Detenuto anoressico: rifiuto delle cure e sciopero della fame. Respinta la richiesta di domiciliari

Evidenti le precarie condizioni psico-fisiche dell’uomo. Ciò nonostante, e pur tenendo conto del suo ostruzionismo rispetto alle differenti possibilità di cura prospettategli, è da confermare la detenzione in carcere.

Serio disturbo psico-fisico per un detenuto, che soffre di anoressia nervosa”. Problemi, quindi, nella regolarità dell’alimentazione dell’uomo, che, peraltro, si oppone, in maniera ostruzionistica, a tutte le soluzioni proposte dai medici, arrivando allo sciopero della fame. Ciò, però, non può rendere plausibile l’applicazione degli arresti domiciliari. Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza n. 35874/15, depositata oggi Disturbo alimentare. Differimento facoltativo della pena o detenzione domiciliare queste le opzioni ritenute valide da un uomo, in carcere in quanto esponente di spicco della criminalità organizzata campana , alla luce delle sue precarie condizioni psico-fisiche. Più precisamente, la grave infermità lamentata è un disturbo della condotta alimentare, con anoressia nervosa . Ma, a fronte di tale problema, l’uomo ha rifiutato tutte le soluzioni proposte dai medici, attuando, poi, lo sciopero della terapia e della fame . Nonostante tutto, però, per il tribunale di sorveglianza le richieste presentate dal detenuto non sono plausibili. Cure in carcere. Ad avviso del legale dell’uomo, però, vi è un errore di fondo, evidenziato ora in Cassazione è illogico il richiamo alla attualità della cura della persona, limitatamente alla finalità della nutrizione effettuata con sondino naso-gastrico , ciò perché essa costituisce una forma di nutrizione imposta che, sottolinea il legale, nulla ha a che vedere con la tutela della salute come diritto fondamentale della persona . Tale obiezione, però, è priva di senso, per i Giudici del Palazzaccio. Questi ultimi, difatti, evidenziano che, nonostante il comportamento ostruzionistico attuato dal detenuto, l’uomo è regolarmente curato e monitorato in carcere, eventualmente tramite il ricovero presso il centro clinico dell’istituto penitenziario, ovvero presso le strutture ospedaliere esterne . Peraltro, non va dimenticato che il differimento facoltativo dell’esecuzione della pena non è ammissibile quando il condannato si rifiuti, senza plausibile giustificazione, di sottoporsi ai necessari interventi sanitari , e l’infermità da cui è affetto venga curata con terapia medica , anche se non risolutiva ma regolarmente effettuata in regime di detenzione .

Corte di Cassazione, sez. I penale, sentenza 9 luglio – 2 settembre 2015, numero 35784 Presidente Cortese – Relatore Locatelli Ritenuto in fatto R.E., detenuto in espiazione della pena dell'ergastolo per i delitti di omicidio volontario e violazione della legge sulle armi aggravati ai sensi dell'articolo 7 legge numero 203 del 1991, presentava istanza di differimento facoltativo della pena per grave infermità ai sensi dell'articolo 147 numero 2 cod.penumero e di differimento della pena nelle forme della detenzione domiciliare ai sensi dell'articolo 47 ter comma 1 ter Ord.penumero Con ordinanza del 14.10.2014 il Tribunale di sorveglianza di Bologna rigettava le richieste. Avverso l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza i difensori dei condannato propongono distinti ricorsi per i seguenti motivi 1 violazione degli articolo 147 cod.penumero e 47 ter legge numero 354 dei 1975 e mancanza di motivazione in ordine ai motivi esposti nella istanza il Tribunale pone in evidenza l'attualità della cura della persona limitatamente alla finalità della nutrizione effettuato con sondino naso-gastrico, la quale costituisce una forma di nutrizione imposta che nulla ha a che vedere con la tutela della salute come diritto fondamentale della persona 2 manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla nota redatta dal Commissariato dì pubblica sicurezza di Pompei dalla quale il Tribunale ha dedotto che R. sia elemento di spicco della criminalità organizzata operante nel territorio campano , senza però esplicitare le concrete ragioni di tale definizione, facendo ricorso a valutazione apodittiche o presuntive. Considerato in diritto II ricorso è infondato. 1.Sulla base della relazione sanitaria dell'istituto penitenziario di Parma, il Tribunale di sorveglianza ha rilevato che il detenuto R. è affetto principalmente da un disturbo della condotta alimentare con anoressia nervosa ha rifiuto il ricovero in ospedale per l'applicazione dei sondino naso gastrico per una nutrizione parenterale ha rifiutato la proposta del medico specialista nutrizionista di fare uso di un catetere venoso per effettuare una nutrizione per via endovenosa ha rifiutato una terza opzione, proposta dai sanitari, consistente nella applicazione di un piccolo catetere a livello dell'arto superiore successivamente ha attuato lo sciopero della terapia e della fame. Il Tribunale di sorveglianza ha concluso che, nonostante il comportamento ostruzionistico attuato, il condannato viene regolarmente curato e monitorato in carcere , eventualmente tramite il ricovero presso il centro clinico dell'istituto penitenziario di Parma ovvero presso le strutture ospedaliere esterne ai sensi dell'articolo 11 Ord.penumero La motivazione non presenta alcuna violazione di legge o carenza di motivazione ed è conforme alla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui non può farsi luogo al differimento facoltativo dell'esecuzione della pena ai sensi dell'articolo 147, primo comma, numero 2 cod. penumero quando il condannato si rifiuti, senza plausibile giustificazione, di sottoporsi ai necessari interventi sanitari e l'infermità da cui è affetto è curata con terapia medica, non risolutiva, ma regolarmente effettuata in regime di detenzione. Sez. 1, numero 266 del 21/02/1996, Prisinzano, Rv. 203826 Sez. 1, numero 46730 del 18/10/2011, Salvan, Rv. 251414 . 2.La motivazione finale dei Tribunale di sorveglianza, che ha ritenuto sussistente anche la condizione ostativa della pericolosità del condannato quale esponente di spicco della criminalità organizzata campana, costituisce argomentazione ultronea, atteso che l'accertamento della condizione aggiuntiva di non pericolosità dei condannato prevista dall'articolo 147 ult.comma cod.penumero è richiesta solo in caso di ritenuta sussistenza dei presupposti previsti dall'articolo 147 comma 1 numero 2 cod.penumero per il differimento facoltativo della esecuzione della pena, presupposti esclusi dal Tribunale di sorveglianza nel caso in esame. A norma dell'articolo 616 cod.proc.penumero il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 9.7.2015.