Distruzione delle fatture: i termini per la prescrizione del reato si calcolano dall’accertamento fiscale

L’art. 10 d.lgs. n. 74/2000 punisce colui il quale, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto o di consentire ad altri l’evasione, occulti o distrugga, in tutto o in parte, le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume degli affari. In assenza di prove dell’avvenuta distruzione dei documenti in un determinato momento, la condotta si protrae fino al momento dell’accertamento fiscale.

Lo ha affermato la Corte di Cassazione con la sentenza n. 35665/15, depositata il 26 agosto. Il caso. Un imputato, a cui venivano contestate plurime violazioni della normativa in materia di reati tributari, veniva ritenuto colpevole dal Giudice di primo grado del reato previsto dall’art. 8 d.lgs. n. 74/2000, ossia l’emissione di fatture per operazioni inesistenti, e del reato disciplinato dagli artt. 81, comma 2, c.p. e 10 d.lgs. n. 74/2000, consistente nell’aver occultato o distrutto le fatture inerenti alle altre imputazioni. La Corte di Appello di Ancona dichiarava di non doversi procedere nei confronti dell’imputato per quanto riguarda il primo reato citato, in quanto estinto per prescrizione. L’uomo ricorre in Cassazione di particolare interesse il primo dei due motivi di ricorso, in cui si sostiene che, anche con riferimento al secondo reato oggetto di imputazione sia intervenuta la prescrizione. Il ricorrente deduce infatti che avendo distrutto – e non occultato – le fatture il reato sarebbe istantaneo e la data a cui fare riferimento sarebbe di conseguenza quella dell’emissione delle fatture e non la più recente in cui la Finanza ha eseguito l’accertamento. Reato istantaneo o permanente? La Corte ribadisce un principio interpretativo consolidato nella giurisprudenza di legittimità per cui in relazione al reato di occultamento della documentazione contabile, trattandosi di reato permanente, la condotta si protrae fino al momento dell’accertamento fiscale. La questione viene ulteriormente precisata l’art. 10 d.lgs. n. 74/2000 punisce colui il quale, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto o di consentire ad altri l’evasione, occulti o distrugga in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume degli affari. La condotta punibile consiste, quindi, o nella distruzione o nell’occultamento totale o parziale delle scritture. Per quanto riguarda la distruzione, la condotta risulta istantanea poiché si realizza al momento dell’eliminazione della documentazione, mentre l’occultamento consiste nella temporanea o definitiva indisponibilità della documentazione da parte degli organi verificatori e si realizza con il nascondimento materiale del documento, dando luogo ad un reato permanente perché l’obbligo di esibizione perdura finché è consentito il controllo e quindi la condotta antigiuridica si protrae nel tempo a discrezione del reo, il quale, a differenza della distruzione, ha sempre il potere di esibire i documenti e far così cessare l’occultamento sez. III, n. 5974/2012 sez. III, n. 3055/2008 . Termine di prescrizione come stabilire il dies a quo. Per individuare il dies a quo di decorrenza del termine di prescrizione del reato, la natura istantanea o permanente del delitto in questione ha importanza solo teorica perché, anche se si ritenesse il reato istantaneo, la consumazione ai fini della decorrenza del termine prescrizionale non potrebbe essere collocata in data anteriore a quella dell’accertamento. Infatti, in assenza di prove dell’avvenuta distruzione dei documenti in un determinato momento, la condotta dell’occultamento della documentazione in questa materia diventa rilevante per il diritto nel momento in cui non si adempie all’obbligo di esibirla o di allegarla alla dichiarazione. Nel caso di specie la data da considerare è, di conseguenza, quella dell’ispezione della Guardia di Finanza e ne deriva che il reato contestato non risultava né risulta ancora estinto per decorrenza dei termini di prescrizione.

Corte di Cassazione, sez. Feriale Penale, sentenza 18 – 26 agosto 2015, numero 35665 Presidente Fiandanese – Relatore Serrao Ritenuto in fatto 1. La Corte di Appello di Ancona, con sentenza del 18/11/2014, ha parzialmente riformato la pronuncia emessa il 29/01/2014 dal Tribunale di Pesaro, dichiarando, per quanto qui d'interesse, non doversi procedere nei confronti di G.C. in ordine al reato ascrittogli al capo b in quanto estinto per prescrizione. Ha, pertanto, rideterminato la pena inflitta a G.C. in mesi otto di reclusione. 2. All'imputato G.C. erano contestate plurime violazioni della normativa in materia di reati tributari ed era stato ritenuto colpevole dal giudice di primo grado del reato previsto e punito dall'articolo 8 d. lgs. 10 marzo 1974, numero 2000 per emissione di fatture per operazioni inesistenti nell'anno 2004 capo b , nonché dei reato previsto e punito dagli articolo 81, secondo comma, cod. penumero e 10 d. lgs. 10 marzo 2000, numero 74per aver occultato o distrutto le fatture inerenti alle altre imputazioni per le annualità 2004 e 2005 capo e . 3. G.C. propone ricorso per cassazione censurando la sentenza impugnata per i seguenti motivi a inosservanza o erronea applicazione della legge penale in merito alla decorrenza della prescrizione. Il ricorrente deduce che la Corte territoriale ha erroneamente escluso la decorrenza dei termine di prescrizione in relazione al capo E dell'imputazione, quantomeno per i fatti di cui all'anno 2004, dovendosi datare l'epoca dei reato alla data di emissione delle fatture, la più recente delle quali risale all'anno 2005, piuttosto che alla data in cui la Finanza ha eseguito l'accertamento. Non potendosi escludere che l'imputato abbia distrutto, e non occultato, le fatture, si tratterebbe di reato istantaneo e non permanente b mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. Il ricorrente deduce di non avere precedenti specifici e che il suo comportamento processuale non è significativo, essendo rimasto contumace in quanto residente in luogo lontano ed impossibilitato per motivi economici a raggiungere il luogo di svolgimento del processo. Considerato in diritto 1. II primo motivo del ricorso proposto da G.C. è infondato. 1.1. La Corte territoriale ha escluso che in relazione al reato di occultamento della documentazione contabile fosse maturata la prescrizione, ritenendo trattarsi di reato permanente, la cui condotta si protrae fino al momento dell'accertamento fiscale. 1.2. Si tratta di motivazione conforme ad un principio interpretativo consolidato nella giurisprudenza di legittimità, ancorchè la questione meriti di essere precisata. L'articolo 10 d. Igs. numero 74/2000 punisce colui il quale, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto o di consentire ad altri l'evasione, occulti o distrugga in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume degli affari. La condotta punibile consiste, quindi, nella distruzione o nell'occultamento totale o parziale delle scritture è vero che la distruzione si configura come condotta delittuosa di natura istantanea, che si realizza al momento dell'eliminazione della documentazione, mentre l'occultamento consiste nella temporanea o definitiva indisponibilità della documentazione da parte degli organi verificatori e si realizza mediante il nascondimento materiale del documento, dando luogo ad un reato permanente perché l'obbligo di esibizione perdura finché è consentito il controllo e quindi la condotta antigiuridica si protrae nel tempo a discrezione del reo, il quale, a differenza della distruzione, ha il potere di fare cessare l'occultamento esibendo i documenti Sez.3, numero 5974 dei 05/12/2012, dep.2013, Buonocore, Rv. 254425 Sez.3, numero 3055 dei 14/11/2007, dep.2008, Allocca, Rv. 238612 Sez.3, numero 13716 dei 07/03/2006, Cesarini, Rv. 234239 . 1.3. Ai fini che qui interessano ossia per individuare il dies a quo di decorrenza del termine di prescrizione del reato , tuttavia, la natura istantanea o permanente del delitto in questione ha importanza solo teorica perché, anche ove si considerasse il reato istantaneo, la consumazione ai fini della decorrenza dei termine prescrizionale non potrebbe essere collocata in data anteriore a quella dei l'accertamento. In assenza di prove dell'avvenuta distruzione dei documenti in un determinato momento, la condotta dell'occultamento della documentazione in questa materia diventa rilevante per il diritto nel momento in cui non si adempie l'obbligo di esibirla o di allegarla alla dichiarazione. 1.4. Nel caso di specie, poiché l'ispezione della Guardia di Finanza è intervenuta il 27 e 28 settembre 2007, da tale data deve computarsi il decorso dei termine di prescrizione dei reato. Di conseguenza il reato contestato, anche in riferimento alle scritture contabili ed alla documentazione relativa agli esercizi 2004 e 2005, non risultava né risulta ancora estinto per decorrenza dei termini di prescrizione, ove si tenga conto dei periodi di sospensione pari a giorni 87 dal 4 luglio 2012 al 24 ottobre 2012 ed a giorni 63 dal 29 maggio 2013 al 31 luglio 2013 risultanti dai verbali di causa. 2. II secondo motivo del ricorso proposto da G.C. è manifestamente infondato. E' sufficiente esaminare il testo della sentenza impugnata per rinvenire a pag.10 la spiegazione, asseritamente omessa, delle ragioni del diniego delle circostanze attenuanti generiche. A ciò deve aggiungersi che la valutazione degli elementi sui quali si fondano la concessione o il diniego delle attenuanti generiche, ovvero il giudizio di comparazione delle circostanze, nonché in generale la determinazione della pena, rientrano nei poteri discrezionali del giudice di merito, il cui esercizio, se effettuato nel rispetto dei parametri valutativi di cui all'articolo 133 cod.penumero , è censurabile in Cassazione solo quando sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico. Ciò che qui deve senz'altro escludersi, avendo il giudice fornito adeguata e logica motivazione con riferimento all'insussistenza dei presupposti per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. 3. II ricorso deve essere, pertanto, rigettato. Alla pronuncia di rigetto segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. penumero , la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.M. Rigetta il ricorso di G.C., che condanna al pagamento delle spese processuali.