La compartecipazione alla diffamazione non può essere desunta da una controversia condominiale

Non basta l’indicazione nominativa di un condomino in un’informativa su un’opera abusiva inviata a mezzo fax per dimostrare la sua compartecipazione al delitto di diffamazione in danno di un altro condomino, se la lettera è priva di sottoscrizione. La compartecipazione, infatti, non può essere desunta dalla mera esistenza di un contenzioso condominiale.

Così ha deciso la Corte di Cassazione con sentenza n. 33537/15, depositata il 29 luglio. Il caso. Il Tribunale di Taranto confermava la sentenza del Giudice di pace del medesimo luogo con la quale un uomo ed una donna erano stati condannati per il delitto di diffamazione in danno di un loro condomino. I due soggetti, secondo i giudici di merito, avevano leso la reputazione della parte offesa inviando un fax all’Acquedotto Pugliese con l’accusa di abusivo distacco dell’impianto di distribuzione di acqua potabile a servizio di immobile di sua proprietà e del successivo allacciamento abusivo ad altro impianto, il tutto nel medesimo immobile condominiale. Avverso tale pronuncia ricorrevano per cassazione gli imputati, lamentando la carenza di valore diffamatorio di un’informativa circa la realizzazione di un’opera abusiva. Essi, inoltre, segnalavano l’inidoneità del mezzo adoperato l’informativa, infatti, era stata inviata via fax, con la conseguenza che doveva considerarsi impossibile che con tale mezzo il contenuto della stessa potesse essere portato a conoscenza di molteplici persone. Infine, i ricorrenti deducevano la mancata riferibilità dell’informativa a loro stessi, non essendovi sottoscrizione ed essendo stato il fax inviato da uno studio legale. L’uso del fax non esclude la diffamazione. Preliminarmente, il Supremo Collegio ha chiarito che non può essere condivisa la tesi circa l’impossibilità del fax di determinare il compimento del delitto di diffamazione. È orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, infatti, che integra l’elemento obiettivo del reato di diffamazione, sotto il profilo della comunicazione con più persone, l’invio a mezzo di un telefax di missiva contenente espressioni lesive dell’altrui reputazione, poiché le caratteristiche e la natura del mezzo prescelto implicano la conoscenza o conoscibilità del contenuto della comunicazione da parte di un numero indeterminato di persone . La responsabilità penale è personale. Gli Ermellini, tuttavia, ritengono fondate le censure dei ricorrenti sull’ascrivibilità dell’informativa ad un loro comportamento cosciente e volontario. La responsabilità penale, infatti, è personale, sia essa affermata a titolo individuale che in concorso con altri soggetti, ed in tale ultima ipotesi, è necessario che sia dimostrata l’effettiva compartecipazione del concorrente nella fattispecie ascritta. Nel caso di specie, la compartecipazione non può essere desunta dalla mera esistenza di un contenzioso condominiale e di uno scambio di diffide – del tutto legittime e lecite – tra i ricorrenti e la parte offesa, in assenza di una sottoscrizione dell’informativa per cui è causa. Per tale ragione, la Corte ha accolto il ricorso, annullando senza rinvio la sentenza impugnata per non aver gli imputati commesso il fatto.

Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 27 aprile – 29 luglio 2015, n. 33537 Presidente Fumo – Relatore Sabeone Ritenuto in fatto 1. II Tribunale di Taranto, con sentenza del 9 ottobre 2013, ha confermato la sentenza del Giudice di pace di Taranto dei 29 aprile 2010 con la quale M.M. e S.M. erano stati condannati per il delitto di diffamazione in danno di D.G Dal capo d'imputazione si evince come la reputazione della parte lesa era stata offesa dall'invio di un fax all'Acquedotto Pugliese con l'accusa di abusivo distacco dell'impianto di distribuzione di acqua potabile a servizio di immobile di sua proprietà e dei successivo allacciamento abusivo ad altro impianto, il tutto nel medesimo immobile condominiale. 2. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione entrambi gli imputati, che lamentano concordemente, sia pur a mezzo dei rispettivi difensori, una violazione di legge e una motivazione illogica e contraddittoria, nascenti sia dalla carenza di valore diffamatorio di una informativa circa la realizzazione di un'opera abusiva sia dell'inidoneità del mezzo adoperato in quanto l'informativa era stata inviata a mezzo fax con l'impossibilità di portare il contenuto della stessa a conoscenza di molteplici persone sia infine per la mancata riferibilità dell'informativa ai ricorrenti non essendovi stata sottoscrizione ed essendo stato compiuto l'invio dal fax di uno studio legale e, quindi, di altro soggetto. 3. I ricorrenti, all'udienza dei 22 maggio 2013 avanti il Tribunale, hanno rinunciato ad avvalersi della prescrizione. Considerato in diritto 1. I ricorsi sono fondati. 2. Non condivisibile è, però, la tesi defensionale circa l'impossibilità del fax di determinare il compimento del delitto di diffamazione. Già in passato, questa Corte v. a partire da Sez. V 24 aprile 2003 n. 30819 fino a Sez. V 19 ottobre 2010 n. 1763 , ha affermato come integri l'elemento obbiettivo del reato di diffamazione, sotto il profilo della comunicazione con più persone, l'invio a mezzo di un telefax di missiva contenente espressioni lesive dell'altrui reputazione, poiché le caratteristiche e la natura del mezzo prescelto implicano la conoscenza o conoscibilità del contenuto della comunicazione da parte di un numero indeterminato di persone. Si ritiene allora che, nell'invio di una lettera a mezzo di fax ad un Ente quale quello fornitore dell'acqua potabile, non sia automaticamente esclusa la possibilità di un'ampia e indiscriminata diffusione della notizia tra un numero indeterminato di persone, ben potendo sussistere la possibilità giuridica e pratica per un numero indeterminato di soggetti di accedere, senza legittima opposizione di chi sull'ambiente stesso eserciti un potere di fatto o di diritto, ad una lettera genericamente indirizzata allo stesso e non nella forma riservata e personale, indirizzata ad un solo soggetto. Ove i ricorrenti colgono nel segno è in merito all'ascrivibilità dell'informativa ad un loro comportamento cosciente e volontario. Da quanto esposto nell'impugnata sentenza si evince, in punto di fatto, come l'informativa non rechi alcuna sottoscrizione e sia stata inviata dal fax di un legale anche se vi è nell'intestazione l'indicazione nominativa di quattro condomini tra cui il legale stesso. In punto di diritto si osserva, questa volta, come la responsabilità penale sia personale, sia essa 'affermata a titolo individuale che in concorso con altri soggetti e che, in tale ultima ipotesi, debba essere dimostrata l'effettiva compartecipazione del concorrente nella fattispecie ascritta. La compartecipazione, nel caso in esame, non può farsi discendere dalla mera esistenza di un contenzioso condominiale e di una scambio di diffide, del tutto legittime e lecite come incontroverso, tra i condomini, tra i quali gli odierni ricorrenti, e la parte offesa. 3. I ricorsi vanno, in conclusione, accolti e l'impugnata sentenza annullata senza rinvio per non avere gli imputati commesso il fatto. Il pieno proscioglimento degli imputati rende, a sua volta, necessaria la revoca delle statuizioni civili di cui al giudizio di merito. P.Q.M La Corte, annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti dei ricorrenti per non aver commesso il fatto.