Citazione in appello notificata al difensore d’ufficio: la nullità è assoluta

In tema di notificazione della citazione dell’imputato, la nullità assoluta e insanabile prevista dall’art. 179 c.p.p. ricorre sia nel caso in cui la notificazione della citazione sia stata del tutto omessa sia quando, essendo stata eseguita in forme diverse da quelle prescritte, risulti in concreto essere stata inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell’atto da parte dell’imputato.

È quanto confermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 36057/15, depositata il 7 settembre. Il caso. La corte d’appello territoriale confermava la pronuncia del tribunale di primo grado con cui un uomo era stato condannato alla pena ritenuta di giustizia per detenzione illecita di stupefacenti. Avverso tale pronuncia ricorre l’uomo, deducendo che la notifica della citazione per il giudizio di appello era stata effettuata, per evidente errore, ad un indirizzo diverso dal domicilio dichiarato dall’imputato in sede di interrogatorio e non indicato nello stradario, con la conseguente notifica al difensore di ufficio dell’epoca. Ciò comporterebbe, secondo la ricostruzione difensiva, una nullità assoluta eccepibile in ogni stato e grado del giudizio. Nullità assoluta se dal vizio della notifica è seguita la mancata conoscenza dell’atto. Sul punto, gli Ermellini hanno preliminarmente richiamato la giurisprudenza delle Sezioni Unite della Corte alla luce della quale in tema di notificazione della citazione dell’imputato, la nullità assoluta e insanabile prevista dall’art. 179 c.p.p. ricorre sia nel caso in cui la notificazione della citazione sia stata del tutto omessa sia quando, essendo stata eseguita in forme diverse da quelle prescritte, risulti in concreto essere stata inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell’atto da parte dell’imputato . La medesima nullità, invece, non ricorre qualora vi sia stata esclusivamente la violazione delle regole sulle modalità di esecuzione, senza che ad esse sia seguita la dimostrazione o quantomeno la allegazione della mancata conoscenza dell’atto da parte dell’imputato, dovendo in tal caso evocarsi la nullità di ordine generale non assoluta e dare applicazione alla causa di sanatoria di cui all’art. 184 c.p.p. . I Giudici di Piazza Cavour hanno ritenuto che nel caso di specie si versi nell’ipotesi di nullità assoluta, atteso non risultano rispettate le regole dettate dall’artt. 161 c.p.p La notifica al difensore ai sensi dell’art. 161 c.p.p. per inidoneità o insufficienza delle dichiarazioni in precedenza formulate dall’imputato a proposito del domicilio, infatti, - fondata sull’impossibilità della notifica all’imputato presso il domicilio eletto, dalla quale discende la legittimità della consegna dell’atto al difensore -, richiede quale condizione necessaria e sufficiente l’accertamento da parte dell’ufficiale giudiziario dell’avvenuto trasferimento di residenza o di altra causa che rende definitivamente impossibili le notificazioni in quel luogo, non essendo sufficiente l’assenza dell’interessato. Nel caso di specie, a tale irregolarità corrisponde una situazione che non permette di presumere che l’interessato abbia comunque avuto notizia del processo a suo carico infatti, non solo era radicalmente errato l’indirizzo presso il quale è stata inizialmente esperita la notifica, ma altresì questa è stata poi effettuata ai sensi dell’art. 161, comma 4, c.p.p. non al difensore di fiducia - nel qual caso di sarebbe potuta presumere la conoscenza dell’atto da parte dell’imputato per via del rapporto fiduciario intercorrente con il difensore e ravvisare una mera nullità generale a regime intermedio sanabile -, bensì a quello d’ufficio, con il quale l’imputato non ha alcun rapporto fiduciario e talora nemmeno di conoscenza diretta. La notifica effettuata con tale modalità, dunque, non appare idonea a determinare la conoscenza effettiva dell’atto da parte del destinatario odierno ricorrente. Per tutte le ragioni sovraesposte, la Corte ha annullato con rinvio la sentenza impugnata.

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 9 luglio – 7 settembre 2015, n. 36057 Presidente Romis – Relatore Massafra Ritenuto in fatto 1. Ricorrono per cassazione i difensori di fiducia di L.D. avverso la sentenza emessa in data 24.10.2013 dalla Corte di appello di Roma che confermava quella in data 13.6.2008 del Tribunale di Roma con cui il predetto era stato condannato alla pena condizionalmente sospesa di mesi 5 e giorni 10 di reclusione ed € 1.400,00 di multa per il delitto di cui all'art. 73 comma V dPR 309/1990 detenzione illecita di 12 gr. di hashish . 2. Deducono la violazione di legge in relazione alla notifica della citazione per il giudizio di appello che era stata effettuata, per evidente errore, in via Argentella, 51 e non via San Giovanni in Argentella n. XX, domicilio dichiarato dall'imputato in sede di interrogatorio come tale ritenuta non indicata nello stradario di Roma e con la conseguente notifica al difensore di ufficio dell'epoca. Assumono che ciò implichi una nullità assoluta eccepibile in ogni stato e grado del giudizio. Considerato in diritto 3. II ricorso è fondato e merita accoglimento. 4. La doglianza è stata ammissibilmente rappresentata per la prima volta in questa sede. Il motivo addotto deve essere accolto alla luce dell'insegnamento delle Sezioni unite n. 119/2004, Rv. 229539 secondo le quali in tema di notificazione della citazione dell'imputato, la nullità assoluta e insanabile prevista dall'art. 179 cod. proc. pen. ricorre sia nel caso in cui la notificazione della citazione sia stata del tutto omessa sia quando, essendo stata eseguita in forme diverse da quelle prescritte, risulti in concreto essere stata inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell'atto da parte dell'imputato. La medesima nullità non ricorre, invece, nei casi in cui vi sia stata esclusivamente la violazione delle regole sulle modalità di esecuzione, senza che ad esse sia seguita la dimostrazione o quantomeno la allegazione della mancata conoscenza dell'atto da parte dell'imputato, dovendo in tale caso evocarsi la nullità di ordine generale non assoluta e dare applicazione alla causa di sanatoria di cui all'art. 184 cod. proc. pen. Rv. 229539 . Nella specie si versa nella prima ipotesi e cioè in quella della configurazione della nullità assoluta posto che la notifica della citazione all'imputato mediante consegna al difensore appare in primo luogo irregolare in ragione del fatto che non risultano rispettati i dettami dell'art. 161 o di quelli dell'art. 159 c.p.p In particolare, se la notifica al difensore fosse stata disposta ai sensi dell'art. 161 c.p.p. comma 4 per inidoneità o insufficienza delle dichiarazioni in precedenza formulate dall'imputato a proposito del domicilio, si sarebbe in presenza di una omessa verifica delle dette condizioni. Infatti, l'impossibilità della notifica all'imputato presso il domicilio eletto che legittima la consegna dell'atto al difensore, ex art. 161 c.p.p., comma 4, richiede, quale condizione necessaria e sufficiente, l'accertamento da parte dell'ufficiale giudiziario dell'avvenuto trasferimento di residenza o di altra causa che rende definitivamente impossibili le notificazioni in quel luogo, non essendo, a tal fine, sufficiente l'assenza dell'interessato Rv. 226378 . Se invece si fosse inteso notificare con le modalità previste per l'imputato irreperibile, la condizione avrebbe dovuto essere accertata ai sensi dell'art. 159 c.p.p Nella specie a tale irregolarità corrisponde una situazione che, anche solo in astratto, non presenta caratteristiche tali da far presumere che l'interessato abbia comunque avuto notizia del processo a suo carico infatti, non solo era radicalmente errato l'indirizzo presso il quale fu esperita l'iniziale notifica ma altresì questa fu poi effettuata ai sensi dell'art. 161 comma 4 c.p.p. non già al difensore di fiducia nel qual caso si sarebbe potuta presumere la conoscenza dell'atto da parte dell'imputato per via del rapporto fiduciario intercorrente con il difensore e ravvisare una mera nullità generale a regime intermedio sanabile Cass. pen. Sez. IV, n. 6211 del 12.11.2009, Rv. 246639 e succ. conformi Sez. II, n. 35345 del 12.5.2010, Rv. 248401 Sez. V, n. 21875 del 20.3.2014, Rv. 262822 , bensì a quello d'ufficio con il quale l'imputato non ha alcun rapporto fiduciario e talora nemmeno di conoscenza diretta, sicchè la notifica effettuata con tale modalità non appare in astratto, e tantomeno in concreto, idonea a determinare la conoscenza effettiva dell'atto da parte del destinatario odierno ricorrente. Si è in presenza nel caso di specie, pertanto, di una nullità assoluta utilmente eccepibile anche in questa sede di legittimità. 5. Consegue l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Roma, altra sezione, per novo giudizio. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio di appello alla Corte di Appello di Roma, altra sezione.