Il prelievo ematico è un elemento di prova utilizzabile

In materia di guida in stato di ebbrezza, ai fini dell'accertamento dell’illecito penale, i risultati del prelievo ematico che sia stato effettuato, secondo i normali protocolli medici di pronto soccorso, durante il ricovero presso una struttura ospedaliera pubblica a seguito dell'incidente stradale, sono utilizzabili, nei confronti dell'imputato, per l'accertamento del reato, trattandosi di elementi di prova acquisiti attraverso la documentazione medica e restando irrilevante, ai fini dell'utilizzabilità processuale, la mancanza del consenso.

Lo ha ribadito la Quarta Sezione Penale della Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 36062, depositata il 7 settembre 2015. Il reato di guida in stato di ebbrezza L’art. 186, comma 2, lettera b del d.lgs. n. 285/1992 c.d. Codice della strada punisce chiunque guida in stato di ebbrezza, ove il fatto non costituisca più grave reato, con l'ammenda da euro 800 a euro 3.200 e l'arresto fino a sei mesi, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro g/l . All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno. e l’utilizzabilità del prelievo ematico. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, solo il prelievo ematico effettuato, in assenza di consenso, non nell'ambito di un protocollo medico di pronto soccorso - e dunque non necessario a fini sanitari - sarebbe inutilizzabile, per violazione del principio costituzionale di inviolabilità della persona. In altri termini, per il suo carattere invasivo, il conducente può opporre un rifiuto al prelievo ematico se sia finalizzato esclusivamente all'accertamento della presenza di alcol nel sangue. Inoltre, la mancanza di consenso dell'imputato al prelievo del campione ematico per l'accertamento del reato di guida in stato d'ebbrezza non costituisce una causa di inutilizzabilità patologica degli esami compiuti presso una struttura ospedaliera, posto che la specifica disciplina dettata dall'art. 186 cds - nel dare attuazione alla riserva di legge stabilita dall'art. 13, comma 2 Cost. - non prevede alcun preventivo consenso dell'interessato al prelievo dei campioni. Vi è poi l'ipotesi di cui al comma 5 dell'art. 186 cds che contempla il caso del conducente coinvolto in incidente stradale e sottoposto per questo a cure mediche . In tale situazione, l'accertamento del tasso alcolemico può essere legittimamente effettuato anche sulla sola base della richiesta formulata dalla polizia giudiziaria, senza necessità di uno specifico consenso dell'interessato, salvo quello eventualmente richiesto dalla natura delle operazioni sanitarie che siano strumentali al detto accertamento, quali possono essere costituite, in particolare, dal prelievo ematico, dovendosi tuttavia escludere, in tal caso, che sia richiesto un consenso in forma espressa, essendo invece sufficiente la mancanza di un espresso dissenso, sempre che, naturalmente, sia sussistente la condizione costituita dalla obiettiva necessità di sottoposizione del soggetto a cure mediche, in conseguenza dell'incidente in cui è stato coinvolto. La natura della confisca del veicolo per guida in stato di ebbrezza. Altro tema dibattuto circa il reato di guida in stato di ebbrezza è quello della natura giuridica della confisca del veicolo. Sul punto, occorre richiamare la fondamentale pronuncia della Corte Costituzionale n. 196/2010 , nella quale la Consulta ha affrontato il tema della individuazione della reale natura giuridica della confisca prevista dall’art. 186, comma 2, lettera c cds. Il Giudice delle Leggi ha inserito la confisca speciale portata dal comma 2 dell’art. 186 cds nel novero delle misure che manifestano un carattere esclusivamente sanzionatorio e meramente repressivo. Va quindi escluso che l'istituto in oggetto possa venire classificato come misura di sicurezza e che, quindi, l'operatività dello stesso possa rientrare nei limiti temporali sanciti dall'art. 200 c.p È la stessa Consulta ad affermare, infatti, che la ratio sottesa a tale forma di esecuzione delle misure di sicurezza, si deve rinvenire nella finalità, loro propria, di assicurare una efficace lotta contro il pericolo criminale, finalità che potrebbe richiedere che il legislatore, sulla base di circostanze da esso discrezionalmente valutate, preveda che sia applicata una misura di sicurezza a persone che hanno commesso determinati fatti prima sanzionati con la sola pena o con misure di sicurezza di minore gravità . I giudici concludono dunque che per rendere compatibile con l'art. 7 CEDU, e quindi con l'art. 117 Cost., il novellato testo della lettera c del secondo comma dell'art. 186 cds, è sufficiente limitare la declaratoria di illegittimità costituzionale alle sole parole ai sensi dell'articolo 240, secondo comma, del codice penale , dalle quali soltanto deriva l'applicazione retroattiva della misura contestata.

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 10 luglio – 7 settembre, n. 36062 Presidente Romis – Relatore Marinelli Ritenuto in fatto Con sentenza in data 4 novembre 2014 la Corte di appello di Genova ha confermato quella emessa dal Tribunale della stessa città che aveva dichiarato P.S. colpevole del reato di cui all'articolo 186, comma 2 lett. b , del decreto legislativo 30.04.1992 n. 285, con l'aggravante di avere provocato un incidente stradale e dell'ora notturna e lo aveva condannato alla pena di mesi quattro di arresto ed Euro 3.000,00 di ammenda, oltre al pagamento delle spese processuali. Avverso tale sentenza il P. , a mezzo del suo difensore, proponeva ricorso per Cassazione e concludeva chiedendone l'annullamento con ogni conseguente statuizione. Il ricorrente censurava l'impugnata sentenza per i seguenti motivo 1 violazione di legge e difetto di motivazione a proposito della ritenuta utilizzabilità dell'esito del prelievo ematico che aveva accertato un tasso alcolemico pari a 1,4 g/l effettuato in ospedale in cui il P. era stato ricoverato in seguito all'incidente da lui provocato. Né, secondo la difesa, rileva la circostanza che il P. aveva firmato in ospedale un modulo in cui aveva dichiarato di prestare il consenso al prelievo. L'eccezione che la difesa aveva proposto fin dall'atto di opposizione al decreto penale di condanna riguardava infatti il diritto del P. di essere avvisato della facoltà di farsi assistere da un difensore durante l'esecuzione del prelievo ematico che doveva stabilire il suo tasso alcolemico, prelievo che non sarebbe stato fatto a scopi terapeutici, bensì soltanto a scopo investigativo. Ricordava infine la difesa che si trattava di una nullità a regime intermedio, tempestivamente eccepita nella fattispecie che ci occupa e che comunque la questione del termine in cui è proponibile la sopra indicata eccezione è stata recentemente sottoposta al vaglio delle Sezioni Unite di questa Corte. Considerato in diritto Il ricorso è infondato. La sentenza impugnata ancora la prova del fatto addebitato al risultato delle analisi mediche che erano state effettuate sull'imputato nell'ambito delle normali procedure sanitarie espletate in caso di incidente e che avevano dato esito positivo, in quanto era risultato un tasso alcolemico superiore al limite consentito pari a 1,4 g/l. Relativamente ai motivi di appello diretti a sostenere la inutilizzabilità degli accertamenti ematici eseguiti presso la struttura ospedaliera, la Corte di Appello di Genova richiamava l'indirizzo giurisprudenziale di questa Corte secondo il quale, ai fini della configurabilità della contravvenzione della guida in stato di ebbrezza, è utilizzabile anche il referto medico relativo al ricovero in ospedale a seguito di incidente stradale, trattandosi di un documento che, a norma dell'art. 234 c.p.p., può valere come prova per il principio del libero convincimento e per l'assenza di prove legali. In sede di ricorso in Cassazione il P. reiterava l'eccezione di inutilizzabilità degli accertamenti ematici svolti presso la struttura ospedaliera. Tale motivo di ricorso non può trovare accoglimento. Si deve infatti ricordare il pacifico orientamento interpretativo della Corte di Cassazione cfr, tra le altre, Sezione 4 - sentenza n. 4118 del 9.12.2008 - ricorrente Ahmetovic Marco secondo cui, ai fini dell'accertamento del reato di guida in stato di ebbrezza, i risultati del prelievo ematico che sia stato effettuato, secondo i normali protocolli medici di pronto soccorso, durante il ricovero presso una struttura ospedaliera pubblica a seguito dell'incidente stradale sono utilizzabili, nei confronti dell'imputato, per l'accertamento del reato, trattandosi di elementi di prova acquisiti attraverso la documentazione medica e restando irrilevante, ai fini dell'utilizzabilità processuale, la mancanza del consenso. Secondo tale prospettazione, piuttosto, solo il prelievo ematico effettuato, in assenza di consenso, non nell'ambito di un protocollo medico di pronto soccorso - e dunque non necessario ai fini sanitari - sarebbe inutilizzabile ex art. 191 c.p.p. per violazione del principio costituzionale che tutela l'inviolabilità della persona art. 13 Cost. . Nella fattispecie che ci occupa si verte nell'ambito della prima ipotesi, con conseguente piena utilizzabilità degli esiti del prelievo a fini probatori dello stato di alterazione. Il ricorso deve essere pertanto rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.