La mancata notificazione della fissazione dell’udienza preliminare al domicilio eletto determina la rescissione del giudicato

Essere a conoscenza di un procedimento penale a proprio carico, non equivale ad essere a conoscenza della pendenza di un processo ai fini dell’applicabilità della disciplina della rescissione del giudicato, che costituisce – com’è noto - un gravame extra ordinem.

Che i due riferimenti semantici siano diversi non deriva semplicemente dalla considerazione che processo” e procedimento” siano, tecnicamente parlando, due concetti non equivalenti, ma perché la conoscenza del processo in senso tecnico e, quindi, dell’esistenza di un’azione penale esercitata a carico dell’accusato, deve importare anche la conoscenza della vocatio in iudicium se così non fosse, il contraddittorio e più in generale il diritto di difesa sarebbero cosa vana e con ciò tutte le garanzie previste dall’ordinamento protese ad impedire una condanna ingiusta. Il caso di specie è emblematico dell’importanza che assume il diritto dell’imputato di essere correttamente” posto a conoscenza del processo, conoscenza che, se manca, non può essere sanata né dal fatto che egli, di per sé, sappia che si siano concluse indagini a suo carico né dalla sua colpevole irreperibilità ai fini delle notifiche degli atti successivi. Il caso. Nella specie è accaduto che a seguito della notifica dell’avviso della conclusione delle indagini ex art. 415 bis c.p.p. l’indagato avesse eletto domicilio per le notifiche, riservandosi di nominare un difensore di fiducia. Esercitata l’azione penale, l’avviso della fissazione dell’udienza preliminare fu spedito ad indirizzo diverso da quello indicato nell’elezione di domicilio e, stante tale situazione, si è pensato di procedere ex art. 161 c.p.p. notificando il tutto al difensore d’ufficio. Il decreto, che disponeva il giudizio, veniva quindi notificato correttamente al domicilio eletto, ma, risultando l’imputato irreperibile, si procedeva nuovamente ex art. 161 c.p.p Nelle more del giudizio di primo grado, entrava in vigore la Legge n. 67/2014, che ha modificato la disciplina della contumacia, sicché il Tribunale adito, dichiarato assente” l’imputato già contumace, procedeva a condannare l’imputato e a notificare l’estratto contumaciale, peraltro non più previsto dalla nuova normativa, al domicilio eletto, presso il quale l’imputato risultava ancora irreperibile. Emesso l’ordine di esecuzione, il condannato proponeva la rescissione del giudicato, perché incolpevolmente non a conoscenza del processo a suo carico. Poiché il Tribunale adito aveva respinto la richiesta, veniva proposto ricorso per cassazione. Scarcerazione? La Corte di Cassazione ha accorto il ricorso rilevando, in via preliminare, l’applicabilità della disciplina di cui alla Legge n. 67/2014, sulla scorta del rilievo per cui il procedimento in questione non era stato definito neppure con una sentenza di primo grado nel momento in cui era entrata in vigore la nuova disciplina, sicché la stessa trovava pieno vigore come confermato dalla migliore giurisprudenza sul punto Cass., Sez. Unite Pen., sentenza n. 36848/2014 . Si è poi osservato, in maniera del tutto condivisibile, che in senso contrario non può argomentarsi sulla base della conoscenza da parte [dell’imputato] dell’esistenza del procedimento determinata dalla notificazione a mani proprie dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari contenente l’indicazione del difensore d’ufficio infatti, l’onere di attivazione idoneo, in caso di mancato adempimento, ad integrare la colpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo di cui all’art. 625 ter c.p.p. deve ritenersi esaurito con la dichiarazione di domicilio, a fronte della quale l’erronea notificazione dell’avviso di fissazione dell’udienza preliminare ad un indirizzo inesistente e come tale indicato dall’agente postale attribuisce alla condizione [dell’imputato] il connotato dell’incolpevolezza richiesto per la rescissione del giudicato . Da qui la conclusione per cui andava revocata la sentenza di condanna del Tribunale, con conseguente ordine di scarcerazione a favore del condannato se non detenuto per altra causa. Conclusioni. La sentenza in commento è pienamente condivisibile e capace di fugare dubbi interpretativi. In particolare, si è evidenziato come nel caso in questione vi fosse solamente un difensore d’ufficio e non anche di fiducia, sicché non poteva invocarsi il principio secondo cui in tema di rescissione di giudicato, sussiste colpa evidente, nella mancata conoscenza della celebrazione del processo preclusiva del ricorso al rimedio previsto dall'art. 625ter c.p.p., quando la persona sottoposta alle indagini, o imputata, dopo aver nominato un difensore di fiducia in un procedimento penale, non si attiva autonomamente per mantenere con lo stesso i contatti periodici essenziali per la conoscenza dello sviluppo di tale procedimento Cass., Sez. VI Pen., sentenza n. 15932/2015 . Detta pronuncia risulta peraltro meritevole di evidenzia, anche perché ha escluso qualsiasi rilevanza ad argomentazioni di economia processuale o od induttive”, che potessero far leva sulla correttezza delle successive notifiche e sulla perdurante irreperibilità dell’imputato. Del resto, non è vero che tutti gli atti anche processuali sono uguali alcuni sono più importanti di altri. E ciò non costituisce un vulnus alcuno, ma rappresenta il risvolto fondamentale dei valori nel processo, i quali non sono tutti equipollenti, ma gerarchicamente organizzati in vista della realizzazione del giusto processo”.

Corte di Cassazione, sez. Feriale Penale, sentenza 25 agosto – 4 settembre 2015, n. 35981 Presidente Bianchi – Relatore Caputo Ritenuto in fatto Con richiesta di rescissione del giudicato proposta ex art. 625-ter cod. proc. pen. nell'interesse di M.U. e depositata in data 08/07/2015 presso il Tribunale di Milano, il difensore e procuratore speciale avv. G. Aufiero chiede - nei termini di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. - la revoca della sentenza n. 7393/2014 emessa il 24/06/2014 dal Tribunale di Milano, passata in giudicato il 03/04/2015 e conosciuta effettivamente il 22/06/2015 a seguito di notificazione ed esecuzione dell'ordine di esecuzione per la carcerazione n. SIEP 3192/2015 della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano. A sostegno della richiesta, si rappresenta, in particolare, che in data 20/03/2013, M. riceveva la notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari contenente l'indicazione del difensore d'ufficio avv. Samanta Barbaglia del Foro di Milano e, in quell'occasione, eleggeva domicilio in Mercogliano Av , Via Raffaele Viviani n. 3, riservandosi di nominare un difensore di fiducia in data 03/01/2014, la notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare non si formalizzava a causa dell'errore nell'indicazione del domicilio nel piego contenente l'atto detto avviso veniva notificato ex art. 161 cod. proc. pen. al difensore d'ufficio all'udienza preliminare del 18/03/2014 veniva dichiarata la contumacia dell'imputato e, all'esito, veniva emesso il decreto che dispone giudizio, la cui notifica ex art. 170 cod. proc. pen. all'indirizzo presso il quale M. aveva eletto domicilio non si regolarizzava in quanto lo stesso risultava irreperibile il 05/05/2014 il decreto che dispone il giudizio veniva notificato ex art. 161 cod. proc. pen. al difensore d'ufficio alla prima udienza dibattimentale del 03/06/2014 l'imputato era individuato come già contumace ora assente la notifica dell'estratto contumaciale eseguita ex art. 170 cod. proc. pen. all'indirizzo presso il quale M. aveva eletto domicilio non si regolarizzava in quanto lo stesso risultava irreperibile. Deduce il richiedente che solo le notificazioni dell'avviso ex art. 415 bis cod. proc. pen. e dell'ordine di esecuzione erano state regolarmente eseguite, laddove le altre notificazioni cui aveva diritto l'imputato - avviso di fissazione dell'udienza preliminare, decreto che dispone il giudizio ed estratto contumaciale - non si erano formalizzate eccepisce l'istante che, pur essendo stata legittimamente disposta la notificazione a mezzo posta, dopo l'attestazione di irreperibilità o di inesistenza all'indirizzo erroneamente indicato non si è dato luogo alla notificazione secondo la procedura di cui all'art. 170, comma 3, cod. proc. pen., ma direttamente a norma dell'art. 161 cod. proc. pen. L'errore di fatto e di diritto sulla regolare costituzione delle parti in udienza preliminare e in dibattimento e sulla regolare almeno legale conoscenza della condanna non ha consentito all'imputato di partecipare al processo e poi di impugnare la sentenza di condanna con le procedure di notificazione indicate, l'imputato è stato condannato in sua assenza dovuta alla mancata incolpevole conoscenza del processo. Considerato in diritto 1. La richiesta deve essere accolta, nei termini di seguito indicati. 2. In premessa, rileva la Corte che, mentre con ordinanza del 18/03/2014, il G.U.P. del Tribunale di Milano aveva dichiarato la contumacia di M.U. , il Tribunale di Milano ha proceduto nei suoi confronti considerandolo assente ai sensi della legge 28 aprile 2014, n. 67 nel frattempo entrata in vigore, come si desume univocamente dal verbale dell'udienza del 03/06/2014 ove l'imputato è indicato come già contumace, ora assente , nonché dal verbale dell'udienza del 24/06/2014 e dalla sentenza in pari data atti, questi ultimi, acquisiti dalla Corte in via preliminare cfr. Sez. U, n. 36848 del 17/07/2014 - dep. 03/09/2014, Burba . Sempre in premessa, rileva la Corte che il giudizio di primo grado - all'esito del quale è stata deliberata la sentenza poi divenuta irrevocabile e posta in esecuzione - si è svolto interamente nel periodo di tempo compreso tra l'entrata in vigore della citata legge n. 67 del 2014 e l'entrata in vigore della legge 11 agosto 2014, n. 118, che ha introdotto nel corpo della prima la disciplina transitoria di cui all'art. 15-bis di conseguenza, pur facendo riferimento la disciplina transitoria, quanto alla definizione dei suoi effetti, all'entrata in vigore della legge n. 67 del 2014, lo svolgimento e la conclusione del processo in esame prima dell'entrata in vigore della normativa transitoria esclude che a questa possa farsi riferimento nel caso di specie, rispetto al quale, dunque, deve trovare applicazione il criterio delineato dalle cit. Sez. U. Burba deliberata prima della legge n. 118 del 2014 , in forza del quale lo ius superveniens di cui alla nuova disciplina del processo in absentia non si applica ai processi definiti, anche solo nei gradi di merito, prima dell'entrata in vigore della citata legge n. 67 del 2014. Non si versa in questa ipotesi nel caso di specie, poiché, come si è visto, il primo grado si è definito dopo l'entrata in vigore della novella, sicché deve trovare applicazione la disciplina di cui alla legge n. 67 del 2014 e, quindi, quella della rescissione del giudicato ex art. 625-ter cod. proc. pen 3. Ciò premesso, rileva la Corte che le circostanze dedotte dal richiedente e documentate attraverso i relativi allegati sono idonee a dar conto della sussistenza, nel caso di specie, del presupposto della rescissione del giudicato, ossia dell'incolpevole mancata conoscenza in capo allo stesso della celebrazione del processo nei suoi confronti viene in rilievo a questo proposito l'invalidità della notificazione dell'avviso dell'udienza preliminare inviato ad indirizzo diverso da quello eletto da M. e indicato come inesistente dall'agente postale preposto alla notificazione , invalidità che - oltre a precludere l'attivazione della procedura ex art. 161, comma 4, cod. proc. pen. - ha posto l'istante nella condizione di incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo. Tale condizione non può dirsi venuta meno a seguito delle successive vicende del processo deve infatti ritenersi adempiuto l'onere del richiedente di provare la mancata conoscenza del processo a suo carico Sez. U, n. 36848 del 17/07/2014 - dep. 03/09/2014, Burba in considerazione, per un verso, dell'esito della notificazione all'imputato del decreto che dispone il giudizio e dell'estratto contumaciale pur, quest'ultima, non prevista dall'art. 548, comma 3, cod. proc. pen., come modificato dalla legge n. 67 del 2014 all'indirizzo presso il quale è risultato irreperibile con il mancato espletamento, denunciato dall'istante, degli incombenti di cui all'art. 170, comma 3, cod. proc. pen. , laddove, per altro verso, il medesimo indirizzo risulta adoperato utilmente per la notificazione a cura della polizia giudiziaria dell'avviso di conclusione delle indagini e indicato nell'ordine di esecuzione e nel relativo verbale di notificazione a cura sempre della polizia. Né in senso contrario può argomentarsi sulla base della conoscenza da parte di M. dell'esistenza del procedimento determinata dalla notificazione a mani proprie dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari contenente l'indicazione del difensore d'ufficio infatti, l'onere di attivazione idoneo, in caso di mancato adempimento, ad integrare la colpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo di cui all'art. 625-ter cod. proc. pen. deve ritenersi esaurito con la dichiarazione di domicilio, a fronte della quale l'erronea notificazione dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare ad un indirizzo inesistente e come tale indicato dall'agente postale attribuisce alla condizione di M. il connotato dell'incolpevolezza richiesto per la rescissione del giudicato, tanto più che proprio l'intervenuta dichiarazione di domicilio legittimava, in capo all'istante, il giustificato affidamento circa la notificazione degli atti del processo presso quel domicilio. Tale rilievo è valido anche con specifico riferimento alla conoscenza, nella fase procedimentale delle indagini preliminari, del difensore d'ufficio nominato dall'autorità procedente il che, in uno con le circostanze relative alle varie notifiche effettuate nei confronti del richiedente sopra richiamate, rende ragione della diversità del caso di specie da quello esaminato da Sez. 6, n. 15932 del 01/04/2015 - dep. 16/04/2015, Della Nave, Rv. 263084 . 4. La richiesta, pertanto, deve essere accolta, sicché deve disporsi la revoca della sentenza n. 7393/2014 emessa il 24/06/2014 dal Tribunale di Milano e la trasmissione degli atti al medesimo Tribunale. L'interpretazione di sistema che ha condotto Sez. U. Burba a ritenere applicabile anche con riguardo alla rescissione del giudicato la disciplina della sospensione dell'esecuzione impone -in linea, del resto, con la previsione di cui all'art. 175, comma 7, cod. proc. pen. richiamata anche in dottrina a proposito dell'istituto in esame - che, deliberata la revoca della sentenza posta in esecuzione nei confronti di M. , ne sia disposta l'immediata scarcerazione se non detenuto per altra causa. La Cancelleria comunicherà immediatamente al Procuratore Generale presso questa Corte il dispositivo ex art. 626 cod. proc. pen., norma che, come già affermato dalla giurisprudenza di legittimità sulla base di un'applicazione estensiva della disposizione, anche se dettata in tema di misura cautelare ovvero di pena accessoria o di misura di sicurezza, deve ritenersi comprensiva dell'ipotesi d. detenzione senza titolo Sez. 4, n. 1377 del 18/04/1995 - dep. 21/04/1995, Balli, Rv. 201032 , ipotesi che ricorre nel caso di specie come effetto della decisione adottata. P.Q.M. Revoca nei confronti di M.U. la sentenza n. 7393/2014 emessa dal Tribunale di Milano in data 24/6/2014 e dispone trasmettersi gli atti al medesimo Tribunale. Dispone l'immediata scarcerazione del M. se non detenuto per altra causa. Manda alla Cancelleria per la immediata comunicazione al P.G. in sede per quanto di competenza.