Avviso di fissazione dell’udienza notificato al difensore di fiducia già rinunciatario al mandato: quale nullità deriva dall’errore?

La notifica dell’avviso di fissazione dell’udienza di appello ad un difensore diverso da quello titolare della difesa integra la nullità di cui all’art. 178, comma 1, lett. c , c.p.p., e tale situazione determina una causa di nullità a regime intermedio che, essendosi maturata con riferimento al giudizio di appello, va dedotta, ai sensi dell’art. 180 c.p.p., nel ricorso di legittimità.

Il caso. La Corte d’Appello di Catania confermava in toto la sentenza con cui il Tribunale di Catania – Sez. Distaccata di Giarre – aveva condannato un uomo alla pena di anni uno di reclusione per il delitto di cui all’art. 612 bis c.p., per aver posto in essere atti persecutori ai danni di una donna. Avverso tale decisione l’imputato, per il tramite del difensore d’ufficio, ricorreva per Cassazione, deducendo plurimi motivi di gravame tra cui uno ritenuto fondato e valutato dai Supremi Giudici quale assorbente la valutazione degli altri. In particolare, il ricorrente lamenta il vizio di cui all’art. 606, comma 1, lett. c , c.p.p., ovvero inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità in relazione agli artt. 601, 97, 178 lett. c e 179 c.p.p., atteso che l’impugnata sentenza risulta essere emessa a fronte di un giudizio nell’ambito del quale non vi è stata la partecipazione del difensore del ricorrente e ciò a causa dell’omessa notifica dell’avviso di fissazione dell’udienza d’appello, erroneamente indirizzato al difensore di fiducia che aveva già, precedentemente e formalmente, rinunciato al mandato e non al nuovo ed effettivo titolare della difesa, nominato ex art. 97 c.p.p., che aveva espletato regolarmente tutta la successiva attività difensiva, sia presenziando al prosieguo del giudizio di primo grado, in relazione al quale rassegnava le proprie conclusioni, sia predisponendo e depositando, a propria firma, apposita impugnazione consistente nell’atto di appello avverso la relativa sentenza di condanna. Secondo il ricorrente tale vizio integra un error in procedendo , per violazione dell’art. 601 comma V c.p.p. in relazione all’art. 97 c.p.p., determinante una nullità di ordine generale ed assoluta ex artt. 178, lett. c e 179 c.p.p., per via della irrimediabile lesione del diritto di difesa dell’imputato, in tal modo privato dell’effettivo titolare del mandato difensivo, sebbene conferito ex officio . La rinunzia al mandato difensivo. Il giudice di prime cure, a fronte della rinuncia al mandato da parte del difensore di fiducia dell’imputato, nominava ex art. 97 c.p.p. un avvocato d’ufficio, facendo corretta applicazione del principio di diritto reiteratamente statuito dalla Suprema Corte di legittimità, secondo cui quando l’impedimento del difensore ha carattere definitivo, come nel caso di rinunzia al mandato, se l’imputato non provvede alla nomina di un nuovo difensore di fiducia, il giudice ha l’obbligo di nominare un difensore d’ufficio, pena la sanzione di nullità assoluta ed insanabile nei casi in cui ne è obbligatoria la presenza. Infatti, chiariscono i Supremi Giudici, se è vero che la rinunzia non ha effetto finché la parte non risulti assistita da un nuovo difensore, di fiducia o di ufficio, ciò non fa venir meno l’obbligo del giudice di procedere alla nomina di un difensore di ufficio ove il giudice accerti che l’interessato non provvede alla nomina di altro difensore di fiducia. La nullità derivante dall’errore di notifica. Nel caso de quo , nonostante l’espletamento del mandato difensivo da parte del difensore di ufficio e la redazione dell’atto di appello da parte dello stesso, l’avviso di fissazione dell’udienza in appello è stato notificato al difensore di fiducia che aveva, illo tempore , già rinunziato al mandato – e, all’udienza di trattazione, il difensore di fiducia veniva considerato rinunciante e veniva nominato altro difensore d’ufficio. Ora, la Corte Regolatrice ha avuto modo di chiarire più volte come nell’ipotesi in cui l’imputato sia assistito da un difensore di ufficio in primo grado, l’avviso di fissazione dell’udienza di appello deve, a pena di nullità, essere comunicato a quest’ultimo in altri termini, nel caso di specie, illegittimamente il difensore d’ufficio già nominato in primo grado – e, peraltro, sottoscrittore dei motivi di appello – non è stato avvisato dell’udienza di appello essendo stato, invece, inviato l’avviso all’originario difensore di fiducia già rinunciatario. Donde, la notifica dell’avviso di fissazione dell’udienza di appello ad un difensore diverso da quello titolare della difesa integra la nullità di cui all’art. 178, comma 1, lett. c , c.p.p., e tale situazione determina una causa di nullità a regime intermedio che, essendosi nella fattispecie maturata con riferimento al giudizio di appello, ai sensi dell’art. 180 c.p.p. andava dedotta, come avvenuto, nel ricorso di legittimità la sentenza impugnata va, dunque, annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Catania per un nuovo giudizio.

Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 10 aprile – 24 settembre 2015, n. 38940 Presidente Nappi – Relatore Pezzullo Ritenuto in fatto 1.Con sentenza del 10.1.2014 la Corte d' Appello di Catania, ha confermato la sentenza dei Tribunale di Catania, Sezione Distaccata di Giarre del 19.11.2012, con la quale D.G. era stato condannato alla pena di anni uno di reclusione per il delitto di cui all'art. 612 bis c.p., per aver posto in essere atti persecutori nei confronti di S.D., consistenti in pedinamenti, minacce di morte, ingiurie, percosse, molestie telefoniche, realizzate attraverso messaggi e chiamate indirizzati al numero della S. e della figlia minore, D.D., cagionando alla medesima un perdurante e grave stato d'ansia e di paura ed ingenerando un fondato timore per l'incolumità propria e della figlia. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso l'imputato, a mezzo dell'avv. M.E.V., difensore di ufficio, affidato a cinque motivi, con i quali lamenta - con il primo motivo, il vizio di cui all'art. 606, primo comma, lett. c , c.p.p., per inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità in relazione agli artt. 601/5, 97,178 lett. c e 179 c.p.p., atteso che l'impugnata sentenza risulta emessa a fronte di un giudizio nell'ambito del quale non vi è stata la partecipazione dei difensore del ricorrente e ciò per via dell'omessa notifica dell'avviso dell'udienza di appello, erroneamente indirizzato al difensore di fiducia avv. V.P. - che aveva rinunciato al mandato in data 2.3.2012- e non al nuovo effettivo titolare della difesa avv. M.E.V. , nominato ex art. 97 c.p.p., che aveva espletato regolarmente tutta la successiva attività difensiva, sia presenziando al prosieguo del giudizio di primo grado, in relazione al quale rassegnava le proprie conclusioni, sia predisponendo e depositando, a propria firma, apposita impugnazione consistente nell'atto di appello avverso la relativa sentenza di condanna tale errore, peraltro, non veniva individuato neppure all'udienza di trattazione del giudizio di seconde cure, nel quale, in particolare, continuandosi a ritenere che l'effettivo titolare della difesa fosse l'Avv. V.P., in assenza dello stesso, veniva nominato un nuovo difensore d'ufficio avv. G.M. tale vizio integra un error in procedendo, per violazione dell'art. 601, comma 5, c.p.p., in relazione all'art. 97 c.p.p., determinante una nullità di ordine generale ed assoluta, ai sensi degli artt. 178, lett. c e 179 c.p.p., per via della irrimediabile lesione del diritto di difesa dell'imputato, in tai modo privato dell'effettivo titolare del mandato difensivo, sebbene conferito ex officio, a nulla rilevando che in udienza fosse intervenuta una nuova nomina di difensore d'ufficio, né che questi avesse omesso di eccepire la nullità sopra descritta -con il secondo motivo, il vizio di cui all'art. 606, primo comma, lett. b , c.p.p., per erronea applicazione della legge penale con riferimento agli artt. 612 bis, 594 e 660 c.p., atteso che il ragionamento effettuato dai giudici dei merito, oltre ad essere illogico e carente sul piano motivazionale, si caratterizza per una valutazione del fatto storico che deve ritenersi non condivisibile, poiché incompatibile, sia rispetto al precetto normativo, sia rispetto alla descrizione ermeneutica del reato di stalking, costituente un reato di evento, in relazione al turbamento dell'equilibrio mentale della vittima, e di danno la Corte territoriale, ha ritenuto di dover pervenire all'affermazione di responsabilità dell'imputato, richiamandosi al complesso dei comportamenti tenuti dall'imputato, qualificati, specie per la loro multiformità e cadenza assillante , come tutti invasivi della libertà e della riservatezza della vittima e della di lei figlia minore , ma tale giudizio è da ritenersi errato, atteso che l'unica fonte di prova, mai suffragata da riscontri esterni, risulta costituita dalle dichiarazioni della persona offesa, non sottoposte a rigoroso controllo valutativo la sentenza impugnata, nell'ambito di un procedimento in cui non è stata fornita alcuna prova scientifica sulla corruzione psichica subita dalla vittima, si è limitata ad enucleare un insieme di indici sintomatici contraddittori e, molte volte inesistenti, evitando per tale via di prestare attenzione adeguatamente, al profilo concreto degli effetti conseguenti alle condotte ascritte all'imputato i fatti contestati nei limiti della sussistenza della condizioni di procedibilità, si sarebbero potuti inquadrare al più nell'alveo delle ipotesi più tenui previste dagli artt. 81 cpv., 594 e 660 c.p. -con il terzo motivo, il vizio di cui all'art. 606, primo comma, lett. e c.p.p., per mancanza o contraddittorietà della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato in particolare la Corte territoriale, nel vagliare la richiesta dell'imputato di assoluzione perché il fatto non sussiste di cui al primo motivo di appello , si è solo apparentemente ed acriticamente soffermata sulle emergenze processuali, con ciò non solo non rispondendo alle censure sollevate dall'appellante, ma travisando in molte parti le risultanze probatorie, pervenendo in tal modo ad una inammissibile affermazione di responsabilità dell'imputato il travisamento della prova in cui sono incorsi i giudici d'appello risulta evidente allorchè viene fatto riferimento alle minacce di morte, alla pluralità dei messaggi telefonici, alla conferma del numero di telefono dell'imputato, ai due episodi in cui lo stesso aveva alzato le mani ed ai riscontri esterni di cui alle dichiarazioni del Maresciallo P., ma tali episodi devono ritenersi assolutamente insussistenti, per via del ridimensionamento di parte della contestazione ad opera della stessa sentenza di primo grado, la quale ha escluso inequivocabilmente la configurabilità di qualsivoglia addebito circa le minacce di morte e le percosse e, dall'altro, per la assoluta mancanza di riscontri probatori documentali, sia per via della lacunosa e contraddittoria escussione dibattimentale della persona offesa e del Maresciallo P. la persona offesa non ricorda assolutamente il numero di cellulare dell'imputato, anzi fa pure confusione sul c.d. prefisso dello stesso, né è in grado di riferire il contenuto dei messaggi ricevuti, né, tanto meno, la frequenza con cui le venivano inviati ed il periodo in cui ciò è avvenuto risultando, dunque, certo il travisamento della prova in cui sono incorsi i Giudici del gravame, può legittimamente essere cassata tutta la parte della motivazione della sentenza d'appello, fondata su emergenze processuali inesistenti e contraddittorie, cui dovrà seguire la necessaria valutazione circa l'idoneità della rimanente parte motiva a fondare una sentenza di condanna e sul punto emerge evidente la mancanza di motivazione della sentenza -con il quarto motivo, il vizio di cui all'art. 606, primo comma, lett. e , c.p.p. mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato per l'ulteriore carenza argomentativa in relazione a quanto appellato con il secondo motivo di gravame con il quale veniva chiesta l'assoluzione, quanto meno ex art. 530, comma 2, c.p.p., per non aver commesso il fatto, atteso che in un quadro processuale contraddittorio ed incerto, nel quale non è stato possibile assumere alcuna prova dichiarativa per via della mancata escussione di testimoni oculari, le reali acquisizioni probatorie di cui si sarebbe dovuta e potuta tenere effettiva considerazione si riducono ad un numero sicuramente esiguo e, sotto tale aspetto, giammai utilizzabili contro l'imputato -con il quinto motivo, il vizio di cui all'art. 606, primo comma, lett. e c.p.p., per mancanza o manifesta illogicità della motivazione, non avendo la Corte territoriale operato una adeguata applicazione degli indici di cui all'art. 133 c.p., non applicando le circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62 bis c.p., pur consentendo le suddette norme l'adeguamento della pena al caso concreto, dall'altro, di mitigare la rigidità dell'originario sistema di calcolo della stessa Considerato in diritto Il primo motivo di ricorso è fondato ed assorbe la valutazione degli ulteriori motivi di ricorso. 1.II ricorrente, con tale motivo, come detto, si duole della mancata partecipazione al giudizio d'appello dei suo difensore d'ufficio, avv. M.E.V., nominato ex art. 97/1 c.p.p., a seguito della rinuncia al mandato dei suo difensore di fiducia e tale eccezione merita accoglimento nei termini che si preciseranno. 2.Va premesso che correttamente il primo giudice, a fronte della rinuncia al mandato del difensore di fiducia dell'imputato avv. V.P. , nominava, ai sensi dell'art. 97 c.p.p., quale difensore di ufficio, l'avv. M.E.V., facendo corretta applicazione dei principi più volte espressi da questa Corte, secondo i quali, quando l'impedimento del difensore ha carattere definitivo, come nel caso di rinunzia al mandato, se l'imputato non provvede alla nomina di un difensore di fiducia, il giudice ha l'obbligo di nominare un difensore di ufficio, pena la sanzione di nullità assoluta e insanabile nei casi in cui ne è obbligatoria la presenza Sez. 5, n. 13660 del 17/01/2011 Sez. 4, 10215 del 13/01/2005, Rv. 231603 analogamente Rv. 235399 . 3. Se è vero, infatti, che la rinunzia non ha effetto finché la parte non risulti assistita da un nuovo difensore, di fiducia o di ufficio, ciò non fa venir meno l'obbligo del giudice di procedere alla nomina di un difensore di ufficio ove il giudice accerti, che l'impedimento del difensore ha carattere definitivo, e che l'interessato non provvede alla nomina di un altro difensore di fiducia, Sez. 4, n. 2609 del 26/10/2006 . L'intervento del sostituto del difensore, invero, ha natura episodica ed è quindi consentito nei soli casi di impedimento temporaneo dei difensore di fiducia o di quello di ufficio, a garanzia del principio di continuità della difesa, che si riflette anche nel principio di effettività della stessa Sez. 5, n. 13660 del 17/01/2011 , ma non certo nei casi, quali quello in esame, della definitività dell'impedimento . 4.Nel caso di specie, nonostante l'espletamento del mandato difensivo da parte del difensore di ufficio e la redazione dell'atto d'appello da parte dello stesso, l'avviso di fissazione dell'udienza in appello è stato notificato al difensore di fiducia rinunciante all'udienza di trattazione del 10.1.2014 , poi, il difensore di fiducia, avv. P., veniva considerato assente e nominato altro difensore di ufficio avv. G.M 5. Nell'ipotesi in cui l'imputato sia assistito da un difensore di ufficio in primo grado, questa Corte ha evidenziato che l'avviso dell'udienza di appello deve essere, a pena di nullità, dato a quest'ultimo e non ad altro nominato anch'esso d'ufficio senza che la sostituzione sia giustificata Sez. 5, n. 5422 del 17/01/2005 Cass., sez. 3^, 30 marzo 1994, Smiriglio, m. 199502, Cass., sez. 5^, 6 ottobre 2000, Mbengue, m. 218237 . Tale principio costituisce applicazione della regola di cui all'art. 97/5 c.p.p. secondo cui il difensore di ufficio può essere sostituito solo per giustificato motivo e dei principi enunciati dalle Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza 19 dicembre 1994, Nicoletti, secondo cui il nuovo c.p.p. radicalmente innovando rispetto alla precedente disciplina ed ispirandosi, secondo il dettato della direttiva n. 105 della legge-delega, all'esigenza di assicurare la continuità dell'assistenza tecnico-giuridica e di garantire la concreta ed efficace tutela dei diritti dell'imputato, ha attuato la sostanziale equiparazione, a tutti gli effetti della difesa di ufficio a quella di fiducia, per cui la sostituzione del difensore è legittima soltanto in presenza di situazioni che comportino la dispensa dall'incarico e che si possono individuare secondo il disposto dell'art. 97, comma 4, c.p.p., nell'ipotesi in cui il difensore non è stato reperito, non è comparso, o ha abbandonato la difesa o la revoca del mandato fiduciario , altrimenti il titolare dell'ufficio di difesa rimane sempre l'originario difensore designato il quale. 6. Ne consegue che unico destinatario della notifica degli atti alla difesa e segnatamente dei provvedimenti soggetti ad impugnazione è il difensore che risulti titolare dell'ufficio . , a seguito della designazione effettuata ai sensi dell'art. 97, comma 2 e 3, c. p. p. dal giudice o dal P.M Nel caso di specie, dunque, facendo applicazione di tali principi illegittimamente il difensore di ufficio nominato, avv.to M.E.V., peraltro sottoscrittore dell'appello, non è stato avvisato dell'udienza di appello essendo stato inviato, invece, l'avviso al difensore di fiducia revocato, a sua volta sostituito con altro difensore di ufficio all'udienza del 10.1.2014 in cui veniva riportato come assente. 7.La notifica dell'avviso dell'udienza di appello ad un difensore diverso da quello titolare dell'ufficio, integra la nullità di cui all'art. 17 , comma 1, lett.,ti i, c.p.p. arg. ex Sez. U, n. 35402 del 09/07/2003 , e tale situazione, guardata sotto il versante della irregolare sostituzione del difensore di ufficio, determina una causa di nullità a regime intermedio Sez.3, n. 19908 del 14/04/2010 , che essendosi, nella fattispecie, maturata con riferimento al giudizio di appello, ai sensi dell'art. 180 c.p.p., andava dedotta, come avvenuto, nel ricorso di legittimità. 8. La sentenza impugnata va, dunque, annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte d'appello di Catania per nuovo giudizio. Spese al definitivo. P.Q.M. annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte d'appello di Catania per nuovo giudizio.