Udienza rinviata, l’avvocato “impedito” deve sapere quando si terrà quella nuova

In caso di rinvio del dibattimento per legittimo impedimento del difensore, l’omessa notifica allo stesso della data della nuova udienza dà luogo a nullità assoluta ed insanabile ai sensi dell’art. 179 c.p.p

Il caso. La Corte d’appello di Bari, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Trani, condannava un imputato per concorso, in qualità di extraneus , nella bancarotta fraudolenta patrimoniale di una s.r.l Nell’interesse dell’imputato, l’avvocato ricorreva in Cassazione, deducendo che non era stato notificato al difensore di fiducia il provvedimento di rinvio di un’udienza, disposto per impedimento del difensore, nonostante il Tribunale non avesse nominato all’imputato un difensore d’ufficio. Nullità assoluta ed insanabile. La Corte di Cassazione ricorda che, in caso di rinvio del dibattimento per legittimo impedimento del difensore, l’omessa notifica allo stesso della data della nuova udienza dà luogo a nullità assoluta ed insanabile ai sensi dell’art. 179 c.p.p Irrilevante, per gli Ermellini, è il richiamo operato nel provvedimento impugnato alla circostanza che per mera dimenticanza, non fu inserita a verbale la nomina, meramente formale, del sostituto d’ufficio infatti, la nomina, ai sensi dell’art. 97, comma 4, c.p.p., di un difensore d’ufficio, in sostituzione di quello impedito, non è formale, ma risponde all’esigenza di provvedere l’imputato di un difensore in ogni momento del processo e anche di individuare esattamente la figura del difensore a cui va dato l’avviso della nuova udienza, essendo il legale che, a tutti gli effetti, rappresenta il difensore fiduciario impedito, di cui esercita i diritti ed assume i doveri. Nel caso di specie, la comunicazione dell’impedimento era stata effettuata in precedenza direttamente dal difensore di fiducia con istanza di rinvio. Di conseguenza, il difensore di fiducia, il cui impedimento era stato riconosciuto legittimo, aveva diritto all’avviso. La violazione di questi principi comporta la nullità di tutti gli atti successivi dipendenti, comprese le sentenze di primo grado e di appello. Per questi motivi, la Corte di Cassazione annulla entrambe le sentenze con rinvio al Tribunale di Bari per un nuovo giudizio.

Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 19 maggio – 26 agosto 2015, n. 35698 Presidente Lapalorcia – Relatore Settembre Ritenuto in fatto 1. La Corte d'appello di Bari, con la sentenza impugnata, riformando parzialmente, in punto di pena, quella emessa dal Tribunale di Trani, ha condannato G.M. a pena di giustizia per concorso - quale extraneus - nella bancarotta fraudolenta patrimoniale della So.Ge.Ma. srl, dichiarata fallita il 22 gennaio 2003. Secondo la prospettazione accusatoria, condivisa dai giudici del merito, l'imputato acquistò personalmente, in data 2/5/2002, cinque automezzi della società fallita, rivendendoli, poi, appena dieci giorni dopo, alla B.B. Euroexpress srl, della quale erano soci B.V. e B.B. quest'ultima era amministratrice della società acquirente e moglie di D.G.P., amministratore di fatto della fallita So.Ge.Ma. srl insieme al fratello D.G.F Tali operazioni, aggiunge il giudicante, furono poste in essere allo specifico fine di traslare la proprietà dei beni in ambito societario e familiare servendosi di un soggetto il G., appunto dei tutto estraneo alle due compagini societarie. 2. Contro la sentenza suddetta ha proposto ricorso per Cassazione, nell'interesse dell'imputato, l'avv. Federico Federico, che lamenta, con unico motivo, una violazione di legge derivante dal fatto che non fu notificato al difensore di fiducia il provvedimento di rinvio dell'udienza del 5/11/2009, disposto per impedimento del difensore, nonostante il Tribunale non avesse nominato all'imputato un difensore d'ufficio. Considerato in diritto La censura è fondata. Invero, nel caso di rinvio dei dibattimento per legittimo impedimento del difensore, l'omessa notifica allo stesso della data della nuova udienza dà luogo a nullità assoluta ed insanabile ai sensi dell'art. 179 c.p.p. Cass. 2/7/94 n. 07542 RV. 198379 Cass. 2/7/97 n. 06328 RV. 208696 . Né vale il richiamo operato nel provvedimento impugnato alla circostanza che, per mera dimenticanza, non fu inserita a verbale la nomina, meramente formale, del sostituto d'ufficio . La nomina, ex art. 97, comma 4, cod. procomma pen., di un difensore d'ufficio, in sostituzione di quello impedito, non è affatto formale , ma risponde all'esigenza di provvedere l'imputato di un difensore in ogni momento del processo e di individuare esattamente la figura dei difensore a cui, secondo il prevalente orientamento di questa Corte di legittimità, va dato l'avviso della nuova udienza, essendo il legale che, a tutti gli effetti, rappresenta il difensore fiduciario impedito, di cui esercita i diritti e assume i doveri Cass., n. 51427 del 5/12/2013 N. 20863 del 24/2/2011 N. 26168 del 11/5/2010 . Orbene nella fattispecie in esame la comunicazione dell'impedimento fu effettuata in precedenza, direttamente dal difensore di fiducia con istanza di rinvio ne deriva che il difensore di fiducia, il cui impedimento fu riconosciuto siccome legittimo, aveva diritto all'avviso a mente dell'art. 486 comma 3 e 5 c.p.p Né soccorre il richiamo della giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il difensore di fiducia, che chieda rinvio, non ha diritto ad alcun avviso tale principio è stato affermato, invero, in caso di assenza ingiustificata del difensore all'udienza Cass., 1/10/2003 n. 49125 e non anche in caso di legittimo impedimento a comparire. La nullità conseguente alla violazione de qua comporta quella degli atti successivi dipendenti e pertanto delle sentenze di primo grado e di appello s'impone quindi l'annullamento di entrambe con rinvio al Tribunale di Bari per nuovo giudizio. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata e quella di primo grado con rinvio al Tribunale di Bari per nuovo giudizio.