Nessun riferimento alla possibilità di impugnare: non vinta la presunzione di efficacia della procura “per un solo grado del processo”

In tema di misure di prevenzione patrimoniali, il difensore di parte civile è legittimato a presentare ricorso per cassazione avverso la decisione di conferma del decreto di confisca anche quando sia provvisto di una procura speciale non indicante espressamente la facoltà di interporre detto gravame, purché la presunzione di efficacia della procura per un solo grado di processo”, prevista dall’art. 100, comma 3, c.p.p., possa essere vinta dall’univoca manifestazione di volontà della parte, desumibile dalla interpretazione del mandato, di attribuire anche un siffatto potere .

Così ha affermato la Corte di Cassazione con la sentenza n. 38757, depositata il 23 settembre 2015. Il caso. La Corte d’appello di Lecce confermava il decreto di applicazione della confisca di beni intestati a due donne titolari formale di diritto di proprietà dei beni e a società da loro amministrate. Avverso tale decreto propongono ricorso per cassazione le due donne e l’uomo che aveva la disponibilità dei beni in questione con un unico atto sottoscritto da due avvocati. Quando è necessaria la procura speciale? In ordine ai ricorsi proposti nell’interesse delle due donne, la S.C. ritiene che questi siano inammissibili. A riguardo si sostiene che l’avvocato nominato dalle due donne abbia da queste ricevuto specifico mandato per la presentazione di istanze e/o richieste relative all’esecuzione della pena inflittagli, nonché per l’assistenza tecnica innanzi al giudice dell’esecuzione o Tribunale di sorveglianza competente . Si tratta dunque, per gli ermellini, di stabilire se tali atti rappresentino una valida procura speciale ai sensi dell’art. 100 c.p.p. Difensore delle altre parti private ai fini della proposizione del ricorso per cassazione avverso il decreto in questione. In tema di presunzione di efficacia della procura ex art. 100. comma 3, c.p.p., la S.C. ritiene opportuno ricordare, in riferimento alla parte civile, che è necessario un nuovo mandato successivo alla procura speciale rilasciata, soltanto se debbano essere svolte attività non difensive, come proporre domande o impugnare la sentenza , mentre non occorre un nuovo mandato per il semplice esercizio di attività di difesa. Il Collegio osserva che il caso di specie non riguarda un semplice svolgimento di attività difensionale, bensì la presentazione dell’impugnazione del provvedimento di appello. Si pone dunque la questione di accertare la validità di tale procura speciale. La presunzione di efficacia della procura per un solo grado del processo” può essere vinta. Sulla scia dell’insegnamento delle Sezioni Unite in un arresto del 2004 Cass., sez. Unite, n. 44712/04 , la giurisprudenza della Cassazione ha avuto modo di affermare, proprio in tema di misure di prevenzione patrimoniali, che il difensore di parte civile è legittimato a presentare ricorso per cassazione avverso la decisione di conferma del decreto di confisca anche quandanche sia provvisto di una procura speciale il c.d. mandato alle liti che non indichi espressamente la facoltà di interporre detto gravame, purché la presunzione di efficacia della procura per un solo grado di processo”, prevista dall’art. 100, comma 3, c.p.p., possa essere vinta dall’univoca manifestazione di volontà della parte, desumibile dalla interpretazione del mandato, di attribuire anche un siffatto potere Cass., n., 21898/14 . Esclusioni. Si esclude invece che siffatta presunzione possa essere vinta in casi in cui nel testo della procura non venga indicata alcuna facoltà di impugnare e sia esplicitato il conferimento all’avvocato del potere di concludere e depositare comparsa conclusionale tale da rendere plausibile che la procura sia stata rilasciata per un solo grado di giudizio Cass., n. 37220/13 . La S.C. esclude altresì che la predetta presunzione possa essere vinta nel caso di procura contenente il semplice riferimento ad ogni facoltà di legge”, in quanto, in difetto di ulteriori precisazioni, tale espressione deve essere riportato al solo grado di giudizio in cui il conferimento è stato operato Cass., n. 33369/08 . Alla luce di quanto considerato, i due atti di nomina indicati dalla difesa risultano inidonei a vincere la presunzione di efficacia della procura per un solo grado di processo” gli atti in questione si riferiscono solamente all’impugnazione del decreto di primo grado, mentre non contengono alcun riferimento generico alla possibilità di proporre impugnazioni. Di conseguenza, la Corte di Cassazione dichiara inammissibili i ricorsi.

Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 25 maggio – 23 settembre 2015, n. 38757 Presidente Zaza – Relatore Caputo Ritenuto in fatto 1. Con decreto deliberato il 31/03/2014, la Corte di appello di Lecce - investita degli appelli proposti da M. G. proposto avente la disponibilità dei beni , S. B. titolare formale di diritto di proprietà dei beni , C. I. titolare formale di diritto di proprietà dei beni e D’A. M. titolare formale di diritto di proprietà dei beni - ha confermato il decreto del 21/11/2011 con il quale il Tribunale di Lecce aveva applicato la misura di prevenzione della confisca di beni intestati a S. B., G. s.r.l. dichiarata fallita con sentenza del 22/12/2010 , C. I., Dennis s.r.l. amministrata da C. I. , M. s.r.l. amministrata da D’A. M. . 2. Avverso l'indicato decreto della Corte di appello di Lecce hanno proposto ricorso per cassazione M. G., S. B. e C. I., con un unico atto sottoscritto dall'avv. F. C. e dall'avv. S. P., articolando quattro motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, dísp. att. cod. proc. pen. 2.1. Inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 27, comma 6, d. lgs. n. 159 del 2011, in ordine all'intervenuta perdita di efficacia del provvedimento di confisca, nonché in relazione agli artt. 2 bis, 2 ter I. 575 del 1965 e 117, comma 1, d. lgs. n. 159 del 2011. Il provvedimento impugnato ha reiteratamente fatto riferimento, quanto alla disciplina applicata, al d. lgs. n. 159 del 2011, non considerando, tuttavia, la violazione dell'art. 27, comma 6, dei citato d. lgs., il cui termine era spirato già al momento della prima udienza dinanzi alla Corte di appello. Tuttavia, il d. lgs. n. 159 del 2011 è entrato in vigore il 13/10/2011, mentre sia la proposta della DIA sia quella successiva della DDA di Lecce sono anteriori a tale data, rilevante ex art. 117, comma 1, d. lgs. cit. ai fini dell'individuazione della normativa applicabile. Pertanto, la Corte di appello ha condotto il proprio giudizio sulla base dei d.lgs. n. 159 del 2011 e, qualora fosse corretta l'individuazione di tale ambito normativo, il provvedimento di confisca avrebbe perso efficacia ex art. 27 cit., laddove, in caso contrario, il decreto impugnato dovrà essere annullato per un nuovo giudizio a norma della l. n. 575 del 1965. 2.2. Inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 24 d. lgs. n. 159 del 2011 e all'art. 2 ter l. 575 del 1965. In ordine alla disponibilità, diretta o indiretta, dei beni in capo al proposto, il percorso argomentativo del provvedimento impugnato è erroneo e, almeno con riguardo ai beni immobili intestati a B. S., del tutto mancante. 2.3. Inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 16 e 18 d. lgs. n. 159 del 2011, nonché in relazione agli artt. 2 bis, comma 6 bis, e 2 ter I. 575 del 1965, in tema di giudizio di pericolosità del proposto. Il provvedimento impugnato manca di motivazione in ordine alla significatività degli elementi addotti dalla difesa in ordine alla cessazione della pericolosità sociale concessione della semilibertà in data 24/07/2001, revoca della misura di sicurezza della libertà vigilata del 29/11/2002, concessione dell'affidamento in prova dei 16/12/2003 e presenta un vuoto con riferimento al decennio 2000/2010 e in ordine alla correlazione tra gli elementi su cui si fonda il giudizio di pericolosità e gli acquisti dei beni in data 11/03/2005 quelli di S. B. in 08/10/2007 quelli di C. I. G. s.r.l. è stata costituita il 02/03/2005, D. in data 24/01/2009 e Miche nei primi mesi dei 2009 . 2.4. Inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 24 d. lgs. n. 159 del 2011, nonché in relazione all'art. 2 ter, comma 2, I. 575 del 1965 in tema di giudizio di sproporzione tra redditi e attività economiche del proposto e dei rispettivi nuclei familiari e ciascuno dei beni oggetto di confisca. Il provvedimento impugnato manca di motivazione in ordine a una serie di errori di metodo relativi all'analisi della sproporzione, da parametrare al momento dei singoli acquisti e in relazione al nucleo familiare che ha effettuato l'acquisto stesso, al sistematico manato conteggio dell'importo dei mutui ipotecari ottenuti per l'acquisto degli immobili, agli ulteriori redditi dedotti dalla difesa e, con riguardo alla società G., al mutuo di 200 mila euro ottenuto. 3. Con requisitoria in data 21/10/2014, il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione dott. R. A. ha concluso per l'inammissibilità del ricorso, osservando che manca la procura speciale dei terzi interessati S. B. e C. I. la proposta è anteriore all'entrata in vigore del d. lgs. n. 159 dei 2011, sicché non trova applicazione l'art. 27, comma 6, di tale decreto in relazione alla disponibilità dei beni in capo a G. M., lo stesso è privo di legittimazione deducendo di non avere tale disponibilità, sicché, di conseguenza, risultano inammissibili gli ulteriori motivi proposti nel suo interesse. 4. Con memoria in data 05/05/2015 a firma dell'avv. S. P. si deduce che S. B. e C. I. hanno rilasciato procura speciale conforme all'art. 122 cod. proc. pen. e che il ricorso è partito dalla premessa dell'inosservanza e dell'erronea applicazione con riferimento all'art. 117 d. lgs. n. 159 del 2011, sicché si conferma la violazione di legge operata dal provvedimento impugnata con riferimento alla cornice normativa applicabile la Corte di appello ha ingiustificatamente ignorato i provvedimenti giudiziari relativi alla cessazione della pericolosità sociale dei proposto. La memoria precisa poi che, pur non essendo M. convivente stabilmente con S. dal 1999 ai primi mesi del 2006 e dal 24/08/2006 sposato con C. formalmente titolare di diritti di proprietà sui beni oggetto di confisca, le unioni sentimentali, affettive e giuridicamente riconosciute sono sintomatiche di una comunione di interessi economici nonostante il proposto eserciti il potere su tali beni mediante terze persone , sicché il ricorrente ha interesse all'impugnazione per ottenere la restituzione dei beni ed escludere tale interesse equivarrebbe ad escludere uno dei presupposti della confisca, non potendosi comunque ritenersi soddisfatto il presupposto oggettivo della sproporzione tra il valore dei beni e i redditi dichiarati o l'attività svolta. Considerato in diritto 1. I ricorsi sono inammissibili. 2. Il ricorso proposto nell'interesse di G. M. è inammissibile. Premesso che il ricorso censura il decreto impugnato laddove afferma la disponibilità, diretta o indiretta, dei beni in capo al proposto, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, nel procedimento di prevenzione, è inammissibile, per carenza di interesse, il ricorso per cassazione proposto avverso il provvedimento di confisca di beni formalmente intestati a terzi dal soggetto presunto interponente che assuma l'insussistenza del rapporto fiduciario e, quindi, la titolarità effettiva ed esclusiva dei beni in capo al terzo intestatario, in quanto la legittimazione all'impugnazione spetta solo a quest'ultimo, quale unico soggetto avente, in ipotesi, diritto alla restituzione del bene Sez. 5, n. 7433 dei 27/09/2013 - dep. 17/02/2014, Canarelli, Rv. 259510 nella stessa prospettiva, la giurisprudenza di questa Corte ha affermato che, in tema di misure di prevenzione patrimoniali, è inammissibile, per difetto di interesse, il ricorso per cassazione proposto dal sorvegliato speciale - avverso il decreto di confisca di un bene immobile ritenuto fittiziamente intestato a terzi - in quanto, in tal caso, la legittimazione ad impugnare spetta al terzo apparente intestatario Sez. 5, n. 6208 del 21/10/2010 - dep. 18/02/2011, Bifulco, Rv. 249499 nel caso di specie, il terzo apparente intestatario era il coniuge . Né a una diversa conclusione può giungersi sulla base delle deduzioni articolate - in replica alla requisitoria dei Procuratore generale - con la memoria del 05/05/2015, che, mutando la prospettazione offerta dal ricorso che, come si è detto, contestava la disponibilità, diretta o indiretta, dei beni in capo a M. fa riferimento ad una comunione di interessi tra lo stesso e le due titolari formali dei beni anche a voler attribuire alle deduzioni articolate nel ricorso valenza di motivi nuovi ex art. 585, comma 4, cod. proc. pen., esse sarebbero inammissibili, posto che i motivi nuovi devono consistere in un'ulteriore illustrazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono l'originaria richiesta rivolta al giudice dell'impugnazione, nei limiti dei capi o punti della decisione oggetto del gravame Sez. 1, n. 40932 del 26/05/2011 - dep. 10/11/2011, Califano e altri, Rv. 251482 , laddove le diverse deduzioni articolate dal ricorso principale e dalla memoria si pongono in termini di alternativa logica. In ogni caso, tali deduzioni risultano manifestamente infondate, posto che, ai fini del riconoscimento dell'interesse al ricorso, è decisivo il rilievo che la legittimazione all'impugnazione spetta unicamente al soggetto avente in ipotesi diritto alla restituzione del bene Sez. 2, n. 15474 del 20/01/2012 - dep. 23/04/2012, Biondillo, Rv. 252811 . 3. Anche i ricorsi proposti nell'interesse di S. B. e di C. I. sono inammissibili. La difesa ha argomentato la sussistenza di una valida procura speciale ex art. 122 cod. proc. pen. allegando la nomina difensore di fiducia con procura speciale di B. S. e quella, di analogo tenore, di I. C. in data 16/05/2011 in favore dell'avv. S. P Con i predetti atti, l'avv. P. viene nominato ex art. 96 cod. proc. pen. in ordine all'impugnazione del provvedimento del Tribunale di Lecce - II sezione penale - n. 23/11 S.S. e allo stesso legale viene conferito specifico mandato per la presentazione . di istanze e/o richieste relative all'esecuzione della pena inflittagli, nonché per l'assistenza tecnica innanzi al Giudice dell'esecuzione ovvero al Tribunale di Sorveglianza competente . Si deve dunque stabilire se i predetti atti costituiscano valida procura speciale ai sensi dell'art. 100 cod. proc. pen. - e non dell'art. 122 cod. proc. pen., norma, questa, richiamata dal ricorrente - ai fini della proposizione dei ricorso per cassazione avverso il menzionato decreto della Corte di appello di Lecce. In premessa, giova ricordare che, in ordine alla portata della presunzione di efficacia della procura stabilita dall'art. 100 comma 3 cod. proc. pen., il consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità afferma, con riguardo alla parte civile, che la necessità di un nuovo mandato successivo alla procura speciale rilasciata sussiste solo con riferimento allo svolgimento di attività non difensive, come proporre domande o impugnare la sentenza v. Cass. sez. 3 n. 21284 del 2003, rv. 224517 Cass. n. 11657 del 1997, rv. 209260 e che per il semplice esercizio di attività difensionali non è necessario un nuovo mandato Sez. 1, n. 3601 del 20/12/2007 - dep. 23/01/2008, Gallo e altro, Rv. 238370 conf., ex plurimis, Sez. 5, n. 41167 del 09/07/2014 - dep. 03/10/2014, Panatta, Rv. 260682 . Nel caso in esame non si verte in ipotesi di mero esercizio di attività defensionale, ma della proposizione di impugnazione dei provvedimento di appello, sicché occorre esaminare la validità, a questi effetti, degli atti richiamati dalla difesa. Al riguardo, giova richiamare il principio di diritto affermato dalle Sezioni unite di questa Corte, secondo cui è legittimato a proporre appello il difensore della parte civile munito di procura speciale mandato alle liti anche se non contenente espresso riferimento al potere di interporre il detto gravame, posto che la presunzione di efficacia della procura per un solo grado del processo , stabilita dall'art. 100 comma 3 cod. proc. pen, può essere vinta dalla manifestazione di volontà della parte - desumibile dalla interpretazione del mandato - di attribuire anche un siffatto potere Sez. U, n. 44712 del 27/10/2004 - dep. 18/11/2004, P.C. in proc. Mazzarella, Rv. 229179 . Nel solco dell'insegnamento delle Sezioni unite, la giurisprudenza di questa Corte ha affermato, proprio in tema di misure di prevenzione patrimoniali, che il difensore dei terzo interessato è legittimato a proporre ricorso per cassazione avverso la decisione di conferma del decreto di confisca anche qualora sia munito di una procura speciale mandato alle liti non contenente espresso riferimento al potere di interporre detto gravame, purché la presunzione di efficacia della procura per un solo grado del processo , stabilita dall'art. 100, comma 3, cod. proc. pen., possa essere vinta dall'univoca manifestazione di volontà della parte, desumibile dalla interpretazione dei mandato, di attribuire anche un siffatto potere Sez. 6, n. 21898 del 11/02/2014 - dep. 28/05/2014, Taccini e altro, Rv. 260613, in una fattispecie in cui il testo della procura, conferita nella fase di merito, faceva riferimento alla possibilità di proporre impugnazioni . La possibilità di vincere la presunzione indicata è stata, invece, esclusa in una fattispecie in cui il testo della procura mancava di qualsiasi riferimento alla facoltà di impugnazione ed esplicitava il conferimento al difensore dei potere di concludere e depositare comparsa conclusionale che rendeva plausibile che la procura fosse stata rilasciata per un solo grado di giudizio Sez. 3, n. 37220 del 16/05/2013 - dep. 11/09/2013, P.C., Abiati e altro, Rv. 256972 , così come in un caso in cui era stata conferita procura con ogni più ampia facoltà difensiva, nessuna esclusa ed eccettuata , senza alcun riferimento alla facoltà di impugnazione Sez. 5, n. 42660 del 28/09/2010 - dep. 01/12/2010, P.C. in proc. Moretti, Rv. 249337 . Sempre in questa prospettiva, la giurisprudenza di legittimità ha sottolineato che la presunzione di efficacia della procura speciale soltanto per un determinato grado del processo, stabilita dall'art. 100, comma terzo, cod. proc. pen., può essere superata da una volontà diversa espressa nell'atto e ha precisato che la manifestazione di tale volontà sussiste nel caso di richiamo globale ad ogni grado di giudizio , mentre deve essere esclusa nel caso di procura contenente il semplice riferimento ad ogni facoltà di legge , riferimento che, in assenza di ulteriori specificazioni, deve essere riportato al solo grado di giudizio in cui il conferimento è stato operato Sez. 5, n. 33369 del 25/06/2008 - dep. 12/08/2008, Pugliese, Rv. 241392 . Esaminando, alla luce della giurisprudenza di questa Corte, i due atti di nomina indicati dalla difesa, rileva il Collegio come debba escludersi che essi possano risultare idonei a vincere la presunzione di efficacia della procura per un solo grado del processo stabilita dall'art. 100, comma 3, cod. proc. pen. gli atti in esame, infatti, a parte i riferimenti all'assistenza dinanzi al giudice dell'esecuzione ovvero al Tribunale di sorveglianza del tutto inconferenti ai fini in esame ed anzi sintomatici della volontà di procedere a una semplice nomina di difensore ex art. 96 cod. proc. pen. efficace per il condannato anche successivamente all'irrevocabilità della sentenza , si limitano a far riferimento all'impugnazione del decreto di primo grado. Essi, invece, non contengono alcun generale riferimento alla possibilità di proporre impugnazioni e neppure operano richiami riferibili a tutti i gradi del giudizio di prevenzione in questione o a espressione di analogo significato . Per completezza, deve aggiungersi che, nel ribadire che è inammissibile il ricorso per cassazione proposto, avverso il decreto che dispone la misura di prevenzione della confisca, dal difensore del terzo interessato non munito di procura speciale, ex art. 100, cod. proc. pen., le Sezioni unite hanno di recente statuito che, in tal caso, non può trovare applicazione la disposizione di cui all'art. 182, comma secondo, cod. proc. civ., per la regolarizzazione del difetto di rappresentanza Sez. U, n. 47239 del 30/10/2014 - dep. 17/11/2014, Borrelli e altro, Rv. 260894 . 4. Alla declaratoria d'inammissibilità dei ricorsi, consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende della somma, che si stima equa, di Euro 1.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.