Il costante controllo degli addetti alla sorveglianza impedisce la consumazione del delitto

Sulla base di un recente indirizzo giurisprudenziale, il Collegio afferma che il controllo costante del personale addetto alla sorveglianza durante lo svolgimento dell’azione furtiva, impedisce che il furto venga consumato, rimanendo così allo stadio di tentativo.

Così ha ribadito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 32672/15, depositata il 24 luglio. Il caso. La Corte di appello di Roma, confermando la sentenza di primo grado, condannava l’imputato per il delitto di furto aggravato dalla violenza sulle cose in supermercato. L’uomo ricorre per cassazione, lamentando che il fatto imputatogli a titolo di reato fosse stato qualificato come consumato, anziché tentato. Precedente indirizzo giurisprudenziale Gli Ermellini osservano che i fatti incontestati, accertati nella flagranza, fossero stati dai giudici di merito logicamente addebitati alla condotta cosciente e volontaria dell’uomo e a titolo di furto aggravato dalla violenza sulle cose, sulla base di un orientamento maggioritario della Suprema Corte. Invero, la giurisprudenza prevalente Cass., n. 20838/13 riteneva che il furto compiuto al momento del superamento delle casse di un supermercato con prodotti presi dai banchi e non pagati, costituisse furto consumato e non tentato. A nulla rilevava che il fatto fosse stato posto in essere sotto il controllo costante del personale incaricato della sorveglianza nel supermercato. Un nuovo orientamento il monitoraggio dell’azione furtiva. Tuttavia, tale orientamento risulta superato da una recente pronuncia del Collegio Cass., n. 52117/14 ,in cui le sezioni Unite, enfatizzando l’effettività dell’impossessamento come momento consumativo del furto, erano giunte alla conclusione che Il monitoraggio nella attualità della azione furtiva avviata, esercitato sia mediante la diretta osservazione della persona offesa o dei dipendenti addetti alla sorveglianza o delle forze dell'ordine presenti in loco , sia mediante appositi apparati di rilevazione automatica del movimento della merce, e il conseguente intervento difensivo in continenti, a tutela della detenzione, impediscono la consumazione del delitto di furto, che resta allo stadio del tentativo, in quanto l'agente non ha conseguito, neppure momentaneamente, l'autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva, non ancora uscita dalla sfera di vigilanza e di controllo diretto del soggetto passivo . Alla luce di queste parole, il ricorso risulta fondato. Per questi motivi, la Corte di Cassazione, riqualificato il fatto come furto tentato aggravato, annulla la sentenza impugnata in ordine al trattamento sanzionatorio e rinvia ad altra sezione della Corte d’appello di Roma.

Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 28 maggio – 24 luglio 2015, n. 32672 Presidente Fumo – Relatore Sabeone Ritenuto in fatto 1. La Corte di Appello di Roma, con sentenza dei 16 maggio 2014, ha confermato la sentenza di primo grado con la quale S.G. era stato condannato per il delitto di furto aggravato dalla violenza sulle cose in supermercato. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio difensore, lamentando quale unico motivo una violazione di legge per aver qualificato il fatto ascritto a titolo di reato consumato e non tentato. Considerato in diritto 1. II ricorso è fondato. 2. Si osserva, infatti, come i fatti incontroversi, accertati nella flagranza prelevamento di merce dagli scaffali e superamento della porta di uscita previa rimozione della placca antitaccheggio , fossero stati logicamente ascritti al comportamento cosciente e volontario dell'imputato ed a titolo di furto consumato aggravato dalla violenza sulle cose, con motivazione ispirata alla allora predominante giurisprudenza di questa Corte. Aveva, infatti, ritenuto questa sezione v. Cass. Sez. V 9 maggio 2008 n. 23020, 19 gennaio 2011 n. 7086 e da ultimo 7 febbraio 2013 n. 20838 che costituisse furto consumato e non tentato, quello che si fosse commesso all'atto dei superamento della barriera delle casse di un supermercato con merce prelevata dai banchi e sottratta al pagamento, nulla rilevando che il fatto fosse avvenuto sotto il costante controllo del personale del supermercato, incaricato della sorveglianza. II suddetto orientamento giurisprudenziale risulta, di converso, superato dalla recente decisione delle Sezioni Unite di questa Corte 17 luglio 2014 n. 52117 che, al contrario, hanno ritenuto sussistente un'ipotesi di delitto tentato in quanto posto in essere dall'odierno ricorrente. 3. Alla luce di quanto dianzi esposto s'impone, in definitiva, l'annullamento dell'impugnata sentenza nei confronti di S.G., previa qualificazione del fatto ascritto come furto tentato aggravato, limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio per la determinazione ad altra Sezione della Corte di Appello di Roma. P.Q.M. La Corte, riqualificato il fatto ai sensi degli artt. 56-624-625 n. 2 cp annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo esame ad altra sezione Corte di Appello di Roma.