Istanza di rinvio trasmessa via fax: va bene, ma occorre accertarsi che sia arrivata a destinazione

La richiesta di rinvio per legittimo impedimento dell'imputato o del suo difensore, inviata alla cancelleria del giudice a mezzo fax non è inammissibile o irricevibile. Tuttavia, tale modalità di trasmissione, in quanto comunque irregolare, comporta l'onere per la parte che lamenti il mancato esame della richiesta di accertarsi che il fax sia stato regolarmente e tempestivamente inoltrato al giudice che procede.

Così ha stabilito la Suprema Corte di Cassazione, Sezione Prima Penale, con la sentenza n. 37826, depositata il 17 settembre 2015. Il legittimo impedimento a comparire all'udienza un istituto sempre sotto esame. Sarà per la frequenza con cui viene invocato nella vita giudiziaria quotidiana il tema del legittimo impedimento” - abbreviazione gergale dell'istituto in esame – è in effetti davvero ricorrente. In questa sentenza sono affrontati due diversi profili, uno attinente la posizione del difensore oberato dalla difesa in due procedimenti contemporanei e uno, invece, riguardante la modalità di trasmissione dell'istanza di rinvio. Sotto quest'ultimo profilo, la Suprema Corte ci consegna alcuni preziosi ragguagli. Non basta inviare un fax bisogna accertarsi anche del suo arrivo. Il telefax, strumento ormai non più avveniristico lo era negli anni settanta, ma oggi segna il passo rispetto alla e-mail , rappresenta uno dei tanti modi con i quali si può trasmettere un documento a distanza. E questo lo sanno tutti. Nella generalità dei casi, chi invia un fax – se è particolarmente diligente – attende il rapporto di trasmissione” legge la dicitura OK” e considera il documento effettivamente trasmesso, cioè ricevuto dal destinatario. Secondo gli Ermellini, non è proprio così. Intanto, sotto il profilo processualpenalistico la trasmissione di un'istanza di parte a mezzo fax viene bollata come irregolare”, e non possiamo che apprezzare la perfetta correttezza qualificativa. Non esiste, infatti, una sanzione processuale specificamente prevista per la parte che scelga di inviare una propria istanza con il telefax. Giacché le cause di invalidità sottostanno al principio di tassatività della loro previsione, ne discende che la trasmissione via fax è da considerarsi possibile. Richiamando un orientamento di legittimità del 2014, la Suprema Corte ha ritenuto quindi di poter considerare l'istanza trasmessa via fax perfettamente ammissibile. Andiamo adesso al profilo della sua efficacia. Nella sentenza in commento si osserva, a questo proposito, che l'invio di una istanza a mezzo fax genera” un onere in più per la parte che sceglie di avvalersi di un mezzo di deposito non ortodosso occorre infatti controllare non soltanto che il fax sia effettivamente giunto a destinazione e che non si sia perso” nei meandri dei cavi telefonici ma anche che, una volta pervenuto alla cancelleria, sia stato portato tempestivamente a conoscenza del giudice procedente. Soltanto nel caso in cui questo controllo abbia avuto esito positivo, la parte che lamenta il mancato esame dell'istanza potrà dolersene. Legittimo impedimento del difensore quando va comunicato al giudice? Altro, diverso profilo affrontato dai Giudici di Piazza Cavour è quello della valutazione di tempestività della comunicazione del legittimo impedimento” del difensore che sia contemporaneamente impegnato in due udienze e che, pertanto, non possa partecipare ad entrambe. Nel caso in esame, vien fatto osservare che la comunicazione dell'impedimento professionale deve avvenire con prontezza, e cioè non appena il difensore ha conoscenza – o, per usare le parole della Corte, in prossimità della conoscenza - della contestualità dei due impegni processuali inconciliabili. Nel caso in esame, comunque, il ricorrente lamentava che non si fosse dato rilievo alla diversa importanza” dei due impegni professionali dell'avvocato. Il procedimento al quale il difensore sceglieva di partecipare riguardava una ipotesi di reato sicuramente più grave di quella oggetto dell'altro truffa aggravata ai danni dello Stato vs. molestia . A questa doglianza viene osservato che, in ogni caso, il profilo della tempestività della comunicazione deve essere necessariamente rispettato. Poi seguirà una valutazione del merito” della istanza di rinvio. Si comprende, quindi, che il giudizio di prevalenza di un impedimento professionale rispetto ad un altro è frutto di un delicato bilanciamento di vari profili gravità delle imputazioni, importanza dell'attività difensiva da svolgere e, non ultimo, eventuali ragioni di urgenza che impongano la trattazione di uno specifico processo. E non potrebbe essere che così altrimenti dovremmo accettare l'idea che esistono processi di serie A”, e processi di serie B”. Ma, per farlo, dovremmo sovvertire i principi cardine del nostro diritto, non soltanto processuale.

Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza 25 novembre 2014 – 17 settembre 2015, n. 37826 Presidente Chieffi – Relatore Tardio Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 20 giugno 2013 il Tribunale di Roma ha dichiarato F.P. colpevole del reato di cui all'art. 660 cod. pen., ascrittogli per avere recato molestia a S.E. , in relazione alle condotte del OMISSIS , e, concesse le attenuanti generiche, lo ha condannato alla pena di Euro cinquecento di ammenda, oltre al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile da liquidarsi in separata sede e al pagamento di una provvisionale di Euro millecinquecento. Con la stessa sentenza l'imputato è stato, invece, assolto dall'indicato reato limitatamente ai fatti accaduti nel OMISSIS perché il fatto non sussiste . 1.1. Il Tribunale, che premetteva considerazioni di carattere giuridico-sistematico in ordine alla indagine da compiersi sull'attendibilità-credibilità delle dichiarazioni rese dal teste-persona offesa e illustrava gli estremi della fattispecie penale contestata con richiamo ai relativi principi di diritto, rilevava che la parte lesa S.E. , escussa quale teste all'udienza del 15 maggio 2012, aveva reso una narrazione dei fatti assolutamente coerente e verosimile quanto alla condotta tenuta il OMISSIS dall'imputato, dal quale era divorziata da circa un decennio, riferendo che lo stesso, recatosi da OMISSIS , dove viveva con la sua famiglia, a XXXX presso la sua abitazione, il primo giorno, dapprima suonando al campanello della porta del suo appartamento e poi al citofono, aveva avanzato ripetitive richieste di poter vedere la figlia e di apertura della porta, allontanandosi solo alla sua minaccia di chiamare la polizia, e il secondo giorno aveva fatto numerose insistenti telefonate per circa quindici minuti dopo la prima da essa stessa interrotta, dicendogli che non voleva discorrere con lui tali dichiarazioni erano riscontrate dalle dichiarazioni testimoniali di M.S. , che aveva anche parlato delle urla, dei calci e dei pugni contro la porta di casa con i quali l'imputato aveva accompagnato le sue richieste di entrare in casa e poter vedere la figlia, confermate anche dalla teste Mo.An. , mentre nulla di pertinente ai fatti, cui non avevano assistito per loro stessa ammissione, poteva trarsi dalle dichiarazioni dei testi F.G. e Ma.Mi. , dedotti a discarico dall'imputato, del quale erano rispettivamente fratello e attuale consorte alla luce delle emergenze probatorie la condotta tenuta dall'imputato era stata molesta e petulante e la sua responsabilità andava ritenuta dimostrata oltre ogni ragionevole dubbio. 2. Avverso la predetta decisione l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo del suo difensore avv. Francesco Tagliaferri, che ne chiede l'annullamento sulla base di due motivi. 2.1. Con il primo motivo il ricorrente deduce la nullità delle ordinanze dibattimentali del 15 maggio 2012 e del 20 giugno 2013 per violazione dell'art. 420-ter cod. proc. pen 2.1.1. Secondo il ricorrente, con la prima ordinanza il Tribunale, che ha rigettato la richiesta del difensore di rinvio dell'udienza per legittimo impedimento dovuto a concomitante impegno professionale dinanzi al Tribunale penale di Larino, ha esaminato solo l'aspetto dell'epoca in cui sono stati rinviati i due procedimenti e il momento in cui è stata depositata l'istanza di rinvio, senza tener conto del criterio della gravità e della delicatezza delle accuse a carico degli imputati nei due procedimenti, che erano la molestia in questo procedimento e la truffa aggravata ai danni dello Stato nell'altro. Il denunciato omesso rinvio ha anche avuto conseguenze esiziali per l'economia del giudizio, essendo stata assunta nella udienza, cui il difensore non ha partecipato perché impedito, la deposizione della persona offesa, sulla quale si è integralmente fondato il giudizio della sua responsabilità penale. 2.1.2. Con la seconda ordinanza, ad avviso del ricorrente, il Tribunale ha violato i suoi diritti di difesa, poiché si è limitato a rilevare che presso la cancelleria non era pervenuta richiesta di rinvio per legittimo impedimento né del difensore titolare né di esso ricorrente, come preannunciato dal difensore di ufficio che lo aveva appreso -attraverso contatti telefonici dal difensore di fiducia, e ha concesso al difensore di ufficio un incongruo termine a difesa di soli trenta minuti. Egli, invece, a mezzo fax aveva comunicato alle ore 6,58 del 20 giugno 2013 alla cancelleria del Tribunale, inserendo nell'istanza tutti gli estremi per individuare il procedimento, che la sera precedente era stato ricoverato presso il Policlinico Umberto I di Roma per un episodio di natura cardiovascolare che non avrebbe quindi potuto partecipare all'udienza e che aveva comunicato la circostanza al suo difensore di fiducia, avv. Iosa del foro di Lucera, e alla sig.ra C.T. di Campobasso. Né il mancato esame della richiesta addebitarle alle disfunzioni dell'Ufficio giudiziario può essere per lui pregiudizievole. 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine all'affermazione della sua responsabilità penale. Secondo il ricorrente, il Tribunale è incorso nel denunciato vizio fondando il giudizio di responsabilità sulle sole dichiarazioni rese dalla persona offesa, costituita parte civile, la cui attendibilità è incrinata irrimediabilmente dal fatto di essere portatrice di interesse contrastante con il suo e direttamente interessata alla sua condanna, e omettendo di sottoporre dette dichiarazioni a un rigoroso vaglio critico e di procedere all'audizione dell'unico teste terzo dell'intera vicenda e alla comparazione delle sue dichiarazioni con quelle della persona offesa. 3. Il 20 novembre 2014 la parte civile ha depositato memoria chiedendo il rigetto del ricorso per la infondatezza dei proposti motivi. Considerato in diritto 1. Il primo motivo del ricorso, che attiene alla dedotta violazione dell'art. 420-ter cod. proc. pen., in cui sono incorse le ordinanze dibattimentali del 15 maggio 2012 e del 20 giugno 2013, è manifestamente infondato. 2. Con la prima ordinanza il Tribunale ha rigettato la richiesta del difensore di rinvio dell'udienza per legittimo impedimento , correlato a concomitante impegno professionale dinanzi al Tribunale penale di Larino, sotto il profilo della tardività della sua proposizione, effettuata il giorno prima dell'udienza nonostante l'antecedenza del disposto rinvio a detta udienza di questo procedimento rispetto a quello disposto nel diverso procedimento. Tali rilievi, contrariamente all'assunto difensivo, che, senza contestarli in fatto, ha opposto l'omessa considerazione del prevalente criterio di giudizio, rappresentato dalla gravità e dalla delicatezza delle accuse oggetto dei due procedimenti, sono conformi in diritto ai condivisi principi fissati dalla costante giurisprudenza di questa Corte. 2.1. Si è, invero, più volte affermato che l'impedimento del difensore di fiducia idoneo a far sospendere ovvero rinviare il dibattimento, quando è motivato con il contemporaneo impegno presso altra autorità giudiziaria per espletamento di mandato professionale fiduciario, deve essere sottoposto con congruo anticipo al giudice, intendendosi come tempestiva l'istanza avanzata in prossimità della conoscenza da parte del difensore della contemporaneità degli impegni professionali tra le altre, Sez. 1, n. 6234 del 18/04/1994, dep. 27/05/1994, Guastalegname, Rv. 198869, che ha ritenuto non tempestiva un'istanza di differimento del dibattimento per contemporaneità di impegni professionali avanzata oltre un mese dalla data di conoscenza di essa da parte del difensore Sez. 2, n. 20693 del 12/05/2010, dep. 01/06/2010, Lo Presti, Rv. 247548, che ha giudicato intempestiva l'istanza di rinvio presentata soltanto il giorno precedente quello d'udienza, pur se la notificazione dell'avviso concernente l'impegno professionale concorrente risaliva a diversi giorni prima Sez. 6, n. 17595 del 04/04/2013, dep. 17/04/2013, L. e altri, Rv. 255137, che ha considerato intempestiva la richiesta di rinvio formulata oltre quaranta giorni dopo la notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza e soli otto giorni prima della data stabilita per la celebrazione di questa Sez. 5, n. 27174 del 22/04/2014, dep. 23/06/2014, Sicolo e altro, Rv. 260579, che ha apprezzato come tardiva la richiesta di rinvio inviata a mezzo fax sei giorni prima dell'udienza, nonostante la conoscenza dell'impedimento un mese prima . Si è, in particolare, rimarcato, in coerenza con la previsione normativa dell'art. 420-ter cod. proc. pen., che, mentre per l'imputato è sufficiente a imporre il rinvio che sussista un'assoluta impossibilità a comparire determinata da caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento comma 1 , per il difensore l'assoluta impossibilità a comparire è condizione necessaria ma non sufficiente, occorrendo che l'impedimento con le indicate caratteristiche di assolutezza e non superabilità sia anche prontamente comunicato , sì come emerge con chiarezza inequivoca dall'uso del termine purché comma 5 , e si è richiamato, facendosene applicazione in relazione alle fattispecie concrete, il principio di diritto fissato dalle Sezioni unite di questa Corte, secondo cui l'impedimento è prontamente comunicato quando tale comunicazione avvenga non appena conosciuta la contestualità degli impegni professionali Sez. U, n. 4708 del 27/03/1992, dep. 24/04/1992, Foggiani, Rv. 190828 , e quindi apprezzando la tempestività della comunicazione con riferimento al momento in cui il difensore ha avuto cognizione dell'impedimento. 2.2. Non induce a diversa riflessione il riferimento difensivo alla gravità e alla delicatezza delle accuse nei due procedimenti. Posta, invero, la necessaria tempestività della motivata prospettazione da parte del difensore delle ragioni che rendono indispensabile l'espletamento delle funzioni difensive nel diverso e concomitante procedimento a loro volta correlate alla particolare natura dell'attività cui occorre presenziare, alla mancanza o assenza di altro codifensore e alla impossibilità di avvalersi di un sostituto, a norma dell'art. 102 cod. proc. pen., sia nel procedimento al quale il difensore intende partecipare, sia in quello del quale si chiede il rinvio per assoluta impossibilità a comparire , spetta in ogni caso al giudice effettuare una valutazione comparativa dei diversi impegni professionali, al fine di contemperare le esigenze della difesa e quelle della giurisdizione, accertando se sia effettivamente prevalente l'impegno privilegiato dal difensore, che non deve pertanto trarre alimento dalla sua soggettiva opinio e deve essere prontamente comunicato dallo stesso, e verificando che non sussistano contrarie ragioni di urgenza, da valutarsi con ponderata delibazione nel necessario bilanciamento fra le indicate contrapposte esigenze Sez. U, n. 29529 del 25/06/2009, dep. 17/07/2009, P.G. in proc. De Marino, Rv. 244109 . 2.3. Né il ricorrente, che contesta l'omessa valorizzazione del criterio di giudizio riferito all'oggetto delle accuse, ha criticato sotto alcun profilo, in fatto e in diritto, l'assorbente considerazione della tardività della sua richiesta di rinvio, peraltro neppure rappresentando le ragioni dedotte a suo fondamento e cadendo in evidente contraddizione quando, reclamate la gravità e la delicatezza del diverso procedimento, ha illustrato l'attività istruttoria da farsi e svolta per questo procedimento nell'udienza cui non ha partecipato e il suo peso nella economia del giudizio. 3. Con la seconda ordinanza del 20 giugno 2013, oggetto di impugnazione, il Tribunale, previa nomina del difensore di ufficio per l'imputato, assente come il suo difensore di fiducia, e concessione allo stesso del termine a difesa di trenta minuti, ha rilevato, dando atto dell'esito degli accertamenti svolti presso la cancelleria, che non era arrivata alcuna richiesta di rinvio dell'udienza per legittimo impedimento del difensore titolare o dell'imputato, diversamente da quanto dedotto dal difensore di ufficio sulla base di quanto appreso telefonicamente dal difensore di fiducia titolare della difesa, e, pronunciata la decadenza dell'appellante dalla prova orale, ha dichiarato chiusa l'istruttoria dibattimentale, invitando le parti a concludere. Secondo la tesi del ricorrente, il proprio impedimento a partecipare all'udienza -correlato a un episodio di natura cardiovascolare , che aveva comportato il suo ricovero ospedaliero, occorso nella serata del giorno precedente l'udienza del 20 giugno 2013, e comunicato al proprio difensore di fiducia e alla teste C. con il verosimile fine di evitare un loro inutile viaggio è stato oggetto di avviso, inoltrato alla Cancelleria del Tribunale a mezzo fax alle ore 6,58 dello stesso 20 giugno 2013, e con tale avviso, corredato da ogni informazione pertinente alla individuazione del procedimento nome del giudice, numero del procedimento, titolo del reato , egli ha assolto all'onere incombentegli di comunicare il suo impedimento all'Autorità Giudiziaria procedente, senza che gli si possa addebitare la circostanza che ciò non sia avvenuto per disfunzione dell'ufficio giudiziario. 3.1. Questo Collegio non ignora il dibattito intervenuto nella giurisprudenza di questa Corte in ordine all'ammissibilità o meno dell'invio a mezzo telefax di istanze di rinvio per legittimo impedimento e, più in generale, di istanze , né gli opposti coesistenti orientamenti, che hanno dato risposta al tema o in termini più rigorosi, fondati sulle previsioni di cui all'art. 121 cod. proc. pen. che prevede per gli atti di parte l'obbligo del deposito in cancelleria e all'art. 150 cod. proc. pen. che riserva l'utilizzo del telefax ai soli funzionari di cancelleria , o in termini più permissivi, fondati sulla evoluzione tecnologica del sistema delle comunicazioni e delle notificazioni, sulla previsione dell'art. 420-ter, comma 5, cod. proc. pen. a norma del quale, ai fini del rinvio, è sufficiente che l'impedimento della parte risulti , ovvero sia prontamente comunicato in qualunque modo e sul disposto dello stesso art. 121 cod. proc. pen. alla cui stregua il prescritto deposito degli atti può avvenire con qualsiasi mezzo, e quindi può avere luogo a mezzo telefax , diffusamente richiamati in successiva sentenza Sez. 2, n. 9030 del 05/11/2013, dep. 25/02/2014, Stucchi, Rv. 258526 , che ha ritenuto di aderire, superando il contrasto, all'orientamento intermedio, pure già sostenuto, fissando il principio secondo cui la richiesta di rinvio per legittimo impedimento dell'imputato o del difensore, inviata a mezzo telefax in cancelleria, non è irricevibile né inammissibile, e l'utilizzo di tale irregolare modalità di trasmissione comporta l'onere, per la parte che intenda dolersi in sede di impugnazione dell'omesso esame della sua richiesta, di accertarsi del regolare arrivo del fax e del suo tempestivo inoltro al giudice procedente. Deve, tuttavia, registrarsi l'intervento della decisione delle Sezioni unite Sez. U, n. 40187 del 27/03/2014, dep. 29/09/2014, Lattanzio, Rv. 259928 , che ha statuito che, in tema di adesione del difensore all'astensione proclamata dagli organismi rappresentativi della categoria, la relativa dichiarazione può essere trasmessa a mezzo telefax alla cancelleria del giudice procedente, e ha precisato in motivazione che tale soluzione appare imposta non solo da un'interpretazione letterale della norma, che non richiede l'adozione di forme particolari per la comunicazione o il deposito, ma anche da una interpretazione adeguatrice e sistematica, più rispondente all'evoluzione del sistema di comunicazioni e notifiche, oltre che alle esigenze di semplificazione e celerità richieste dal principio della ragionevole durata del processo. Tale condiviso principio, sia pure affermato sotto diverso profilo, rende più coerente con il sistema l'affermazione, richiamando il predetto orientamento intermedio, alla cui stregua la richiesta di rinvio dell'udienza per legittimo impedimento dell'imputato o del difensore , inviata a mezzo telefax, non è irricevibile né inammissibile, ma la parte interessata, che abbia scelto una modalità irregolare di trasmissione dell'istanza, ovvero che a ciò sia stata costretta dal sopravvenire di un impedimento improvviso e imprevedibile e dall'impossibilità di darne altrimenti comunicazione al giudice procedente, ha l'onere, per essere legittimata a proporre doglianze inerenti all'omessa valutazione dell'istanza, di accertarsi della regolarità dell'arrivo del fax in cancelleria e della sua tempestiva sottoposizione all'attenzione del giudice procedente, competente a valutarla. 3.2. Nel caso di specie, risulta dall'esame degli atti, cui questa Corte può accedere essendo dedotto un vizio procedurale, che l'istanza di rinvio dell'imputato appellante non è giunta a conoscenza del Giudice procedente e decidente prima della chiusura dell'udienza del 20 giugno 2013, in quanto pervenuta all'ufficio protocollo del Tribunale di Roma il 20 giugno 2013 e alla cancelleria della prima sezione penale dello stesso Tribunale il successivo 22 giugno 2013, mentre il difensore, che non è comparso, né ha conferito specifica delega ad altro difensore per la sua sostituzione, nulla ha osservato, come il ricorrente nulla osserva e riferisce in ricorso sull'avvenuto assolvimento del descritto onere. 3.3. Peraltro, dall'allegata cartella clinica di pronto soccorso e dimissione del 29 giugno 2013 non risulta l'attestazione di ragione impeditiva, in termini di assolutezza in dipendenza del rilevato episodio lipotimico, alla comparizione dell'imputato in udienza se non a prezzo di un grave e non altrimenti evitabile rischio per la propria salute tra le altre, Sez. 6, n. 24398 del 26/02/2008, dep. 16/06/2008, De Macceis, Rv. 240352 Sez. 4, n. 7979 del 28/01/2014, dep. 19/02/2014, Basile, Rv. 259287 . 3.4. Né induce ragioni di riflessione circa l'eccepita violazione del diritto di difesa la durata, ritenuta assolutamente incongrua, del termine a difesa, poiché al difensore nominato, come nella specie, ex art. 97, comma 4, cod. proc. pen. in sostituzione del difensore non comparso, che in ogni caso nulla ha eccepito in udienza, non spetta neppure, per consolidato orientamento di questa corte, il diritto al termine a difesa, che invece compete al difensore nominato a causa della cessazione definitiva dall'ufficio di quello precedente per rinuncia, revoca, incompatibilità o abbandono del mandato tra le altre, Sez. 3, n. 11870 del 10/12/2003 dep. 12/03/2004, Giora e altri, Rv. 230099 Sez. 5, n. 23728 del 04/02/2013, dep. 31/05/2013, Tavecchio, Rv. 256520 Sez. 5, n. 4643 del 06/11/2013, dep. 30/01/2014, Morelli, Rv. 258715 . 4. Il secondo motivo, che attiene al contestato giudizio di responsabilità penale, è inammissibile perché generico e, comunque, non consentito. 4.1. Il Tribunale, con motivazione congrua ed esaustiva e sotto alcun aspetto illogica o meramente assertiva, previo richiamo ed esatta interpretazione dei principi di diritto che riguardano l'apprezzamento delle dichiarazioni della persona offesa, ne ha fatto corretta applicazione. La sentenza ha, invero, ripercorso criticamente la narrazione della persona offesa, che ha specificamente illustrato, escludendone valenza probatoria in ordine ai fatti accaduti nel OMISSIS , per i quali si è adottata una decisione assolutoria, e, pervenendo, con riguardo alle condotte del OMISSIS , a un giudizio di responsabilità, che si è posto quale epilogo di un coordinato ragionamento probatorio che, non limitato alla indicata narrazione, ha tratto dalle ulteriori acquisizioni probatorie in atti dichiarazioni testimoniali di M. e Mo. ragioni di riscontro della credibilità della persona offesa e di conferma delle sue dichiarazioni. Né il Tribunale ha prescisso dalla rappresentazione delle ragioni della esclusa pertinenza delle dichiarazioni dei testi della difesa, F. e Ma. , e dalla indicazione degli elementi del contestato reato e della riconducibilità a essi delle condotte ascritte al ricorrente. 4.2. Tale percorso argomentativo, esente da vizi logici e giuridici, resiste alle osservazioni e deduzioni del ricorrente, che, senza effettiva correlazione con le argomentazioni svolte nella sentenza, svolge rilievi di carattere generico che si traducono in un dissenso di merito rispetto all'analisi svolta delle sole dichiarazioni della persona offesa, astratto da ogni pertinente confronto critico con punti determinati dell'atto impugnato e volto a una aspecifica, parziale e non consentita rilettura delle risultanze acquisite. Né conferisce specificità alle censure il riferimento alla eccepita omessa escussione dell'unico teste terzo , del quale, non identificato, non sono indicati i fatti su cui dovrebbe dedurre, mentre nessuna censura é opposta all'argomentata esclusione della pertinenza dei testi a discarico, neppure prospettandosi la identificabilità del teste terzo con uno di essi. 5. La inammissibilità del ricorso per le esposte ragioni, avendo precluso la corretta instaurazione dinanzi a questa Corte del rapporto processuale d'impugnazione Sez. U, n. 23428 del 22/03/2005, dep. 22/06/2005, Bracale, Rv. 231164 , non consente di rilevare di ufficio il decorso del termine di prescrizione del reato in data successiva alla sentenza impugnata. 6. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché -valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità al versamento della somma, ritenuta congrua, di Euro 1.000,00 mille alla Cassa delle ammende. Il ricorrente deve essere condannato anche alla rifusione delle spese sostenute nel presente giudizio dalla costituita parte civile, che si liquidano nella complessiva somma di Euro 2.000,00 duemila , oltre accessori come per legge. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 1.000,00 mille alla Cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, che liquida nella somma di Euro 2.000,00 duemila , oltre accessori come per legge.