Ferisce i carabinieri per impossessarsi della borsa: ritenuta l’aggravante del nesso teleologico

La mancata contestazione della più grave fattispecie di rapina, non esclude il nesso teleologico tra il reato contro la persona e quello contro il patrimonio, in quanto la violenza esercitata sulla persona costituisce quanto meno una modalità accessoria, rispetto allo strappo, per realizzare l’impossessamento della cosa.

Così ha affermato la Corte di Cassazione con la sentenza numero 38081/15, depositata il 18 settembre. Il caso. La Corte d’appello di Napoli confermava la decisione del Gup della stessa città di condannare un uomo per il reato di furto con strappo, lesioni personali e resistenza a pubblico ufficiale, per aver sottratto la borsa a una donna e per poi aver esercitato violenza sui carabinieri intervenuti per arrestarlo. L’imputato ricorre per cassazione, contestando la ritenuta sussistenza dell’aggravante del nesso teleologico, il quale aveva reso il delitto di lesioni personali procedibile d’ufficio. La distinzione tra furto con strappo e rapina. Per costante giurisprudenza della S.C., occorre distinguere gli elementi integrativi del furto con strappo da quelli che configurano il reato di rapina. Infatti, il primo delitto si configura quando la condotta di violenza si rivolga immediatamente verso la cosa e solo in via del tutto indiretta verso la persona che la detiene, mentre il reato di rapina risulta integrato quando la violenza venga esercitata per vincere la resistenza delle persona offesa, poiché in questo caso è la violenza stessa e non lo strappo , a essere il mezzo mediante il quale viene compiuta la sottrazione Cass., numero 2553/14 . In particolare, gli ermellini osservano che si ha rapina quando la cosa sia particolarmente aderente al corpo del possessore e la violenza si estenda necessariamente alla persona , dovendo l’autore del crimine vincerne la resistenza e non solo superare la forza di coesione inerente alla normale relazione fisica tra il possessore e la cosa sottratta Cass., n, 41464/10 . Questa situazione risulta corrispondere a quella descritta dai giudici partenopei. Il nesso teleologico tra le lesioni e il furto. Nel caso in esame, dato che la parte pubblica non ha impugnato, è stato addebitato al ricorrente il delitto meno grave di furto con strappo e quello di lesioni personali, per aver causato alla persona offesa delle contusioni al fine di eseguire il furto, evidenziando che, poiché la p.o. portava la borsa a tracolla, in stretta aderenza con il corpo, l’imputato si era ben immaginato la probabilissima eventualità di cagionare lesioni alla vittima. Dunque, la ritenuta compresenza delle due fattispecie di reato induce a interrogarsi sulla connessione tra di esse, essendo evidente che il delitto di lesioni è strumentale al delitto di furto con strappo. Questo nesso è descritto sotto il nome di circostante aggravanti dall’articolo 61, numero 2 c.p. Circostanze aggravanti comuni , ai senso del quale si configura l’aggravante quando un reato viene commesso per eseguirne o occultarne un altro, ovvero per conseguire o assicurare a sé o ad altri il risultato del reato ovvero l’impunità. Ora, secondo i giudici di legittimità, la mancata contestazione della più grave fattispecie di rapina non esclude il nesso teleologico tra il reato contro la persona e quello contro il patrimonio, in quanto la violenza sulla persona rappresenta una modalità accessoria , rispetto allo strappo, al fine di conseguire l’impossessamento, data la contestualità dell’azione. Anzi, prosegue il Collegio, proprio la mancata contestazione del reato più grave esclude a monte il problema dell’eventuale applicazione del principio di specialità, in relazione all’aggravante teleologica ex articolo 61, numero 1, c.p. . Per tali motivi, la Corte di Cassazione rigetta il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 16 luglio – 18 settembre 2015, n. 38081 Presidente Marasca – Relatore Lignola Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 4 giugno 2014 del GUP di Napoli, confermata il 1 dicembre 2014 dalla Corte d'appello della stessa città, S.G. era condannato per i delitti di furto con strappo, lesioni personali e resistenza a pubblico ufficiale, per la sottrazione della borsa di M.J., e la successiva violenza esercitata nei confronti dei carabinieri intervenuti per arrestarlo. 2. Propone ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, avv. M.A., deducendo inosservanza o erronea applicazione della legge penale in riferimento alla ricorrenza dell'aggravante del nesso teleologico, che aveva reso il reato di lesioni personali procedibile d'ufficio. Il ricorrente osserva che la violenza utilizzata dall'agente era diretta solo ed esclusivamente all'impossessamento della borsa, per cui non poteva essere contestata l'aggravante di cui all'articolo 61, n. 2, cod. pen Considerato in diritto 1. II ricorso va rigettato. 1.1 Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte integra il reato di furto con strappo la condotta di violenza immediatamente rivolta verso la cosa e solo in via del tutto indiretta verso la persona che la detiene, mentre ricorre il delitto di rapina quando la violenza sia stata esercitata per vincere la resistenza della persona offesa, giacché in tal caso è la violenza stessa - e non lo strappo - a costituire il mezzo attraverso il quale si realizza la sottrazione Sez. 2, n. 2553 del 19/12/2014 - dep. 21/01/2015, Bocchetti, Rv. 262281 . Più in particolare si è osservato che si ha rapina quando la res sia particolarmente aderente al corpo del possessore e la violenza si estenda necessariamente alla persona, dovendo il soggetto attivo vincerne la resistenza e non solo superare la forza di coesione inerente alla normale relazione fisica tra il possessore e la cosa sottratta Sez. 2, n. 41464 del 11/11/2010, P., Rv. 248751 situazione, questa, che sembra coincidere con la descrizione della fattispecie fatta dalla Corte territoriale. 1.2 Nel caso di specie all'imputato, con determinazione che in questa sede non è sindacabile, attesa l'assenza di impugnazione della parte pubblica, è stato contestato il delitto meno grave di furto con strappo e quello di lesioni personali, per aver cagionato alla persona offesa contusioni all'avambraccio destro giudicate guaribili in quattro giorni al fine di eseguire il furto, sottolineando che, poiché la persona offesa portava la borsa a tracolla, in stretta coesione con il corpo, l'imputato si era prefigurata la possibilità di arrecare lesioni personali alla vittima, con alto grado di probabilità. Orbene, l'acclarata compresenza delle due fattispecie di reato determina l'interrogativo sul nesso in cui esse stanno ed è evidente che il delitto di lesioni è strumentale al delitto di furto con strappo. Questo nesso è codificato nelle forme di circostanze aggravanti nell'art. 61, n. 2, cod. pen., secondo cui costituisce circostanza aggravante l'aver commesso il reato per eseguirne od occultarne un altro ovvero per conseguire o assicurare a sé o ad altri il risultato del reato ovvero la impunità. 1.3 Il fatto che non sia stata contestata la più grave fattispecie di rapina, non esclude il nesso teleologico tra il reato contro la persona e quello contro il patrimonio, poiché la violenza sulla persona costituisce quanto meno una modalità accessoria, rispetto allo strappo, per realizzare l'impossessamento, attesa la contestualità dell'azione. Anzi, proprio la mancata contestazione del reato più grave esclude in radice il problema dell'eventuale applicazione del principio di specialità, in relazione all'aggravante teleologica di cui all'art. 61, n. 2, cod. pen 2. In conclusione il ricorso va rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.