Atti di disposizione finalizzati a ostacolare la riscossione coattiva: primo passo il sequestro, destinazione la confisca per equivalente

Disporre il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente su un fondo patrimoniale costituito successivamente all’estensione della sanzione ai reati tributari non è un’applicazione illegittima – perché retroattiva – neppure se la costituzione del fondo è l’ultimo segmento di un complesso di atti realizzati per eludere la pretesa fiscale posti in essere in epoca anteriore la detta previsione.

E' quanto affermato dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 40279 del 7 ottobre 2015. Il caso. Un decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente era stato notificato ad un indagato del reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte che aveva costituito un fondo patrimoniale. Il tribunale del riesame confermava il sequestro con provvedimento poi impugnato davanti alla Corte di Cassazione. Il sequestro aveva ad oggetto beni mobili ed immobili di proprietà e nella disponibilità dell’indagato nonché le somme depositate sul conto corrente cointestato alla moglie non indagata ed era giustificato dal fatto che nel tempo intercorso per la celebrazione e l’esaurimento del procedimento tributario l’indagato aveva posto in essere atti idonei ad eludere la procedura di riscossione coattiva tali atti erano infatti realizzati dopo la notifica dell’avviso di accertamento. La richiesta di sequestro era giustificata dalla ritenuta condotta distrattiva consistente nella costituzione di un fondo patrimoniale, atto in cui sarebbero confluite tutte le precedenti operazioni negoziali fraudolente o simulate. Omessa enunciazione degli elementi costitutivi della condotta contestata violato il diritto di difesa? Il decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca non recava però l’imputazione provvisoria ma un mero rinvio alla richiesta di misura formulata dal pm. Tale richiesta non veniva notificata all’interessato unitamente al decreto e la circostanza veniva elevata a motivo di ricorso. Rilevano i giudici del merito cautelare – e conformemente quelli di legittimità – che tale mancanza non è idonea ad inficiare la legittimità del decreto cautelare, considerato che il richiamo all’atto è sufficiente alla conoscibilità del contenuto. La Suprema Corte ha precisato che la giurisprudenza ammette la legittimità della motivazione per relationem quando l’atto avente funzione integrativa sia conosciuto o conoscibile dall’interessato la conoscibilità può essere assicurata con modalità diverse dalla notificazione quale, ad esempio, il deposito. Non poteva dunque ritenersi violato il diritto di difesa dell’interessato. La confisca per equivalente dei reati tributari. Il sequestro finalizzato alla confisca per equivalente è stato reso applicabile ai reati tributari ad opera della legge n. 244/2007 attraverso il rinvio all’art. 322 ter c.p. che prevede la misura per i reati contro la pubblica amministrazione. Si pone dunque un problema di tempo e di divieto di applicazione retroattiva della confisca a fatti precedenti detta estensione. La confisca ha infatti pacificamente natura sanzionatoria. Non solo beni di proprietà. Il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente può attingere beni che si trovino nella disponibilità del reo, anche se intestati formalmente ad altri soggetti, sicché del tutto corretto era il sequestro delle somme depositate sul conto corrente cointestato alla moglie dell’indagato perché erano nella sua disponibilità. Sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte. Il reato è integrato dalla condotta di chi aliena simulatamente o compie altri atti idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva in altri termini deve trattarsi di un atto idoneo ad ostacolare la riscossione di un’obbligazione tributaria. Attività negoziale non sempre istantanea. Tra le modalità con cui un soggetto realizza un atto di disposizione dei propri beni al fine di sottrarsi al pagamento delle imposte vi può essere un’attività negoziale unitaria ma anche un’attività complessa e articolata. Vi può, infatti, essere un complesso di atti dispositivi collegati tra loro e tutti finalizzati al raggiungimento del medesimo scopo fraudolento. Spesso il compimento di un unico atto di trasferimento non è idoneo, di per sé, a sottrarre i beni alla pretesa di riscossione del fisco che ben può esercitare con successo l’azione revocatoria nei confronti del titolare attuale del bene. L’effetto fraudolento si realizza, invece, nel rendere più ardua la soddisfazione del credito erariale perché difficile risulta l’individuazione del destinatario finale dei beni nel caso di plurimi passaggi di proprietà e, quindi, più inefficace è il tentativo di recupero dei crediti dell’Erario. L’atto di costituzione di fondo patrimoniale era successivo all’introduzione della confisca. Pur costituendo l’atto finale – rispetto al quale peraltro vi è il rimedio dell’azione revocatoria – la costituzione del fondo patrimoniale costituiva l’ultimo segmento di un complesso di atti dispositivi posti in essere come un’operazione unitaria finalizzata alla sottrazione fraudolenta del pagamento dei debiti di imposta, dunque integranti quella condotta distrattiva oggetto della fattispecie incriminatrice. Il disvalore di quegli atti – unitariamente considerati – non può essere obliterato dalla esperibilità civilistica dell’azione revocatoria perché finalizzati ad eludere le pretese del fisco, quindi ad attentare al bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice. Non solo essendo legato l’ultimo atto ai precedenti, è rispetto al tempo in cui si è realizzato l’ultimo segmento pianificato che va considerata la legittimità dell’estensione della confisca per equivalente. Non rileva, secondo la Corte, che gli atti precedenti siano stati realizzati in epoca anteriore l’evocata estensione della sanzione ai reati tributari, perché il reato si è perfezionato – con l’ultimo atto – in epoca posteriore alla previsione della confisca, quindi nella piena legittimità del decreto di sequestro.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 12 febbraio – 7 ottobre 2015, n. 40279 Presidente Teresi – Relatore Savino Ritenuto in fatto A.E., per il tramite del proprio difensore di fiducia, ha proposto ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza del 12.5.2014 con la quale il Tribunale del riesame di Chieti, decidendo sulla richiesta di riesame proposta dal predetto avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP in data 9.8.2013, ha rigettato la richiesta confermando il sequestro. Il sequestro preventivo, avente ad oggetto beni immobili e mobili di proprietà e nella disponibilità dell'A. fino alla concorrenza di euro 5.983.766, 61, era stato emesso nell'ambito di indagini a carico dello stesso per il reato di cui all'art. i l d.lvo 74/2000. L'indagato, infatti, titolare dell'omonima ditta negli anni 2002- 2004 aveva evaso l'IVA per importo pari ad euro 1.217,961 per il 2002, ed euro 695.505,25 per il 2004. Nelle more del procedimento tributario promosso dallo stesso avverso gli avvisi di accertamento, confermati nei vari gradi del giudizio fino alla decisione della Cassazione del 1.6.2012, l'A. aveva posto in essere una serie atti di alienazione volti ad eludere la procedura di riscossione coattiva dei suddetti debiti di imposta, come si evince dal fatto che gli stessi sono stati realizzati tutti immediatamente dopo la notifica dell'avviso di accertamento. Dunque il GIP, accogliendo la richiesta del P.M., aveva disposto il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, di tutti i beni mobili ed immobili dell'A., da individuarsi, fino alla concorrenza dell'ammontare totale dell'imposta evasa pari ad euro 5.983.766, 61. A sostegno del ricorso la difesa ha dedotto i seguenti motivi 1 Violazione dell'art. 253 co. 1 c.p.p. con riguardo all'omessa motivazione del decreto di sequestro. Premesso che il decreto deve contenere l'enunciazione degli elementi costitutivi della condotta contestata in modo da consentire la verifica dell'astratta possibilità di sussumere il fatto in una ipotesi di reato, la difesa sostiene che il decreto non riporta l'incolpazione provvisoria con l'indicazione del reato ma solo il richiamo alla richiesta del PM di emissione della misura cautelare reale, che non è stata notificata unitamente al decreto di sequestro. Secondo il difensore tale lacuna non può essere colmata dal richiamo per relationem agli atti del PM in quanto ciò si traduce in un aggravio di attività per l'indagato, tenuto ad estrarre copia degli atti al fine di approntare la difesa nel termine fissato per impugnare il provvedimento. 2 Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art 1 co. 143 L. n. 244/2007, all'art. 322 ter c.p., all'art. 170 cc e ad all'art. 253 c.p.p. per l'illegittima applicazione retroattiva della confisca per equivalente del profitto dei reati tributari, introdotta con l'art. 1 co. 143 L. 24.12.2007 n. 244, stante la natura sanzionatoria dell'istituto. Assume il ricorrente che, poiché la confisca per equivalente, originariamente prevista dall'art. 322 ter c.p. solo per i reati contro la pubblica amministrazione, è stata estesa ai reati tributari dall'art. 1 co. 143 L. 24.12.2007 n. 244 entrata in vigore il 1.1.2008 , attraverso il rinvio all'art. 322 ter c.p., solo per i fatti di fraudolenta distrazione commessi dopo la data di entrata in vigore di detta legge, può applicarsi la confisca per equivalente e il prodromico sequestro preventivo ad essa finalizzato. Ciò in considerazione della natura sanzionatoria dell'istituto in esame, unanimemente riconosciuta dalla giurisprudenza di legittimità, con conseguente applicabilità del principio di irretroattività dell'art. 2 c.p. Poiché tutti gli atti di alienazione posti in essere dal ricorrente, ad eccezione di quelli indicati nel ricorso al punto a , erano avvenuti in data anteriore al 1.1.08, con riguardo ad essi non poteva trovare applicazione il sequestro preventivo di valore e la successiva confisca per equivalente. Quanto alla posteriorità della condotta fraudolenta rispetto alla data di entrata in vigore della legge introduttiva della confisca per equivalente anche per i reati tributari, sostenuta dal Tribunale del riesame individuando la condotta distrattiva nell'atto di costituzione del fondo patrimoniale in data 22.7.2009, successiva all'entrata in vigore della predetta legge, atto a struttura unitaria nel quale sarebbero confluiti tutte le precedenti operazioni negoziali fraudolente o simulate, e col quale si sarebbe consumato il reato ipotizzato ex art. 11 d.lvo 74/2999, rileva il ricorrente che tale motivazione si fonda su un fatto costituzione di un fondo patrimoniale nel 2009 che non era stato considerato in prime cure, era stato solo indicato nella richiesta di sequestro mai notificata, senza che a tale indicazione facesse seguito da parte del PM alcuna deduzione o allegazione in proposito. Rileva il ricorrente che, per costante giurisprudenza, il Tribunale del riesame può integrare la motivazione carente del decreto di sequestro che, nel caso in esame, non conteneva affatto la indicazione della costituzione del fondo patrimoniale ma solo quella del compimento di generici atti di alienazione, fra i quali non rientra il fondo patrimoniale , ma non può sostituirsi al primo giudice ponendo a fondamento della decisione un fatto che non era stato oggetto di considerazione da parte del giudice della cautela ma solo prospettato dal PM richiedente. Peraltro la costituzione del fondo patrimoniale non può considerarsi atto fraudolento in quanto, a norma dell'art. 170 cc, non inibisce al creditore non familiare, quale è lo Stato, l'aggressione ai fini della riscossione coattiva dei tributi. Quindi la enucleazione di un fatto nuovo non contestato addotto a motivo decisivo solo col provvedimento del Tribunale del riesame, per giunta non ostativo alla riscossione dei tributi, costituisce violazione delle norme poste a tutela del diritto di difesa. Rileva inoltre la difesa che fra gli atti trasmessi al Tribunale del riesame ai sensi dell'art. 291 co 1 c.p.p vi sono quelli su cui si fonda il provvedimento oggetto della richiesta di riesame tra cui rientrano gli atti di alienazione anche se genericamente indicati e non la costituzione del fondo patrimoniale in quanto neppure considerata nel decreto di sequestro. Quanto poi all'atto di alienazione di immobile del 3.3.2008, l'unico sottoponibile a sequestro preventivo di valore, essendo intervenuto dopo l'entrata in vigore della L. 244 /007, che ha esteso ai reati tributari la confisca per equivalente, i giudici del riesame hanno omesso di pronunciarsi sulle deduzioni difensive che ponevano in risalto la concomitanza di tale atto di disposizione con due pronunce favorevoli al ricorrente della commissione tributaria provinciale e regionale e con l'età ormai avanzata del ricorrente in procinto di dismettere la propria attività, per cui doveva ritenersi del tutto legittima l'esigenza di vendere qualche bene per ricavare le liquidità necessarie al pagamento dei debiti tributari. 3 Violazione dell'art. 325 co 1 c.p.p. nel senso della mancanza assoluta di motivazione. Premesso che è stato disposto il sequestro di un conto corrente cointestato all'A. ed alla moglie, non indagata, osserva la difesa che la motivazione data dai giudici del riesame a conferma della legittimità del vincolo reale, ovvero che la contitolarità non esclude affatto la disponibilità da parte dell'indagato del conto corrente, non è esaustiva in quanto non spiega perché si sia ritenuto che il denaro presente sul conto fosse per intero nella disponibilità dell'indagato. Secondo la difesa sussiste difetto assoluto di motivazione con riguardo al sequestro del 50% delle somme appartenenti alla moglie. Ritenuto in diritto Il ricorso non è fondato. Per quanto attiene il primo motivo, infatti, è vero che il decreto impugnato non reca l'imputazione provvisoria ma rinvia alla richiesta del PM e che tale richiesta non è stata notificata unitamente al decreto. Tale manchevolezza, però, come correttamente ritenuto dal Tribunale del riesame non può ritenersi tale da inficiare la legittimità del decreto di sequestro dal momento che l'atto richiamato era comunque agevolmente conoscibile dall'indagato. Del resto la giurisprudenza è ormai concorde nell'ammettere la legittimità della motivazione per relationem qualora l'atto avente funzione integrativa, che viene richiamato sia conosciuto o conoscibile dall'interessato. Ciò a prescindere dalla notificazione dell'atto stesso in quanto la conoscibilità può essere assicurata anche mediante altre modalità, prima fra tutte il deposito Cass. Sez. V, n. 11191/2002 . Al pari infondato risulta anche il secondo motivo di ricorso tramite il quale si lamenta l'illegittima applicazione retroattiva della confisca per equivalente del profitto dei reati tributari. Il presupposto dal quale parte la difesa è corretto data la natura sanzionatoria, la confisca per equivalente ed il sequestro ad essa finalizzato non possono trovare applicazione retroattiva. Viceversa è errata la conclusione cui perviene il ricorrente secondo la quale i sequestri sui beni trasferiti tramite atti di disposizione antecedenti all'entrata in vigore dell'art. 1 co. 143 L. n. 244/2008 sarebbero illegittimi. Difatti la difesa sembra considerare l'ipotesi in cui vi sia unicità dell'atto negoziale con il quale la parte aliena simulatamente i suoi beni e comunque pone in essere un atto di disposizione degli stessi al fine di sottrarsi al pagamento delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto. Può, però, accadere che l'agente ponga in essere un'attività più complessa ed articolata sui propri beni al fine di aggirare in tutto o in parte la procedura di riscossione coattiva. In tale seconda ipotesi si ha una condotta articolata in un complesso di atti dispositivi collegati tra loro e tutti finalizzati al raggiungimento del medesimo scopo fraudolento. Il compimento di un unico atto di trasferimento, infatti, nella maggior parte dei casi può rivelarsi inidoneo al fine di sottrarre i beni che ne formano oggetto alle pretese del fisco, essendo gli stessi agevolmente recuperabili tramite l'azione revocatoria citata dagli stessi ricorrenti, che sarebbe stata posta in essere nei loro confronti dall'erario. Viceversa una pluralità di passaggi proprietari, rende sicuramente più difficile l'individuazione del destinatario finale dei beni e, quindi, anche il loro recupero alle ragioni dell'erario. Orbene, proprio tale ipotesi, secondo l'accertamento di merito, si è verificata nel caso in esame. In tale ipotesi, però, ai fini della configurazione del reato, non assume rilevanza il singolo atto negoziale, bensì il complesso degli atti dispositivi finalizzati al raggiungimento del medesimo scopo e la consumazione del reato si verifica con l'ultimo degli atti posti in essere Cass. Sez. II, n. 39756/2011, Cass. Sez. I n. 23266/2010 . Orbene, l'ordinanza impugnata ha correttamente applicato tale principio di diritto, ritenendo la pluralità di atti dispositivi posti in essere come un'operazione unitaria, finalizzata alla sottrazione fraudolenta al pagamento dei debiti di imposta, con la conseguenza che la commissione del reato si è perfezionata nel momento in cui è stata realizzato l'ultimo di tali atti, e cioè dopo il 2008 e quindi successivamente all'entrata in vigore della confisca per equivalente. Infine risulta infondato anche il terzo motivo di ricorso tramite il quale si contesta la legittimità del sequestro delle somme depositate su un conto corrente cointestato all'A. ed alla moglie, non indagata. Come già evidenziato dal Tribunale del riesame, infatti, il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente può avere ad oggetto beni che si trovano nella disponibilità del reo dunque anche beni che siano formalmente intestati ad altri soggetti. Dunque non si riscontra alcuna violazione del dettato normativo dal momento che la contitolarità non esclude la disponibilità del bene Cass. sez. III n. 24530/2013 . Tanto premesso il ricorso deve essere rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, in data 12 febbraio 2015.