Ogni omissione contributiva mensile configura un reato autonomo

Il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali risulta integrato, nell’arco di un anno solare, ogni volta che il datore di lavoro, con riferimento alle singole mensilità, ometta di eseguire, parzialmente o per intero, il versamento dovuto. Dunque è soltanto all’interno delle singole mensilità che è irrilevante stabilire, ai fini della configurabilità della fattispecie, se le omissioni siano parziali o totali, mentre nel periodo di un anno ogni omissione contributiva mensile integra un reato autonomo.

L’imputato ricorre allora per cassazione. È irrilevante che le omissioni siano parziali. La S.C. ribadisce che il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali disciplinato dall’art. 2, d.l n. 463/83, convertito in l. n. 638/83, in quanto reato omissivo istantaneo, si intende consumato nel momento in cui scade il termine utile il giorno sedici del mese successivo a quello cui si riferiscono i contributi concesso al datore di lavoro per il versamento. Il reato risulta dunque integrato, nell’arco dell’anno solare, ogni volta che il datore, in riferimento alle singole mensilità, ometta di eseguire, parzialmente o interamente, il versamento dovuto, con la conseguenza che è solo nell’ambito delle singole mensilità che è indifferente stabilire, ai fini della configurabilità della fattispecie, se le omissioni siano parziali o totali. Invece, nell’arco dell’anno, ogni omissione contributiva mensile integra un reato autonomo e la pluralità delle omissioni potranno essere unificate sono se realizzate per eseguire un medesimo disegno criminoso. Dunque, il suddetto reato non può, in quest’ottica, essere qualificato come un delitto eventualmente abituale. Onere della prova. Detto ciò, nel reato di omesso versamento dei contributi previdenziali, i fatti costitutivi dell’illecito, e tra questi l’avvenuto pagamento delle retribuzioni corrisposte ai lavoratori dipendenti, devono essere dimostrati dall’accusa anche con prove documentali, testimoniali o indiziarie, mentre è onere dell’imputato provare i fatti modificati o estintivi capaci di paralizzare la pretesa punitiva. Ne consegue che non può farsi carico all’accusato di imputare il mancato versamento ad un mese piuttosto che ad un altro, in quanto la mancanza di accertamento a riguardo si risolve in una carenza del fatto da provare. Dal testo della sentenza impugnata, risulta che due lavoratori avessero dichiarato, in ordine ad alcune mensilità non pagate nel 2007 e 2008, di non essere in grado di indicare i mesi, sicché i giudici di merito concludevano che non fosse possibile chiarire se si trattasse delle omissioni contestate o no. Pertanto, in ordine a tali mensilità incorporate nel capo di imputazione, gli ermellini affermano che non sia possibile ritenere provato il reato, poiché mancano nella sentenza, a differenza degli altri anni, indicazioni che dimostrino che, per i mesi oggetto delle contestazioni in relazione alle suddette annualità, il datore di lavoro avrebbe commesso altre omissioni contributive nei confronti di lavoratori diversi da quelli prima menzionati. La Corte di Cassazione pertanto annulla parzialmente la sentenza, rinviandola alla Corte d’appello di Genova che dovrà verificare se, tramite atti acquisibili o altri atti del processo già acquisiti, risultino, con riferimento a specifiche mensilità, le prima menzionate omissioni per gli anni 2008- 2008.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 18 giugno – 18 settembre 2015, n. 37860 Presidente Squassoni – Relatore Di Nicola Ritenuto in fatto 1. F.V. ricorre personalmente per cassazione impugnando la sentenza del 27 febbraio 2014 con la quale la Corte di appello di Genova ha confermato quella emessa dal tribunale di Massa, sezione distaccata di Carrara, che aveva condannato il ricorrente alla pena, condizionalmente sospesa, di mesi 5 di reclusione ed euro 600 di multa per il reato previsto dall'articolo 2, comma 1 bis, decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463 convertito in legge 11 novembre 1983, N. 638 perché, ometteva di versare all'Inps le ritenute previdenziali ed assistenziali operate sulle retribuzioni dei propri di lavoratori dipendenti per il periodo settembre-dicembre 2007, per il periodo gennaio 2008, settembre novembre 2008 e gennaio-febbraio 2009, per il periodo dicembre 2008 e per il periodo marzo-aprile 2009 per un ammontare complessivo per l'anno 2008 di euro 5.388,00 e per un ammontare complessivo per l'anno 2009 di euro 2.254,00. Con la recidiva specifica nel quinquennio. 2. Per la cassazione dell'impugnata sentenza il ricorrente ha articolato tre motivi di gravame, qui enunciati, ai sensi dell'articolo 173 disposizioni di attuazione al codice di procedura penale, nei limiti strettamente necessari per la motivazione. 2.1. Con il primo motivo il ricorrente deduce l'inosservanza od erronea applicazione della legge penale articolo 606, comma 1, lettera b , codice di procedura penale in relazione all'articolo 2, comma 1 bis, D.L. n. 463 del 1983, convertito in L. n. 683 del 1983 sul rilievo che il provvedimento impugnato apparentemente kiuove dall'assunto che per la configurazione del reato è necessaria la prova che siano effettivamente corrisposte le retribuzioni ai lavoratori dipendenti, omettendo tuttavia di trarre dalle risultanze dibattimentali le ovvie conseguenze circa il difetto di prova in tal senso. 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta l'inosservanza od erronea applicazione della legge penale articolo 606, comma 1, lettera b , codice di procedura penale sul rilievo che, ai fini dell'operatività della causa di non punibilità, la notifica delle violazioni implica che, con riferimento ad esse, le retribuzioni siano state effettivamente corrisposte potendo solo da allora decorrere il termine di tre mesi affinché il contravventore si avvalga della causa di non punibilità che dunque presuppone la consumazione reato, circostanza esclusa dal fatto che non vi fosse la prova della corresponsione delle retribuzioni ai dipendenti allorquando è stata ricevuta dalla notifica da parte dell'imputato delle presunte violazioni commesse. 2.3. Con il terzo motivo il ricorrente denunzia il difetto di motivazione su punti decisivi per il giudizio articolo 606, comma 1, lettera e , codice di procedura penale posto che la mancanza della prova circa l'effettiva corresponsione delle retribuzioni ai lavoratori dipendenti si riflette inevitabilmente sul contenuto dell'obbligo motivazionale, nella specie non adempiuto, che la Corte di appello avrebbe dovuto osservare per pervenire alla dichiarazione di responsabilità. Considerato in diritto 1. II ricorso è parzialmente fondato nei limiti e sulla base delle dichiarazioni che seguono in relazione all'imputazione di cui a capo a e limitatamente alle annualità 2007 e 2008 mentre è infondato nel resto. 2. I motivi di gravame, essendo tra loro connessi, possono essere congiuntamente esaminati. 3. La Corte di appello ha affermato che le deduzioni dell'imputato, circa il fatto di non avere corrisposto la retribuzione ai dipendenti, è risultato smentito dall'istruttoria dibattimentale, avendo il tribunale assunto le dichiarazioni di diversi dipendenti e collaboratori dell'imprenditore i quali hanno confermato sia le difficoltà economiche in cui versava d'impresa, sia le irregolarità nel pagamento delle retribuzioni, precisando tuttavia di avere percepito tutte le loro spettanze, almeno quelle relative ai mesi oggetto del presente giudizio. Secondo la Corte territoriale, l'obbligo di corrispondere le trattenute all'Inps opera anche in caso di parziale pagamento delle retribuzioni, e conseguentemente l'omissione relativa è anch'essa sanzionata, il che rende irrilevanti le censure formulate in altre parole, il reato sussiste ugualmente, anche in presenza di corresponsione irregolare e parziale delle retribuzioni, come sarebbe avvenuto nel caso in esame, sicché correttamente il primo giudice si è arrestato a questa constatazione, perché il reato è integrato, senza bisogno di assumere la prova rigorosa dell'imputazione dei singoli pagamenti asseritamente irregolari. Peraltro d'imputato, il quale pure ha eccepito l'irregolarità dei pagamenti, non solo nonVrovatQ, ma non ha neppure dedotto con chiarezza e precisione quali pagamenti avesse eseguito, in che periodo e con quale imputazione. Proprio la mancata deduzione sul punto impedisce al giudice ogni precisa imputazione dei pagamenti, con la conseguenza che le dichiarazioni testimoniali sono sufficienti a provare il reato perché comprovano l'avvenuto pagamento delle retribuzioni per quanto indeterminatamente irregolare . 4. Questa Corte è ferma nel ritenere che il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali art. 2, D.L. 12 settembre 1983, n. 463, con. in L. 11 novembre 1983, n. 638 , in quanto reato omissivo istantaneo, si consuma nel momento in cui scade il termine utile concesso al datore di lavoro per il versamento, termine attualmente fissato, dall'art. 2, comma primo, lett. b del D.Lgs. n. 422 del 1998, al giorno sedici dei mese successivo a quello cui si riferiscono i contributi ex multis, Sez. 3, n. 20251 del 16/04/2009, Casciaro, Rv. 243628 . Ne consegue che il reato si configura, nell'arco dell'anno solare, ogniqualvolta il datore di lavoro, con riferimento alle singole mensilità, ometta di eseguire, parzialmente o per l'intero, il versamento dovuto sicché è solo all'interno delle singole mensilità che è indifferente stabilire, ai fini dell'integrazione del modello legale, se le omissioni siano parziali o totali, mentre nell'arco dell'anno ogni omissione contributiva mensile configura un reato autonomo e la pluralità delle omissioni potranno essere unificate solo se esecutive di un medesimo disegno criminoso, sicché il reato de quo non può essere qualificato, in tale prospettiva, come un delitto eventualmente abituale, cioè un reato che può essere realizzato da una sola condotta e che resta tuttavia unico nel caso in cui il soggetto compia ulteriori condotte omogenee. Una tale evenienza si verifica invece unicamente nell'ambito delle omissioni contributive plurime mensili e giammai rispetto a quelle consumate nel corso dell'anno integrandosi, in tale ultimo caso, il concorso materiale di reati. Ciò posto, nel reato di omesso versamento dei contributi previdenziali, i fatti costitutivi dell'illecito previsto dall'art. 2 legge n. 638 del 1983 e, tra questi, l'avvenuto pagamento delle retribuzioni corrisposte ai lavoratori dipendenti, devono essere dimostrati dall'accusa anche mediante prove documentali DM/10 , testimoniali o indiziarie, mentre i fatti modificativi o estintivi in grado di paralizzare la pretesa punitiva devono essere provati dall'imputato. Ne deriva che, come fondatamente lamenta il ricorrente, non può farsi carico all'accusato di imputare il mancato versamento ad un mese piuttosto che ad un altro perché il difetto di accertamento in tal senso si risolve in una carenza, che può essere in ipotesi anche motivazionale, circa il fatto da provare. Risulta dal testo della sentenza impugnata pagina 1 che due lavoratori, C. e T., hanno dichiarato, con riferimento ad alcune mensilità non pagate nel 2007 del 2008, di non essere in grado di indicare i mesi , traendone la Corte territoriale la conclusione che non fosse possibile stabilire se si trattasse delle omissioni contestate o meno`. Ed allora, con riferimento a tali mensilità incorporate del capo di imputazione sub a della rubrica, non è possibile ritenere integrata la prova del commesso reato, mancando nella sentenza, a differenza degli altri anni, indicazioni che, per i mesi oggetto delle contestazioni in relazione alle predette annualità 2007-2008, altre omissioni contributive sarebbero state commesse da parte del datore di lavoro nei confronti di lavoratori diversi da C. e T La sentenza va pertanto annullata in parte qua per nuovo esame sul punto, dovendo la Corte di appello, attenendosi ai suesposti principi di diritto, verificare se, attraverso atti acquisibili o se da altri atti del processo Dm 10 già acquisiti, risultino, con riferimento a specifiche mensilità, le predette omissioni per gli anni 2007-2008. 5. I motivi di gravame vanno rigettati nel resto in quanto la Corte territoriale, per le restanti annualità, comprese quelle relative all'anno 2009 inserite nel capo a della rubrica nonché per tutte quelle enunciate nel capo b , ha ampiamente motivato v. sub 3 del considerato in diritto sul fatto che, avuto riguardo alle prove documentali e testimoniali, le retribuzioni sono state corrisposte ai lavoratori, che le ritenute sono state operate e che esse non sono state versate all'ente previdenziale. Né rileva l'obiezione dei ricorrente secondo la quale, ai fini dell'operatività della causa di non punibilità, la notifica delle violazioni implica che, con riferimento ad esse, le retribuzioni siano state effettivamente corrisposte potendo solo da allora decorrere il termine di tre mesi affinché il contravventore si avvalga della causa di non punibilità. Il pagamento delle retribuzioni rileva infatti dì per sé quale presupposto dei fatto di reato, con la conseguenza che la mancata corresponsione degli emolumenti esclude l'integrazione della fattispecie incriminatrice indipendentemente da ogni rilievo circa la causa di non punibilità. 6. Al rigetto parziale del gravame consegue che il capo b ed il capo a della rubrica sono irrevocabili quanto all'affermazione di responsabilità ed il giudice di rinvio provvederà anche alla rideterminazione della pena nel caso di esito assolutorio del reato di cui al capo a limitatamente alle annualità 2007 e 2008, oggetto del giudizio di rinvio. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Genova limitatamente al capo A e con riferimento ai reati commessi negli anni 2007, 2008. Rigetta, nel resto, il ricorso.