Ancora il caso Parmalat. Ente societario e persone fisiche colpevoli viaggiano su binari (processuali) distinti

Le difficoltà per l’accertamento del reato per i secondi non pregiudicano la declaratoria di responsabilità dell’ente. Si tratta di responsabilità autonomamente individuabili.

Così la Cassazione, Prima Sez. Penale, n. 35818/2015, depositata il 2 settembre. Il fatto, uno strascico del caso Parmalat”. Punto dolente era costituito da un comunicato del responsabile di Citybank N.A. alle relazioni con il gruppo Parmalat, nel quale veniva dichiarata la costituzione fra i due gruppi di una associazione in partecipazione in realtà funzionale a dissimulare la precarietà finanziaria del gruppo parmigiano, al fine di mantenerne sostenuto il valore borsistico e degli strumenti finanziari emessi nonché per consentire l’acquisizione di nuovi finanziamenti. Fu contestato il reato di aggiotaggio informativo ex art. 2627 c.c. a più personalità Citibank e Parmalat, in concorso fra loro, e la responsabilità amministrativa ex art. 5 e 25 ter – previsto in caso di commissione di reati societari – a carico della banca, per un importo assai elevato, pari a cinquecentomila euro. La Corte d’appello assolse i fautori del comunicato – fra cui il noto Tanzi, patron di Parmalat -, tuttavia condannò il gruppo bancario, asserendo l’autonomia dell’accertamento della responsabilità amministrativa dell’ente dal reato presupposto. La Cassazione invocata rigetta il ricorso della società, sostenendo il decisum emesso. Responsabile la società anche quando non è individuabile un colpevole. Più gli argomenti proposti dai giudici. Si deduce che quella a carico dell’ente ex d.lgs. n. 231 cit. è una responsabilità amministrativa per fatto proprio e non sussidiaria a quella delle persone fisiche colpevoli. Presupposta è la commissione di un reato da parte di un rappresentante o amministratore dell’ente, non l’accertamento compiuto di un reato a carico di questi, il quale può essere individuato solo incidenter tantum al fine di sanzionare l’ente. Tanto si deduce dalla relazione governativa al decreto cit., nonché dal complesso delle norme contenute, in particolare dall’art. 8, d.lgs. cit. che fa salva la responsabilità dell’ente anche in caso di estinzione del reato presupposto. Le conseguenze processuali la mutazione della contestazione a carico delle persone fisiche non travolge la responsabilità dell’ente ex d.lgs. n. 231 cit Ne segue che siffatta autonomia consente di non ritenere decisive le sorti della contestazione del reato base a carico delle persone fisiche. Occorre, semplicemente, che nel corso processuale non venga mutato il nucleo essenziale del fatto , sicché l’accertamento incidentale della responsabilità delle persone fisiche rappresentanti od amministratori dell’ente consente di sostenere l’autonoma responsabilità della società nel cui interesse quel fatto di reato è stato compiuto. La difesa dell’ente sosteneva la rilevanza di un profilo probatorio o defensionale interno al processo penale mutando la contestazione cambiano le carte in tavola per l’ente, non più in grado di difendersi compiutamente sul fatto. La Cassazione specifica sul punto per ritenere esente l’ente da responsabilità, va esattamente individuato il punto di rottura”, ossia la soglia sotto alla quale la mutazione della contestazione a carico delle persone fisiche non consentirebbe più all’ente di difendersi nel processo in ordine alle misure preventive predisposte – il modello aziendale ex d.lgs. n. 231 cit. – funzionali ad evitare la commissione di quella specifica condotta a carico di quella specifica carica amministrativa. Nel caso specifico, ad ogni modo, la mutazione della contestazione e le incertezze su chi realizzò quel comunicato, non hanno reso esente il gruppo bancario da responsabilità amministrativa, avendo dovuto il modello aziendale prevenire la commissione di quel specifico reato, al di là delle concrete modalità realizzative. La Cassazione ha rigettato.

Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza 2 luglio – 2 settembre 2015, n. 35818 Presidente Cortese – Relatore Di Tomassi Ritenuto in fatto 1. Con sentenza 18 aprile 2011 il Tribunale di MILANO, per quanto interessa in questa sede, assolveva B.P. dal reato a lui addebitato al capo D , punto 2., ai sensi degli artt. 81 cpv., 110, 112 n. 1 c.p., 2637 cod. civ., non avere commesso il fatto, e Citibank N.A. dall'illecito amministrativo conseguente, contestato al capo L ai sensi dell'art. 5 d.lgs. n. 231 del 2001. Le contestazioni cui si riferivano dette assoluzioni attribuivano in particolare - a B.P. capo D , la responsabilità del delitto previsto e punito degli artt. 81 cpv., 110, 112 n. 1 c.p., 2637 c.c., perché in concorso con altri funzionari di Citicorp nonché in concorso con T.C., +Altri nei cui confronti si è proceduto separatamente , [ ] quale Relationship manager della Citibank N.A., succursale di , responsabile della gestione ordinaria delle relazioni con il gruppo Parmalat, diffondeva [ ] notizie false [ ] sul contratto di associazione in partecipazione denominato Buco Nero [ ] idonee a provocare una sensibile alterazione del prezzo dei titoli Parmalat quotati alla Borsa Valori di Milano e degli altri strumenti finanziari bond emessi dalla Parmalat o collegati al suo rischio Credit Default Swap , in quanto preordinate a mascherare al mercato la loro natura di operazioni di finanziamento in modo da occultare la effettiva situazione finanziaria e debitoria del gruppo nonché consentirgli di non superare i limiti patrimoniali e finanziari previsti dai covenants in essere ed i rating equity e debiti , che, altrimenti, sarebbe stato di livello più basso speculative grade ” e ciò faceva, secondo il capo d'imputazione punto 2. , in particolare ribadendo, nel comunicato stampa del 21.11.2003, di Parmalat Finanziaria, la natura di associazione in partecipazione dell'operazione Buco Nero il gruppo Parmalat precisa i termini dell'operazione di Associazione in partecipazione stipulata tra la controllata Geslat S.r.l., una società di diritto italiano, e la società Buconero LLC, posseduta e consolidata interamente dal Gruppo Citicorp. Precisa peraltro che i termini principali di quest'operazione sono contenuti nei bilanci della società fin dal 1999 e quindi le informazioni sono pubblicamente disponibili , nonostante che Citicorp, a partire dal 2000, l'avesse segnalata alla Centrale Rischi di Banca d'Italia come finanziamento [ ] Condotte idonee in concreto ad alterare in modo sensibile il prezzo delle azioni e delle obbligazioni della Parmalat e dei CDS a quest'ultima riferibili” con l'aggravante di aver commesso il fatto concorrendo con più di cinque persone - A CITIBANK N.A. capo L , la responsabilità dell'illecito amministrativo previsto dagli artt. 5, comma 1, lett. b 7 25-ter, lett. r , d.lgs. n. 231 del 2001, per non avere - prima della commissione del fatto ascritto al sottoposto B. e contestato sub capo D della rubrica [ ] - adottato ed efficacemente attuato modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, con ciò traendo dalla condotta delittuosa dei soggetti sottoposti - i quali non hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi - un profitto di rilevante entità”. 2. Proposto ricorso per saltum dal Pubblico ministero limitatamente all'assoluzione della Citibank, con sentenza in data 4 aprile 2013 la Corte di cassazione, Sezione Quinta, annullava con rinvio alla Corte di appello di Milano la decisione del Tribunale limitatamente al capo censurato. 3. Con la sentenza in epigrafe, del 5 febbraio 2014, la Corte di appello di Milano, decidendo quale giudice del rinvio, condannava Citibank N.A. alla sanzione di Euro 500.000,00, esclusa l'aggravante del profitto di rilevante entità. Osservava, a giustificazione della decisione che lo stesso Tribunale aveva ritenuto provato che il comunicato del 21 novembre 2013 di Parmalat Finanziaria s.p.a. aveva contenuto decettivo ed era frutto di intesa tra persone Parmalat e persone Citibank che alla luce del contesto e della obiettiva situazione di Parmalat il comunicato aveva in particolare lo scopo di occultare al mercato il fatto che Citibank si era limitata a fornire a Parmalat mezzi finanziari munendosi, per la loro restituzione e redditività, di taciute, sostanziose garanzie , facendo falsamente apparire che aveva invece deciso di condividere le sorti della società mediante una associazione in partecipazione AIP che non vi era dubbio che Citibank conoscesse bene la reale situazione di prossimità al tracollo di Parmalat che ciò nonostante soggetti intranei a Citibank avevano chiaramente collaborato con i responsabili Parmalat nel redigere, controllare e licenziare il comunicato che al proposito il Tribunale si era limitato a rilevare che tra coloro che si erano scambiati il testo del comunicato e avevano partecipato alla sua formazione non vi era l'imputato B. che però dalla consulenza C. in atti, e in specie dall'allegato 38 della integrazione alla stessa, emergeva evidente la corresponsabilità di altri funzionari Citibank che, in particolare, risultava che tale M.S. - responsabile per l'Italia dei rapporti dell'ente con le società clienti, dopo avere inviato ad P.A. di Parmalat una mail indicante i suoi recapiti, aveva ricevuto alle 12,35 del 21 novembre, sempre via mail, la bozza del comunicato come da accordi , e l'aveva restituita, alle ore 13,42 con significative correzioni che rendevano il testo ancor più tranquillizzante per il mercato aggiungendo che in tal genere di contatti la prelazione nella distribuzione dell'utile era usuale, ma tacendo sulle clausole non ordinarie che accompagnavano in realtà il contratto affermando che i termini principali dell'accordo erano già esposti nei bilanci Parmalat, così dimostrando la conoscenza di questi cassando il riferimento agli ulteriori finanziamenti che il comunicato, integrato da dettagli del contratto di A.I.P. diversi da quelli che avrebbero consentito di comprendere la reale natura dell'operazione, era stato inviato alle 14,02 dal P. alla presidenza del gruppo Parmalat accompagnato dalla nota che era stato concordato con Citibank oltre che, ma non correttamente, con Consob e alle 14,10 a M.S., ringraziandola per la collaborazione che risultava dunque che il comunicato era stato redatto con la piena e consapevole collaborazione di un funzionario Citibank-Citicorp perfettamente al corrente della sua decettività che risultava inoltre che Citibank non aveva all'epoca adottato alcun modello che le consentisse di evitare la consumazione di reati di aggiotaggio informativo quale quello in esame che difatti, mentre nella riunione svoltasi il 21 novembre 2003 a OMISSIS - in cui erano presenti T. e B.P. - D.V. si era rifiutato di redigere un comunicato a quattro mani , decisione del tutto opposta aveva assunto il funzionario di livello, responsabile del settore corporate per l'Italia, M.S. senza un coordinamento di alcun tipo tra i diversi soggetti né alcuna successiva censura dell'operato della M. o rettifica del comunicato che d'altra parte, a comprova della responsabilità di Citibank, stava il fatto che la stessa aveva proseguito nella diffusione di comunicazioni al mercato sui titoli Parmalat tanto tranquillanti e positive quanto assolutamente ingiustificate mediante giudizi buy - da comperare - non solo il 17 novembre, ma ancora l'8 dicembre 2003, quando l'insolvenza di Parmalat era già conclamata . 2. Avverso la sentenza della Corte di appello di condanna dell'ente ha proposto ricorso CITIBANK N.A., a mezzo del difensore di fiducia, avvocato Nerio Diodà, chiedendone l'annullamento per violazione degli artt. 627, comma 3, cod. proc. pen. e 8 d.lgs. n. 231 del 2001, nonché del principio di correlazione tra accusa e sentenza. Denunzia in particolare che la Corte di appello aveva 2.1. indebitamente a nuovamente verificato la sussistenza del reato presupposto e la sua commissione a interesse o vantaggio di Citibank, nonostante codesto obiettivo non fosse previsto nella sentenza di annullamento b individuato un diverso e nuovo responsabile del reato di aggiotaggio e riformulato la condotta partecipativa contestata, riferendo l'accordo criminoso ad una attività d'intesa realizzata attraverso lo scambio di e-mail, precedente la riunione di OMISSIS considerata invece nella imputazione c ritenuto attraverso la individuazione di un nuovo presunto responsabile, nella persona fisica di tale M.S. , provata la responsabilità dell'ente sull'assunto che nello stesso non era in funzione alcun modello che consentisse di evitare l'aggiotaggio informativo 2.2. erroneamente - sotto il profilo sostanziale - esteso alla situazione di individuazione di un diverso responsabile il portato dell'art. 8 d.lgs. n. 231 del 2001, avente natura sussidiaria e tassativamente circoscritto, a parte i casi di estinzione del reato, alle ipotesi in cui la persona fisica responsabile dello stesso non è imputabile o non è stata identificata con ciò alterando, altresì, l'accusa originariamente formulata con riguardo allo specifico punto di rottura della doverosa rete precauzionale ascrivibile all'ente, e arbitrariamente sostituendosi al Pubblico ministero 2.3. illegittimamente - dal punto di vista processuale -, anziché trasmettere gli atti al Pubblico ministero per l'esercizio dell'azione penale nei confronti del soggetto ritenuto effettivo responsabile, condannato l'ente per un fatto diverso da quello contestato perché commesso da persona differente, così violando il principio di correlazione tra accusa e sentenza, il diritto dell'ente di conoscere il contenuto dell'addebito e di difendersi in relazione alla idoneità del modello organizzativo in relazione alla condotta realizzata tramite e-mail dalla M., e, più in generale, il diritto di difesa in un giusto processo, ovverosia la possibilità di difendersi, nel merito, dall'accusa relativa al fatto così come contestato nei tre gradi di giudizio. Considerato in diritto 1. Osserva il Collegio che il ricorso appare infondato. 2. La sentenza di annullamento con rinvio, da cui è scaturita la decisione impugnata, è partita dall'assunto che, stando all'art. 8 d.lgs. n. 231 del 2001, la responsabilità dell'ente sussiste anche quando l'autore del reato non è stato identificato o non è imputabile, e dunque anche quando la persona fisica a cui era stata attribuita la responsabilità del reato presupposto è stata assolta, come nel caso in esame, per non avere commesso il fatto. 2.1. Più in particolare, in punto di diritto, la sentenza osservava che in base al tenore letterale della norma per la responsabilità amministrativa è necessario che venga compiuto un reato da parte del soggetto riconducibile all'ente, ma non è anche necessario che tale reato venga accertato con individuazione e condanna del responsabile. La responsabilità penale presupposta può essere ritenuta incidenter tantum ad esempio perché non si è potuto individuare il soggetto responsabile o perché questi è non imputabile e ciò non ostante può essere sanzionata in via amministrativa la società”. Parimenti nel senso dell'autonoma possibilità di procedere nei confronti dell'ente a prescindere dall'accertamento della responsabilità, personale, dell'autore del reato presupposto, era l'intenzione del legislatore, quale emergeva dalla relazione governativa che rimarcava come la mancata identificazione della persona fisica che aveva commesso il reato rappresentasse, oltre che un fenomeno tipico nell'ambito della responsabilità d'impresa, una delle evenienze in cui è anzi più forte l'esigenza di sancire la responsabilità dell'ente. Ad analoga conclusione conduceva l'analisi della rado oggettiva della norma, quale emerge sistematicamente dal complesso delle disposizioni sulla responsabilità amministrativa degli enti”, la cui evidente finalità consiste nella possibilità di sanzionare l'ente collettivo ogni volta che le persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o sulle quali queste esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo commettono dei reati nel suo interesse o a suo vantaggio”. 2.2. Riconosceva quindi, la Quinta Sezione, che nel caso in esame l'assoluta mancanza di specifica motivazione del Tribunale sulle ragioni della assoluzione di Citibank dall'illecito amministrativo, consentiva di ritenere che il giudice di primo grado aveva adottato la decisione in termini di automatismo per effetto dell'assoluzione del B. e ciò costituiva, per le ragioni dette in relazione all'autonomia delle posizioni processuali, violazione di legge. Né, si precisava, poteva ritenersi che il Tribunale avesse escluso la sussistenza dell'illecito penale, tanto contrastando apertamente con il passo della motivazione della sentenza di primo grado in cui si diceva che era provato che il testo del comunicato incriminato era stato previamente concordato tra il gruppo Parmalat e la Citibank, riconducendosi la condotta di reato non alla riunione di OMISSIS del 21 novembre 2003, ma ad un precedente scambio di mail fra le due società. Ne derivava che l'affermazione contenuta nel capoverso successivo, secondo cui nessuna condotta concorsuale era ravvisabile nell'incontro avvenuto a OMISSIS il 21 novembre 2003, concerneva evidentemente la sola persona del presunto concorrente B. tanto che alla fine dello stesso capoverso si evidenziava la condotta incensurabile tenuta in quel frangente dai funzionari , senza alcun riferimento a dirigenti o amministratori . Insomma, il fatto che nella riunione di OMISSIS non fossero emersi comportamenti penalmente rilevanti non escludeva affatto che la condotta di reato potesse essersi comunque realizzata in altri modi e tempi. 2.3. Si riteneva per tali ragioni che, impregiudicate l'indagine sul dolo e le altre questioni di merito sollevate dalla difesa da approfondire in sede di rinvio dal giudice di merito, che dovrà valutare autonomamente e in piena libertà la sussistenza degli elementi costitutivi dell'illecito”, la sentenza di assoluzione dovesse essere annullata. Al giudice del rinvio veniva così rimesso il compito di procedere in concreto all'esame degli elementi costitutivi dell'illecito contestato alla Citibank e poi concludere di conseguenza, restando libero nelle proprie valutazioni di merito”, potendo addivenire sia a una nuova assoluzione, corredata però di adeguata giustificazione, sia a condanna, sempre tuttavia considerando che l'illecito amministrativo dell'ente ha carattere autonomo e può quindi sussistere anche in mancanza di una concreta condanna del sottoposto o della figura apicale societaria come accade appunto nel caso di mancata individuazione del responsabile ”. 3. Tanto posto, la censura riferita all'art. 627 cod. proc. pen. secondo cui il giudice del rinvio non avrebbe potuto procedere all'autonoma rivalutazione del reato e alla sua commissione a obiettivo vantaggio di Citibank, è quantomeno infondata. Era difatti esattamente questo il compito espressamente rimesso al giudice del rinvio dalla sentenza di annullamento allorché gli demandava di valutare, in piena libertà e a prescindere dall'assoluzione del soggetto imputato del reato presupposto, i profili di responsabilità dell'ente, di cui è condizione non solo l'astratta ipotizzabilità, ma anche la sussistenza del reato presupposto . 4. Infondate sono quindi le altre doglianze che, in base a diverse prospettive ancora violazione dell'art. 627 cod. proc. pen. violazione dell'art. 8 d.lgs. n. 231 del 2001 violazione del principio di correlazione tra fatto contestato e fatto ritenuto in sentenza e del contraddittorio , sviluppano lo stesso tema non poteva la Corte di appello in sede di rinvio affermare la responsabilità dell'ente individuando un differente responsabile del reato presupposto, così - si sostiene - modificando anche il fatto contestato a titolo di aggiotaggio. 5. Per quanto concerne l'asserita violazione dell'art. 627 cod. proc. pen., l'analisi delle norma compiuta dalla sentenza di annullamento e il principio consegnato al giudice del rinvio, calati nella situazione fattuale esaminata ed accompagnati dai rilievi già richiamati - che proprio la sentenza del Tribunale riconducessi la condotta di reato non alla riunione di OMISSIS del 21 novembre 2003, ma ad un precedente scambio di mails fra le due società ” e che, allora, il fatto che nella predetta riunione non siano emersi comportamenti penalmente rilevanti, a titolo di concorso, non esclude affatto che la condotta di reato possa essersi realizzata con altre modalità ed in tempi diversi ” -, rendono evidente che il punto di diritto affermato e vincolante consisteva proprio nel potere-dovere di accertare e autonomamente dichiarare la responsabilità dell'ente, avuto riguardo anche alla condotta costitutiva del reato presupposto realizzata prima e in vista della riunione a seguito della quale il comunicato oggetto della contestazione era stato materialmente licenziato. 6. Per altro, all'assunto che la condotta considerata integrante il reato presupposto nella sentenza ora impugnata integrerebbe un fatto diverso rispetto a quello, a tale titolo, contestato, neppure potrebbe riconoscersi fondamento sotto l'aspetto sostanziale, con riguardo al principio di correlazione tra contestazione e sentenza. Nel capo d'imputazione relativo al reato di aggiotaggio capo D, riportato nel Fatto si faceva specifico riferimento a una condotta realizzata in concorso con altri funzionari Citicorp”, consulenti e responsabili Parmalat, e al B. si addebitava di avere diffuso diffondeva” notizie false con il comunicato stampa del 21 novembre 2003 in cui si ricostruiva in termini non corrispondenti al vero la natura dell'operazione Buco Nero”. Ma è ovvio che l'aggiotaggio si riferiva al contenuto di tale documento, secondo la contestazione ideologicamente artefatto, non al supporto documentale in sé. La natura dolosa del reato e il riferimento all'apporto di altri funzionari Citicorp in concorso con i vertici Parmalat rendevano quindi evidente come la diffusione ad opera dell' addetto stampa costituisse solamente la conclusione di una condotta decettiva che necessariamente presupponeva la padronanza dei reali termini dell'operazione e il concerto tra i responsabili dei gruppi coinvolti. L'assoluzione con la formula per non avere commesso il fatto” del B., sul rilievo che lo stesso non risultava tra i destinatari” delle mali con cui era stato concordato il testo del comunicato p. 60 della sentenza del Tribunale e che nessun apporto condotta concorsuale era a lui addebitabile per quanto accaduto nella riunione tenutasi lo stesso 21 novembre p. 61 della stessa sentenza, e ricostruzione datane dalla sentenza di annullamento con rinvio, riportata prima al par. 2.2. , risolvendosi nel riconoscimento dell'estraneità di colui che era stato imputato in veste di mero nuncius , non cancellava, né trasformava, il fatto oggetto di contestazione per la parte riferibile alla formazione del comunicato poi diffuso. Il medesimo è dunque il fatto-reato capo D in relazione al quale è stata riconosciuta la responsabilità dell'ente ricorrente per non avere come dice il capo L, che specificamente riguarda CitiBank e per cui la stessa è stata condannata adottato ed efficacemente attuato modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi”. 7. Priva di qualsivoglia fondamento è, quindi, la doglianza secondo cui il mutamento della persona fisica effettivamente responsabile del reato capo D avrebbe inciso sul perimetro dell'illecito contestato all'ente capo L , menomando la facoltà di questo di difendersi con riferimento allo specifico punto di rottura della rete precauzionale protettiva dell'altrettanto specifico reato presupposto contestato”. Come evidenziato, dal connesso capo D già si potevano pianamente trarre i riferimenti all'esistenza di una previa attività di dolosa concertazione della comunicazione decettiva riportata nel comunicato stampa. Sicché l'affermazione che diversa avrebbe potuto essere la difesa in relazione all'adozione di un modello organizzativo idoneo a prevenire la falla cautelare [che] si era verificata, tramite e-mail al livello organizzativo dei M. e non attraverso un incontro personale in quel di OMISSIS ”, se tale fatto si fosse conosciuto da subito”, mostra perlomeno di non tenere conto dell'effettiva portata di tale contestazione, oltre che delle osservazioni sullo scambio di mail già contenute nella sentenza del Tribunale richiamando la consulenza del P.m., e del punto di diritto così come in concreto affermato. Ed è anche in definitiva generica, perché dell'esistenza di un ipotetico, non meglio specificato, diverso modulo organizzativo cautelare non viene offerta indicazione concreta alcuna, mentre dell'adozione di un qualche sistema precauzionale, unitario o diversamente articolato per livelli di competenza che fosse, non vi è la benché minima traccia in atti. 8. Atteso il complessivo tenore delle deduzioni difensive, appare, inoltre, opportuno ribadire che l'illecito addebitabile all'ente ai sensi del d.lgs. n. 231 del 2001 non consiste in una responsabilità sussidiaria per il fatto altrui, sulla falsariga della responsabilità civile ordinaria da reato del dipendente o proposto, ovvero di quella delineata dall'art. 197 cod. pen L'ente è punito per il fatto proprio, e a radicare la personalità della sua responsabilità, sta la necessità di poter muovere come sottolinea la Dottrina, ai fini dell'art. 27 Cost. direttamente all'ente un rimprovero fondato sul fatto che il reato possa considerarsi espressione di una politica aziendale deviante o comunque frutto di una colpa d'organizzazione”. Come efficacemente osserva Sez. U, n. 38343 del 24/04/2014, Espenhahn, Rv. 261113 sent. ThyssenKrupp , la responsabilità dell'ente si fonda, dunque, su una colpa connotata in senso normativo in ragione dell'obbligo imposto a tali organismi di adottare le cautele necessarie a prevenire la commissione di alcuni reati, adottando iniziative di carattere organizzativo e gestionale in base a un modello” che individua i rischi e delinea la misure atte a contrastarli. E la colpa dell'ente consiste nel non aver ottemperato a tale obbligo. La circostanza che siffatta colpa venga ad emersione, e assuma rilievo ai fini della imputazione dell'illecito che riguarda l'ente, solo per effetto della commissione di uno specifico fatto reato che deve corrispondere per titolo a quelli espressamente compresi nel catalogo dei reati presupposto dal d.lgs. n. 231, non ne mina la natura personale , e perciò autonoma, riferibile a un deficit organizzativo che attiene alla mancata adozione di un modello precauzionale astrattamente idoneo a prevenire non solo e non tanto la singola rottura dello schema legale realizzata dal soggetto imputato del reato presupposto, ma le carenze strutturali e di sistema che accadimenti di quella fatta alimentano e favoriscono. 9. Sta, in conclusione, nella natura di responsabilità per fatto proprio la ragione della autonomia della responsabilità dell'ente sancita dall'art. 8 del d.lgs. n. 231 del 2001. Neppure ha fondamento, per conseguenza, la denuncia di violazione di tale norma, riferita al fatto che la responsabilità dell'ente é stata affermata non in relazione a reato presupposto di cui era ignoto l'autore, a mente del comma 1, lett. a , per reato di cui l'autore era stato individuato ma non era stato perseguito. Nella sostanza, ai fini della decisione che concerne l'ente non assume alcun rilievo che la sentenza impugnata abbia ritenuto, sulla base di quanto già risultava dai documenti che formavano l'allegato 38 della integrazione della consulenza del P.m. C. pag. 23 sent. C.d.A. , di dare un nome neppure si sa se reale ad uno degli altri funzionari Citicorp” cui si riferivano, espressamente, la contestazione di aggiotaggio informativo in concorso, costituente il reato presupposto, e, implicitamente, la sentenza di annullamento allorché ricordava che sulla scorta della consulenza del P.m. il Tribunale riconduceva la condotta di reato ad un precedente scambio di mails fra le due società” e assegnava al giudice del rinvio il compito di verificare se essa potesse essersi realizzata con altre modalità ed in tempi diversi”. La Corte di appello avrebbe potuto con la stessa efficacia e il medesimo risultato riferirsi al soggetto non meglio identificato che già risultava dalla consulenza del P.m. e che agiva quale director of Corporate Affairs Citigroup Italy , firmandosi M.S. . Né può dirsi che vi sia per questo violazione dell'art. 8 cit. o del principio di diritto consegnato al giudice del rinvio. Né, in linea teorica, il simultaneo processo nei confronti del responsabile del reato e dell'ente per l'illecito ad esso collegato può ritenersi condizione essenziale per procedere nei confronti del secondo, non essendovi ragione per discostarsi, in materia, dalle regole generali del processo di cognizione che ammettono in ogni ipotesi di connessione, persino nei confronti di coimputati del, medesimo fatto, la possibilità di procedere separatamente quando lo sviluppo processuale determina la divaricazione delle singole posizioni soccorrendo eventualmente i rimedi previsti per il conflitto teorico di giudicati . Vale, a maggior ragione, considerare che nel caso in esame, identificabile o meno che apparisse l'autore delle mail incriminate , il reato dallo stesso commesso a fine 2003 era da ritenere oramai nel 2014, e senza atto interruttivo di sorta irrimediabilmente prescritto. La situazione in esame ricadeva perciò comunque nella previsione dell'art. 8, che alla lettera b del comma 1 egualmente prevede la possibilità di procedere in via autonoma nei confronti dell'ente anche quando il reato si estingue per una causa diversa dall'amnistia”. La disposizione non richiede che la prescrizione risulti dichiarata con provvedimento giurisdizionale. E, specie alle luce delle considerazioni in premessa, la lettura sistematica delle partizioni del comma 1 riferite ad autore non identificato o non imputabile lett. a e a reato estinto lett. b rende assolutamente ragionevole un'interpretazione non frazionata del dato normativo nel senso, cioè, che ove si proceda in via autonoma nei confronti dell'ente perché è ignoto l'autore del reato, la vera o presunta identificazione dello stesso successiva alla scadenza del termine di prescrizione non richiede che l'azione nei confronti dell'ente debba avere nuovo corso. Non si ha, infatti, in questo caso immutazione del fatto generatore della responsabilità dell'ente né del titolo della stessa. L'individuazione del possibile autore del reato non incide sulla natura e sull'ampiezza dell'accertamento incidentale in ordine all'esistenza dello stesso demandato al giudice penale chiamato a pronunciarsi sulla sola responsabilità dell'ente, né sull'esercizio del diritto di difesa di questo, che, lungi dal risultarne menomato, ne è semmai agevolato. Mentre, diversamente opinando, alla ingiustificata frustrazione del principio di ragionevole durata si sommerebbe la sostanziale elusione del regime della prescrizione specificamente previsto, per la responsabilità dell'ente, dall'art. 59 del decreto n. 231. 10. Concludendo, il ricorso deve essere rigettato. Segue la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali.