La confisca come sanzione amministrativa e le sue conseguenze

Nonostante la natura giuridica della confisca sia mutata, resta invariato l’obbligo per il giudice di disporla qualora nel caso di sentenza di condanna o di applicazione della pena la legge la preveda come conseguenza.

Il caso. La Suprema Corte ha accolto il ricorso con cui il Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Sassari si opponeva ad una sentenza pronunciata ex articolo 444 c.p.p. per il reato di guida in stato di ebbrezza. Il Procuratore rimproverava al Collegio giudicante la mancata disposizione della confisca dell’auto alla cui guida era stato commesso l’illecito, veicolo peraltro di proprietà dell’imputato . La domanda di gravame, inoltre, contestava la mancata applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida e la determinazione della durata del lavoro di pubblica utilità. La trasformazione della natura giuridica della confisca, da penale ad amministrativa, non implica una violazione del principio di legalità ex articolo 1 della L. n. 689/1981. La L. n. 120/2010 ha qualificato la confisca del veicolo, prevista per le ipotesi di guida in stato di ebbrezza, come sanzione amministrativa. Tanto la sanzione di cui sopra quanto la sospensione della patente di guida hanno carattere amministrativo e devono essere disposte con sentenza, qualora la legge le preveda come conseguenza del reato. Non vi è alcun contrasto con il principio di legalità di cui all’articolo 1, L. n. 689/1981, per il quale l’applicazione di una sanzione amministrativa può avvenire solo in forza di una legge entrata in vigore prima della condotta amministrativa da punire. La violazione del caso in esame, infatti, ha natura penale e per essa è prevista la sanzione amministrativa della confisca, unitamente a quella accessoria della sospensione della patente, ex articolo 186 c.d.s

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 15 settembre – 5 ottobre 2015, n. 40095 Presidente Romis – Relatore Ciampi Ritenuto in fatto 1. Il Procuratore Generale della Repubblica presso la sezione distaccata di Corte d'appello di Sassari propone ricorso per Cassazione avverso la sentenza in epigrafe, pronunciata ex art. 444 c.p.p., nei confronti di C. M. per il reato di guida in stato di ebbrezza di cui all'art. 186 C.d.S., comma 2, lett. c , commesso il 18 settembre 2010. Il ricorrente denuncia violazione di legge sul rilievo che a il giudicante avrebbe errato nel non disporre la confisca dell'auto alla cui guida il C. si era posto in stato di ebbrezza, trattandosi di statuizione obbligatoria in relazione al reato per il quale all'imputato è stata applicata la pena concordata tra le parti con sostituzione della stessa con il lavoro di pubblica utilità nel ricorso si precisa che il veicolo è di proprietà dello stesso C. b il giudicante avrebbe altresì errato nell'omettere di disporre la sospensione della patente di guida dei C., sanzione amministrativa accessoria anch'essa obbligatoria e, c nella determinazione della durata del lavoro di pubblica utilità. Considerato in diritto 2. Il ricorso è fondato. Per quanto riguarda la omessa statuizione in ordine alla confisca dei veicolo, la stessa prevista per la più grave ipotesi di guida in stato di ebbrezza nonché per il reato di rifiuto di sottoporsi all'alcoltest e di guida sotto l'influenza di sostanze psicotrope , è ora qualificata dalla L. n. 120 del 2010 come sanzione amministrativa e non più penale, come in precedenza, sciogliendo dubbi interpretativi, era stato affermato da questa Corte Sez. Un. 25 febbraio 2010, Rv.247042 e dalla Corte Costituzionale sentenza n. 196/2010 . Dunque, il legislatore operando una specifica scelta, ha optato per la natura amministrativa della confisca di cui all'art. 186 C.d.S., in riferimento alle ipotesi di reato sopra ricordate, e per la natura amministrativa anche della procedura di sequestro dei veicolo art. 224 ter C.d.S. Ma è tuttavia rimasto fermo l'obbligo previsto per espressa disposizione di legge anche prima dell'ultima novella di cui alla L. n. 120 del 2010, in quanto introdotto con la riforma del 2008 per il giudice di disporre la confisca quale sanzione amministrativa accessoria, al pari della sospensione della patente di guida nel caso di sentenza di condanna o di applicazione della pena per quei reati per i quali la stessa è prevista dalla legge quale ulteriore conseguenza. Dunque, analogamente a quanto avviene già per l'applicazione obbligatoria della sanzione accessoria della sospensione della patente di guida, il giudice dispone la confisca con sentenza che a cura del cancelliere viene trasmessa in copia al prefetto competente art. 224 ter C.d.S., comma 2, come novellato , salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato. In effetti, la trasformazione della natura giuridica dei vincolo reale da penale ad amministrativo non implica la violazione dei principio di legalità previsto dalla L. n. 689 del 1981, art. 1, in tema di sanzioni amministrative. Invero, il citato art. 1 recita nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione , quest'ultima da intendersi, ovviamente, amministrativa . Ma la violazione, per il caso che ci occupa art. 186 C.d.S., comma 2, lett. c , del codice della strada , non integra un'ipotesi di condotta illegale amministrativa, ma esclusivamente penale, solo che per essa si applica anche una sanzione che ha natura amministrativa confisca . Parimenti fondata è la censura relativa all'omessa sospensione della patente di guida. Ed invero, come previsto dall'art. 186 C.d.S., per il reato in questione deve essere obbligatoriamente applicata la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, anche nell'ipotesi di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 dei codice di rito, come già a suo tempo ritenuto da questa Corte anche a Sezioni Unite Sez. Un., n. 8488 del 1998, Bosio, RV. 210981 , prima delle modifiche apportate al codice della strada con le quali la sanzione amministrativa accessoria de qua ha formato oggetto di espressa previsione normativa quale conseguenza obbligatoria anche nel caso di sentenza di patteggiamento. Nè la disposizione dell'art. 186 C.d.S., comma 9 bis - secondo cui in caso di svolgimento positivo dei lavoro di pubblica utilità possa far seguito la revoca della confisca e la riduzione della durata della sospensione della patente di guida - può far venir meno l'obbligo per il giudice di applicare con la sentenza le sanzioni amministrative che non possono essere pretermesse in attesa dell'esito dell'espletamento dei lavoro di pubblica utilità e delle successive valutazioni al riguardo del giudice competente. Fondata è anche l'ultima censura avendo la gravata sentenza provveduto erroneamente al computo dei lavoro di pubblica utilità in violazione della previsione del comma 9 bis dell'art. 186 C.d.S. 3. La gravata sentenza va pertanto annullata senza rinvio con trasmissione degli atti al Tribunale di Sassari P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Sassari.