Reato estinto per condotta riparatoria, ma la valutazione del giudice non è esaustiva

Per pronunciare la ricorrenza della causa di non punibilità ai sensi dell’art. 35, d.lgs. n. 274/2000, il giudice deve effettuare una valutazione di assoluta esaustività della condotta riparatoria messa in atto dall’imputato.

Così ha affermato la Corte di Cassazione con la sentenza n. 36476/15, depositata il 9 settembre. Il caso. Il giudice di pace di Pesaro dichiarava di non dover procedere nei confronti di una donna per estinzione del reato di lesioni personali colpose per intervenuta condotta riparatoria. Il procuratore della repubblica presso il Tribunale di Pesaro ricorre per cassazione sostenendo che la somma pagata dall’imputata è manifestamente insufficiente per soddisfare la condotta riparatoria, in quanto pari a un decimo della pretesa riparatoria ed essendo pendente una lite tra le parti volta a quantificare il danno. Valutazione di assoluta esaustività della condotta riparatoria. Gli ermellini ritengono che il motivo sia fondato. Infatti, l’art. 35, d.lgs. n. 274/2000 prevede la ricorrenza della causa di non punibilità a condizione che l’imputato dimostri di avere proceduto, anteriormente all’udienza di comparizione, alla riparazione del danno determinato dal reato, tramite le restituzioni o il risarcimento e di aver rimosso le conseguenze pregiudizievoli o pericolose del reato Cass., n. 5507/12 . Pertanto, il giudice deve compiere una valutazione della assoluta esaustività della condotta riparatoria e procedere a un apprezzamento dei comportamenti dell’imputato che devono essere improntati a lealtà, correttezza e alle regole del bon ton . È dunque onere del giudice effettuare ogni possibile indagine, allo scopo, ad esempio, di determinare la percentuale del concorso di colpa e la durata ed entità delle lesioni subite dalla persona offesa Cass., n. 1506/13 , nonché l’attivazione dell’imputato per rimuovere le conseguenze dell’illecito tramite interventi concreti volti a garantire alla persona offesa il ristoro del pregiudizio subito e a soddisfare le esigenze di riprovazione e di prevenzione connesse al fatto tipico Cass., n. 38957/14 . Nel caso di specie, il giudice di pace ha ritenuto che il pagamento della somma in questione potesse considerarsi condotta riparatoria senza dare conto delle ragioni per cui tale ammontare dovesse ritenersi effettivamente riparatorio. Per questi motivi, la Corte di Cassazione annulla la sentenza con rinvio al giudice di pace di Pesaro per un nuovo esame.

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 11 giugno – 9 settembre 2015, n. 36476 Presidente Brusco – Relatore Dovere Ritenuto di fatto 1. II Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pesaro ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale il Giudice di pace di Pesaro ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di S.R. per essere il reato ascrittole lesioni personali colpose estinto per intervenuta condotta riparatoria, ai sensi dell'art. 35 d.lgs. n. 274/2000. Deduce il ricorrente che l'avvenuto pagamento di euro 9.010,00 è manifestamente insufficiente ad integrare la condotta riparatoria, essendo pari ad un decimo della pretesa risarcitoria ed essendo pendente una controversia tra le parti per la quantificazione del danno sicché il giudice avrebbe dovuto respingere l'istanza dell'imputata o motivare adeguatamente. Considerato in diritto 2. II ricorso è fondato. E' opportuno prendere le mosse dalla considerazione che questa Corte ha già avuto modo di precisare che l'art. 35 D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, subordinando la pronuncia della ricorrenza della causa di non punibilità alla dimostrazione, a cura dell'imputato, di avere proceduto, prima dell'udienza di comparizione, alla riparazione dei danno cagionato dal reato, mediante le restituzioni o il risarcimento e di avere eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato , esige innanzi tutto una valutazione di assoluta esaustività della condotta riparatoria, cui deve poi aggiungersi l'ulteriore apprezzamento da parte del giudice di comportamenti dell'imputato improntati a lealtà, correttezza e alle regole dei bon ton, in vista della riaffermazione dei valori sociali naturalmente lesi dalla condotta criminosa cfr. Sez. 4, n. 5507 del 12/12/2012 - dep. 04/02/2013, Biglio, Rv. 254665 . In relazione a ciò, è onere del giudice compiere ogni possibile indagine, ad esempio al fine di individuare la percentuale del concorso di colpa e la durata ed entità delle lesioni patite dalla persona offesa Sez. 4, n. 1506 del 22/10/2013 - dep. 15/01/2014, Castagneri, Rv. 258483 , l'attivazione dell'imputato per l'eliminazione delle conseguenze dell'illecito attraverso interventi concreti atti ad assicurare alla persona offesa il ristoro del pregiudizio subito e a soddisfare le esigenze di riprovazione e di prevenzione connesse al fatto tipico Sez. 4, n. 38957 del 23/05/2014 - dep. 23/09/2014, P.G. in proc. Cannatella e altro, Rv. 262091, che ha escluso la valenza ai fini che occupano del risarcimento perato dalla compagnia di assicurazione dei terzo proprietario dei veicolo alla guida dei quale l'imputato aveva cagionato le lesioni . Nel caso che occupa il Giudice di pace ha ritenuto integrante la condotta riparatoria il pagamento della somma sopra indicata, senza esplicitare in alcun modo perché tale ammontare, in relazione alla entità delle lesioni come indicate nella contestazione, fosse da ritenere effettivamente riparatoria ed anzi, l'utilizzo del termine 'congruo' manifesta il fraintendimento del criterio di giudizio . Ricorre, quindi, il vizio di omessa motivazione lamentato dal P.G. La sentenza impugnata va pertanto annullata, con rinvio per nuovo esame al Giudice di pace di Pesaro. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio, per nuovo esame, al Giudice di pace di Pesaro.