



sostanze stupefacenti | 03 Settembre 2015
La sola tossicodipendenza non basta per ritenere esistente un unico disegno criminoso
di Alberto Liguoro
A seguito della modifica dell’art. 671, comma 1, c.p.p. ad opera della l. n. 49/2006, nel deliberare in ordine al riconoscimento della continuazione, il giudice deve verificare che i reati siano frutto della medesima, preventiva risoluzione criminosa, tenendo conto anche della tossicodipendenza dell’imputato per stabilire se il suddetto stato abbia influito sulla commissione delle condotte criminose alla luce di specifici indicatori.

(Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza n. 35859/15; depositata il 2 settembre)








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