Imprenditore insolvente ritarda la richiesta di fallimento: la colpa grave può ritenersi presunta?

La tardiva richiesta di fallimento assume la consistenza di un’omissione penalmente rilevante ove oggetto di una scelta caratterizzata da colpa di livello grave.

È quanto deciso dalla Sezione Quinta Penale della Corte di Cassazione con la sentenza n. 38077/15, depositata il 18 settembre. Il caso. Una donna veniva condannata alla pena ritenuta di giustizia per il reato di aggravamento del proprio dissesto societario mediante astensione dalla richiesta di fallimento di una s.r.l. di cui era amministratrice unica. La corte territoriale confermava la sentenza di primo grado. Avverso tale sentenza, ricorre in Cassazione la donna, lamentando l’insussistenza e la mancanza di prova circa l’elemento soggettivo del reato addebitatole, non essendovi, a suo dire, prova della colpa grave. La gravità delle colpa può essere presunta se la richiesta di fallimento non è tempestiva? La censura viene ritenuta fondata dai Giudici di Piazza Cavour. Gli Ermellini, infatti, hanno ribadito che la fattispecie contestata alla ricorrente è descritta dall’art. 217, comma 1, n. 4, l. fall. come la condotta dell’imprenditore che ha aggravato il proprio dissesto, astenendosi dal richiedere la dichiarazione del proprio fallimento o con altra grave colpa . Con riguardo a tale norma, precisa il Supremo Collegio, il punto in discussione non è se la colpa grave sia elemento psicologico che caratterizza l’intera fattispecie incriminatrice, ma se la gravità della colpa debba o meno ritenersi presunta laddove il fallimento non sia tempestivamente richiesto dall’imprenditore in stato di insolvenza. Preliminarmente, gli Ermellini sul punto sottolineano come il ritardo da parte dell’imprenditore nell’adozione della decisione di richiedere il proprio fallimento può essere ricollegata ad una vasta gamma di dinamiche gestionali si va, infatti, dall’ assoluta noncuranza per gli effetti del possibile aggravamento del dissesto , all’ opinabile valutazione sull’efficacia di mezzi ritenuti idonei a procurare nuove risorse . Si tratta si situazioni talmente eterogenee che il dato oggettivo del ritardo della dichiarazione di fallimento è ancora troppo generico perché se ne possa derivare una presunzione assoluta di colpa grave, dipendendo tale carattere dalle scelte che lo hanno determinato. Inoltre, proseguono da Piazza Cavour, il fatto che la norma qualifichi nel segno dell’altra grave colpa le condotte diverse da quella di ritardato fallimento non implica necessariamente che quest’ultima sia intesa dal legislatore come manifestazione tipica di colpa grave si può altresì considerare tale condotta come punibile in quanto in concreto connotata da colpa grave, al pari di altri comportamenti non tipizzati altrimenti che per la loro efficienza causale rispetto all’aggravamento del dissesto. Il rilievo penale della tardiva richiesta di fallimento. La tardiva richiesta di fallimento, pertanto, secondo gli Ermellini, assume la consistenza di un’omissione penalmente rilevante ove oggetto di una scelta caratterizzata da colpa di livello grave. Tale opzione interpretativa non contrasta con l’orientamento della giurisprudenza di legittimità per il quale la norma incriminatrice non richiede comportamenti ulteriori che concorrano con la mancata richiesta di fallimento ed il conseguente aggravamento del dissesto, anche solo per effetto del mero proseguimento dell’attività di impresa. La Corte, infatti, mira a sostenere che la scelta di ritardare la dichiarazione di fallimento in proprio deve essere in sé stessa determinata da un atteggiamento gravemente colposo. Alla luce di quanto sopra esposto, pertanto, la Corte ha annullato con rinvio la sentenza impugnata.

Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 15 luglio – 18 settembre 2015, n. 38077 Presidente Lombardi – Relatore Demarchi Alberngo Ritenuto in fatto 1. P.G.M.G. è stata condannata dal tribunale di Milano alla pena di mesi 6 di reclusione, previa concessione delle attenuanti generiche, per il reato di aggravamento del proprio dissesto societario mediante astensione della richiesta di fallimento della società ZETA FASHION Srl, di cui era amministratrice unica fino al 19 settembre 2008 su appello dell'imputata, la corte territoriale, premesso che ella si recava in azienda una volta per settimana a firmare gli adempimenti di sua competenza, che aveva la firma in banca e che la medesima era sicuramente consapevole dello stato di sofferenza della società, anche se non aveva esatta cognizione del passivo e considerato che si trattava di persone di media cultura insegnante elementare che, pur non avendo cognizione nel settore commerciale aziendale, certamente era consapevole degli obblighi spettanti all'amministratore ritenuto pertanto sussistente l'elemento soggettivo della colpa, per essersi astenuta dal richiedere il fallimento in presenza di gravi perdite, confermava la sentenza di condanna di primo grado. 2. Contro la predetta sentenza propone ricorso per cassazione l'imputata esponendo i seguenti motivi a. illegittimità ed erroneità dell'impugnata sentenza nonché del capo di imputazione ai sensi dell'articolo 429, punto 2, comma 1, lett. C, nonché violazione di legge e vizio di motivazione ai sensi degli articoli 521 e 522 cod. proc. pen Sotto tale profilo si lamenta che il gip ha prosciolto con sentenza ex articolo 425 del codice di procedura penale l'imputato M.S. , mentre il decreto di rinvio a giudizio prevedeva ancora l'originaria imputazione a carico di tutti i coimputati. Il decreto che dispone il rinvio a giudizio a carico dell'imputata avrebbe dovuto essere modificato e riformulato a seguito della assoluzione del M. . Ciò comporterebbe una enunciazione imprecisa e non chiara del fatto, nonché la violazione degli articoli 521 e 522 del codice di procedura penale. b. Omessa valutazione ed erronea interpretazione della legge fall., essendo emerso pacificamente che la ricorrente era una semplice testa di legno a copertura del fratello C. e che mai si è occupata in concreto della attività societaria, limitandosi ad accedere ai locali sporadicamente e senza mai prendere parte all'attività od alla contabilità della stessa. c. Omessa o contraddittoria motivazione, nonché violazione degli articoli 40 e 42 del codice penale, per insussistenza e mancanza di prova circa l'elemento soggettivo del reato addebitato alla ricorrente, non essendovi prova della colpa grave. Considerato in diritto 1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile ex 606, comma 3, ultima parte, per mancata deduzione di analoga censura con l'atto di appello. 2. Il secondo motivo è inammissibile in quanto coinvolge valutazioni di merito senza precise indicazioni sulla pretesa illogicità della motivazione della sentenza impugnata e senza la specifica indicazione di prove erroneamente percepite dal giudicante, ai fini della sussistenza di un eventuale travisamento. 3. Il terzo motivo è fondato in nessuna parte della sentenza, infatti, emerge una valutazione, anche implicita, di gravità della condotta, per cui la sentenza deve essere annullata con rinvio, riaffermando il principio di diritto già enunciato da questa stessa sezione, secondo cui nel reato di bancarotta semplice la condotta della mancata tempestiva richiesta di dichiarazione del proprio fallimento è punibile solo se caratterizzata da colpa grave Sez. 5, n. 43414 del 25/09/2013, Zille, Rv. 257533 . 4. Occorre ricordare, infatti, che la fattispecie incriminatrice contestata è descritta dalla L. Fall., art. 217, comma 1, n. 4, nella condotta dell'imprenditore che ha aggravato il proprio dissesto, astenendosi dal richiedere la dichiarazione del proprio fallimento o con altra grave colpa . Il richiamo ad una colpa qualificata come grave compare espressamente nella struttura della norma incriminatrice testualmente contrassegnando le condotte diverse da quella della mancata richiesta del fallimento in proprio. Si discute in dottrina se la funzione di detto riferimento si esaurisca in quella di dato identificativo delle predette condotte, che si aggiungerebbe a quello della loro causalità orientata all'aggravamento del dissesto, ovvero se la colpa grave connoti in realtà il complesso dei fatti riconducibili alla previsione incriminatrice in esame, investendo pertanto anche la condotta di omessa o ritardata richiesta di fallimento. La questione è evidentemente innescata dalla presenza nella norma dell'aggettivo altra , che qualifica la colpa grave immediatamente dopo la descrizione della condotta di astensione dalla richiesta del proprio fallimento. Tanto può astrattamente significare, come si è sostenuto, che il legislatore abbia considerato come intrinsecamente ed inderogabilmente grave la colpa di chi ometta di richiedere tempestivamente il proprio fallimento, ponendo tale comportamento quale parametro del livello di colpa da ricercarsi invece di volta in volta nelle diverse condotte contestate alla stregua della stessa incriminazione ma può significare altresì, come pure è stato prospettato, che, in quanto coefficiente psicologico comune a tutte le condotte riconducibili alla norma in esame, la colpa grave debba essere accertata anche nell'ipotesi del ritardato fallimento. 5. Il punto in discussione non è, a ben guardare, se la colpa grave sia elemento psicologico che caratterizza l'intera fattispecie incriminatrice conclusione sulla quale le opinioni riportate finiscono per concordare. Il quesito è se la gravità della colpa debba o meno ritenersi presunta laddove il fallimento non sia tempestivamente richiesto dall'imprenditore in stato di insolvenza. Orbene, la soluzione affermativa di una siffatta presunzione appare per un verso priva di ragionevolezza, e per altro non essere l'unica autorizzata dal testo normativo. Per il primo aspetto, non è difficile comprendere come il ritardo nell'adozione della senza dubbio grave decisione dell'imprenditore di richiedere il proprio fallimento possa essere ricollegato ad una vasta gamma di dinamiche gestionali, che si estende dall'estremo dell'assoluta noncuranza per gli effetti del possibile aggravamento del dissesto a quello dell'opinabile valutazione sull'efficacia di mezzi ritenuti idonei a procurare nuove risorse. L'eterogeneità di queste situazioni rende improponibile una loro automatica sussunzione nella più intensa dimensione della colpa. Il dato oggettivo del ritardo nella dichiarazione di fallimento, in altre parole, è ancora troppo generico perché dallo stesso possa farsi derivare una presunzione assoluta di colpa grave dipendendo tale carattere dalle scelte che lo hanno determinato. 6. Per il secondo profilo, il fatto che la norma qualifichi nel segno della altra grave colpa le condotte diverse da quella di ritardato fallimento non implica necessariamente che quest'ultima sia intesa da legislatore come manifestazione tipica di colpa grave. È altresì praticabile una lettura che sottintende tale condotta come punibile in quanto in concreto connotata da colpa grave, al pari di altri comportamenti non tipicizzati altrimenti che per la loro efficienza causale rispetto all'aggravamento del dissesto e per la quale, in altri termini, la tardiva richiesta di fallimento assume la consistenza di un'omissione penalmente rilevante ove oggetto di una scelta caratterizzata da colpa di livello grave. Questa opzione interpretativa, non incorrendo nei difetti di ragionevolezza rilevabili nella tesi per la quale la gravità della colpa sarebbe assolutamente presunta nell'ipotesi in esame, deve pertanto essere privilegiata laddove, per quanto appena detto, non incompatibile con il dato letterale. Né la stessa contrasta con l'orientamento, anche recentemente ribadito da questa Corte, per il quale la norma incriminatrice non richiede comportamenti ulteriori che concorrano con la mancata richiesta di fallimento ed il conseguente aggravamento del dissesto, anche solo per effetto del mero proseguimento dell'attività di impresa Sez. 5, n. 13318 del 14/02/2013, Viale, Rv. 254986 . Qui non si vuoi sostenere infatti che comportamenti del genere siano necessari, ma che la scelta di ritardare la dichiarazione di fallimento in proprio debba essere in sé stessa determinata da un atteggiamento gravemente colposo. 7. Una volta stabilito che anche la condotta di ritardato fallimento è punibile in quanto caratterizzata da colpa grave, ne risulta fondata la censura relativa alla sentenza impugnata, che, pertanto, deve essere annullata con rinvio per nuovo esame sul punto. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Milano per nuovo esame.