Denaro e “soffiata” per evitare l’arresto: condannata per istigazione alla corruzione

Se, per indurre la Polizia Ferroviaria a non procedere all’arresto obbligatorio, si propongono una somma di denaro e informazioni finalizzate a sgominare una banda di spacciatori – offerta corruttiva utile e idonea – risulta integrato il reato di istigazione alla corruzione, disciplinato dall’art. 322 c.p

Così ha ribadito la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 31902/15, depositata il 21 luglio. Il caso. La Corte di Appello di Roma confermava la sentenza di primo grado e dichiarava una donna colpevole dei reati di rapina impropria aggravata ed istigazione alla corruzione. L’imputata aveva offerto agli agenti della Polizia Ferroviaria, per indurli a non procedere all’arresto obbligatorio, un’imprecisata somma di denaro e la rivelazione di informazioni utili a sgominare una banda di marocchini dedita allo spaccio di stupefacenti su larga scala. La donna proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza deducendo due motivi violazione dell’art. 322 c.p. – che disciplina l’istigazione alla corruzione – per non aver motivato adeguatamente l’idoneità dell’offerta corruttiva violazione dell’art 62 bis c.p. per non aver concesso le attenuanti previste, considerate le condizioni personali dell’imputata. Utilità e idoneità delle offerte corruttive. La Corte ribadisce consolidati principi più volte affermati dalla Cassazione. In primo luogo, in tema di corruzione, la nozione di altra utilità”, quale oggetto della dazione o promessa, va intesa come qualsiasi vantaggio, materiale o morale, patrimoniale o non patrimoniale, che abbia per il pubblico agente un valore. Può quindi essere qualsiasi prestazione di fare o non fare, o qualsiasi beneficio sociale le cui ricadute patrimoniali siano anche mediate e indirette v. sentenze nn. 24656/2010 29789/2013 45847/2014 . Per quanto riguarda invece l’idoneità, la Corte ritiene che le offerte corruttive debbano essere tali da indurre il destinatario al compimento di un atto contrario ai propri doveri di ufficio. L’idoneità va valutata con un giudizio ex ante che tenga conto dell’entità del compenso, delle qualità personali del destinatario e della sua posizione economica e deve essere tale da determinare una rilevante probabilità di produrre un turbamento psichico nel pubblico ufficiale, in modo da far sorgere il pericolo dell’accettazione dell’offerta v. Cass. nn. 5439/1989 3176/2012 . Conseguentemente il reato può essere escluso solo se manchi l’idoneità potenziale dell’offerta o della promessa per ottenere lo scopo perseguito dall’autore, non rilevando la tenuità della somma di denaro offerta v. Cass nn. 28311/2003 21905/2004 . La Corte ribadisce inoltre che non è necessario che l’offerta abbia una giustificazione, né che sia specificata l’utilità promessa, né che venga quantificata la somma di denaro, essendo sufficiente la prospettazione, da parte dell’agente, dello scambio illecito. Per questi motivi la Corte ritiene la motivazione non carente le due offerte corruttive individuate – la dazione di denaro e le rivelazioni fornite – sono entrambe potenzialmente idonee e utili. Concessione delle attenuanti negata. Secondo la Corte risulta manifestamente infondata la seconda doglianza, riguardante la mancata concessione delle attenuanti. Si sostiene, infatti, che la motivazione addotta, che si basa sulla gravità e pluralità dei fatti e sugli innumerevoli precedenti specifici , sia da ritenersi ampia, congrua e logica.

Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 9 – 21 luglio 2015, n. 31902 Presidente Fiandanese – Relatore Rago Fatto 1. Con sentenza del 12/11/2014, la Corte di Appello di Roma confermava la sentenza emessa in data 22/01/2014 dal tribunale della medesima città nella parte in cui aveva ritenuto H.A., colpevole, fra l'altro, dei reati di rapina impropria aggravata ed istigazione alla corruzione per avere offerto agli agenti della Polfer, per indurli a non procedere all'arresto obbligatorio, una imprecisata somma di denaro e anche di fornire rivelazioni che avrebbero consentito di sgominare una banda di marocchini dedita allo spaccio di stupefacenti su larga scala . 2. Avverso la suddetta sentenza, l'imputata, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione deducendo i seguenti motivi 2.1. VIOLAZIONE DELL'ART. 322 COD. PEN. per non avere la Corte adeguatamente motivato sulla idoneità dell'offerta secondo gli indici indicati dalla Corte di legittimità 2.2. VIOLAZIONE DELL'ART. 62 BIS COD. PEN. per non avere la Corte, nel negare le suddette attenuanti, considerato le condizioni personali dell'imputata. Diritt o 1. VIOLAZIONE DELL'ART. 322 COD. PEN. la doglianza è infondata per le ragioni di seguito indicate. 1.1. In punto di diritto, vanno rammentati i seguenti consolidati principi reiteratamente affermati da questa Corte di legittimità - in tema di corruzione, la nozione di altra utilità , quale oggetto della dazione o promessa, ricomprende qualsiasi vantaggio materiale o morale, patrimoniale o non patrimoniale, che abbia valore per il pubblico agente, e quindi anche qualsiasi prestazione di fare o non fare allo stesso proposito è stato affermato che nella nozione rientrano tutti quel vantaggi sociali le cui ricadute patrimoniali siano mediate e indirette Sez. 6, Sentenza n. 24656 del 18/06/2010 Cc. Rv. 248001 Cass. 29789/2013 Rv. 255617 Cass. 45847/2014 Rv. 260822 - quanto, invece, alla idoneità dell'offerta, si ritiene che l'offerta corruttiva debba essere tale da indurre il destinatario al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio idoneità che va valutata con un giudizio ex ante che tenga conto dell'entità dei compenso, delle qualità personali del destinatario e della sua posizione economica e che deve essere tale da determinare una rilevante probabilità di causare un turbamento psichico nel pubblico ufficiale, sì che sorga il pericolo dell'accettazione dell'offerta Cass. 5439/1989 Rv. 184039 Cass. 3176/2012 Rv. 251577 di conseguenza, il reato può essere escluso solo se manchi l'idoneità potenziale dell'offerta o della promessa a conseguire lo scopo perseguito dall'autore, non rilevando la tenuità della somma di denaro offerta, che, in ogni caso, non si connoti dei caratteri della assoluta risibilità e la relativa indagine costituisce apprezzamento di fatto, insindacabile in sede di legittimità Cass. 28311/2003 Rv. 225758 Cass. 21095/2004 riv 229022, che ha ribadito che non è necessario perciò che l'offerta abbia una giustificazione, ne' che sia specificata l'utilità promessa, ne' quantificata la somma di denaro, essendo sufficiente la prospettazione, da parte dell'agente, dello scambio illecito. 1.2. In punto di fatto, la Corte ha disatteso la doglianza difensiva rilevando che nel caso di specie, la doi4p' a non solo ha offerto una somma di denaro ma si è anche detta pronta a fornire rivelazioni utili a sgominare una banda di spacciatori con ciò fornendo precisi e concreti elementi tali da indurre gli agenti di polizia a potere astrattamente accettare l'offerta, venendo meno all'arresto . 1.3. La suddetta motivazione, contrariamente a quanto ritento dalla ricorrente, non è affatto carente. La Corte, infatti, ha individuato due offerte corruttive a la dazione di denaro b la possibilità di fornire rivelazioni che avrebbero consentito di sgominare una banda di spacciatori ed ha ritenuto che, entrambe, fossero potenzialmente idonee. Ed infatti, non è chiaro per quali ragioni quelle due offerte non dovrebbero essere considerare idonee sul punto, invero, la stessa ricorrente, al di là che invocare la suddetta notoria giurisprudenza di legittimità, non si è peritata di spiegare le ragioni per cui non avrebbe avuto la possibilità di offrire una somma di denaro, e, soprattutto, in considerazione dell'ambiente in cui vive, per quali ragioni non sarebbe stata in grado di fornire utili indicazioni su una banda di spacciatori il ricorso, quindi, sotto questo profilo, deve ritenersi generico. Deve, infatti, ritenersi che anche la suddetta offerta rientri nell'ampio concetto di utilità di cui si è detto, proprio perché, notoriamente, le operazioni di polizia, possono far conseguire, agli agenti che le effettuano, vantaggi sia diretti che indiretti sia pure in termini di carriera. 2. VIOLAZIONE DELL'ART. 62 BIS COD. PEN. manifestamente infondata è la doglianza in ordine alla mancata concessione delle suddette attenuanti in quanto la motivazione addotta sul punto dalla Corte la gravità e pluralità dei fatti nonchè gli innumerevoli precedenti specifici deve ritenersi ampia, congrua e logica e, quindi, non censurabile in questa sede di legittimità, essendo stato correttamente esercitato il potere discrezionale spettante al giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio ed al diniego delle attenuanti generiche atteso che non può essere considerato un elemento favorevole alla ricorrente il generico richiamo alle condizioni personali in quanto, stando a quanto scritto dalla Corte territoriale, l'imputata, nonostante gli innumerevoli precedenti specifici continua a delinquere in sprezzo a qualsiasi regola. 3. In conclusione, l'impugnazione deve rigettarsi con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.