Difensore nominato due ore prima dell’interrogatorio di garanzia: non è necessaria la sospensione

Se il giudice che procede all’interrogatorio previsto dall’art. 294 c.p.p. non ha avuto conoscenza della nomina del difensore di fiducia effettuata dall’indagato, nel raccogliere a verbale la nomina suddetta non è tenuto a sospendere l’interrogatorio per avvisare il difensore nominato.

Il caso. Il gip aveva respinto la richiesta di perdita di efficacia della misura custodiale in corso applicata ad un uomo per i reati di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti nonché importazione delle medesime sostanze, per la nullità dell’interrogatorio di garanzia tenutosi in assenza del difensore di fiducia, non avvisato della sua fissazione. Il tribunale rigettava l’appello proposto avverso tale provvedimento. Avverso tale provvedimento, ricorre per cassazione l’uomo, lamentando che il tribunale aveva erroneamente ritenuto sanata la nullità dell’interrogatorio, dal momento che la dichiarazione di nomina del difensore di fiducia, effettuata a norma dell’art. 123 c.p.p. ha efficacia immediata come se fosse ricevuta direttamente dall’autorità giudiziaria destinataria, alla quale deve essere comunicata con urgenza secondo quanto disposto dall’art. 44 disp. att. c.p.p Il giudice non è tenuto alla sospensione dell’interrogatorio. Gli Ermellini hanno preliminarmente precisato che va riaffermato il consolidato principio della giurisprudenza di legittimità in forza del quale, qualora il giudice che procede all’interrogatorio previsto dall’art. 294 c.p.p. non abbia avuto conoscenza della nomina del difensore di fiducia effettuata dall’indagato con dichiarazione resa all’ufficio matricola, nel raccogliere a verbale la nomina suddetta non è tenuto a sospendere l’interrogatorio per avvisare il difensore nominato, atteso che tale obbligo sussiste soltanto ove la designazione avvenga in tempo utile e non anche ove essa sia contestuale al compimento dell’atto . Il principio, proseguono i Giudici di Piazza Cavour, risulta pienamente applicabile al caso di specie, ove la nomina è avvenuta solamente due ore prima dell’interrogatorio e dagli atti non risulta che sia stata comunicata al giudice delegato, con la conseguenza che lo stesso non ne aveva conoscenza. In ogni caso, concludono dal Palazzaccio, va richiamato il principio in forza del quale l’omessa notifica al difensore di fiducia dell’avviso di fissazione dell’udienza di convalida dell’arresto integra una nullità di ordine generale a regime intermedio, che è sanata qualora né l’indagato né il difensore di ufficio la eccepiscano tempestivamente, come avvenuto nel caso in esame. Per tutte le considerazioni sopra esposte, la Corte ha rigettato il ricorso in esame.

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 17 settembre – 5 ottobre 2015, n. 40102 Presidente Romis – Relatore Piccialli Ritenuto in fatto P. M. ricorre a mezzo dei propri difensori avverso l'ordinanza con cui il Tribunale di Napoli ha rigettato l'appello cautelare proposto nell'interesse dei P. contro l'ordinanza con la quale il GIP dei Tribunale di Napoli respingeva la richiesta di perdita di efficacia della misura custodiale in corso applicatagli per i reati di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti nonché importazione delle medesime sostanze, per la nullità dell'interrogatorio di interrogatorio di garanzia celebratosi in data 30.1.2015 presso la c.c. di Velletri, in assenza del difensore di fiducia nominato, avv. M. C. Z., che non era stata avvisata della sua fissazione. Il ricorrente articola un unico motivo con il quale evidenzia la violazione di norme processuali a tutela del diritto di difesa. Si sostiene che alcun avviso di fissazione dell'interrogatorio venne comunicato al difensore di fiducia avv.to M. C. Z., nominato dal P. alle ore 8,45 del 30.1.2015 l'interrogatorio veniva svolto dal GIP alle ore 11,30 di quello stesso giorno, con l'ausilio di un difensore d'ufficio, e nel verbale veniva dato atto del rituale avviso al difensore di fiducia . Il GIP con ordinanza del 13.2.2015, rigettava l'istanza di nullità dell'interrogatorio assumendo che gravava sul difensore l'onere di provare che la nomina fosse avvenuta prima dell'interrogatorio. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale dei riesame dichiarava infondato l'appello cautelare ritenendo che il GIP non aveva alcuna possibilità di rappresentarsi che già prima dell'interrogatorio il P. avesse nominato l'avv. Z Il ricorrente censura l'argomentazione con la quale il Tribunale ha ritenuto sanata la dedotta nullità, osservando come la dichiarazione di nomina dei difensore di fiducia, effettuata dall'imputato detenuto con atto ricevuto dal direttore dello stabilimento di custodia a norma dell'art. 123 c.p.p. ha efficacia immediata come se fosse ricevuta direttamente dall'Autorità giudiziaria destinataria, alla quale deve essere comunicata con urgenza con le modalità e gli strumenti previsti dall'art. 44 disp. att. c.p.p Considerato in diritto Il ricorso è infondato. Va premesso in fatto che dagli atti processuali emerge che il P., alle ore 8, 45 nominava all'ufficio matricola della Direzione della casa circondariale di Velletri, l'avv. to Z. e che l'atto veniva poi trasmesso all'ufficio GIP dei Tribunale di Napoli dalla stampa dell'atto, non si evince né la data né l'ora . Dal verbale di interrogatorio, aperto alle ore 11,33, risulta che il ricorrente nominava in quella sede lo stesso difensore presso cui eleggeva altresì domicilio e che l'interrogatorio si svolgeva alla presenza del difensore di ufficio nominato ex art. 97, comma 4, c.p.p, in assenza di ogni contestazione da parte del P Non è in discussione qui il principio che l'omessa notifica al difensore di fiducia dell'avviso di fissazione dell'udienza di convalida dell'arresto determina una nullità a regime intermedio dell'atto e la conseguente perdita di efficacia della misura cautelare giusto il disposto dell'art. 302 c.p.p. Sezioni Unite, n. 2 del 26 marzo 1997, Procopio, Rv. 208269 . Va invece ribadito il consolidato principio come ha fatto il Tribunale che, qualora il giudice che procede all'interrogatorio previsto dall'art. 294 c.p.p non abbia avuto conoscenza della nomina dei difensore di fiducia effettuata dall'indagato con dichiarazione resa all'ufficio matricola, nel raccogliere a verbale la nomina suddetta non è tenuto a sospendere l'interrogatorio per avvisare il difensore nominato, atteso che tale obbligo sussiste soltanto ove la designazione avvenga in tempo utile e non anche ove essa sia contestuale al compimento dell'atto v. Sezione III, 17 gennaio 2013, n. 9585, Gjini, rv. 254750 . Principio che risulta pienamente applicabile al caso in esame in cui la nomina, come rilevato dal Tribunale, è avvenuta appena due ore prima dell'interrogatorio e dagli atti non risulta che sia stata comunicata al giudice delegato di Velletri, con la conseguenza che lo stesso non aveva conoscenza della stessa, che risulta fatta dall'indagato proprio nel verbale di interrogatorio. In questa prospettiva merita condivisione la considerazione del Tribunale secondo la quale il riferimento alla frase a seguito di rituale avviso non è comparso l'avv.to Z. è dovuto all'utilizzo del modulo prestampato. In ogni caso, va richiamato il principio che I' omessa notifica al difensore di fiducia dell'avviso di fissazione dell'udienza di convalida dell'arresto integra una nullità di ordine generale a regime intermedio, che è sanata qualora né l'indagato né il difensore di ufficio la eccepiscano tempestivamente, come è avvenuto nel caso in esame v. Sezione V, 13 febbraio 2014, Medda, rv. 262738 . Al rigetto del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e la comunicazione al direttore dell' istituto penitenziario ex art. 94, comma 1 ter, disp. att. c.p.p. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario competente perché provveda a quanto stabilito dall'art. 94 comma 1 ter disp. att. del c.p.p.