Pagato il debito a titolo di rateizzazione, ma la confisca per equivalente deve essere ridotta

In caso di accordo tra l’Amministrazione finanziaria e contribuente per la rateizzazione del debito tributario, la confisca non può avere ad oggetto l’ammontare per intero del profitto tratto dall’omesso pagamento dell’imposta evasa, ma deve essere diminuito in misura corrispondente ai ratei versati.

Così ha affermato la Corte di Cassazione con la sentenza n. 36370/15, depositata il 9 settembre. Il caso. Il Gip del Tribunale di Milano, a seguito della condanna per il reato di omesso versamento di ritenute, disponeva in capo all’imputato, quale legale rappresentante di una società, la confisca dell’intero valore corrispondente all’imposta evasa. Avverso tale sentenza ricorre l’uomo, lamentando in particolare l’illegittimità del provvedimento di confisca per equivalente, in quanto disposta senza tenere conto di quanto sino a quel momento versato e tale da comportare una riduzione del profitto. Rateizzazione del debito tributario. I giudici di legittimità ritengono che tale mezzo di ricorso sia fondato. A tal proposito, essi osservano che qualora il contribuente e l’Amministrazione finanziaria concludano un accordo per la rateizzazione del debito tributario, la confisca per equivalente non può avere ad oggetto l’intero ammontare del profitto derivante dall’omesso pagamento dell’imposta evasa, ma deve essere diminuito in misura corrispondente ai ratei pagati a seguito della convenzione. Se così non fosse, si determinerebbe un’inammissibile duplicazione sanzionatoria , in conflitto con il principio in virtù del quale l’ablazione definitiva di un bene non può mai essere superiore al vantaggio economico tratto dall’azione delittuosa Cass., n. 20887/15 . Per questi motivi, la Corte di Cassazione annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della confisca.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 18 giugno – 9 settembre 2015, n. 36370 Presidente Squassoni – Relatore Andreazza Ritenuto in fatto 1. L.M. ha proposto ricorso avverso la sentenza del G.i.p. del Tribunale di Milano in data 18/12/2013 di applicazione della pena per il reato di cui all'art. 10 bis del d.lgs. n. 74 del 2000 in relazione all'omesso versamento di ritenute quale legale rappresentante di Freelancer S.r.l 2. Con un primo motivo lamenta la violazione dell'art. 322 ter c.p. in relazione alla disposta confisca dell'intero valore corrispondente all'imposta evasa pur a fronte dell'intervenuto pagamento, a titolo di rateizzazione, prima della sentenza, di Euro 18.698,88 di cui, quindi, non si è tenuto conto illegittimamente dal giudice . 3. Con un secondo motivo lamenta essersi proceduto alla confisca dei beni in capo all'imputato e non in capo alla società senza preventivamente motivare, come imposto tra l'altro da Cass., sez. 4, n. 10682 del 2013, sull'impossibilità di procedere alla confisca in via diretta, nei confronti della società, della somma corrispondente al profitto del reato. Considerato in diritto 4. Il secondo motivo, da esaminare prioritariamente perché preliminare in via logica rispetto al primo, è inammissibile posto che il ricorrente non ha precisato, come avrebbe dovuto per rendere specifico il motivo di ricorso, che il profitto, aggredibile in via diretta, fosse ancora presente nelle casse della società, sì che non potesse ricorrersi alla confisca per equivalente nei confronti del legale rappresentante cfr. Sez. 3, n. 38740 del 09/05/2012, Sgarbi, Rv. 254795 Sez. U., n. 10561 del 30/01/2014, Gubert, Rv. 258647 . 5. Il primo motivo di ricorso è invece fondato dalla documentazione di cui il giudice già disponeva al momento della richiesta di applicazione della pena risultava in effetti che, in conseguenza della richiesta ed ottenuta rateizzazione del debito tributario, il ricorrente aveva effettuato, prima del giudizio, il pagamento di Euro 18.698,88 a titolo di sei rate mensili. Di qui, dunque, l'illegittimità del provvedimento di confisca per equivalente disposta senza tenere conto di quanto sino a quel momento versato e tale da comportare una riduzione del profitto da 82.496,00 ad Euro 63.797,12. Infatti, ove sia stato perfezionato un accordo tra il contribuente e l'Amministrazione finanziaria per la rateizzazione del debito tributario, la confisca non può avere ad oggetto l'intero ammontare del profitto derivante dal mancato pagamento dell'imposta evasa, ma deve essere ridotto in misura corrispondente ai ratei versati per effetto della convenzione, poiché, altrimenti, verrebbe a determinarsi una inammissibile duplicazione sanzionatoria, in contrasto con il principio secondo il quale l'ablazione definitiva di un bene non può mai essere superiore al vantaggio economico conseguito dall'azione delittuosa cfr., sia pure con riferimento al sequestro finalizzato alla confisca per equivalente, Sez. 3, n. 20887 del 15/04/2015, Aumenta, Rv. 263409 Sez. 3, n. 6635 del 08/01/2014, Cavatorta, Rv. 258903 . 6. La sentenza va dunque annullata senza rinvio limitatamente alla disposta confisca il cui oggetto va rideterminato, per effetto della automatica sottrazione, all'importo corrispondente al profitto originario, dell'importo corrispondente al pagamento delle sei rate mensili, in Euro 63.797,12. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'impugnata sentenza limitatamente alla disposta confisca che fissa in Euro 63.797,12. Rigetta nel resto il ricorso.