L’utente di un’agenzia di scommesse illegittima risponde penalmente soltanto se consapevole di tale illiceità

Per affermare la responsabilità ex art. 4, comma 3, L. n. 401/89 in capo all’utente di agenzia di scommesse illegittima è necessaria la prova della sussistenza, in capo allo stesso, dell’elemento soggettivo della colpa.

Il caso. Un soggetto riconosciuto colpevole del reato di esercizio abusivo di attività di gioco o di scommessa, di cui all’art. 4, comma 3, L. n. 401/89, proponeva ricorso per l’annullamento della sentenza, deducendo l’erronea applicazione della norma di cui sopra e la carenza di motivazione con riferimento all’elemento soggettivo dell’illecito. In particolare, il ricorrente rappresentava come per la configurabilità della fattispecie di cui all’art. 4, comma 3, l. n. 401/89 fosse necessaria un’imputazione a suo carico a titolo di colpa, trattandosi di contravvenzione. Carenza di motivazione sull’elemento soggettivo. La Corte di Cassazione ha riconosciuto la fondatezza del ricorso, rilevando come il ricorrente sia stato ritenuto responsabile dell’illecito di cui sopra soltanto a seguito di una mera operazione di equivalenza tra la condotta da lui realizzata e quella del gestore dell’agenzia di scommesse. La Suprema Corte ha sottolineato la mancanza di un approfondimento in merito alla consapevolezza del ricorrente circa l’illegittimità che caratterizzava l’attività dell’agenzia ed ha annullato con rinvio la sentenza impugnata, segnalando la necessità dell’elemento soggettivo della colpa ai fini dell’integrazione della fattispecie.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 22 gennaio – 5 ottobre 2015, n. 39862 Presidente Fiale – Relatore Grillo Ritenuto in fatto 1.1 Con sentenza del 3 ottobre 2013 il Tribunale di Teramo in composizione monocratica dichiarava L. W., imputato del reato di cui all'art. 4 comma 3° della L. 401/89 reato accertato il 27 maggio 2011 , colpevole dei detto reato condannandolo alla pena di € 350,00 di ammenda. 1.2 Per l'annullamento della sentenza ricorre l'imputato, a mezzo dei proprio difensore, deducendo, con un primo motivo, l'erronea applicazione della norma penale art. 4 della L. 401/89 che andava disapplicata unitamente all'art. 88 T.U.L.P.S. per contrasto con la normativa comunitaria, osservando ulteriormente il difetto assoluto di motivazione sul punto. Secondo il ricorrente, infatti, sarebbe comunque da escludere la configurabilità dei reato di cui all'art. 4 della L. 401/89 a carico dei titolare dell'agenzia di scommesse presso il quale il L. si era recato per effettuare una scommessa su partite di calcio del campionato nazionale, in quanto il titolare dei detto esercizio commerciale si era limitato tramite la postazione internet a fornire il necessario supporto tecnico per l'inoltro dei dati dallo scommettitore il L. al concessionario la società di scommesse austriaca SKS365 . Lamenta, poi, la difesa carenza assoluta di motivazione in punto di valutazione dell'elemento soggettivo del reato in capo al L., osservando che, versandosi in tema di contravvenzione il L. avrebbe dovuto rispondere a titolo di colpa, nella specie non configurabile per l'assoluta assenza di notizie da parte dei L. circa la situazione in cui versava il titolare dell'agenzia di scommesse, rilevando che da parte del Tribunale nessuna indagine era stata svolta in proposito sul conto del detto imputato. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato. Carattere assorbente assume - in relazione alla formulazione della contestazione a carico del L. chiamato a rispondere in concorso con altro soggetto poi ammesso all'oblazione ed altro ancora separatamente giudicato del reato di cui all'art. 4 comma 3° della L. 401/89, per avere partecipato, in qualità di scommettitore, all'attività suindicata - leggasi raccolta di scommesse da parte dei titolare dell'agenzia Patent Win 365 , l'assenza assoluta di motivazione da parte del Tribunale in ordine all'elemento soggettivo del reato ravvisato a carico dei L Questi, per come risulta dal testo della sentenza impugnata, era stato colto all'interno dell'agenzia di scommesse gestito da tale I. R., nell'atto di ritirare la ricevuta attestante l'effettuazione di scommesse su gare calcistiche del campionato nazionale di calcio. 1.1 Come esattamente osservato da parte della difesa, indipendentemente dal rilievo inerente alla sussistenza dei reato di cui all'art. 4 della L. 401/89 a carico della I. in relazione alla verosimile assenza di autorizzazione da parte di costei a raccogliere scommesse in relazione anche al disposto di cui all'art. 88 T.U.L.P.S. circostanza sulla quale nessuna posizione ha comunque preso il Tribunale nel trattare la fattispecie contestata al L. , sarebbe stato necessario che il Tribunale verificasse se da parte dei L. potesse ravvisarsi la consapevolezza circa la eventuale situazione di illegittimità in cui operava l'agenzia di scommesse presso la quale egli si era recato ad eseguire la sua giocata. Con una operazione di mera equivalenza rispetto alla condotta illecita riscontrata a carico della I., il Tribunale ha ritenuto anche il L. responsabile del reato, in quanto ha accomunato la posizione di questi a quella della I. sulla base della sola circostanza che costei operasse in una situazione di illegalità, peraltro non evidente agli occhi dei L. e nemmeno percepibile dall'esterno. Manca sul punto il benché minimo approfondimento che impone dunque l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Teramo in diversa composizione per nuovo giudizio sul punto con specifico riguardo sia alla configurabilità in astratto del reato di cui all'art. 4 della L. 401/89, sia alla configurabilità a carico del L. dell'elemento colpa necessario in ogni caso per l'integrazione della fattispecie. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Teramo.