Lavoro di pubblica utilità precluso anche a chi provoca un incidente senza coinvolgere persone o veicoli

In tema di guida in stato di ebbrezza, la condizione preclusiva per la sostituzione della pena detentiva e pecuniaria con il lavoro di pubblica utilità è costituita dall'aver provocato un incidente, inteso come qualsiasi avvenimento inatteso che, interrompendo il normale svolgimento della circolazione stradale, possa provocare pericolo alla collettività, senza che assuma rilevanza l'avvenuto coinvolgimento di terzi o di altri veicoli.

Con la sentenza n. 35976/15, depositata il 4 settembre, la Suprema Corte torna ad occuparsi di circolazione stradale, ambito da sempre fonte di notevole contenzioso. In particolare, analizza – pur per ribadire principi già espressi, in parte, anche dalla Consulta – il tema della sostituzione delle pene principali con lo svolgimento di lavoro di pubblica utilità e, più in dettaglio, le condizioni d'accesso al beneficio da parte di soggetti ai quali sia contestato, in forma aggravata, il reato di guida sotto l'influenza dell'alcol. La decisione, sebbene non si caratterizzi per originalità, risulta strumento utile per il giurista pratico, in ragione della compiuta disamina della nozione di incidente stradale, parametro indispensabile per comprendere le opzioni in campo – ed operare, dunque, le scelte difensive più opportune – quando si assista l'indagato in casi simili. Il caso. Il processo di riferimento ha luogo a Bologna e riguarda un soggetto accusato d'essersi posto alla guida della sua auto, in orario notturno, con un tasso alcolemico superiore ad 1,5 g/l, provocando, poi, un incidente stradale. Il Tribunale felsineo lo condannava alla pena di giustizia, disponendo altresì la sospensione della patente di guida per anni uno e mesi sei sentenza integralmente confermata dalla Corte di secondo grado. L'imputato proponeva, quindi, ricorso per Cassazione, tramite il proprio difensore, lamentando l'erronea applicazione della legge penale. La corte d'appello, secondo il deducente, avrebbe impropriamente escluso la possibilità di sostituire la pena inflitta con lo svolgimento di alcune ore di attività socialmente utile, in virtù della contestazione della circostanza di cui all'art. 186, comma 2 bis , cds aggravante che, invece, non avrebbe dovuto costituire fattore ostativo, sulla scorta dell'inesistente pericolo causato alla circolazione degli altri veicoli – il prevenuto era stato trovato fermo sulla corsia d'emergenza all'interno della propria auto – e della consequenziale soccombenza – posta anche la mancata revoca del titolo di guida – nel giudizio comparativo svolto nel merito, dal quale però, illegittimamente, non sarebbe derivato il contenimento della sanzione accessoria entro il termine di un anno. La sentenza. Il Collegio – su parere difforme del Procuratore generale, che aveva concluso per il rigetto del ricorso – dichiara inammissibile l'impugnazione, con ogni conseguenza di legge. L'Estensore dichiara, sin dal rituale riepilogo dei precedenti di gradi, d'esporre le censure svolte nei limiti strettamente necessari per la motivazione. Ciò non gli impedisce, tuttavia, di riassumere efficacemente le posizioni già assunte dalle Corti Supreme, smentendo così le opposte argomentazioni difensive. L'incidente stradale. Ed infatti, la parte motiva si concentra subito sulla nozione di incidente inteso come qualsiasi avvenimento inatteso che, interrompendo il normale svolgimento della circolazione stradale, possa provocare pericolo alla collettività, senza che assuma rilevanza l'avvenuto coinvolgimento di terzi o di altri veicoli si cita, sul punto, Cass., Sez. IV Pen., 6.12.2012 . Tale definizione, confermata qui dalla Sezione Feriale Penale, esclude in radice – in forza della previsione testuale della disposizione Al di fuori dei casi previsti dal comma 2 bis del presente articolo – che, nella fattispecie, la circostanza in parola possa non essere contestata, come già peraltro avevano chiarito gli Ermellini in altra occasione. Più che sugli effetti del comportamento del conducente, quindi, la prevalente lettura della norma pare concentrarsi sul semplice mutamento della condotta di guida, indipendente dalla sua volontà e dal suo controllo e, pertanto, potenzialmente rischioso per l'utenza della strada. La preclusione allo svolgimento di lavori di pubblica utilità. Quanto alla mancata operatività della pena sostitutiva, il Collegio è chiaro ed incontrovertibile la mera sussistenza dell'ipotesi aggravata – da verificarsi secondo il criterio enunciato supra – è ostacolo sufficiente alla conversione della sanzione. A tal proposito, per fugare ogni dubbio rispetto alla logica utilizzata, si espone l'attuale indirizzo della giurisprudenza costituzionale, secondo il quale la ratio dell'aggravio di pena – pur solo nelle modalità di concreta espiazione – è da ricercarsi nella volontà del legislatore di punire più gravemente qualsiasi turbativa delle corrette condizioni di guida, in quanto ritenuta potenzialmente idonea a porre in pericolo l'incolumità personale dei soggetti e dei beni coinvolti nella circolazione a causa della strutturale pericolosità connessa alla circolazione dei veicoli che richiedono una particolare abilitazione alla guida cfr. Corte Cost., ordinanza n. 247/2013 . Così ricostruiti i termini della questione, pare evidente l'infondatezza della critiche dedotte nel ricorso, così come nulla importa l'esito dell'eventuale bilanciamento tra le circostanze realizzato dal giudice di merito comparazione che inoltre, nel giudizio a quo , il difensore inferiva – con inedita doglianza – da un probabile errore nella individuazione della sanzione accessoria sospensione anziché revoca della patente di guida . Conclusioni. La pronuncia in analisi interviene a regolare un istituto che, stando ai primi dati ed alla diffusa percezione degli operatori della Giustizia, ha avuto ed avrà un forte impatto sui procedimenti penali scaturenti da violazioni del codice della strada. La concreta incidenza sul carico giudiziale di tale soluzione – obiettivamente conveniente per chi ne sia protagonista e, in misura forse minore, per il sistema che non traeva alcun beneficio dalla proliferazione di processi dalla pressoché nulla efficacia specialpreventiva – dipenderà anche dall'interpretazione più o meno ampia che sarà data ai presupposti stabiliti dai diversi referenti normativi. In quest'ottica, sebbene le motivazioni giuridiche che fondano la sentenza siano inappuntabili, permane l'interrogativo che in talune limitatissime circostanze una linea così restrittiva non raggiunga l'obiettivo che il legislatore si era prefissato.

Corte di Cassazione, sez. Feriale Penale, sentenza 25 agosto – 4 settembre 2015, n. 35976 Presidente Bianchi – Relatore Caputo Ritenuto in fatto Con sentenza deliberata il 20/03/2015, la Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza del Tribunale di Bologna del 18/07/2013, che aveva dichiarato P.R. responsabile del reato di cui all'art. 186, commi 2, lett. c , 2 bis e 2 sexies, c.d.s., alla pena di giustizia, nonché alla sospensione della patente di guida per anni 1 e mesi 6. Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Bologna ha proposto ricorso per cassazione P.R. , attraverso il difensore avv. S. Chesi, denunciando - nei termini di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. - erronea applicazione della legge penale. L'esclusione dell'applicabilità del lavoro di pubblica utilità nei casi in cui il conducente abbia provocato un incidente non può essere riferita ai casi in cui l'incidente abbia provocato danni alle sole cose ovvero il problema alla circolazione stradale sia stato inesistente o trascurabile, interpretazione, questa, accolta nella giurisprudenza di merito. Le conseguenze collegate ad una determinata circostanza aggravante non possono operare quando la circostanza stessa sia risultata soccombente nel giudizio di comparazione. Nel caso di specie, la circostanza aggravante di cui al comma 2 bis dell'art. 186 c.d.s. non andava applicata in quanto il ricorrente è stato trovato fermo sulla corsia di emergenza all'interno della propria auto e non sono stati accertati segni di incidente sul guard-rail, né vi sono state auto coinvolte o danni fisici per il conducente la circostanza comunque non ha trovato in concreto applicazione, non essendo stata revocata la patente, la cui sospensione poteva essere contenuta nella misura di un anno. Considerato in diritto Il ricorso è inammissibile. Le doglianze relative alla sussistenza, nel caso di specie, della circostanza aggravante di cui al comma 2 bis dell'art. 186 c.d.s. sono manifestamente infondate. La Corte di merito ha dato atto della collisione, causata dallo stato di ebbrezza dell'imputato, con il guard-rail della tangenziale, così argomentando circa la configurabilità della circostanza in esame in termini coerenti con la giurisprudenza di legittimità in una fattispecie analoga a quella in esame, questa Corte, affermando la riconducibilità nella nozione di incidente stradale anche dell'urto del veicolo contro un ostacolo, ha ritenuto immune da censure la decisione con cui il giudice di appello ha ritenuto lo sbandamento di un'auto ed il conseguente urto contro il guard-rail circostanze idonee ad integrare la nozione di incidente ai fini della sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 186, comma 2 bis, c.d.s. Sez. 4, n. 42488 del 19/09/2012 - dep. 31/10/2012, Pititto, Rv. 253734 . La sussistenza dell'aggravante rende manifestamente infondata la doglianza relativa alla durata della sospensione della patente di guida. Del pari manifestamente infondate sono le doglianze che censurano l'omessa sostituzione della pena irrogata con il lavoro di pubblica utilità sulla base delle connotazioni, nel caso di specie, dell'incidente provocato dall'imputato al riguardo, la Corte di merito ha fatto buon governo del principio di diritto in forza del quale, in tema di guida in stato di ebbrezza, la condizione preclusiva per la sostituzione della pena detentiva e pecuniaria con il lavoro di pubblica utilità è costituita dall'aver provocato un incidente inteso come qualsiasi avvenimento inatteso che, interrompendo il normale svolgimento della circolazione stradale, possa provocare pericolo alla collettività, senza che assuma rilevanza l'avvenuto coinvolgimento di terzi o di altri veicoli Sez. 4, n. 47276 del 06/11/2012 - dep. 06/12/2012, Marziano, Rv. 253921 . L'interpretazione accolta dalla giurisprudenza di legittimità, del resto, è in linea con la giurisprudenza costituzionale con l'ordinanza n. 247 del 2013, infatti, il Giudice delle leggi ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 186, comma 9-bis, c.d.s. nella parte in cui - consentendo, per il reato di guida sotto l'influenza dell'alcool, la sostituzione della pena pecuniaria e detentiva con quella del lavoro di pubblica solo al di fuori dei casi previsti dal comma 2-bis del presente articolo” - preclude l'accesso al lavoro di pubblica utilità in ogni caso in cui il conducente in stato di ebbrezza abbia cagionato un incidente stradale, così secondo il giudice a quo equiparando e disciplinando in modo eguale fattispecie diverse, come quella in cui la condotta imprudente abbia determinato un lieve tamponamento con danni alle cose o, al limite, alla sola persona dello stesso conducente e quella di un grave sinistro stradale con esiti letali o con danni arrecati alle persone ha rilevato al riguardo la Corte costituzionale che non si riscontra alcuna irragionevolezza intrinseca nella scelta del legislatore di escludere la possibilità di sostituire la pena detentiva e pecuniaria irrogata per il reato di guida in stato di ebbrezza con quella del lavoro di pubblica utilità allorché la fattispecie risulti aggravata dal fatto di aver cagionato un incidente stradale”, in quanto la ratio dell'aggravante è da ricercarsi nella volontà del legislatore di punire più gravemente qualsiasi turbativa delle corrette condizioni di guida, in quanto ritenuta potenzialmente idonea a porre in pericolo l'incolumità personale dei soggetti e dei beni coinvolti nella circolazione a causa della strutturale pericolosi connessa alla circolazione de, veicoli che richiedono una particolare abilitazione alla guida”. Né in senso contrario può argomentarsi sulla base dell'esito del giudizio di comparazione, posto che, ai fini dell'operatività del divieto di sostituzione della pena detentiva e pecuniaria con il lavoro di pubblica utilità - previsto dall'art. 186, comma 9-bis, c.d.s. - è sufficiente che ricorra la circostanza aggravante di aver provocato un incidente stradale essendo, invece, irrilevante che, all'esito del giudizio di comparazione con circostanza attenuante, essa non influisca sul trattamento sanzionatolo Sez. 4, n. 13853 del 04/02/2015 - dep. 01/04/2015 P.M. in proc. Selmi, Rv. 263012 , risultando altresì manifestamente inconferente la censura incentrata sulla mancata revoca della patente di guida, ossia su un eventuale errore nella commisurazione della sanzione accessoria, censura peraltro non dedotta con i motivi di appello. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende della somma, che si stima equa, di Euro 1.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.