Immobile confiscato: gli spazi di tutela per il creditore privilegiato

Il creditore privilegiato di un soggetto nei cui confronti sia stata adottata una misura di prevenzione antimafia, pur non potendo agire in sede civile contro il suo debitore, proseguendo azioni già iniziate o proponendone di nuove, non resta - per ciò solo - sguarnito di ogni tutela, potendo pur sempre presentare istanza di ammissione al credito ai sensi dell’art. 1, comma 199, l. n. 228/2012 al fine di ottenere il soddisfo della sua pretesa.

Lo ha affermato la sez. I Penale della Corte di Cassazione con la sentenza n. 33927, depositata il 3 agosto 2015. Società cessionaria di crediti immobile a garanzia confiscato. Nel caso di specie una società per azioni si è vista rigettare dal Tribunale la domanda di ammissione al credito proposta ai sensi degli artt. 1, comma 199, l. n. 228/2012 e 58, comma 2, d.lgs. n. 159/2011. In particolare, la società ha reclamato il realizzo di alcuni crediti ceduti alla stessa da un Ente creditizio, a sua volta creditore di un presunto prestanome di mafioso. A garanzia dei crediti figurava, peraltro, un immobile intestato al prestanome, già oggetto di confisca nell’ambito di un procedimento a carico del reale proprietario processato e condannato per mafia in via definitiva . L’irrevocabilità definitiva della confisca, peraltro, era maturata prima dell’entrata in vigore della normativa sopra richiamata la l. n. 228/2012 e il d.lgs. n. 159/2011 sopra richiamati . Tuttavia, secondo il Tribunale - data la sopravvenienza del provvedimento ablatorio - il credito della società doveva assumersi estinto, i.e. non più azionabile. Gli effetti ratione temporis delle misure di prevenzione. La vicenda è stata riproposta all’attenzione della Suprema Corte. Agli Ermellini è stato chiesto di annullare l’ordinanza negativa emessa dal giudice di primo grado, siccome lesiva del buon diritto di credito vantato dalla società. La Corte romana, nel dar seguito alla tesi della ricorrente, ha accolto il ricorso, per l’effetto annullando con rinvio il provvedimento impugnato. Segnatamente, secondo la Cassazione, il diritto della società gravava su un bene immobile oggetto di confisca adottato nell’ambito di un procedimento di prevenzione non soggetto alla vigente disciplina che, invero, trova applicazione solo nei casi in cui la proposta applicativa della misura sia stata presentata in epoca successiva alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 159/2011 . In tal senso, si è rimarcato come il provvedimento del giudice di prima istanza non avesse tenuto conto di quanto prevede l’art. 1, comma 194, cit., a tenore del quale A decorrere dall’entrata in vigore della presente legge, sui beni confiscati all’esito dei procedimenti di prevenzione per i quali non si applica la disciplina dettata dal libro 1 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, non possono essere iniziate o proseguite, a pena di nullità, azioni esecutive . È pur vero - osserva la Corte – che in virtù della dizione della norma appena menzionata non sono consentite iniziative esecutive individuali sui beni immobili confiscati in seno a quei procedimenti non regolati” dal d.lgs. n. 159/2011 e che, conseguentemente, gli oneri gravanti su tali beni, per sono estinti di diritto tuttavia - si osserva - tale estinzione è bilanciata dal contestuale riconoscimento al titolare del diritto di credito di un’altra forma di tutela, costituita appunto dall’ammissione alla procedura di accertamento della legittimità del credito per la soddisfazione delle sue pretese creditorie . Il credito non sempre è estinto. Per quanto sopra, la Corte ha ritenuto che la società ricorrente - ancorché ormai delegittimata della possibilità di giovarsi del proprio titolo e dell’accertamento della sua buona fede in sede civile - nondimeno non resta privo di qualsiasi forma di tutela , poiché gode dell’ alternativo mezzo di soddisfacimento del credito previsto dalla disciplina speciale art. 1, comma 199, cit. .

Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza 13 luglio – 3 agosto 2015, n. 33927 Presidente Di Tomassi – Relatore Centonze Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza emessa il 05/05/2014 il Tribunale di Roma rigettava la domanda di ammissione al credito avanzata il 28/06/2013, ai sensi degli artt. 1, comma 199, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, 58, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, da Italfondiario s.p.a., quale cessionaria dei crediti vantati dalla Cassa di Risparmio di Puglia s.p.a. nei confronti di G.G., per i quali risultava iscritta ipoteca per l'importo di 251.204.750 lire. Questa iscrizione ipotecaria faceva seguito alla confisca dei beni di proprietà dello stesso G., quale terzo intestatario fittizio, nell'ambito dei procedimento penale a carico di G.D.T. e altri, in cui veniva disposta l'ablazione, tra gli altri, di un immobile sito a Pontinia, in via Monte Grappa, censito al NCEU foglio 60, particella 222, sub 3 e 15. A seguito dei provvedimento di confisca definitivo, il bene immobile era stato devoluto al patrimonio indisponibile dello Stato, per essere destinato al soddisfacimento di finalità pubbliche, conformemente a quanto previsto dall'art. 1 della legge n. 228 del 2012. A ragione del rigetto della domanda dell'istituto, il Tribunale affermava che per effetto della confisca il credito doveva ritenersi estinto. 2. Avverso tale ordinanza, la Italfondiario s.p.a. ricorre per cassazione, a mezzo deli'avv. Stefano Preziosi, e ne chiede l'annullamento denunciando violazione di legge in relazione agli artt. 1, comma 199, legge n. 228 del 2012, e 58, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011. Si deduce, in particolare, che la domanda di ammissione al credito proposta dalla società ricorrente non rappresentava un duplicato dell'incidente di esecuzione esperito in base alla normativa previgente, ma l'esercizio di una prerogativa processuale autonoma, alla quale non era stata data corretta attuazione dal Tribunale di Roma. Dalle previsioni normative richiamate, infatti, si desume che, essendosi estinto l'originario diritto di ipoteca, la procedura esecutiva non poteva essere proseguita, con la conseguenza che i creditori che avevano trascritto il pignoramento anteriormente alla trascrizione del vincolo di prevenzione dovevano, a pena di decadenza, proporre domanda di ammissione dei credito ai sensi dell'art. 58, comma 2, del d.lgs. n. 159 del 2011, non facendo valere alcun vincolo sul bene immobile confiscato, ma limitandosi a chiedere l'ammissione al credito chirografario. Considerato in diritto 1. II ricorso è fondato. Deve, ìn proposito, rilevarsi che è incontroverso che la Italfondiarío s.p.a. era titolare di un diritto reale di garanzia, costituito e iscritto su un bene immobile sottoposto dapprima a sequestro e successivamente a confisca di prevenzione, divenuta irrevocabile il 24/05/1996, in un momento che precedeva l'entrata in vigore dei digs. n. 159 del 2011 e della legge n. 228 del 2012. Il diritto vantato dalla società ricorrente quale terzo dì buona fede, dunque, gravava su un bene immobile oggetto di confisca nell'ambito di un procedimento di prevenzione non soggetto alla disciplina introdotta dal digs. n. 159 del 2011, in base a quanto stabilito dall'art. 117 di tale decreto, secondo cui le disposizioni vigenti in tema di misure di prevenzione trovano applicazione solo se la proposta applicativa sia stata presentata in epoca successiva alla data di entrata in vigore del decreto medesimo. Anche in relazione a questo contesto normativo, tuttavia, l'art. 1 della legge n. 228 dei 2012 riserva un'apposita disciplina ai diritti di credito dei terzi, costituiti su beni appartenenti a soggetti sottoposti a misure di prevenzione reali in forza della speciale legislazione antimafia, allo scopo di regolare le contrapposte pretese dei creditori del proposto e dello Stato, che ha interesse all'acquisizione mediante confisca dei beni sottratti alle organizzazioni mafiose cfr. Sez. 1, n. 47598 del 09/10/2014, Italfondiario s.p.a., Rv. 261442 . L'art. 1 della legge n. 228 dei 2012, difatti, trova applicazione nei procedimenti di confisca non sottoposti alla disciplina dei digs. n. 159 dei 2011 e reca diversità di previsione a seconda che, alla data dell'01/01/2013, il bene confiscato fosse stato trasferito o aggiudicato, anche in via provvisoria, nell'ambito del procedimento civile di esecuzione forzata, oppure fosse costituito da una quota indivisa pignorata. In tali casi, il processo esecutivo deve proseguire e rimangono validi gli effetti dell'esecuzione o dell'aggiudicazione, restando la distribuzione dei ricavato ai creditori limitata alla somma minore tra il 70 % dei valore stimato dei bene e quanto ottenuto a seguito della liquidazione. Ne discende che, nel caso in cui, alla data dell'01/01/2013, il bene confiscato non è stato trasferito o aggiudicato, l'azione esecutiva non può essere iniziata o proseguita a pena dì nullità e gli oneri iscritti o trascritti anteriormente alla confisca sono estinti di diritto mentre, i creditori garantiti da ipoteca, quelli che avevano trascritto un pignoramento prima della trascrizione dei sequestro di prevenzione e quelli intervenuti nell'esecuzione iniziata con il pignoramento possono essere soddisfatti nel rispetto delle modalità stabilite dai commi 194 206 della legge n. 228 del 2012. In tale ambito, l'art. 1, commi 199 e 200, della legge n. 228 del 2012 prescrive che tali soggetti presentino un'istanza di ammissione dei credito, ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. n. 159 del 2011, entro il termine di decadenza di centottanta giorni, al giudice dell'esecuzione presso il tribunale che ha disposto la confisca. Il giudice dell'esecuzione adito decide conseguentemente con provvedimento impugnabile ai sensi dell'art. 666 cod. proc. pen., accertando la fondatezza delle pretese creditorie e l'ammontare del credito, nonché la sussistenza delle condizioni indicate dall'art. 52 dei d.lgs. n. 159 del 2011, che disciplina la tutela dei diritti di credito dei terzi, al fine di ammettere il creditore al pagamento. Infine, in base all'art. 1, comma 205, della legge n. 228 del 2012 le stesse regole valide per i beni già confiscati alla data di entrata in vigore di tale legge sono applicabili ai cespiti non ancora sottoposti ad ablazione a tale data. In questo caso, il termine di decadenza dì centottanta giorni per la presentazione della domanda di ammissione del credito decorre dal passaggio in giudicato dei provvedimento che ha disposto la confisca. Di conseguenza, per effetto della nuova disciplina normativa, le disposizioni in essa richiamate contenute nei d.lgs. n. 159 del 2011 devono ritenersi immediatamente applicabili ai terzi creditori dei proposti nell'ambito dei procedimenti di prevenzione pendenti e ai provvedimenti di confisca divenuti irrevocabili prima deil'01/01/2013, nella quale entrava in vigore la legge n. 228 del 2012. 2. Tanto posto, il provvedimento impugnato incorre in evidenti errori. Innanzitutto non inquadra correttamente il contesto normativo nel quale inserire la vicenda ablativa in esame, trascurando di considerare che l'art. 1, comma 194, della legge n. 228 del 2012 definisce in termini generali il proprio ambito di applicazione, stabilendo A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, sui beni confiscati all'esito dei procedimenti di prevenzione per i quali non si applica la disciplina dettata dal libro 1 dei decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, non possono essere iniziate o proseguite, a pena di nullità, azioni esecutive . Inoltre, attribuisce alla previsione dell'art. 1, comma 200, della legge n. 228 dei 2012 un significato che non trova riscontro nel dato normativo, atteso che il riferimento all'accertamento implica unicamente la verifica positiva dei presupposti previsti dall'art. 52 dei d.lgs. n. 159 del 2011, che possono anche essere stati oggetto di un precedente riscontro nell'ambito di una decisione resa a vantaggio dei creditore istante, della quale il giudice deve comunque tenere conto per confermarla oppure disattenderla alla stregua di ulteriori acquisizioni. Non considera poi che, ai sensi dell'art. 1, comma 194, della legge n. 228 del 2012, non sono più consentite iniziative esecutive individuali sui beni confiscati in procedimenti non regolati dal d.lgs. n. 159 dei 2011 e gli oneri gravanti su tali beni sono estinti di diritto, ma tale estinzione, come si è detto, è bilanciata dal contestuale riconoscimento al titolare del diritto di credito di un'altra forma di tutela, costituita appunto dall'ammissione alla procedura di accertamento della legittimità dei credito per la soddisfazione delle sue pretese creditorie. Tutto questo comporta che la Italfondiario s.p.a. non può giovarsi dei proprio titolo e dell'accertamento della sua buona fede per agire in sede esecutiva civile contro il debitore, proseguendo azioni già iniziate oppure proponendone di nuove ma non resta privo di qualsiasi forma di tutela, perché ha diritto di accedere alla procedura di cui all'art. 1, comma 199, della legge n. 228 del 2012, che rappresenta, appunto, il mezzo per il soddisfacimento delle sue ragioni creditorie cfr. Sez. 1, n. 44267 del 24/09/2014, Italfondiario s.p.a., Rv. 260543 . 3. Per queste ragioni l'ordinanza impugnata,, deve essere annullata, con rinvio al Tribunale dì Roma, Sezione misure di prevenzione, perché proceda a nuovo esame attenendosi ai principi enunciati. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Roma, Sezione misure di prevenzione.