebbe essere consentito fondare la prova critica indiretta su di un fatto verosimilmente accaduto, supposto o intuito, e non accertato come realmente verificatosi . cfr. ex multis Cass. penumero sez. I, 10.1.1995 numero 118 Cass. penumero sez. 1^, 24.12.1998 numero 13671 . 1.2. Va poi ricordato che, in tema di processi indiziari, alla Corte di Cassazione compete solo la verifica della correttezza logico-giuridica dell'iter argomentativo seguito per qualificare le circostanze emerse come indiziarie, ma non certo un nuovo accertamento sulla effettiva gravità, precisione e concordanza degli indizi medesimi cfr. Cass. sez. I, 10.2 1995 numero 1343 . Anche la giurisprudenza successiva ha ribadito che Nel giudizio di legittimità il sindacato sulla correttezza del procedimento indiziario non può consistere nella rivalutazione della gravità, precisione e concordanza degli indizi, in quanto ciò comporterebbe inevitabilmente apprezzamenti riservati al giudice di merito, ma deve tradursi nel controllo logico e giuridico della struttura della motivazione, al fine di verificare se sia stata data applicazione ai criteri legali dettati dall'articolo 192 comma secondo cod.proc.penumero . E se siano state coerentemente applicate le regole della logica nell'interpretazione dei risultati probatori Cass. penumero sez. I numero 42993 del 25.9.2008 . Il sindacato di legittimità è, cioè, limitato alla verifica della correttezza del ragionamento probatorio del giudice di merito, che deve fornire una ricostruzione non inficiata da manifeste illogicità e non fondata su base meramente congetturale in assenza di riferimenti individualizzanti, o sostenuta da riferimenti palesemente inadeguati Cass. sez. 4 numero 48320 del 12.11.2009 . 1.3. Secondo consolidata giurisprudenza di questa Corte, poi, in tema di detenzione di sostanze stupefacenti, la distinzione tra connivenza non punibile e concorso nel reato commesso da un altro soggetto va individuata nel fatto che, mentre la prima postula che l'agente mantenga un comportamento meramente passivo, privo cioè di qualsivoglia efficacia causale, il secondo richiede, invece, un contributo partecipativo positivo - morale o materiale - all'altrui condotta criminosa, anche in forme che agevolino la detenzione, l'occultamento ed il controllo della droga, assicurando all'altro concorrente, anche implicitamente, una collaborazione sulla quale questi può contare cfr. ex multis Cass. penumero sez. 4 numero 4948 del 22.1.2004 conf. Cass. sez. 6 numero 14086 del 18.2.2010 . 2. Tanto premesso, i ricorsi degli imputati in ordine all'affermazione della penale responsabilità per i reati rispettivamente ascritti risultano infondati, avendo la Corte territoriale fatto corretta applicazione dei principi in precedenza richiamati, valutando gli indizi a carico di ciascuno, prima isolatamente e poi nel loro complesso, e, sulla base di una attenta e puntuale disamina delle risultanze processuali, ritenuto apprezzabile il contributo causale fornito nella piena consapevolezza dell'attività illecita che si andava a realizzare . 2.1. In relazione ad Ap.Fr. ha evidenziato che le numerose circostanze indizianti, valutate complessivamente, deponessero inequivocabilmente per una partecipazione consapevole dell'imputato alla realizzazione della fattispecie contestata. Egli, invero, aveva fornito i semi di cannabis all'Aq. , gli aveva spiegato la quantità di semi da impiantare per ogni metro quadrato come emergeva dalle dichiarazioni di Aq. in sede di incidente probatorio , aveva fornito una consulenza per il miglior sviluppo delle piante, recandosi anche sul posto come si evinceva dalle telefonate intercettate . La piena consapevolezza dell'illecita attività posta in essere emergeva, secondo la Corte territoriale, dalle intercettazioni l'Ap. rassicurava, infatti, l'Aq. in ordine al buon esito della coltivazione . Il ricorrente, da un lato, procede ad una atomizzazione delle singole circostanze indizianti, e dall'altro, richiede la rivisitazione, non consentita in questa sede di legittimità, delle risultanze processuali. 2.2. Le medesime considerazioni valgono per il ricorso di I.S. . La Corte territoriale, anche in relazione al ricorrente, ha, con motivazione corretta in diritto ed immune da vizi logici, valutando complessivamente le circostanze indizianti a suo carico, ritenuto apprezzabile il contributo causale fornito. A prescindere dalla comunque irrilevante presunta discordanza in ordine alla durata della permanenza nel luogo della coltivazione della piantagione, egli fu sorpreso in flagranza di reato, tanto che tentò di darsi alla fuga per sottrarsi all'arresto. A ciò bisogna aggiungere che il ricorrente aveva reso sostanziale confessione, ammettendo che l'Aq. gli aveva chiesto di dargli una mano e che era andato là più a fumare che a raccogliere pag. 8, 9 sent . Il ricorrente, invece di contrastare specificamente siffatta motivazione, si limita apoditticamente ad affermare che non ci si trovava in presenza di alcuna confessione e che i Giudici di merito avevano fondato l'affermazione di responsabilità solo sul tentativo di fuga. 2.3. Quanto ad A.R. , la Corte territoriale ha, sulla base di precise circostanze indizianti, ritenuto che l'imputato avesse fornito un significativo apporto causale, essendo pienamente consapevole della illiceità dell'attività. Ha evidenziato, infatti, che, oltre ad essere sorpreso sul posto della coltivazione, venendo tratto in arresto, era certa la sua presenza nella piantagione in almeno cinque occasioni. La consapevolezza poi di fornire un apporto alla coltivazione della sostanza stupefacente risultava dall'atteggiamento assunto nei confronti del proprietario di un fondo rustico vicino. Ha poi la Corte territoriale esaminato anche la tesi difensiva, disattendendola con motivazione adeguata ed immune da vizi logici. Ha rilevato infatti che la partecipazione dell'imputato all'attività di taglio delle piante di cannabis e non quindi all'attività di muratura emergesse inequivocabilmente dalle intercettazioni nel corso delle quali veniva adoperato il verbo tagliare . Sulla base di siffatti elementi, univoci e convergenti tra di loro, ha ritenuto che le dichiarazioni del coimputato Aq. non fossero certo idonee a scalfire il consolidato quadro probatorio in precedenza evidenziato. Il ricorrente ripropone la medesima tesi difensiva, già correttamente disattesa dalla Corte territoriale, richiedendo per di più una rilettura, non consentita, delle risultanze processuali. 2.4. In relazione all'imputata G.M. , la Corte territoriale ha ritenuto la piena consapevolezza, da parte della medesima, che sul fondo di sua proprietà fosse stata realizzata già nel 2009 una piantagione di cannabis, in base alle plurime presenze sul posto ed in particolare nel periodo di raccolta. Tanto viene ricavato dai dati del telepass, attestanti l'effettuazione di numerosi viaggi fino a La Spezia con cadenza quindicinale, nonché dalla telefonata intercettata nel corso della quale, parlando con la sorella, la ricorrente si riferiva alla droga portata in casa, affermando che sarebbe stato l'ultimo anno pag. 12 sent . Quanto alla tesi difensiva in ordine all'utilizzo da parte dell'Aq. del telepass ha rilevato la Corte territoriale che di tanto non era stata fornita alcuna prova. Con il ricorso si ripropongono le stesse deduzioni si afferma ancora una volta assertivamente che il telepass fosse in uso all'Aq. e non si tiene conto che la piena consapevolezza della coltivazione sul fondo della cannabis viene ricavata dalla Corte di merito anche dalla telefonata intercettata. 3. In ordine al fatto di lieve entità, di cui al comma 5 dell'articolo 73 DPR 309/90, configurato come ipotesi autonoma di reato dalla normativa sopravvenuta, rimane comunque valida la giurisprudenza formatasi in precedenza. Essa può essere riconosciuta solo in ipotesi di minima offensività penale della condotta, deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati dalla disposizione mezzi, modalità, circostanze dell'azione, con la conseguenza che, ove venga meno uno soltanto degli indici previsti dalla legge, diviene irrilevante l'eventuale presenza degli altri cfr. Cass. sez. unumero 21.9.2000 numero 17 conf. Cass. sez. 4, 16.3.2005 numero 10211 Cass. sez. 4, 1.6.2005 numero 20556 . Anche la giurisprudenza successiva ha ribadito che il giudice è tenuto a complessivamente valutare tutti gli elementi indicati dalla norma, sia quelli concernenti l'azione mezzi, modalità e circostanze della stessa , sia quelli che attengono all'oggetto materiale del reato quantità e qualità delle sostanze stupefacenti oggetto della condotta criminosa , dovendo conseguentemente escludere la concedibilità dell'attenuante quando anche uno solo di questi elementi porti ad escludere che la lesione del bene giuridico protetto sia di lieve entità . cfr ex multis Cass. penumero sez. 4 numero 38879 del 29.9.2005 conf. Cass. sez. 6 numero 27052 del 14.4.2008 . 3.1.Il fatto, quindi, va valutato unitariamente e non in relazione alla condotta posta in essere da ciascuno dei concorrenti. Essi, invero, con il loro apporto causale, contribuiscono alla realizzazione della fattispecie. Altra cosa è che, se tale apporto sia di minima importanza, trovi applicazione la circostanza attenuante di cui all'articolo 114 cod.penumero . Il ricorso di Av.Gi. è pertanto destituito di fondamento, avendo la Corte territoriale correttamente, nel negare il riconoscimento dell'ipotesi di lieve entità anche nei confronti del predetto, fatto riferimento a prescindere dall'entità dell'apporto causale fornito alle dimensioni raggiunte dalla coltivazione ed all'elevato numero di persone coinvolte. Ha anzi evidenziato la Corte territoriale che non vi fosse alcuna contraddizione nel riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'articolo 114 cod.penumero operando essa su un diverso piano contributo causale dato dal correo l'ipotesi di lieve entità opera invece in relazione al fatto inteso unitariamente nelle sue componenti oggettive e soggettive pag. 10 sent. . 3.2. In ordine al secondo motivo di ricorso di A.R. , la Corte territoriale, nel rigettare l'appello, ha ritenuto che non potesse essere ritenuta l'ipotesi di lieve entità di cui al comma 5 per le ragioni già in precedenza richiamate , ma neppure la circostanza attenuante di cui all'articolo 114 cod.penumero in considerazione del contributo fornito nella coltivazione. Anche sul punto la Corte di merito ha fatto corretta applicazione dei principi di diritto più volte enunciati da questa Corte. In tema di concorso nel reato la circostanza attenuante della partecipazione di minima importanza si applica, infatti, nei casi in cui il ruolo di taluno dei concorrenti, o nella fase preparatoria o in quella esecutiva, abbia avuto un'efficacia eziologica del tutto marginale nella causazione dell'evento, nel senso che il reato sarebbe stato ugualmente compiuto anche senza l'attività del correo cfr. ex multis Cass. Sez. 2 numero 18582 del 7.4.2009 Cass. Sez. 2 numero 6922 del 26.1.2011 . 4. Trova però applicazione nei confronti di tutti gli imputati la sentenza della Corte Costituzionale, numero 32/2014, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 4 bis e 4 vicies ter del D.L. 30.12.2005 numero 272, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della L. 21.2.2006 numero 49, perché adottati in assenza dei presupposti per il legittimo esercizio del potere legislativo di conversione. Ai fini sanzionatori le sostanze stupefacenti o psicotrope originariamente previste dalle tabelle 2 e 4 erano state parificate a quelle di cui alle tabelle 1 e 3. Sicché, per le prime, la pena da 2 a 6 anni di reclusione e della multa da Euro 5.164,00 ad Euro 77.568,00 era stata elevata a quella da 6 a 20 anni di reclusione e da 26.000,00 a 260.000,00 Euro di multa. A seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale delle norme che avevano modificato l'articolo 73 DPR 309/90 nei termini sopra ricordati, torna ad applicarsi la disciplina di cui al DPR cit. nella formulazione precedente, non essendosi validamente verificato l'effetto abrogativo. 4.1. Nella fattispecie in esame, essendo contestata la coltivazione di sostanza stupefacente di tipo canapa indiana, i Giudici di merito hanno tenuto conto dei parametri vigenti all'epoca, partendo peraltro senza alcuna motivazione da una pena base detentiva che corrisponde, a seguito della pronuncia della Corte Costituzionale sopra richiamata, a quella massima prevista dalla normativa originaria, di cui non si è verificato l'effetto abrogativo. 4.2. La sentenza impugnata va pertanto annullata nei confronti di tutti i ricorrenti in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio, con rinvio ad altra sezione della corte di Appello di Genova. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinvia ad altra sezione della Corte di Appello di Genova. Rigetta nel resto i ricorsi.