Trasferimento fraudolento di valori: servono gravi indizi di colpevolezza per il sequestro preventivo di beni e quote societarie?

In tema di sequestro preventivo, non è necessario valutare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico della persona nei cui confronti è operato il sequestro, essendo sufficiente che sussista il fumus commissi delicti, vale a dire l’astratta sussumibilità in una determinata ipotesi di reato del fatto contestato, essendo la verifica di tali elementi estranea all’adozione della misura cautelare reale

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 40401/15, depositata l’8 ottobre. Il caso. Il gip presso il Tribunale di Savona decretava il sequestro preventivo dei beni aziendali e delle quote di tre differenti s.r.l. in relazione al reato di cui all’art. 12 quinquies d.l. n. 306/1992, ascritto a cinque persone sia i cinque soggetti indagati che le tre società proponevano istanza di riesame avverso il decreto di sequestro, ma il Tribunale di Savona disponeva il dissequestro solo dei beni e delle quote relative ad una delle tre s.r.l., rigettando nel resto i ricorsi. Avverso tale ordinanza cautelare veniva proposto ricorso per cassazione, sia da parte degli indagati e delle società, che da parte del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Savona. I primi, con un unico atto, deducono violazione di legge in ordine alla sussistenza di gravi indizi di colpevolezza del reato di cui all’art. 12 quinquies d.l. n. 306/1992, con precipuo riferimento all’elemento soggettivo del reato, che si sostanzia nel dolo specifico di elusione della misura di prevenzione patrimoniale, da valutare con riferimento a ciascun concorrente con riguardo alle concrete risultanze processuali ed agli elementi forniti dalle parti. Il Procuratore, invece, deduce violazione di legge in quanto il Tribunale, erroneamente, ha escluso la pertinenza dei beni aziendali e delle quote della s.r.l. rispetto alla quale ha accolto l’istanza di dissequestro considerato che la società in questione è stata ed è tutt’ora utilizzata dagli indagati per operazioni di subappalti non autorizzati ai sensi della legge 646/1982. La Seconda Sezione Penale della Suprema Corte di Cassazione ha ritenuto inammissibile il ricorso delle parti private e delle società, ed infondato il ricorso del Procuratore della Repubblica. I presupposti per l’adozione del sequestro preventivo. I Supremi Giudici, nel sottoporre a disamina il primo ricorso, hanno avuto modo preliminarmente di chiarire come, a differenza di quanto argomentato dai ricorrenti, l’adozione di un decreto di sequestro preventivo non richiede gravi indizi di reato. Infatti, la giurisprudenza di legittimità ha statuito come, proprio in tema di sequestro preventivo, non è necessario valutare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico della persona nei cui confronti è operato il sequestro, essendo sufficiente che sussista il fumus commissi delicti , vale a dire la astratta sussumibilità in una determinata ipotesi di reato del fatto contestato. Inoltre, fermo restando tale principio di diritto, la Corte regolatrice ha precisato come la misura cautelare de qua si ritiene legittimamente disposta in presenza di un reato che risulti sussistere in concreto, indipendentemente dall’accertamento della presenza dei gravi indizi di colpevolezza o dell’elemento psicologico, atteso che la verifica di tali elementi è estranea all’adozione della misura cautelare reale. I limiti al ricorso per Cassazione in materia di misure cautelari reali. Per ciò che concerne, invece, il ricorso del Procuratore della Repubblica, la Corte di legittimità ha chiarito come con tale ricorso il PM deduca sostanzialmente una ipotesi alternativa a quella ritenuta dal giudice del riesame relativamente all’uso nell’attività di mascheramento anche della società le cui quote e i cui beni aziendali erano stati dissequestrati. Ora, chiariscono i Supremi Giudici, è pur vero che il giudice dell’impugnazione è libero, nella formazione del suo convincimento, di attribuire alle acquisizioni probatorie il significato ed il peso che egli ritenga giusti e rilevanti ai fini della decisione, con il solo obbligo di spiegare, con motivazione priva di vizi logici o giuridici, le ragioni del suo convincimento, obbligo che, in caso di decisione difforme da quella del giudice di primo grado, impone anche l’adeguata confutazione delle ragioni poste a base della decisione riformata. Tuttavia, la violazione di tale obbligo integra soltanto un vizio di motivazione, per il quale non è consentito ricorso in materia di misure cautelari reali e non una violazione di legge, a meno che non sconfini nella mancanza o mera apparenza della motivazione.

Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 30 settembre – 8 ottobre 2015, n. 40401 Presidente Esposito – Relatore Davigo Ritenuto in fatto 1. Con decreto dei 3.3.2015 il G.I.P. dei Tribunale di Savona dispose il sequestro preventivo di beni aziendali e delle quote delle società P.D.F. S.r.l., SCAVO.TER S.r.l. e SE.LE.NI . S.r.l. in relazione al reato di cui all'art. 12 quinquies D.L. 306/1992, ascritto a C.R., C.G. ed ai fratelli F.D., Fr. e P 2. C.G., i fratelli F.D., Fr. e P. nonché le società P.D.F. S.r.l., SCAVOTER S.r.l. e SE.LE.NI . S.r.l. proponevano istanze di riesame ed il Tribunale di Savona, con ordinanza 25.3.2015 dispose il dissequestro dei beni e delle quote relative a SCAVO.TER S.r.l. e confermò nel resto il provvedimento impugnato. 3. Ricorrono per cassazione C.G., i fratelli F.D., Fr. e P. nonché le società P.D.F. S.r.l., SCAVO.TER S.r.l. e SE.LE.NI . S.r.l., nonché il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Savona nei confronti di C.R., C.G., F.D., F. Fr. e F. P 3.1. C.G., i fratelli F.D., Fr. e P. nonché le società P.D.F. S.r.l., SCAVO.TER S.r.l. e SE.LE.NI ., tramite i difensori, con unico atto deducono violazione di legge in ordine alla sussistenza di gravi indizi di colpevolezza del reato di cui all'art. 12 quinquies D. Lgs. 306/1992 segnatamente con riferimento all'elemento soggettivo dei reato, che si sostanza nel dolo specifico di elusione della misura di prevenzione patrimoniale, da valutare con riferimento a ciascun concorrente con riguardo alle concrete risultanze processuali ed agli elementi fornito dalle parti. Il provvedimento impugnato si è limitato a valutare l'elemento soggettivo degli interponenti F.D. e F. Fr. , peraltro desunto dalla pendenza di un procedimento di prevenzione patrimoniale a carico di F. P. e di uno a carico di F.D F. P., al momento della cessione delle quote, non era socio né di SE.LE.NI . né di P.D.F. ed è irrilevante la gestione di fatto. Quanto a F.D., lo stesso ha costituito, circa un mese dopo essere stato raggiunto da proposta di misura patrimoniale, la SE.LE.NI . destinata ad acquistare l'intero pacchetto di quote della P.D.F., che dopo un anno dal definitivo rigetto della proposta ha ceduto a C. e C Pertanto ha conservato la titolarità delle quote sino ad un anno dopo il rigetto definitivo della proposta di misura di prevenzione patrimoniale. 3.2. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Savona deduce violazione di legge in quanto erroneamente il Tribunale ha escluso la pertinenza dei beni aziendali e delle quote di SCAVO.TER S.r.l. rispetto al reato contestato in quanto la società in questione è stata ed è tuttora utilizzata dagli indagati per operazioni di subappalti non autorizzati ai sensi della legge n. 646/1982, come evidenziato nel decreto di sequestro alle p. 35 e 36. 4. II 23.9.2015 è pervenuta per conoscenza nota di F. P Considerato in diritto 1. II ricorso proposto nell'interesse di C.G., dei fratelli F.D., Fr. e P. nonché delle società P.D.F. S.r.l., SCAVO.TER S.r.l. e SE.LE.NI . S.r.l. è manifestamente infondato. Anzitutto l'adozione di un decreto di sequestro preventivo non richiede gravi indizi di reato In tema di sequestro preventivo, non è necessario valutare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico della persona nei cui confronti è operato il sequestro, essendo sufficiente che sussista il fumus commissi delicti , vale a dire la astratta sussumibilità in una determinata ipotesi di reato del fatto contestato Cass. Sez. 2, Sentenza n. 5656 del 28/01/2014 dep. 05/02/2014 Rv. 258279. Fattispecie relativa al sequestro di una patente di guida rilasciata sul presupposto di un certificato medico falso, nella quale la Corte ha ritenuto superflua ogni ulteriore valutazione in punto di indizi di responsabilità dell'indagata . In secondo luogo il sequestro preventivo è legittimamente disposto in presenza di un reato che risulti sussistere in concreto, indipendentemente dall'accertamento della presenza dei gravi indizi di colpevolezza o dell'elemento psicologico, atteso che la verifica di tali elementi è estranea all'adozione della misura cautelare reale Cass. Sez. 6, Sentenza n. 45908 del 16/10/2013 dep. 14/11/2013 Rv. 257383 . Nel caso in esame peraltro il Tribunale ha ritenuto che era evidente l'interposizione soggettiva realizzata dai F. a partire dalla costituzione della SE.LE.NI . S.r.l., priva di qualsiasi seria e credibile logica d'impresa e finalizzata a mascherare le aziende o almeno la P.D.F. S.r.l. p. 3 ordinanza impugnata . II Tribunale ha segnalato la pendenza, a seguito di annullamento da parte della Corte di cassazione del provvedimento di rigetto, di procedimento di prevenzione patrimoniale contro F. P. ed argomentato sull'elemento soggettivo dei reato p. 5 e 6 ordinanza impugnata . In ordine alle esigenze cautelari il Tribunale ha sottolineato l'uso della SE.LE.NI per mascherare l'intervento dei F. in subappalti p. 6 e 7 ordinanza impugnata . Peraltro il ricorso proposto nell'interesse di SCAVO.TER S.r.l. è altresì proposto in carenza di interesse essendo intervenuto dissequestro. 2. II ricorso proposto nell'interesse di C.G., dei fratelli F.D., Fr. e P. nonché delle società P.D.F. S.r.l., SCAVO.TER S.r.l. e SE.LE.NI . S.r.l. deve pertanto essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di mille euro, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. 3. II ricorso del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Savona è infondato. Con tale ricorso il P.M. deduce sostanzialmente un'ipotesi alternativa a quella ritenuta dal giudice dei riesame relativamente all'uso anche di SCAVO.TER S.r.l. nell'attività di mascheramento, richiamando il contenuto del decreto di sequestro preventivo. È pur vero che il giudice dell'impugnazione è libero, nella formazione del suo convincimento, di attribuire alle acquisizioni probatorie il significato ed il peso che egli ritenga giusti e rilevanti ai fini della decisione, con il solo obbligo di spiegare, con motivazione priva di vizi logici o giuridici, le ragioni del suo convincimento, obbligo che, in caso di decisione difforme da quella dei giudice di primo grado, impone anche l'adeguata confutazione delle ragioni poste a base della decisione riformata. Cass. Sez. 1^ sent. n. 4333 del 9.2.1990 dep. 29.3.1990 rv 183848 . Tuttavia la violazione di tale obbligo integra soltanto un vizio di motivazione, per il quale non è consentito ricorso in materia di misure cautelari reali e non una violazione di legge, a meno che non sconfini nella mancanza o mera apparenza della motivazione. Nel caso in esame la motivazione, ancorché succinta non può essere considerata meramente apparente o mancante. 4. II ricorso dei P.M. deve pertanto essere rigettato. P.Q.M. Rigetta il ricorso del P.M. Dichiara inammissibile il ricorso proposto dalle parti private che condanna al pagamento delle spese processuali e ciascuna al versamento della somma di euro mille alla Cassa delle ammende.