Niente sospensione feriale dei termini nei procedimenti per reati di criminalità organizzata

In materia penale, la sospensione dei termini procedurali, compresi quelli stabiliti per la fase delle indagini preliminari, non opera nei procedimenti per reati di criminalità organizzata. Quest’ultima nozione non comprende solo i reati di criminalità mafiosa e assimilata e i delitti associativi previsti dalle norme incriminatrici speciali, ma anche qualsiasi tipo di associazione per delinquere ex art. 416 c.p. correlata alle attività criminose più diverse, con l’esclusione del mero concorso di persone nel reato.

Lo ha ribadito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 36927/15, depositata il 14 settembre. Il caso. Il gip, ritenendo la sussistenza indiziaria del reato di cui all’art. 8 d.lgs. n. 74/2000 Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti , ordinava il sequestro preventivo, finalizzato alla confisca per equivalente, dei beni di proprietà o comunque in disponibilità di un uomo. Il tribunale del riesame rigettava l’istanza presentata dall’uomo avverso tale provvedimento. Contro tale pronuncia ricorre l’uomo, deducendo che, trattandosi di provvedimento adottato nell’ambito di procedimento penale iscritto anche per il reato di cui all’art. 416 c.p. Associazione per delinquere , non opera la sospensione feriale dei termini, con conseguente inefficacia del decreto di sequestro per il mancato rispetto del termine perentorio previsto dal codice di rito. La sospensione dei termini non opera nei procedimenti per reati di criminalità organizzata. La Corte di legittimità ritiene fondata la censura proposta dal ricorrente. Il procedimento penale nell’ambito del quale è stato adottato il decreto di sequestro preventivo, infatti, è stato iscritto anche per il reato di cui all’art. 416 c.p. e sul punto, gli Ermellini hanno ricordato che, in materia penale, la sospensione dei termini procedurali, compresi quelli stabiliti per la fase delle indagini preliminari, non opera nei procedimenti per reati di criminalità organizzata. I Giudici di Piazza Cavour, poi, hanno ricordato che la giurisprudenza di legittimità, nel risolvere il contrasto interpretativo circa l’ambito applicativo del concetto di criminalità organizzata, ha affermato il principio che prevede l’esclusione - anche per i termini di impugnazione dei provvedimenti in materia cautelare personale - della sospensione feriale dei termini delle indagini preliminari nei procedimenti per reati di criminalità organizzata. Quest’ultima nozione, secondo la giurisprudenza del Supremo Collegio, non comprende solo i reati di criminalità mafiosa e assimilata e i delitti associativi previsti dalle norme incriminatrici speciali, ma anche qualsiasi tipo di associazione per delinquere ex art. 416 c.p. correlata alle attività criminose più diverse, con l’esclusione del mero concorso di persone nel reato. A tali conclusioni, la Suprema Corte è pervenuta sul presupposto che la ratio della disciplina in esame è quella di evitare che le indagini preliminari subiscano pause o decelerazioni potenzialmente pregiudizievoli del risultato dell’attività di indagine, e tale esigenza potrebbe essere compromessa se si consentissero, nell’ambito dello stesso procedimento, dilazioni nella definizione di procedure incidentali riguardanti la posizione di uno degli indagati, posto che tali procedure sono intimamente connesse all’attività di indagine e ne influenzano la pronta definizione. Alla luce delle considerazioni sopra esposte, non ritenendo operante la sospensione feriale dei termini nel caso di specie, la Corte annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata, dichiarando l’inefficacia del decreto di sequestro preventivo ed ordinando la restituzione dei beni all’avente diritto.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 18 giugno – 14 settembre 2015, numero 36927 Presidente Squassoni – Relatore Aceto Ritenuto in fatto 1.II sig. G.A. ricorre per l'annullamento dell'ordinanza del 16/09/2014 del Tribunale di Viterbo che ha rigettato l'istanza di riesame avverso il decreto dei 25/06/2014 del Giudice per le indagini preliminari di quello stesso Tribunale che, sulla ritenuta sussistenza indiziaria del reato di cui all'art. 8, d.lgs. 10 marzo 2000, numero 74, aveva ordinato il sequestro preventivo, finalizzato alla confisca per equivalente, dei beni di proprietà o comunque in disponibilità del l'A 1.1.Con il primo motivo eccepisce, ai sensi dell'art. 606, lett. c , cod. proc. penumero , violazione degli artt. 324, commi 5 e 7, 309, commi 9 e 10, cod. proc. penumero , e 2, comma 2, legge 7 ottobre 1969, numero 742 e deduce, al riguardo, che trattandosi di provvedimento adottato nell'ambito di procedimento penale iscritto anche per il reato di cui all'art. 416, cod. penumero , non opera la sospensione feriale dei termini con conseguente inefficacia del decreto di sequestro per il mancato rispetto dei termine perentorio di cui agli artt. 309, comma 10 e 324, comma 7, cod. proc. penumero . 1.2.Con il secondo eccepisce, ai sensi dell'art. 606, lett. b , cod. proc. penumero , inosservanza degli artt. 125, comma 3, 321, comma 2, cod. proc. penumero , 322-ter, cod. penumero e 1, comma 143, legge 24 dicembre 2007, numero 244 e lamenta, al riguardo, la totale mancanza di motivazione in ordine alle argomentazioni prospettate a sostegno della istanza di riesame con riferimento alla impossibilità di configurare il concorso dell'autore del reato di cui all'art. 8, d.lgs. numero 74 del 2000 in quello di cui al precedente art. 2. Considerato in diritto 2.E' fondato ed assorbente il primo motivo di ricorso. 3.L'istanza di riesame era stata proposta il 25/07/2014 ed era pervenuta al Tribunale di Viterbo il 29/07/2014. Gli atti erano stati trasmessi il successivo 01/08/2014 l'ordinanza è stata resa il 16/09/2014. 3.1.11 procedimento penale nell'ambito del quale è stato adottato il decreto di sequestro preventivo è stato iscritto anche per il reato di cui all'art. 416, cod. penumero . 3.2. A norma dell'art. 2, legge 7 ottobre 1990, numero 742, come sostituito dall'art. 240-bis, disp. coord. cod. proc. penumero e ulteriormente modificato dall'art. 21-bis, d.l. 8 giugno 1992, numero 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, numero 356, 1. In materia penale la sospensione dei termini procedurali, compresi quelli stabiliti per la fase delle indagini preliminari, non opera nei procedimenti relativi ad imputati in stato di custodia cautelare, qualora essi o i loro difensori rinunzino alla sospensione dei termini. 2. La sospensione dei termini delle indagini preliminari di cui al primo comma non opera nei procedimenti per reati di criminalità organizzata . . 3.3.Questa Suprema Corte, nel risolvere il contrasto interpretativo circa la latitudine applicativa del concetto di criminalità organizzata , ha affermato il principio secondo il quale ai fini dell'applicazione dell'art. 240 bis, comma secondo, disp. coord. cod. proc. penumero , che prevede l'esclusione, operante anche per i termini di impugnazione dei provvedimenti in materia di cautela personale, della sospensione feriale dei termini delle indagini preliminari nei procedimenti per reati di criminalità organizzata, quest'ultima nozione identifica non solo i reati di criminalità mafiosa e assimilata, oltre i delitti associativi previsti da norme incriminatrici speciali, ma anche qualsiasi tipo di associazione per delinquere, ex art. 416 cod. penumero , correlata alle attività criminose più diverse, con l'esclusione del mero concorso di persone nel reato, nel quale manca il requisito dell'organizzazione Sez. U, numero 17706 del 22/03/2005, Petrarca, Rv. 230895 . 3.4. La validità di tale interpretazione è stata ribadita da Sez. U, numero 37501 del 15/07/2010, che ha ulteriormente precisato che a la deroga, prevista per i reati di criminalità organizzata, alla sospensione nel periodo feriale dei termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari riguarda anche quelli inerenti alle procedure incidentali in materia di misure cautelare reali Rv. 247993 b non conta la situazione specifica del singolo indagato ma la sua collocazione nell'ambito di un procedimento di criminalità organizzata in questo senso Sez. I, 3 aprile 1995, dep. 7 giugno 1995, numero 1264, Grimaldi , perché la ratio della disciplina in esame è quella di evitare che le indagini preliminari subiscano pause o decelerazioni potenzialmente pregiudizievoli del risultato dell'attività d'indagine, e tale esigenza può essere compromessa se si consentissero, nell'ambito dello stesso procedimento, dilazioni nella definizione di procedure incidentali riguardanti la posizione di questo o quello indagato, posto che tali procedure sono intimamente connesse all'attività d'indagine e ne influenzano la pronta definizione , sicché ai fini dell'esclusione della sospensione feriale dei termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari, prevista per i procedimenti di criminalità organizzata . rileva soltanto che la contestazione si inserisca nell'ambito di un procedimento di criminalità organizzata, intendendosi per tale quello che ha ad oggetto una qualsiasi fattispecie caratterizzata da una stabile organizzazione programmaticamente orientata alla commissione di più reati Rv. 247994 . 3.5.Perciò allorquando un soggetto sia indagato, nell'ambito dello stesso procedimento, di un reato per il quale non è prevista la sospensione e di altri reati connessi per i quali essa invece opera, deve ritenersi non applicabile la sospensione feriale dei termini delle indagini preliminari quando egli proponga una richiesta di riesame solo per la misura cautelare disposta per il reato per il quale è prevista la sospensione in questi termini Sez. 2, n 12799 del 09/03/2011, Rv. 250044 . 3.6.Alla luce delle considerazioni che precedono è corretto affermare che nel caso in esame non opera la sospensione feriale dei termini, con conseguente tardività dei provvedimento impugnato adottato ben oltre la scadenza stabilita dall'art. 309, comma 10, cod. proc. penumero e conseguente inefficacia dei decreto di sequestro preventivo, secondo quanto dispone l'art. 324, comma 7, cod. proc. penumero . 3.7.La fondatezza dei primo motivo rende superfluo l'esame dei secondo. P.Q.M. Annulla senza rinvio la ordinanza impugnata, dichiara la inefficacia del decreto di sequestro preventivo n 37/2014 RGNR dei G.i.p. dei Tribunale di Viterbo del 25/06/2014, ordina la restituzione dei beni all'avente diritto. Visto l'art. 626, cod. proc. penumero manda alla Cancelleria per i necessari adempimenti.