Offerta di risarcimento oltre i termini: non c’è estinzione del reato

Il gdp non può riconoscere l’idoneità del risarcimento, quale causa d’estinzione del reato, se non sono rispettati i requisiti oggettivi previsti dall’art. 35 d.lgs. n. 274/2000, tra i quali compare quello dell’anteriorità della riparazione rispetto all’udienza di comparizione.

Così ha ribadito la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 31656/15, depositata il 21 luglio. Il caso. Il gdp di Imperia dichiarava di non doversi procedere nei confronti degli imputati per estinzione dei reati di cui agli artt. 612 c.p. minaccia e 582 c.p. lesione personale per intervenuta condotta riparativa. Siccome l’offerta di risarcimento era avvenuta oltre i termini previsti dall’art. 35, comma 1, d.lgs. n. 274/2000, il P.G. della Corte d’Appello di Genova proponeva ricorso per cassazione. Infatti l’offerta riparatoria era stata avanzata solo dopo plurime udienze, durante le quali il gdp non aveva sospeso il procedimento ai sensi dell’art. 35, comma 3, d.lgs. n. 274/2000. Anche la parte civile proponeva ricorso in Cassazione con una serie di doglianze tra cui il ritardo dell’offerta di risarcimento e del risarcimento medesimo, avvenuti ben oltre i termini previsti dal citato art. 35, avente natura perentoria. Orientamento di legittimità maggioritario il termine è perentorio. La Corte ritiene che l’estinzione del reato sia stata dichiarata irritualmente dal gdp. Vengono infatti ribaditi i principi correttamente invocati dai ricorrenti e che esprimono l’indirizzo maggioritario della giurisprudenza di legittimità secondo cui, in tema di procedimento davanti al gdp, non si può riconoscere l’idoneità della riparazione, quale causa d’estinzione del reato, se non sono rispettati i requisiti oggettivi previsti dall’art. 35 citato, tra i quali compare quello dell’anteriorità della riparazione rispetto all’udienza di comparizione. Questo limite costituisce uno sbarramento superabile solo dal provvedimento con cui il giudice dispone la sospensione del processo per consentire all’imputato, che ne abbia fatto richiesta, di porre in essere le condotte riparatorie in questo senso sono una serie di pronunce della Cassazione sez. IV, n. 43174/2010 sez. V, n. 14025/2012 sez. V, n. 9877/2014 sez. IV, n. 35273/2014 sez. IV n. 5023/2014 . Interpretazione non condivisibile. La Corte ricorda anche qualche sua pronuncia precedente sez. V, n. 27392/2008 sez. V, n. 40027/2014 in cui si sosteneva che l’inosservanza dei termini di cui al citato art. 35 non determinasse nullità o decadenza, non essendo tali sanzioni previste espressamente dall’art. 173 c.p.p., né potendo il giudice qualificare come perentorio un termine che la legge non definisce espressamente tale. La Corte ritiene questa interpretazione non condivisibile, in quanto le peculiari scansioni temporali dettate dal legislatore affinché le condotte riparatorie assumano nel procedimento dinanzi al gdp valore attenuante nel trattamento sanzionatorio o efficacia estintiva del reato, non possono che essere ritenute perentorie, con la conseguente inapplicabilità del trattamento di favore qualora non si rispettino le scadenze fissate dalla legge. Appare infatti chiara la ratio della norma che vuole promuovere, in chiave deflattiva, composizioni conciliatorie del conflitto scaturito dal reato. In questa ottica è logico che il legislatore abbia condizionato l’effetto estintivo del reato alla garanzia del più elevato risparmio sui tempi processuali, evitando così possibili tecniche dilatorie da parte dell’imputato Cass., sez. V, n. 43174/2012 .

Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 10 febbraio – 21 luglio 2015, n. 31656 Presidente Lombardi – Relatore Pezzullo Ritenuto in fatto 1. Con sentenza in data 28.2.2014 il Giudice di Pace di Imperia dichiarava non doversi procedere nei confronti di B.A. per estinzione dei reati di cui agli art. 612 e 582 c.p. in danno di P.A.G. per intervenuta condotta riparatoria. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il P.G. della Corte d'Appello di Genova, lamentando l' erronea applicazione dell'art. 35/1 D.Lgs. 274/2000, atteso che l'offerta di risarcimento è avvenuta pacificamente oltre il termine previsto dalla norma in questione in particolare, successivamente alla prima udienza di comparizione delle parti ed a ben altre due udienze udienze dei 23 novembre 2012 e due successive del 12 aprile 2013 e 10 maggio 2013 si sono tenute ulteriori udienze, i cui rinvii sono stati giustificati dal giudice di prime cure unicamente al fine di trovare un accordo transattivo tra le parti solo all'udienza del 10 gennaio 2014 è stata avanzata una proposta riparatoria con la quantificazione della somma di € 1.000,00 ed il giudice di Pace ha ulteriormente rinviato all'udienza del 31 gennaio 2014 per consentire di depositare materialmente la somma offerta, senza però sospendere il procedimento ai sensi dell'art. 35/3 D. Lgvo 274/2000 inoltre, il giudice di prime cure pur tempestivamente richiesta l'assunzione una perizia tecnica, ha implicitamente immotivatamente omesso di decidere sull'istanza, non tenendo conto dalle certificazioni dalle quali emergeva che in conseguenza del delitto di lesioni, la p.c. ha subito distacco della retina. 3. Ha proposto ricorso per cassazione, altresì, la parte civile P.A.G. a mezzo dei difensore di fiducia, lamentando l'erronea applicazione della legge penale, ai sensi dell'art. 606, primo comma, lett. b c.p.p., in relazione all'art. 35 del D.Lvo n. 274/00 per la tempistica in cui è avvenuta la proposta di condotta riparatoria, oltre il termine previsto dal primo comma dei citato art. 35 D.lgv 274/00 dalla scansione temporale degli accadimenti risulta, invero, evidente il mancato rispetto dei termini di cui alla norma citata, che, seppur non ha previsto formalmente la perentorietà dei termine dell'udienza di comparizione, attribuendo un effetto estintivo alla condotta riparatoria, ha, tuttavia, previsto una garanzia sui tempi processuali, svincolati da rinvii dilatori lo stesso giudice di Pace, poi, nell'ammettere la costituzione di parte civile ha, altresì, ammesso una consulenza tecnica allegata e dai certificati in essa contenuta è emerso che, in conseguenza dei traumi ricevuti, la parte civile ha subito, oltre al danno refertato al pronto soccorso, il distacco della retina con conseguente intervento in laserterapia, che ha comportato un periodo di malattia di durata superiore ai 40 giorni ed un permanente indebolimento dell'organo della vista ciononostante il Giudice di Pace ha dichiarato il reato estinto, pur in presenza della prova di una grave lesione invalidante e dei dissenso della p.o. all'accettare la riparazione offerta dal B. la mancanza o manifesta illogicità della motivazione, ai sensi dell'art. 606, primo comma, lett. e c.p.p., in relazione all'art. 35 D.isv 274100, non avendo il giudice espresso un percorso logico e non contraddittorio che giustificasse le ragioni a sostegno dei provvedimento adottato, pur in presenza di evidenziati elementi ostativi l'inosservanza delle norme processuali, ai sensi dell'art. 606, primo comma, lett. c c.p.p., in relazione all'art. 21 c.p.p., atteso che agli atti erano già presenti al momento della pronuncia dei Giudice di Pace elementi tali da imporre una declaratoria di incompetenza per materia, da adottarsi d'ufficio, con conseguente trasmissione degli atti all'ufficio del Pubblico Ministero. 4. La difesa dell'imputato ha fatto pervenire memoria scritta, con la quale ha censurato l'interpretazione dell'art. 35 del D.Lvo n. 274/2000 effettuata dalle parti impugnanti, concludendo per l'inammissibilità dei ricorsi. Considerato in diritto Il ricorso merita accoglimento nei termini di seguito precisati. 1. Risultano, infatti, assorbenti le deduzioni svolte dal P.G. e dalla parte civile ricorrenti, secondo cui l'offerta di risarcimento ed il risarcimento medesimo sono avvenuti ben oltre il termine di cui all'art. 35 del D.Lgs. n. 274 del 2000, avente natura perentoria. Secondo quanto riportato nella sentenza impugnata, l'offerta di risarcimento è stata effettuata solo all'udienza del 10.1.2014 che seguiva a plurime udienze di rinvio e nel corso di tale udienza alcuna istanza di sospensione, ai sensi del terzo comma dell'articolo citato, è stata avanzata solo all'udienza successiva dei 31.1.20134 è stata depositata offerta reale a mezzo assegno e, quindi, dichiarata l'estinzione dei reati per avvenuta condotta riparatoria. 2.Tale estinzione è stata irritualmente dichiarata dal giudice di pace, ìn considerazione, peraltro, del fatto che non è stato fatto ricorso alla sospensione dei processo, prevista dal comma terzo del medesimo articolo. Trovano, invero, applicazione i principi correttamente invocati dai ricorrenti, espressi dall'indirizzo maggioritario della giurisprudenza di legittimità, secondo cui in tema dì procedimento davanti al giudice di pace, il potere del giudice nel riconoscere l'idoneità della riparazione, quale causa d'estinzione del reato, non può spiegarsi oltre i requisiti oggettivi previsti dall'art. 35 D.Lgs. n. 274/2000, tra i quali vi è quello dell'anteriorità della riparazione rispetto all'udienza di comparizione, limite che costituisce sbarramento superabile solo dal provvedimento con cui il giudice dispone la sospensione dei processo per consentire all'imputato, che ne abbia fatto richiesta, di porre in essere le condotte riparatorie Sez. 4, n. 43174 del 4.10.2010, rv 247032 Sez. 5 n. 43174 del 4.10.12, rv 253750 Sez. 5, n. 14025 del 04/12/2012 Sez. 5, n. 9877 dei 18/02/2014 Sez. 4, n. 35273 del 28/02/2014 Sez. 4, n. 5023 del 16/01/2014 . 3. È vero che in qualche pronuncia di questa Corte Sez. 5 n. 27392 del 6 giugno 2008, Di Rienzo e altri, rv 241173 Sez. 5, n. 40027 dei 10/07/2014 è stato sostenuto che l'inosservanza dei termini di cui al citato art. 35, comma 1 non determina alcuna nullità o decadenza, non essendo tali sanzioni previste espressamente dall'art. 173 c.p.p., nè potendo il giudice qualificare perentorio un termìne che la legge non definisce espressamente tale, ma tale interpretazione non può essere condivisa, in quanto le peculiari scansioni temporali dettate dal legislatore perché le condotte riparatorie assumano nel procedimento dinanzi al giudice di pace, non solo valore attenuante, nell'ottica della dosimetria del trattamento sanzionatorio com'è in relazione agli illeciti penali di competenza dei giudice ordinario ma addirittura efficacia estintiva dei reato, non possono che essere interpretate nel senso della loro perentorietà, con conseguente decadenza dell'imputato dall'accesso al trattamento di favore, qualora non rispetti le scadenze normativamente fissate e ciò sia in ragione della lettera della disposizione menzionata e del suo coordinamento sistematico con quanto previsto nel cit. art. 35, comma 3 che consentendo la sospensione del procedimento per provvedere all'adempimento tardivo pone come condizione, altrimenti inutile, che l'imputato non abbia potuto tempestivamente procedere al risarcimento , sia alla luce della ratio della disposizione, che vuole promuovere in chiave deflattiva composizioni, comunque, conciliatorie del conflitto scaturito dal reato. In tale ottica è dunque logico che il legislatore abbia condizionato l'accesso all'effetto estintivo alla garanzia dei più elevato risparmio sui tempi processuali, prevenendo altresì possibili tecniche dilatorie da parte dell'imputato Sez. 5, n. 43174 del 04/10/2012 . 4.La sentenza impugnata, pertanto, in base agli indicati principi va annullata con rinvio al Giudice di Pace di Imperia per nuovo esame. Restano assorbite le ulteriori questioni proposte dai ricorrenti, atteso che in sede di nuovo esame il Giudice di Pace valuterà anche l'entità delle lesioni subite dalla p.o. e, quindi, la sua competenza. P.Q.M. annulla la sentenza impugnata con rinvio al Giudice di Pace di Imperia per nuovo esame.