Avviso di conclusione delle indagini preliminari notificato via PEC, la Cassazione fa un ripasso di storia

La Corte di Cassazione interviene sulla precedente incertezza interpretativa sulla legittimità delle notificazioni effettuate dagli uffici giudiziari a mezzo PEC alle parti processuali diverse da indagati o imputati, ribadendo la legittimità di un provvedimento adottato dal Tribunale nel solco di tale contrasto.

La questione è stata analizzata dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 33882/15, depositata il 31 luglio. L’intero commento è leggibile nella sezione Osservatorio Processo Telematico .

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 20 novembre 2014 – 31 luglio 2015, n. 33882 Presidente Milo – Relatore Paoloni Fatto e diritto 1. Con decreto di citazione diretta emesso dal procedente pubblico ministero E.G. M. è stato chiamato a rispondere, dinanzi al Tribunale di Marsala in composizione monocratica, dei reato di omessa somministrazione dei mezzi di sussistenza alla moglie separata e ai figli minorenni affidati alla donna. Nell'udienza di comparizione delle parti dei 22.4.2014 il Tribunale ha accolto l'eccezione preliminare dei difensore dell'imputato, che ha addotto la nullità della notificazione dell'avviso di conclusione delle indagini a lui diretto, la notificazione dell'atto essendo avvenuta mediante posta elettronica certificata all'indirizzo del professionista risultante dall'elenco p.e.c. dell'Ordine degli avvocati di Marsala , cioè con modalità non consentite dalla legge all'epoca della comunicazione dell'avviso e destinate a divenire obbligatorie, in materia penale, soltanto dal 15.12.2014 giusta quanto stabilito dall'art. 16 D.L. 18.10.2012 n. 179, convertito dalla L. 17.12.2012 n. 221 . Per tanto il Tribunale con ordinanza in pari data ha dichiarato la nullità della notificazione dell'avviso di conclusione delle indagini ex art. 415-bis c.p.p. indirizzato al difensore dell'imputato, disponendo la restituzione degli atti all'ufficio del pubblico ministero. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica di Marsala, denunciando l'abnormità del provvedimento determinante una indebita regressione dei procedimento penale. Ad avviso del ricorrente p.m. il Tribunale ha omesso di valutare la regolarità dell'eseguita notifica dell'avviso di conclusione delle indagini inviato al difensore del giudicabile. In vero, al di là delle stesse previsioni normative in tema di notificazione degli atti a persone diverse dall'indagato o imputato con lo strumento della posta elettronica certificata, il mezzo di notifica impiegato per l'avviso ex art. 415-bis c.p.p. al difensore deve reputarsi perfettamente legittimo alla luce dei disposto dell'art. 148, co. 2-bis, c.p.p., che consente la notificazione degli avvisi destinati ai difensori con mezzi tecnici idonei', tra i quali non può non includersi anche l'uso della posta elettronica certificata. Sistema di comunicazione che assicura la conoscenza dell'atto con garanzie pari, se non maggiori, rispetto a quelle offerte dalla trasmissione mediante telefax modalità di notificazione considerata pacificamente esperibile dalla giurisprudenza di legittimità proprio alla luce del menzionato art. 148, co. 2-bis, c.p.p. . 3. II ricorso non ha pregio e va dichiarato inammissibile, perché l'impugnata ordinanza del Tribunale di Marsala in tutta evidenza non riveste i connotati di abnormità, che soli ne legittimerebbero l'annullamento, non vulnerando il principio di irretrattabilità dell'azione penale e delineandosi come espressione di un legittimo potere funzionale riconosciuto al giudice del dibattimento. Nel caso in esame non viene in discussione l'eventuale invalidità delle comunicazioni avvisi inerenti alla efficacia della vocatio in iudicium ed alla ritualità dell'esercizio dell'azione penale. Viene in gioco, invece, la legittimità di un atto anteriore e propedeutico alla regolare emissione del decreto di citazione, quale quello integrato dall'avviso della conclusione delle indagini preliminari. Sicché la ritenuta irregolarità/nullità per quanto opinabile o, perfino, erronea dell'avviso al difensore dell'imputato previsto dall'art. 415-bis c.p.p. è pregiudiziale al corretto ingresso alla fase dei giudizio, la nullità dell'avviso incidendo proprio sul passaggio dalla fase delle indagini preliminari a quella del giudizio. E, poiché l'avviso in esame è atto proprio del pubblico ministero, non vi è spazio per una sua rinnovazione in sede dibattimentale, essendo la stessa preclusa dall'art. 552 co. 2 c.p.p., nella parte in cui sanziona di nullità il decreto di citazione diretta non preceduto da valido avviso ex art. 415-bis c.p.p. Coerentemente, dunque, il Tribunale di Marsala ha dichiarato la nullità degli atti susseguenti e in particolare del decreto di citazione a giudizio. Quand'anche si ritenga incongruo o erroneo il richiamo contenuto nell'ordinanza impugnata ad una decisione di legittimità Sez. 3, n. 7058 del 11.2.2014, Vacante, Rv. 258443 , che ritiene non consentito per le comunicazioni effettuate dalle parti private l'uso della posta elettronica certificata laddove nel caso di specie tale strumento di comunicazione è stato attivato dall'ufficio giudiziario inquirente , non può non riconoscersi l'esistenza, al momento dell'adozione del provvedimento del Tribunale, di margini di incertezza interpretativa sulla legittimità delle notificazioni effettuate dagli uffici giudiziari mediante p.e.c. alle parti processuali diverse da indagati o imputati, come deve evincersi -sia pure a posteriori dell'intervento di altra pronuncia di legittimità che ha avvalorato la tesi enunciata dal Tribunale di Marsala, solo in seguito superata da questa S.C. Sez. 2, n. 32430 del 9.7.2014, Nedzvetskyi, Rv. 260243 . Ne discende che l'ordinanza impugnata non può ritenersi affetta da abnormità, costituendo manifestazione dell'esercizio di un potere riconosciuto al giudice dalla legge e non ponendosi, quindi, al di fuori dei sistema ordinamentale processuale. Di tal che l'eventuale -in ipotesi illegittimità dell'ordinanza non può sancirne l'impugnabilità, non altrimenti consentita dalla legge in ossequio al principio di tassatività delle impugnazioni , sotto un generico profilo di abnormità v., in termini, ex plurimis Sez. U, n. 25957 del 26/03/2009, Toni, Rv. 243590 Sez. 6, n. 5159 dei 14/01/2014, Morra, Rv. 258569 Sez. 6, n. 25810 del 08/05/2014, D.M., Rv. 260069 . P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso.